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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg5418 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5418 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto
– Scioglimento del matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. SCOGNAMIGLIO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Flotard De Lauzieres
n°7/9,
E
rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. SCOGNAMIGLIO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Flotard De Lauzieres
n°7/9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/2024, e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
MARIGLIANELLA il 10/05/2007 e che dal matrimonio sono nati due figli
( il 17/05/2007 e il 17/04/2008), riferendo che tra le Persona_1 Per_2
parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 18.10.2022, era intervenuta separazione in forza di n.7311/2022 Pt_3
1 del 20/10/2022 resa nel procedimento RG 8931/2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la dimora della madre, sita in Mariglianella
(NA) alla Via Selva n°18.
2. I coniugi continueranno a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto.
3. Il marito verserà alla moglie, entro il giorno 4 (quattro) di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), necessari per il mantenimento dei due figli, studenti non ancora economicamente autosufficienti.
4. I ricorrenti stabiliscono che le spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli saranno ripartite al
50% tra entrambi, previa esibizione di fattura e/o scontri fiscali.
5. I ricorrenti sin da ora si concedono l'autorizzazione reciproca all'espatrio, ma con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
6. I ricorrenti disciplinano il diritto di visita ai figli come segue: il sig. Parte_1
potrà far visita ai propri figli e, compatibilmente con le necessità e le
[...]
esigenze dei minori, potrà portarli con sé 3 giorni a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.30, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna.
Inoltre, a settimane alterne, il sig. potrà tenere con sé i figli dalle ore Pt_1
16.00 del venerdì alle ore 21.30 della domenica, con pernottamento incluso.
Entro il giorno 15 luglio di ogni anno il sig. comunicherà alla sig.ra Pt_1
il periodo di massimo quindici giorni consecutivi che potrà Parte_2
trascorrere con i figli minori nel mese di agosto, comunicando in anticipo recapiti telefonici e località dove si recherà con essi. Naturalmente anche la sig.ra avrà questo obbligo di comunicazione verso il marito nell'ipotesi in Parte_2
cui voglia trascorrere con i propri figli un periodo di vacanza lontano dall'abituale residenza. Per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni i giorni del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio con un genitore ed il 26 dicembre, 5 gennaio e 6 gennaio con l'altro genitore. Sempre ad anni alterni i genitori potranno avere con sé i figli minori il giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché
i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
MARIGLIANELLA il 10/05/2007 (atto n.1, parte I, serie, ufficio 1, reg.
Atti Matrimonio anno 2007);
• Omologa le condizioni di cui al ricorso;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MARIGLIANELLA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5418 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto
– Scioglimento del matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. SCOGNAMIGLIO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Flotard De Lauzieres
n°7/9,
E
rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura in atti, dall'avv. SCOGNAMIGLIO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via Flotard De Lauzieres
n°7/9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/2024, e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
MARIGLIANELLA il 10/05/2007 e che dal matrimonio sono nati due figli
( il 17/05/2007 e il 17/04/2008), riferendo che tra le Persona_1 Per_2
parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 18.10.2022, era intervenuta separazione in forza di n.7311/2022 Pt_3
1 del 20/10/2022 resa nel procedimento RG 8931/2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la dimora della madre, sita in Mariglianella
(NA) alla Via Selva n°18.
2. I coniugi continueranno a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto.
3. Il marito verserà alla moglie, entro il giorno 4 (quattro) di ogni mese, un assegno mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), necessari per il mantenimento dei due figli, studenti non ancora economicamente autosufficienti.
4. I ricorrenti stabiliscono che le spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli saranno ripartite al
50% tra entrambi, previa esibizione di fattura e/o scontri fiscali.
5. I ricorrenti sin da ora si concedono l'autorizzazione reciproca all'espatrio, ma con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
6. I ricorrenti disciplinano il diritto di visita ai figli come segue: il sig. Parte_1
potrà far visita ai propri figli e, compatibilmente con le necessità e le
[...]
esigenze dei minori, potrà portarli con sé 3 giorni a settimana, dalle ore 16.00 alle ore 21.30, prelevandoli e riaccompagnandoli presso l'abitazione materna.
Inoltre, a settimane alterne, il sig. potrà tenere con sé i figli dalle ore Pt_1
16.00 del venerdì alle ore 21.30 della domenica, con pernottamento incluso.
Entro il giorno 15 luglio di ogni anno il sig. comunicherà alla sig.ra Pt_1
il periodo di massimo quindici giorni consecutivi che potrà Parte_2
trascorrere con i figli minori nel mese di agosto, comunicando in anticipo recapiti telefonici e località dove si recherà con essi. Naturalmente anche la sig.ra avrà questo obbligo di comunicazione verso il marito nell'ipotesi in Parte_2
cui voglia trascorrere con i propri figli un periodo di vacanza lontano dall'abituale residenza. Per quanto concerne le vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni i giorni del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio con un genitore ed il 26 dicembre, 5 gennaio e 6 gennaio con l'altro genitore. Sempre ad anni alterni i genitori potranno avere con sé i figli minori il giorno di Pasqua oppure il lunedì in Albis.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché
i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
MARIGLIANELLA il 10/05/2007 (atto n.1, parte I, serie, ufficio 1, reg.
Atti Matrimonio anno 2007);
• Omologa le condizioni di cui al ricorso;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
MARIGLIANELLA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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