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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente
dott. Alessandro Di Tano Giudice
dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1383/2024 promosso da:
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONI Parte_1
ANGELA;
e nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FILIPPONI LUCA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in ES (AN) in data 04/07/2009 con atto trascritto nel registro Parte_1 Controparte_2
degli atti di matrimonio del comune di ES (AN) atto N. 26 parte 1 – anno 2009.
- Confermare le condizioni di separazione già stabilite in sede di separazione, come ritrascritte e che le parti intendono mantenere invariate.
- Ordinare la trasmissione degli atti all'Ufficiale di stato civile del Comune di ES (AN) ai fini dell'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con gli ulteriori incombenti di legge.
1 - Spese compensata tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 28.03.2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto la separazione consensuale con cumulo di domanda di scioglimento del
[...]
matrimonio contratto a ES (AN) il 4.07.2009.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data 11.04.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti dell'11.07.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 168/2024 emessa in data 12.07.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 16.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 168 del 12.07.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta altresì ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a ES (AN) il 4.07.2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ES (AN) al n. 26, parte 1, serie // dell'anno 2009.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dei figli , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_1
2 minorenne, nonché rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con Per_2
ciascun genitore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
ES (AN) il 4/07/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ES (AN) al n. 26, parte 1, serie // dell'anno 2009; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente
dott. Alessandro Di Tano Giudice
dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1383/2024 promosso da:
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. PICCIONI Parte_1
ANGELA;
e nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
FILIPPONI LUCA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in ES (AN) in data 04/07/2009 con atto trascritto nel registro Parte_1 Controparte_2
degli atti di matrimonio del comune di ES (AN) atto N. 26 parte 1 – anno 2009.
- Confermare le condizioni di separazione già stabilite in sede di separazione, come ritrascritte e che le parti intendono mantenere invariate.
- Ordinare la trasmissione degli atti all'Ufficiale di stato civile del Comune di ES (AN) ai fini dell'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con gli ulteriori incombenti di legge.
1 - Spese compensata tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 28.03.2024, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto la separazione consensuale con cumulo di domanda di scioglimento del
[...]
matrimonio contratto a ES (AN) il 4.07.2009.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data 11.04.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti dell'11.07.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 168/2024 emessa in data 12.07.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 16.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 168 del 12.07.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta altresì ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a ES (AN) il 4.07.2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ES (AN) al n. 26, parte 1, serie // dell'anno 2009.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dei figli , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_1
2 minorenne, nonché rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con Per_2
ciascun genitore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
ES (AN) il 4/07/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di ES (AN) al n. 26, parte 1, serie // dell'anno 2009; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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