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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5896 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. UL AL Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1743/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Nola, n. 540/2022 pubblicata il 17.03.2022 e vertente
TRA
, ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli Avv.ti Francesco Maiello
( ), e LU MI ( ), presso C.F._2 CodiceFiscale_3
il cui studio elegge domicilio in Napoli alla Vannella Gaetani, 15 APPELLANTE
E
Controparte_1
(P. IVA , in persona del socio
[...] P.IVA_1
accomandatario e liquidatore sig. Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina C.F._4
LI ( ), in virtù di procura a margine della C.F._5
comparsa di costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Porzio 4 int. 110 isola G8 C.D.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. citò la in persona Parte_1 Controparte_1
dell'accomandatario, , innanzi al Tribunale di Nola. Controparte_1
L'attore, premesso che in data 30.12.2013 aveva lasciato in consegna l'autovettura condotta in locazione finanziaria tipo BMW X6 tg. EB 598
BT presso la concessionaria in Afragola;
che il socio Controparte_1
accomandatario aveva sottoscritto in quella sede una Controparte_1
dichiarazione di presa in consegna dell'autovettura, assumendo l'impegno di riscattarla entro il mese di gennaio 2014; che, tuttavia, non solo il riscatto non era stato esercitato, ma il veicolo aveva circolato,
incorrendo in numerose violazioni del Codice della Strada;
che pertanto aveva contestato tali circostanze, chiedendo la restituzione del veicolo,
oltre al risarcimento dei danni patiti, con raccomandata del 17.09.15 e
2 successiva PEC del 02.10.15; che era rimasta priva di riscontri anche la raccomandata inviata alla e a ai fini Controparte_1 Controparte_1
della stipula della convenzione di negoziazione assistita;
che il contratto tra le parti poteva essere qualificato come estimatorio;
tutto ciò premesso,
chiese al tribunale di accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta al contratto estimatorio sottoscritto il 30.12.2013 e la conseguente sua risoluzione ex art. 1453 cod. civ., e condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patiti, di €
17.363,03 oltre interessi maturati dalla BMW Bank fino al soddisfo, pari al valore del riscatto del veicolo, ed € 3.949,91 per le infrazioni stradali commesse, oltre interessi maturandi e successive eventuali sanzioni fino all'effettivo soddisfo ovvero a quella maggiore o minore ritenuta equa dal
Giudice; in via subordinata, chiese di accogliere le domande suddette previa qualificazione del rapporto in termini di mandato ovvero deposito, con la condanna, in ogni caso, della convenuta al pagamento delle spese di lite oltre oneri come per legge.
§ 2. Si costituì in giudizio la , Controparte_1
impugnando tutto quanto dedotto in fatto e in diritto. La convenuta contestò la qualificazione del negozio giuridico intercorso tra le parti in termini di contratto estimatorio, stante la mancanza della caratteristica facoltà dell'accipiens di restituire il bene in luogo del pagamento del prezzo. Esclusa, altresì, la qualificazione giuridica in termini di contratto di mandato, la convenuta ricondusse il rapporto controverso ad una mediazione, precisando che il mediatore ha soltanto l'onere di mettere in relazione il venditore con il possibile acquirente, interponendosi in
3 maniera neutrale ed imparziale al fine di farli pervenire alla conclusione di un affare. Conseguentemente, chiese rigettarsi le domande attoree e condannare l'attore al pagamento delle spese di giudizio.
§ 3. Il Tribunale di Nola, istruita la causa, con la sentenza n. 540/2022 ha rigettato la domanda attorea e condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
§ 4. Il giudice di prime cure ha, innanzitutto, rilevato che elemento caratterizzante il contratto estimatorio è la facoltà dell'accipiens di restituire la merce in via alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo e ha, dunque, escluso la configurabilità di tale tipo contrattuale con riferimento alla dichiarazione sottoscritta dal il quale si era CP_1
impegnato esclusivamente al pagamento del riscatto entro un determinato termine.
§ 4.1. Ha osservato, poi, relativamente alle numerose violazioni del
Codice della Strada contestate al , che costui non aveva provato Pt_1
che esse avessero fatto seguito alla circolazione del veicolo contro la sua volontà, in assenza di una specifica contestazione ovvero di una denuncia di anomalo e non consentito utilizzo del veicolo ovvero ancora di segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza accertatrice che il veicolo non era da sé condotto in occasione delle numerose violazioni stradali.
§ 4.2. Su tali premesse, dunque, il tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
4 § 5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello
[...]
, cui ha resistito la società Parte_1 Controparte_1
.
[...]
All'udienza del 26.05.2025 la Corte ha assegnato la causa in decisione, con la fissazione dei termini di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per il deposito delle repliche.
§ 6. L'appello di è articolato in quattro motivi. Parte_1
§ 6.1 Col primo motivo, l'appellante impugna la sentenza per avere il
Giudice di primo grado ritenuto rilevante ai fini della decisione la correttezza della qualificazione giuridica prospettata dall'attore.
Sostiene, sul punto, che il giudicante erroneamente ha rigettato la domanda per il solo fatto di non condividere la prospettata sussunzione del rapporto controverso nella figura negoziale del contratto estimatorio.
A suo parere, invece, il Giudice avrebbe dovuto procedere ad una autonoma qualificazione dei fatti esposti, individuando conseguentemente le norme di diritto applicabili.
§ 6.2. Col secondo motivo, connesso al precedente, l'appellante contesta l'omessa pronuncia in ordine alla pur profilata riconducibilità della fattispecie in esame al contratto di deposito.
§ 6.3. Con il terzo motivo, l'appellante si duole della mancata valutazione dei documenti depositati e delle prove per testi acquisite, nonché della violazione del principio di non contestazione. In particolare, l'appellante evidenzia che non erano in discussione tra le parti l'esistenza del contratto, il possesso del veicolo in capo alla concessionaria e l'obbligo di questa – rimasto inadempiuto – di pagare il riscatto. Sotto altro profilo,
5 critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che la circolazione del veicolo – causa delle numerose infrazioni al Codice della
Strada - fosse avvenuta contro la sua volontà, stante l'assenza di denunce di anomalo o non consentito utilizzo del veicolo, benché il convenuto non avesse mai affermato di aver ricevuto autorizzazione a farlo circolare.
Con un ulteriore argomento, poi, il contesta la mancata pronuncia Pt_1
del Giudice in relazione alla circostanza, appresa in corso di causa,
dell'avvenuta vendita dell'auto in questione in data 26.07.2019 a tal sig.
, nato il [...] a [...] e con residenza Persona_1
in Torino alla via Oulx 15, circostanza idonea a far ipotizzare responsabilità di rilevanza penale a carico del CP_1
§ 6.4. Con l'ultimo motivo, richiamate tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado, e richiamate anche le prove testimoniali raccolte nel primo giudizio, ha ribadito la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento della invocandone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni come richiesti nel primo grado di giudizio.
§ 7. L'appello è solo parzialmente fondato.
§ 7.1. Con riferimento ai primi due motivi di gravame – che possono essere esaminati congiuntamente – è sicuramente fondata l'osservazione dell'appellante, secondo cui non è sufficiente la non condivisibilità di una prospettazione in diritto per giustificare, da sola, il rigetto della domanda.
L'appellante cita correttamente, sul punto, la pronuncia della Corte di
Cassazione, sez. VI, n. 22512 del 09/08/2021, secondo cui “il giudice ha il
potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o
6 delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili
(anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti)”; la medesima sentenza, peraltro, precisa successivamente che il giudice incorre “nella
violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda
proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una
realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti”.
Con riferimento al caso di specie, dunque, pur essendo fondato l'assunto del primo giudice circa la non riconducibilità del rapporto al contratto estimatorio o a quello di deposito, ciò non avrebbe potuto esonerare il tribunale dal fornire una differente qualificazione e, comunque, dal decidere le domande nel merito.
Tuttavia, sebbene sia censurabile l'automatismo che traspare dalla sentenza tra erroneità della qualificazione in diritto e rigetto della domanda, va al tempo stesso evidenziato che la penuria di allegazioni probatorie non consente una agevole qualificazione giuridica del rapporto, la cui unica traccia consiste nella sintetica scrittura del
30.12.2013 prodotta in atti con cui dichiarava di Controparte_1
prendere in consegna l'autovettura del “coperta da leasing con Pt_1
BMW Financial Service Italia S.p.A., con l'impegno a riscattarla entro il mese di
gennaio 2014”: è evidente, infatti, che l'impegno assunto dal con CP_1
tale atto si inseriva in un più ampio contesto, che le parti non hanno compiutamente allegato. Detta scrittura è, infatti, astrattamente compatibile con una pluralità di contratti, come peraltro dimostrato dalle molteplici ricostruzioni proposte dalle parti in via alternativa (contratto estimatorio, contratto di deposito, contratto di mandato a vendere,
7 mediazione, sino all'accollo ipotizzato dall'appellante in comparsa conclusionale).
Ed allora, quantunque il giudice abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti alla base della domanda, ciò non può supplire a una allegazione incompleta e fumosa della realtà storica sottostante compiuta dalle parti.
Stante l'impossibilità di qualificazione giuridica del fatto per carenza di allegazioni puntali sul rapporto, non è evidentemente possibile l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione di un contratto di cui non sono noti i contenuti, che non possono certo ridursi all'impegno di
“riscatto” dell'autovettura, che risulta in astratto compatibile con plurime fattispecie (come ipotizzato dalle stesse parti), e rispetto al quale non sono note le controprestazioni assunte dal . Pt_1
In altri termini, pur essendo pacifico l'inadempimento della società
[...]
rispetto all'obbligo di riscattare il veicolo, non è stato dedotto CP_1
quale sia il rapporto sottostante da risolvere, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione.
§ 7.2. Discende da quanto sin qui esposto anche il parziale rigetto del terzo motivo di gravame, con cui il lamenta il mancato Pt_1
accoglimento della domanda risarcitoria, quantificata in € 17.363,03 oltre interessi, pari all'importo dovuto per il pagamento reclamato dalla società di leasing.
Come si è visto, infatti, il ha agito per la risoluzione del contratto, Pt_1
non per il suo adempimento.
8 Ebbene, l'articolo 1453 cod. civ. pone l'alternativa tra la domanda di risoluzione del contratto e quella di adempimento, mentre domanda accessoria ad entrambe è quella di risarcimento del danno. Quest'ultima ha una consistenza diversa in base alla domanda principale cui afferisce:
se il contraente chiede la manutenzione del contratto, il risarcimento si affianca alla prestazione, comunque dovuta;
ove invece costui chieda la risoluzione del contratto, il risarcimento si sostituisce a quest'ultima.
Orbene, avendo il domandato la risoluzione del contratto, il Pt_1
conseguente risarcimento non può supplire alla mancata proposizione della alternativa domanda di adempimento e, quindi, non può consistere nella somma dovuto a titolo di riscatto.
§ 7.3. Merita, invece, parziale accoglimento la rimanente parte del terzo motivo di appello, quello con cui l'appellante invoca il risarcimento dei danni relativamente alle sanzioni amministrative subite in conseguenza della circolazione del veicolo in epoca successiva alla consegna alla concessionaria.
L'intervenuta consegna del veicolo è, come visto, una circostanza pacifica tra le parti, essendo esplicitata nella scrittura depositata in atti e giammai contestata dalla società . CP_1
È stato, poi, provato che il non avesse autorizzato la Pt_1
concessionaria all'utilizzo del veicolo, come confermato dal teste escusso in primo grado, sig. che, incaricato della consegna Testimone_1
dell'automobile, precisò che “quando gli lasciai la vettura, il si CP_1
impegnava a non far circolare la vettura”.
9 Conseguentemente, essendo la vettura nell'incontestato possesso della concessionaria sin dal giorno della sottoscrizione della CP_1
dichiarazione di ritiro, tutte le infrazioni al Codice della Strada compiute nel periodo di riferimento devono considerarsi l'esito di una circolazione non autorizzata di cui la concessionaria deve rispondere, risarcendo il dei relativi addebiti. Pt_1
La pretesa risarcitoria, dunque, deve essere accolta limitatamente alle somme contestate a a titolo di infrazioni Parte_1
stradali, per un totale di € 3.949,91 oltre interessi.
§ 7.4. Deve essere rigettata, poi, la domanda di accertamento della perdita di possesso del veicolo tipo BMW X6 tg. EB598BT da parte del sig.
sin dal 30.12.2013, proposta solo in questo Parte_1
grado di giudizio, in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Si tratta, infatti, di una domanda nuova rispetto alla domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni proposta in primo grado, come tale inammissibile.
§ 7.5. Da ultimo, e per completezza, va evidenziata l'irrilevanza, ai fini della decisione, della lamentata omessa pronuncia da parte del tribunale in merito alla circostanza relativa alla affermata scoperta dell'intervenuta vendita del veicolo.
Difatti, “Il vizio di omessa pronuncia che integra una violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., ricorre quando
vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi
per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in
concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto
10 e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in
conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o
di rigetto, oppure su uno specifico motivo di appello” (Cass. civ. n. 32100/2023).
Nel caso di specie, tali presupposti non sussistono, atteso che il si Pt_1
duole della mancata pronuncia non su una specifica domanda, bensì su una mera circostanza fattuale, ovverosia la scoperta dell'intervenuta vendita del veicolo;
peraltro, l'appellante aggiunge che, a causa di tale scoperta, il sig. “doveva certamente essere ritenuto Controparte_1
responsabile di attività di rilevanza penale”.
Manca, dunque, una domanda specifica rivolta al Giudice di primo grado rispetto alla quale sia censurabile una omessa pronuncia.
§ 8. L'accoglimento parziale dell'appello, limitatamente alla pretesa risarcitoria concernente le somme contestate al a titolo di Pt_1
infrazioni stradali, impone una riforma anche del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, che la Corte ritiene di dover compensare integralmente, con riferimento al primo e al secondo grado, in ragione dell'accoglimento soltanto residuale della domanda e della complessiva lacunosità delle prospettazioni difensive dell'attore.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Nola, n. 540/2022 pubblicata il
17.03.2022, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
[...]
11 condanna la società al Controparte_1
pagamento in favore del , a titolo di risarcimento danni, Pt_1
della complessiva somma di € 3.949,91 oltre interessi fino al soddisfo;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del processo.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 12.11.2025
Il Presidente Est.
UL AL
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