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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3473/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 3473/2022 promossa da:
(P.IVA: Parte_1
) con l'avv. Carlo Scorza P.IVA_1
parte attrice contro
(partita IV ) con l'avv. Giuseppe Avino Controparte_1 P.IVA_2
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: Voglia l'Adito Tribunale contrariis reiectis, così decidere e provvedere: In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente, senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale dei contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione CR , in assenza delle condizioni di Pt_2
reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze
e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E
DICHIARARE non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che l' convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza CP_2
delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso CP_1
di posizione dominante in danno del contraente più debole. C) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto
l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente
i contratti di apertura di credito;
F) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
G) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità
e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con
l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e per l'effetto CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria ex Cassazione Sezioni Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
; L) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: 1) chiede ammettersi C.T.U. contabile che, sulla scorta della documentazione versata in atti, ricostruisca il rapporto di c/c bancario specificato nella domanda introduttiva, rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente dedotto, applicando il tasso di interesse legale, ovvero e solo in subordine il tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D. Lgs. n.
385/93) senza alcuna capitalizzazione (sia di interessi debitori, sia di CMS e spese), senza il computo delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, riequilibrando la data di accredito e addebito
a valuta ed, infine, sommando algebricamente al saldo del conto ordinario le competenze relative ai conti ordinari, rielaborando unitariamente il predetto rapporto bancario, il tutto tenendo conto dei rilievi in fatto e in diritto svolti con la presente domanda;
2) chiede ammettersi C.T.U. contabile affinché verifichi il saggio degli interessi passivi, espungendo la capitalizzazione periodica e ogni voce accessoria fino alla data di proposizione della domanda, calcolando il saldo finale, come risultante dalle verifiche eseguite, relativamente al quale dovranno decorrere in caso di saldo negativo, gli interessi legali ai sensi e per gli effetti della disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 385/1993
e s.m.i. (Testo Unico Bancario), senza tenere in alcun conto degli addebiti di interessi trimestrali, annuali o semestrali successivi alla proposizione della domanda perché eseguiti in violazione del predetto disposto normativo rielaborando unitariamente il predetto rapporto bancario, il tutto tenendo conto dei rilievi in fatto e in diritto svolti con la presente domanda;
3) chiede ammettersi
C.T.U. contabile affinché determini il tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto, calcolato tenendo conto delle disposizioni imperative di cui agli art. 644, co 4, c.p. e 1815 co. 2 c.c., anche alla luce della sentenza Corte di Cassazione n. 262 del
19/02/2010, computando nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito, compresa anche la commissione di massimo scoperto o altra commissione comunque denominata, e lo ponga in confronto con i “tassi soglia” tempo per tempo vigenti, previsti dalla Legge n. 108/1996.
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, per i titoli e le causali e le eccezioni di cui alle difese della
[...]
, così giudicare: - nel merito respingere le domande dell'attrice Controparte_1 [...]
perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto e, Parte_1 comunque, per intervenuta prescrizione delle pretese avverse;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. Ci si oppone alle istanze istruttorie di parte attrice e se ne chiede il rigetto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.12.2022, Parte_1 esponeva: che tra la società attrice e la – Filiale
[...] Controparte_1
di Dosolo Mantova – erano intercorsi il rapporto di conto corrente assistito da aperture di credito n.631141.44 che alla data del 14.01.2020 aveva presentato per il correntista un saldo attivo di €
1.662,17 e il rapporto di conto anticipi sbf n. 967869.00 che, alla data del 03.09.2012, aveva presentato per il correntista un saldo di € 0; che l'Istituto di Credito convenuto, ab initio, aveva gestito i rapporti di conto corrente in modo del tutto anomalo, applicando tassi di interessi passivi ultra-legali, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto, nonché di spese e di saldi per valuta, peraltro anch'esse variate nel corso del tempo in senso sfavorevole al cliente, in assenza di valido contratto scritto, senza alcuna pattuizione, né comunicazione preventiva, “consentendo” e
“tollerando”, altresì, scoperture ben più elevate di quelle concesse contrattualmente;
che, nella specie, si trattava di conto corrente affidato come si evinceva dalla base di calcolo della commissione di massimo scoperto e dall'analisi dei riassunti scalari, nonché dall'applicazione di tassi debitori intra fido ed extra- fido;
che tale condotta aveva consentito alla convenuta non solo di lucrare competenze ben maggiori di quelle consentite ad un ordinario sviluppo di un rapporto bancario, ma anche di costruire nel tempo un rapporto fiduciario solo apparentemente paritario, ponendosi in una condizione di superiorità schiacciante nei confronti dell'impresa cliente, non fornendo al correntista una documentazione completa rispetto alle operazioni di credito effettuate, mantenendo, purtuttavia, sempre inalterata la possibilità di revocare le linee di credito in ogni tempo e magari proprio a seguito della situazione di fatto che la stessa aveva volutamente creato;
che, nonostante la situazione di sudditanza, gli onerosi ed indebiti costi di gestione dei rapporti, la società attrice aveva rispettato puntualmente tutti gli obblighi ad essa imposti dalla Banca convenuta, ben conscia dell'importanza di avere accesso al credito ed a forme di finanziamento utili per la propria attività commerciale, movimentando fortemente e per tutta la sua durata il rapporto di conto corrente ad essa intestato, senza che mai l'istituto bancario avesse avanzato alcuna forma di lamentela;
che le gravose condizioni poste a carico di parte attrice, come testimoniato anche dalle risultanze degli estratti conto e la situazione di crisi e restrizione del mercato, avevano condotto la stessa ad accumulare una esposizione debitoria peggiorata negli ultimi anni a fronte della quale l'istituto non aveva mai manifestato rimostranze, contribuendo, all'opposto, ad accrescere lo stato di difficoltà economica continuando a concedere credito;
che la cosa dimostrava, prima face, come per primo l'istituto bancario credesse nelle potenzialità economiche della esponente e che la stessa fosse in grado di far fronte al momentaneo periodo di crisi, visti anche i continui versamenti che l'istante continuava ad effettuare all'interno dei rapporti bancari e dei diversi rapporti di prestito ad essa concessi le cui scadenze erano sempre puntualmente rispettate;
che l'attrice aveva effettuato una ricostruzione tecnico contabile relativamente al rapporto di conto corrente innanzi indicato e, successivamente, a seguito delle risultanze contabili, era emerso che il saldo finale contabilizzato dall'istituto di credito non corrispondeva a quello ricalcolato, risultando un saldo attivo in favore del correntista pari ad €
25.228,80; che, inoltre, dall'esame degli estratti conto, era emerso che la banca aveva trattenuto ulteriori somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e che n. 4 trimestri, calcolati con la metodologia di calcolo del TEG così come disciplinata dalla L. 108/96 che aveva modificato il quarto comma dell'art. 644 c.p. (in dettaglio I trim 2010, I trim 2018, I trim 2019, I trim 2020), oppure, secondo la formula di banca d'Italia, 3 trimestri, (in dettaglio: I trim 2018, I trim 2019, I trim 2020), erano risultati essere al di sopra del tasso soglia usura stabilito dalla legge (cfr., ricalcolo econometrico agli atti); che la società attrice si vedeva costretta a contestare alla Banca convenuta l'addebito e la capitalizzazione di interessi (ultra legali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (ma anche gli artt. 1346 e 1418 comma 2), nonostante che la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17/10/2000 nonché la sentenza della
Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 21095 del 04/11/04 avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse ed in difetto delle condizioni di reciprocità e periodicità stabilite dalla delibera C.I.C.R. 2000; che, attesa la manifesta nullità dei rapporti bancari intercorsi tra le parti e la condotta palesemente difforme agli obblighi di lealtà e correttezza contrattuale imposti dalla normativa generale e di settore, la società intendeva far accertare in via giudiziaria l'illegittimità della condotta della banca e far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali regolanti i rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti e conseguire la restituzione di quanto indebitamente contabilizzato, riscosso o ricevuto in forza dell'applicazione di clausole contrattuali nulle e illegittime determinanti le gravose condizioni a carico del correntista, anche in considerazione di una diversa contabilizzazione delle operazioni in accredito e addebito, per come testimoniato anche dalle risultanze degli estratti conto che si producevano in uno alla relazione di parte. Parte attrice, con ampie e articolate argomentazioni, assumeva che i rapporti di conto corrente n. 631141.44 e di anticipazione n. 967869 (poi n. 631978) sarebbero stati connotati da addebiti nulli per spese, commissioni di massimo scoperto, differenze di valuta, interessi debitori ultra-legali, superamento del tasso-soglia, anatocismo, variazione unilaterale di condizioni: ciò, anche in ragione della asserita mancanza del contratto scritto alla base di tali addebiti. L'attrice rilevava di avere interesse ad agire per il mero accertamento e concludeva nei termini in epigrafe indicati. Si costituiva la eccependo l'inammissibilità delle domande Controparte_1
attoree per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., contestandole integralmente in quanto infondate, in particolare eccependo la prescrizione delle pretese creditorie e concludendo nei termini in epigrafe indicati.
All'udienza del 30.5.2023 di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.. All'esito dell'udienza del 9.1.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.10.2024. Per gli incombenti di tale udienza, di cui veniva disposta la trattazione con le modalità di cui all'art. 221 comma 4 del d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, le parti depositavano note scritte e il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di cui al prosieguo. richiama l'orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. Controparte_1
24418 del 2.12.2010) che distingue fra versamenti ripristinatori della provvista e versamenti solutori ed afferma che, in caso di azione di nullità e di ripetizione, il termine di prescrizione decennale decorre dall'atto giuridico definibile come “pagamento”, intendendosi come tale il versamento che
“Abbia avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire,
“scoperto”), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”. Mentre
l'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali è imprescrittibile ex art. 1422 c.c., quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c. e la richiesta di accertamento negativo del credito vantato dalla banca in relazione ad un conto corrente (sia esso aperto o chiuso) comporta di per sé la rielaborazione del saldo di esso, mediante un meccanismo di compensazione tra le poste che si assumono illegittimamente versate e quelle a debito del correntista. Pertanto, ove si ritenesse l'imprescrittibilità dei diritti di rielaborazione e di rettifica del saldo di conto corrente, si consentirebbe, in sostanza, di aggirare la prescrizione maturata in relazione al diritto di ripetizione dell'indebito, nella misura in cui, appunto, nell'ipotesi di saldo positivo - il pagamento del relativo saldo (sul quale si è operata la detta rettifica) condurrebbe in sostanza a ripetere le somme di cui si sia accertato l'illegittimo addebito. Parimenti avverrebbe nell'ipotesi di saldo negativo all'esito di ricalcolo, proprio perché la misura della riduzione del debito maturato dal correntista corrisponderebbe in sostanza agli addebiti illegittimi, che si andrebbero a compensare. E invero difetterebbe l'interesse ad agire del correntista per una rielaborazione e rettifica del saldo puramente teorica e non utilizzabile poi per regolare in conformità alla stessa i reciproci rapporti di dare e avere.
Sul punto, infatti, occorre ricordare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti delle azioni di mero accertamento all'interno dell'ordinamento: "Poiché la tutela giurisdizionale
è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr. Corte Cass. SS.UU. n. 27187 del 20.12.2006). Peraltro, va considerato che, dall'esame del tenore della motivazione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 del
2.12.2010, neppure pare potersi trarre una specifica indicazione circa la natura imprescrittibile della azione di rettifica del conto corrente, ove si specifica, da un lato, che "Infatti, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi - come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie;
donde, appunto, la già richiamata necessità, d'individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictio indebiti.";
e, dall'altro, che "Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo."
Conseguentemente, risulta fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla dovendo CP_1
ritenersi estinto il diritto azionato con riguardo a tutte le operazioni contabilizzate nel conto corrente dedotto in lite in data anteriore al decimo anno precedente la domanda. E' noto che la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (sopra richiamata) ha espressamente chiarito che "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". Nell'ipotesi in cui venga fornita la prova che il conto corrente è assistito da apertura di credito, i versamenti non integrano un pagamento fino al momento in cui il rapporto venga chiuso, allorché il correntista effettivamente restituisca alla banca gli eventuali importi utilizzati: da tale momento, comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito (che pertanto dovrà essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto).
Nella differente eventualità che non sia stata fornita la prova della stipula di contratto di apertura di credito, i versamenti effettuati dal cliente durante il rapporto avranno natura solutoria e integreranno pagamenti, con il corollario che il termine di prescrizione correrà da ogni singolo versamento. In merito all'onere di provare l'esistenza di una apertura di credito, si ritiene di prestare adesione all'orientamento già espresso da questo Tribunale, secondo il quale l'onere della prova della esistenza di un'apertura di credito (e della conseguente natura ripristinatoria dei versamenti) grava sul cliente che agisce per la ripetizione dell'indebito. I suddetti principi sono stati ribaditi dalla recente pronuncia della Corte n. 1388/2022 la cui motivazione di seguito si riporta: “Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr.
Cass. 27704/2018; 2660/2019; 31927/2019). Nella specie, la Corte d'appello ha accertato la mancanza di un tale contratto e dunque ha escluso in fatto che la banca ne avesse fornito la prova.
Né è corretta in diritto l'affermazione della sussistenza di una presunzione del carattere non solutorio, bensì meramente ripristinatorio, di tutte le rimesse affluite in un conto corrente che presenti un saldo passivo per il correntista: affermazione che non può essere condivisa, per quanto sopra osservato, ancorché sia presente nell'isolato precedente di questa Corte - la sentenza n.
4518/2014 - richiamato dalla ricorrente. Quanto poi alle modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. Un.
15895/2019).
Come noto, l'apertura di credito rappresenta un quid pluris rispetto al contratto bancario di conto corrente (tanto che le condizioni per la conclusione di tale ulteriore contratto sono ben diverse e più restrittive per il correntista) e conseguentemente deve risultare da apposita pattuizione per iscritto. Se tale è l'oggetto delle prestazioni del negozio, non pare condivisibile l'affermazione secondo la quale si presume che i versamenti abbiano natura ripristinatoria (ovvero: si presume che il conto sia assistito da apertura di credito) perché trattasi di circostanza ulteriore e distinta, che deve essere sorretta da apposita negoziazione che deve essere oggetto di prova. Ne discende che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., posto che il conto corrente, di per sé, non comporta la presenza di apertura di credito, sarà il cliente a dovere provare che effettivamente sia intervenuta tra le parti tale pattuizione ulteriore, a sé favorevole;
diversamente ritenendo, infatti, si onererebbe la banca di una prova negativa (ovvero: che il conto non è assistito da apertura di credito).
Nel presente giudizio parte attrice non ha assolto all'onere di allegare e provare la esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta deve trovare accoglimento.
Parte attrice si duole della illegittimità della capitalizzazione trimestrale, chiedendo la rideterminazione del dare e avere tra le parti, ricalcolando il saldo del contratto in assenza di anatocismo. Occorre premettere l'inammissibilità della censura per sua genericità non specificando in che termini sia configurabile nel caso di specie la dedotta illegittimità. In ogni caso, la prescrizione impedisce che si possano detrarre (in remota e denegata ipotesi) addebiti anatocistici prima del
14.12.2012, secondo la relativa eccezione che si ritiene fondata.
Quanto alle CMS di cui si contesta l'illegittimità, i rilievi mossi prescindono dall'esame dei contratti
– non prodotti da parte attrice – in cui tali commissioni sono convenute per iscritto dalle parti con la previsione della percentuale e della base di calcolo. Analoghe considerazioni non possono non valere cin riferimento alle ulteriori contestazioni mosse con l'atto introduttivo e la memoria n. 1 ex art 183 comma VI c.p.c..
Parte attrice ha chiesto ed insistito per l'ammissione della CTU contabile volta ad accertare e rideterminare il saldo finale del conto. Si osserva dunque che la domanda (anche di ripetizione di indebito, cui parte attrice non ha rinunciato) non è assistita dalla produzione in giudizio della necessaria documentazione. Non è precisato con quali modalità si sia addivenuti alla determinazione della somma indicata in domanda, essendo solo genericamente richiamata la perizia di parte. Non risultano prodotti in giudizio - da parte attrice - i contratti che si assumono esser viziati e, per il periodo analizzato, sono stati depositati solo alcuni degli estratti conto e di questi, in parte, con la sola liquidazione delle competenze. Come detto, il correntista è legittimato a domandare la rideterminazione del saldo del conto corrente, essendo suo interesse che venga rettificato il saldo debitorio e/o creditorio, ogniqualvolta risultino annotazioni di poste indebite, poiché, come precisato dalla Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n. 21646/2018, "Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la Banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)". Tuttavia, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Milano n. 1557 del 22.2.2022), “... sia nel caso di ripetizione di indebito, che nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al correntista provare l'esistenza di tali poste indebite illegittimamente applicate dalla anche ai CP_1
soli fini di un'azione di mero accertamento, dal momento che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia di rapporti di conto corrente, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il correntista che "agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione" (Cass. Civ. n.
30822/2018)”. La Corte di Cassazione ha infatti, in più occasioni, ribadito che il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (Cass., 11 novembre 2019, n. 29050). Orientamento ancora ribadito con ordinanza n. 33009 del 13/12/2019 secondo cui, "Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene si atte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
33009 del 13/12/2019). La giurisprudenza di merito, conformemente a tale orientamento, sostiene che, in applicazione del principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate e quindi deve produrre quantomeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente - soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) – per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art. 1284 c.c. e art. 117
TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso d'interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale (Corte appello Lecce sez. I, 31/05/2019, n. 558; Tribunale Roma sez. XVII, 19/09/2018, n. 17579). La giurisprudenza è concorde nell'applicazione dei ridetti principi: secondo Tribunale Crotone, sentenza 30.1.2019 n. 132:
”Nel caso in cui un correntista agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza di una valida causa debendi. Inoltre, lo stesso correntista ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. L'assenza del contratto e dei relativi estratti conto, non prodotti in tutto o in parte, non consente di accertare le pattuizioni intervenute tra le parti, l'andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi”.
Quanto alla richiesta C.T.U., deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la stessa non può essere ammessa, se con finalità esclusivamente esplorative. Secondo il condivisibile orientamento espresso dal Tribunale di Modena del 5.3.2020 n. 338: “L'attore, quando agisce per la ripetizione dell'indebito, è onerato dalla produzione documentale dei contratti di accensione dei conti correnti oggetto di causa, unitamente alle condizioni economiche degli stessi, nonché degli estratti conto, dalla loro accensione alla data di presentazione della domanda. Solo su tali basi, infatti, è possibile, in sede giudiziale, procedere alla verifica contabile di detti rapporti bancari ed alla valutazione della fondatezza o meno delle questioni giuridiche mediante CTU”. In motivazione si legge che: "nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l' onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione". Peraltro, è noto che l'onere che incombe in capo al correntista non potrebbe mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto riferimento ad una consulenza di parte.
Per le esposte ragioni le domande di parte attrice devono essere respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per onorari nella misura di € 4.500,00 di cui €
1.000,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva. € 1.300,00 per la fase istruttoria ed €
1.600,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice, Parte_1
[...]
condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 4.500,00, oltre alle spese generali al 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Mantova, 6.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 3473/2022 promossa da:
(P.IVA: Parte_1
) con l'avv. Carlo Scorza P.IVA_1
parte attrice contro
(partita IV ) con l'avv. Giuseppe Avino Controparte_1 P.IVA_2
parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: Voglia l'Adito Tribunale contrariis reiectis, così decidere e provvedere: In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente, senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale dei contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione CR , in assenza delle condizioni di Pt_2
reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze
e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E
DICHIARARE non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che l' convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza CP_2
delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonchè ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso CP_1
di posizione dominante in danno del contraente più debole. C) ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto
l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente
i contratti di apertura di credito;
F) DETERMINARE il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari;
G) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità
e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con
l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e per l'effetto CONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto di causa e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria ex Cassazione Sezioni Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
; L) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: 1) chiede ammettersi C.T.U. contabile che, sulla scorta della documentazione versata in atti, ricostruisca il rapporto di c/c bancario specificato nella domanda introduttiva, rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente dedotto, applicando il tasso di interesse legale, ovvero e solo in subordine il tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D. Lgs. n.
385/93) senza alcuna capitalizzazione (sia di interessi debitori, sia di CMS e spese), senza il computo delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, riequilibrando la data di accredito e addebito
a valuta ed, infine, sommando algebricamente al saldo del conto ordinario le competenze relative ai conti ordinari, rielaborando unitariamente il predetto rapporto bancario, il tutto tenendo conto dei rilievi in fatto e in diritto svolti con la presente domanda;
2) chiede ammettersi C.T.U. contabile affinché verifichi il saggio degli interessi passivi, espungendo la capitalizzazione periodica e ogni voce accessoria fino alla data di proposizione della domanda, calcolando il saldo finale, come risultante dalle verifiche eseguite, relativamente al quale dovranno decorrere in caso di saldo negativo, gli interessi legali ai sensi e per gli effetti della disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 385/1993
e s.m.i. (Testo Unico Bancario), senza tenere in alcun conto degli addebiti di interessi trimestrali, annuali o semestrali successivi alla proposizione della domanda perché eseguiti in violazione del predetto disposto normativo rielaborando unitariamente il predetto rapporto bancario, il tutto tenendo conto dei rilievi in fatto e in diritto svolti con la presente domanda;
3) chiede ammettersi
C.T.U. contabile affinché determini il tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto, calcolato tenendo conto delle disposizioni imperative di cui agli art. 644, co 4, c.p. e 1815 co. 2 c.c., anche alla luce della sentenza Corte di Cassazione n. 262 del
19/02/2010, computando nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito, compresa anche la commissione di massimo scoperto o altra commissione comunque denominata, e lo ponga in confronto con i “tassi soglia” tempo per tempo vigenti, previsti dalla Legge n. 108/1996.
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, per i titoli e le causali e le eccezioni di cui alle difese della
[...]
, così giudicare: - nel merito respingere le domande dell'attrice Controparte_1 [...]
perché inammissibili e/o infondate in fatto e diritto e, Parte_1 comunque, per intervenuta prescrizione delle pretese avverse;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. Ci si oppone alle istanze istruttorie di parte attrice e se ne chiede il rigetto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.12.2022, Parte_1 esponeva: che tra la società attrice e la – Filiale
[...] Controparte_1
di Dosolo Mantova – erano intercorsi il rapporto di conto corrente assistito da aperture di credito n.631141.44 che alla data del 14.01.2020 aveva presentato per il correntista un saldo attivo di €
1.662,17 e il rapporto di conto anticipi sbf n. 967869.00 che, alla data del 03.09.2012, aveva presentato per il correntista un saldo di € 0; che l'Istituto di Credito convenuto, ab initio, aveva gestito i rapporti di conto corrente in modo del tutto anomalo, applicando tassi di interessi passivi ultra-legali, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto, nonché di spese e di saldi per valuta, peraltro anch'esse variate nel corso del tempo in senso sfavorevole al cliente, in assenza di valido contratto scritto, senza alcuna pattuizione, né comunicazione preventiva, “consentendo” e
“tollerando”, altresì, scoperture ben più elevate di quelle concesse contrattualmente;
che, nella specie, si trattava di conto corrente affidato come si evinceva dalla base di calcolo della commissione di massimo scoperto e dall'analisi dei riassunti scalari, nonché dall'applicazione di tassi debitori intra fido ed extra- fido;
che tale condotta aveva consentito alla convenuta non solo di lucrare competenze ben maggiori di quelle consentite ad un ordinario sviluppo di un rapporto bancario, ma anche di costruire nel tempo un rapporto fiduciario solo apparentemente paritario, ponendosi in una condizione di superiorità schiacciante nei confronti dell'impresa cliente, non fornendo al correntista una documentazione completa rispetto alle operazioni di credito effettuate, mantenendo, purtuttavia, sempre inalterata la possibilità di revocare le linee di credito in ogni tempo e magari proprio a seguito della situazione di fatto che la stessa aveva volutamente creato;
che, nonostante la situazione di sudditanza, gli onerosi ed indebiti costi di gestione dei rapporti, la società attrice aveva rispettato puntualmente tutti gli obblighi ad essa imposti dalla Banca convenuta, ben conscia dell'importanza di avere accesso al credito ed a forme di finanziamento utili per la propria attività commerciale, movimentando fortemente e per tutta la sua durata il rapporto di conto corrente ad essa intestato, senza che mai l'istituto bancario avesse avanzato alcuna forma di lamentela;
che le gravose condizioni poste a carico di parte attrice, come testimoniato anche dalle risultanze degli estratti conto e la situazione di crisi e restrizione del mercato, avevano condotto la stessa ad accumulare una esposizione debitoria peggiorata negli ultimi anni a fronte della quale l'istituto non aveva mai manifestato rimostranze, contribuendo, all'opposto, ad accrescere lo stato di difficoltà economica continuando a concedere credito;
che la cosa dimostrava, prima face, come per primo l'istituto bancario credesse nelle potenzialità economiche della esponente e che la stessa fosse in grado di far fronte al momentaneo periodo di crisi, visti anche i continui versamenti che l'istante continuava ad effettuare all'interno dei rapporti bancari e dei diversi rapporti di prestito ad essa concessi le cui scadenze erano sempre puntualmente rispettate;
che l'attrice aveva effettuato una ricostruzione tecnico contabile relativamente al rapporto di conto corrente innanzi indicato e, successivamente, a seguito delle risultanze contabili, era emerso che il saldo finale contabilizzato dall'istituto di credito non corrispondeva a quello ricalcolato, risultando un saldo attivo in favore del correntista pari ad €
25.228,80; che, inoltre, dall'esame degli estratti conto, era emerso che la banca aveva trattenuto ulteriori somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e che n. 4 trimestri, calcolati con la metodologia di calcolo del TEG così come disciplinata dalla L. 108/96 che aveva modificato il quarto comma dell'art. 644 c.p. (in dettaglio I trim 2010, I trim 2018, I trim 2019, I trim 2020), oppure, secondo la formula di banca d'Italia, 3 trimestri, (in dettaglio: I trim 2018, I trim 2019, I trim 2020), erano risultati essere al di sopra del tasso soglia usura stabilito dalla legge (cfr., ricalcolo econometrico agli atti); che la società attrice si vedeva costretta a contestare alla Banca convenuta l'addebito e la capitalizzazione di interessi (ultra legali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (ma anche gli artt. 1346 e 1418 comma 2), nonostante che la sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17/10/2000 nonché la sentenza della
Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 21095 del 04/11/04 avessero sancito la nullità della occulta pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell'interesse ed in difetto delle condizioni di reciprocità e periodicità stabilite dalla delibera C.I.C.R. 2000; che, attesa la manifesta nullità dei rapporti bancari intercorsi tra le parti e la condotta palesemente difforme agli obblighi di lealtà e correttezza contrattuale imposti dalla normativa generale e di settore, la società intendeva far accertare in via giudiziaria l'illegittimità della condotta della banca e far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali regolanti i rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti e conseguire la restituzione di quanto indebitamente contabilizzato, riscosso o ricevuto in forza dell'applicazione di clausole contrattuali nulle e illegittime determinanti le gravose condizioni a carico del correntista, anche in considerazione di una diversa contabilizzazione delle operazioni in accredito e addebito, per come testimoniato anche dalle risultanze degli estratti conto che si producevano in uno alla relazione di parte. Parte attrice, con ampie e articolate argomentazioni, assumeva che i rapporti di conto corrente n. 631141.44 e di anticipazione n. 967869 (poi n. 631978) sarebbero stati connotati da addebiti nulli per spese, commissioni di massimo scoperto, differenze di valuta, interessi debitori ultra-legali, superamento del tasso-soglia, anatocismo, variazione unilaterale di condizioni: ciò, anche in ragione della asserita mancanza del contratto scritto alla base di tali addebiti. L'attrice rilevava di avere interesse ad agire per il mero accertamento e concludeva nei termini in epigrafe indicati. Si costituiva la eccependo l'inammissibilità delle domande Controparte_1
attoree per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., contestandole integralmente in quanto infondate, in particolare eccependo la prescrizione delle pretese creditorie e concludendo nei termini in epigrafe indicati.
All'udienza del 30.5.2023 di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.. All'esito dell'udienza del 9.1.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.10.2024. Per gli incombenti di tale udienza, di cui veniva disposta la trattazione con le modalità di cui all'art. 221 comma 4 del d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, le parti depositavano note scritte e il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di cui al prosieguo. richiama l'orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. Controparte_1
24418 del 2.12.2010) che distingue fra versamenti ripristinatori della provvista e versamenti solutori ed afferma che, in caso di azione di nullità e di ripetizione, il termine di prescrizione decennale decorre dall'atto giuridico definibile come “pagamento”, intendendosi come tale il versamento che
“Abbia avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire,
“scoperto”), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento”. Mentre
l'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali è imprescrittibile ex art. 1422 c.c., quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c. e la richiesta di accertamento negativo del credito vantato dalla banca in relazione ad un conto corrente (sia esso aperto o chiuso) comporta di per sé la rielaborazione del saldo di esso, mediante un meccanismo di compensazione tra le poste che si assumono illegittimamente versate e quelle a debito del correntista. Pertanto, ove si ritenesse l'imprescrittibilità dei diritti di rielaborazione e di rettifica del saldo di conto corrente, si consentirebbe, in sostanza, di aggirare la prescrizione maturata in relazione al diritto di ripetizione dell'indebito, nella misura in cui, appunto, nell'ipotesi di saldo positivo - il pagamento del relativo saldo (sul quale si è operata la detta rettifica) condurrebbe in sostanza a ripetere le somme di cui si sia accertato l'illegittimo addebito. Parimenti avverrebbe nell'ipotesi di saldo negativo all'esito di ricalcolo, proprio perché la misura della riduzione del debito maturato dal correntista corrisponderebbe in sostanza agli addebiti illegittimi, che si andrebbero a compensare. E invero difetterebbe l'interesse ad agire del correntista per una rielaborazione e rettifica del saldo puramente teorica e non utilizzabile poi per regolare in conformità alla stessa i reciproci rapporti di dare e avere.
Sul punto, infatti, occorre ricordare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti delle azioni di mero accertamento all'interno dell'ordinamento: "Poiché la tutela giurisdizionale
è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr. Corte Cass. SS.UU. n. 27187 del 20.12.2006). Peraltro, va considerato che, dall'esame del tenore della motivazione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 del
2.12.2010, neppure pare potersi trarre una specifica indicazione circa la natura imprescrittibile della azione di rettifica del conto corrente, ove si specifica, da un lato, che "Infatti, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a dirsi - come chiaramente indicato dall'art. 1422 c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie;
donde, appunto, la già richiamata necessità, d'individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile, in casi come questi, alla condictio indebiti.";
e, dall'altro, che "Sin dal momento dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo."
Conseguentemente, risulta fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla dovendo CP_1
ritenersi estinto il diritto azionato con riguardo a tutte le operazioni contabilizzate nel conto corrente dedotto in lite in data anteriore al decimo anno precedente la domanda. E' noto che la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (sopra richiamata) ha espressamente chiarito che "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". Nell'ipotesi in cui venga fornita la prova che il conto corrente è assistito da apertura di credito, i versamenti non integrano un pagamento fino al momento in cui il rapporto venga chiuso, allorché il correntista effettivamente restituisca alla banca gli eventuali importi utilizzati: da tale momento, comincia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito (che pertanto dovrà essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto).
Nella differente eventualità che non sia stata fornita la prova della stipula di contratto di apertura di credito, i versamenti effettuati dal cliente durante il rapporto avranno natura solutoria e integreranno pagamenti, con il corollario che il termine di prescrizione correrà da ogni singolo versamento. In merito all'onere di provare l'esistenza di una apertura di credito, si ritiene di prestare adesione all'orientamento già espresso da questo Tribunale, secondo il quale l'onere della prova della esistenza di un'apertura di credito (e della conseguente natura ripristinatoria dei versamenti) grava sul cliente che agisce per la ripetizione dell'indebito. I suddetti principi sono stati ribaditi dalla recente pronuncia della Corte n. 1388/2022 la cui motivazione di seguito si riporta: “Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr.
Cass. 27704/2018; 2660/2019; 31927/2019). Nella specie, la Corte d'appello ha accertato la mancanza di un tale contratto e dunque ha escluso in fatto che la banca ne avesse fornito la prova.
Né è corretta in diritto l'affermazione della sussistenza di una presunzione del carattere non solutorio, bensì meramente ripristinatorio, di tutte le rimesse affluite in un conto corrente che presenti un saldo passivo per il correntista: affermazione che non può essere condivisa, per quanto sopra osservato, ancorché sia presente nell'isolato precedente di questa Corte - la sentenza n.
4518/2014 - richiamato dalla ricorrente. Quanto poi alle modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione da parte della banca, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. Un.
15895/2019).
Come noto, l'apertura di credito rappresenta un quid pluris rispetto al contratto bancario di conto corrente (tanto che le condizioni per la conclusione di tale ulteriore contratto sono ben diverse e più restrittive per il correntista) e conseguentemente deve risultare da apposita pattuizione per iscritto. Se tale è l'oggetto delle prestazioni del negozio, non pare condivisibile l'affermazione secondo la quale si presume che i versamenti abbiano natura ripristinatoria (ovvero: si presume che il conto sia assistito da apertura di credito) perché trattasi di circostanza ulteriore e distinta, che deve essere sorretta da apposita negoziazione che deve essere oggetto di prova. Ne discende che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., posto che il conto corrente, di per sé, non comporta la presenza di apertura di credito, sarà il cliente a dovere provare che effettivamente sia intervenuta tra le parti tale pattuizione ulteriore, a sé favorevole;
diversamente ritenendo, infatti, si onererebbe la banca di una prova negativa (ovvero: che il conto non è assistito da apertura di credito).
Nel presente giudizio parte attrice non ha assolto all'onere di allegare e provare la esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta deve trovare accoglimento.
Parte attrice si duole della illegittimità della capitalizzazione trimestrale, chiedendo la rideterminazione del dare e avere tra le parti, ricalcolando il saldo del contratto in assenza di anatocismo. Occorre premettere l'inammissibilità della censura per sua genericità non specificando in che termini sia configurabile nel caso di specie la dedotta illegittimità. In ogni caso, la prescrizione impedisce che si possano detrarre (in remota e denegata ipotesi) addebiti anatocistici prima del
14.12.2012, secondo la relativa eccezione che si ritiene fondata.
Quanto alle CMS di cui si contesta l'illegittimità, i rilievi mossi prescindono dall'esame dei contratti
– non prodotti da parte attrice – in cui tali commissioni sono convenute per iscritto dalle parti con la previsione della percentuale e della base di calcolo. Analoghe considerazioni non possono non valere cin riferimento alle ulteriori contestazioni mosse con l'atto introduttivo e la memoria n. 1 ex art 183 comma VI c.p.c..
Parte attrice ha chiesto ed insistito per l'ammissione della CTU contabile volta ad accertare e rideterminare il saldo finale del conto. Si osserva dunque che la domanda (anche di ripetizione di indebito, cui parte attrice non ha rinunciato) non è assistita dalla produzione in giudizio della necessaria documentazione. Non è precisato con quali modalità si sia addivenuti alla determinazione della somma indicata in domanda, essendo solo genericamente richiamata la perizia di parte. Non risultano prodotti in giudizio - da parte attrice - i contratti che si assumono esser viziati e, per il periodo analizzato, sono stati depositati solo alcuni degli estratti conto e di questi, in parte, con la sola liquidazione delle competenze. Come detto, il correntista è legittimato a domandare la rideterminazione del saldo del conto corrente, essendo suo interesse che venga rettificato il saldo debitorio e/o creditorio, ogniqualvolta risultino annotazioni di poste indebite, poiché, come precisato dalla Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n. 21646/2018, "Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la Banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)". Tuttavia, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Milano n. 1557 del 22.2.2022), “... sia nel caso di ripetizione di indebito, che nell'ipotesi di accertamento di poste non dovute, spetta al correntista provare l'esistenza di tali poste indebite illegittimamente applicate dalla anche ai CP_1
soli fini di un'azione di mero accertamento, dal momento che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia di rapporti di conto corrente, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il correntista che "agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione" (Cass. Civ. n.
30822/2018)”. La Corte di Cassazione ha infatti, in più occasioni, ribadito che il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile (Cass., 11 novembre 2019, n. 29050). Orientamento ancora ribadito con ordinanza n. 33009 del 13/12/2019 secondo cui, "Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene si atte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
33009 del 13/12/2019). La giurisprudenza di merito, conformemente a tale orientamento, sostiene che, in applicazione del principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate e quindi deve produrre quantomeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente - soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) – per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art. 1284 c.c. e art. 117
TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso d'interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale (Corte appello Lecce sez. I, 31/05/2019, n. 558; Tribunale Roma sez. XVII, 19/09/2018, n. 17579). La giurisprudenza è concorde nell'applicazione dei ridetti principi: secondo Tribunale Crotone, sentenza 30.1.2019 n. 132:
”Nel caso in cui un correntista agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza di una valida causa debendi. Inoltre, lo stesso correntista ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. L'assenza del contratto e dei relativi estratti conto, non prodotti in tutto o in parte, non consente di accertare le pattuizioni intervenute tra le parti, l'andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi”.
Quanto alla richiesta C.T.U., deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la stessa non può essere ammessa, se con finalità esclusivamente esplorative. Secondo il condivisibile orientamento espresso dal Tribunale di Modena del 5.3.2020 n. 338: “L'attore, quando agisce per la ripetizione dell'indebito, è onerato dalla produzione documentale dei contratti di accensione dei conti correnti oggetto di causa, unitamente alle condizioni economiche degli stessi, nonché degli estratti conto, dalla loro accensione alla data di presentazione della domanda. Solo su tali basi, infatti, è possibile, in sede giudiziale, procedere alla verifica contabile di detti rapporti bancari ed alla valutazione della fondatezza o meno delle questioni giuridiche mediante CTU”. In motivazione si legge che: "nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l' onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione". Peraltro, è noto che l'onere che incombe in capo al correntista non potrebbe mai ritenersi sufficientemente soddisfatto con il solo mero, generico ed indistinto riferimento ad una consulenza di parte.
Per le esposte ragioni le domande di parte attrice devono essere respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per onorari nella misura di € 4.500,00 di cui €
1.000,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva. € 1.300,00 per la fase istruttoria ed €
1.600,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice, Parte_1
[...]
condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 4.500,00, oltre alle spese generali al 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Mantova, 6.4.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni