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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/11/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3236 2021 Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione , nel procedimento avente n. di RGL: 3236/2021
Il Sig. nato il 16/06/1958 a Bovalino (RC), CF: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Malavenda e dall'avv. Sonia Vita,
[...] giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro , in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_1
l'avv. Maria Cristina Di Nola;
-resistente-
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
-resistente contumace-
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato in data 03/11/2021 parte ricorrente adiva l'intestato
Tribunale e conveniva in giudizio l e l' Controparte_1 CP_2
in persona dei rispettivi legali rapp. p.t., per ivi sentire accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'intimazione di pagamento n.
09420219000499928000 notificata alla ricorrente il 07.10.2021, limitatamente ed esclusivamente ai seguenti avvisi di addebito, relativi a crediti di natura contributiva:
1) avviso di addebito n. 39420120002305506000 asseritamente notificato in data 16.10.2012, per contributi previdenziali I.V.S. fissi entro il minimale e somme aggiuntive per gli anni 2010, dell'importo di € 1.158,68;
2) avviso di addebito n. 39420140002364504000 asseritamente notificato in data 07.11.2014, per contributi previdenziali I.V.S. fissi entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2012/2013, dell'importo di € 4.703,16;
3) avviso di addebito n. 39420140004205492000 asseritamente notificato in data 23.01.2015, per contributi previdenziali I.V.S. fissi entro il minimale e somme aggiuntive per l'anno 2012/2013, dell'importo di € 3.019,75, e dichiarare l'estinzione dei pretesi diritti di credito vantati dall' concernenti CP_2
l'intimazione di pagamento e l'avviso di addebito di cui sopra per intervenuta prescrizione quinquennale.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio deduceva e documentava la intervenuta corretta notifica degli avvisi e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Eccepiva, inoltre, che successivamente alla notifica delle cartelle e degli avvisi non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti con successivi atti interruttivi.
Istruita la causa, con apposito decreto è stata disposta la sostituzione a con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127
ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che la cartella di pagamento de quo risulta, senza contestazione alcuna, notificata nella data indicata nell'atto impugnato. Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso, un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016).
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica della cartella indicata e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 l. n 335
del 1995, i crediti oggetto degli atti opposti devono dichiararsi estinti per prescrizione poiché la documentazione offerta tuttavia non può avere alcuna valenza interruttiva della prescrizione posto che, dall'esame di tale avviso di ricevimento, non si rileva alcun collegamento con gli avvisi di addebito opposti,
né alcuna indicazione idonea ad abbinare il presunto atto interruttivo all'atto per il quale si sostiene l'interruzione della prescrizione.
Né tantomeno, l'agente della riscossione ha prodotto in copia fotostatica della presunta proposta di compensazione (n. 09428201600000042000), dimodoché
il Giudice possa effettivamente valutarne l'efficacia interruttiva. Del resto, tale avviso di ricevimento di per sé non possiede i requisiti dell'atto ricettizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 cpc, affinché si possa riconoscergli valore interruttivo. Si tratta appunto della notifica di un atto esattoriale che non può
avere alcuna efficacia ai fini interruttivi della prescrizione. È inesistente la notifica di un atto quando non è possibile comprendere il collegamento tra quanto notificato rispetto alla relativa relata di notifica. Occorre infatti che il
Giudice possa concretamente riscontrare gli elementi del procedimento notificatorio (Corte di Cassazione, sentenza n. 15423/2015. e Corte di
Cassazione, sentenza n. 7615/.2016).
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge,
con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va accolto e l'atto di intimazione va annullato con riferimento alla cartella impugnata per la quale va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Le spese vanno poste seguono il principio della soccombenza e vanno poste esclusivamente a carico della resistente Controparte_3
che non ha dato idonea prova di eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle (dalla stessa curata).
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420219000499928000, in relazione agli avvisi di addebito nn. 39420120002305506000, 39420140002364504000 e 39420140004205492000, per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall' e dagli stessi portati;
CP_2
2) - condanna la resistente al Controparte_4 pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro 1.600,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente costituitisi e dichiaratisi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 15/11/2025. IL GIUDICE
dott. Enrico Rizzo