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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4981/2024 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Silvia Roccoletti;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Alessandra Farruggio.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra Parte_1
e dal sig. con rito concordatario in Ancona in data 26.03.1994,
[...] Parte_2 trascritto nel registro dello Stato civile dell'anno 1994 del Comune di Ancona con atto portante il numero 55, parte 2, serie A, ordinando al Comune di Ancona di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Le Parti continueranno a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto;
- 1 - 2) Il figlio maggiorenne ma economicamente non indipendente, manterrà la propria Per_1
residenza anagrafica presso il padre in via Tintoretto n. 14 - Comune di Silvi (TE).
3) Il sig. si farà carico dell'integrale mantenimento del figlio maggiorenne fino Pt_2 Per_1
a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente, oltre a farsi carico delle spese di carattere straordinario occorrenti per il figlio, intendendosi per queste ultime quelle mediche, per attività sportive, di studio e ricreative.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, la Pt_2 Parte_1
somma mensile di euro 350,00 (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), puntualmente entro il giorno 10 di ogni mese.
5) I coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico e/o patrimoniale;
essi, dunque, si danno atto di avere definito ogni aspetto relativo alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, al di là di quanto pattuito e concordato nel presente ricorso congiunto.
6) Spese legali compensate.
7) Le parti si avvalgono della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
a tal fine si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle condizioni sopra esposte, che accettano e sottoscrivono.
8) Il presente ricorso viene sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. (doc. 22).”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 26/03/1994.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data10.12.2024 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 19.05.2017 il Tribunale di Teramo ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
- 2 - Tribunale il 14.04.2017. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona il
26/03/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 55, parte 2, serie A dell'anno 1994.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
Per_ Nulla con riferimento alla figlia , maggiorenne ed indipendente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
ad Ancona il 26/03/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Ancona al n. 55, parte 2, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4981/2024 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Silvia Roccoletti;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Alessandra Farruggio.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra Parte_1
e dal sig. con rito concordatario in Ancona in data 26.03.1994,
[...] Parte_2 trascritto nel registro dello Stato civile dell'anno 1994 del Comune di Ancona con atto portante il numero 55, parte 2, serie A, ordinando al Comune di Ancona di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Le Parti continueranno a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto;
- 1 - 2) Il figlio maggiorenne ma economicamente non indipendente, manterrà la propria Per_1
residenza anagrafica presso il padre in via Tintoretto n. 14 - Comune di Silvi (TE).
3) Il sig. si farà carico dell'integrale mantenimento del figlio maggiorenne fino Pt_2 Per_1
a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente, oltre a farsi carico delle spese di carattere straordinario occorrenti per il figlio, intendendosi per queste ultime quelle mediche, per attività sportive, di studio e ricreative.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, la Pt_2 Parte_1
somma mensile di euro 350,00 (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), puntualmente entro il giorno 10 di ogni mese.
5) I coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico e/o patrimoniale;
essi, dunque, si danno atto di avere definito ogni aspetto relativo alla cessazione degli effetti civili del loro matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, al di là di quanto pattuito e concordato nel presente ricorso congiunto.
6) Spese legali compensate.
7) Le parti si avvalgono della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
a tal fine si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle condizioni sopra esposte, che accettano e sottoscrivono.
8) Il presente ricorso viene sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. (doc. 22).”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 26/03/1994.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data10.12.2024 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 19.05.2017 il Tribunale di Teramo ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
- 2 - Tribunale il 14.04.2017. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona il
26/03/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 55, parte 2, serie A dell'anno 1994.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente.
Per_ Nulla con riferimento alla figlia , maggiorenne ed indipendente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate stante l'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
ad Ancona il 26/03/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Ancona al n. 55, parte 2, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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