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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/08/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, a seguito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2075/2022 R.G.L. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenica Motta ed elettivamente domiciliata presso la Sezione legale della Società sita in
Palermo in Via Epicarmo n. 3, giusta procura in atti;
- ricorrente-
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Di Miceli Parte_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Corleone in Via
Dietro S. Leonardo n. 50;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 409 e ss c.p.c., depositato in data 14.07.2022,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Termini Imerese il proprio dipendente
1 , chiedendo di “dire e dichiarare che il resistente si è reso Parte_2
responsabile della violazione dei doveri e degli obblighi di servizio di cui in narrativa, e della violazione del codice disciplinare vigente CCNL proprio in riferimento alla scarsa diligenza in relazione alle attività assegnatale e, per l'effetto, dichiarare corretta e proporzionale e, quindi, legittima la sanzione disciplinare inflitta dalla Società ricorrente a controparte, confermandolo integralmente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
A sostegno delle proprie difese riportava di aver irrogato al dipendente
Specialista Consulente Finanziario (livello B del CCNL) applicato Pt_2
presso l'ufficio postale di Casteldaccia, la sanzione disciplinare della multa di n. 4 ore, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del C.C.N.L. vigente dei dipendenti di Parte_1
Sosteneva la violazione dei principi di professionalità, trasparenza, correttezza ed imparzialità gravanti sul dipendente soprattutto tenuto conto del ruolo dallo stesso rivestito (Specialista Consulente
Finanziario) all'interno del comparto aziendale e ciò in riferimento ad operazioni finanziarie ed attività di investimenti (specificatamente, rimborso di un Buono Fruttifero Postale dematerializzato di €.
8.000,00), posti in essere dallo stesso al fine di “gonfiare” e, di conseguenza, “falsare” il dato raccolta lorda buoni e, quindi, i risultati commerciali ascrivibili all' CP_1
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
, deducendo l'illegittimità della sanzione disciplinare Parte_2
irrogata e la violazione del principio di proporzionalità tra infrazione contestata e sanzione irrogata.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e l'accertamento dell'illegittimità della sanzione irrogata con vittoria delle spese di lite.
2 La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, istruita mediante l'escussione dei testi ammessi, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 28.05.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Parte ricorrente, nell'invocare la normativa posta a fondamento della sanzione disciplinare comminata al resistente, ha specificamente indicato le violazioni commesse dallo stesso che hanno giustificato la sanzione.
Orbene, ha contestato a nella lettera Parte_1 Parte_2
del 18.03.2022 (cfr. allegato n. 2 nella produzione ), notificata per Pt_1
compiuta giacenza in data 22.04.2022, le seguenti irregolarità:
“Abbiamo acquisito, di recente, gli accertamenti eseguiti dalla Struttura
CA/GRG - Fraud Management & Security Intelligence presso l'Ufficio
Postale di Casteldaccia, ove Lei presta servizio nella qualità di
Specialista Consulente Finanziario.
L'intervento della funzione Fraud Management si è reso necessario a seguito della segnalazione effettuata in data 29/11/2021 a mezzo e- mail dall'allora Direttore della Filiale Palermo 2, dott.ssa
[...]
, e scaturente dalla comunicazione del Direttore dell'UP di Per_1
Casteldaccia, sig. , circa comportamenti da Lei adottati. Parte_3
E' stato in particolare rilevato che Lei in data 17/11/2021 ha effettuato il rimborso di un Buono Fruttifero Postale dematerializzato di € 8.000,00 dalla postazione della Sala Consulenza. Tale operazione è avvenuta nel corso del “cambio turno” – alle ore 13:03 - quando la suddetta postazione risultava ancora attiva con l'account dell'altro consulente dell'
[...]
, in servizio nel turno antimeridiano, in un momento Persona_2
3 in cui quest'ultimo si era momentaneamente assentato dalla stanza;
successivamente, nel corso del suo turno pomeridiano, Lei ha riemesso il medesimo buono – alle ore 15:48 - di uguale importo e dallo stesso rapporto di regolamento.
Al fine, peraltro, di avere contezza di quando Lei fosse arrivato in UP, si
è proceduto ad acquisire i cartellini orologio da cui si è evinto che Lei è entrato in UP alle ore 12:48 (orario in cui ha effettuato la timbratura in ingresso, ben 42 minuti prima rispetto alla regola oraria prevista).
Entrando nel merito dell'operazione segnalata, si è appurato che il libretto nr. 51629222, sul quale sono state regolate le predette operatività in buoni, è risultato essere intestato alla cliente ER
. Per completezza di indagine si è proceduto, altresì, ad
[...]
esaminare l'intera movimentazione del suddetto libretto, aperto il
04/08/2021: dall'analisi è emerso che le “singolari” dinamiche di rimborso e pressoché contestuale riemissione di buoni dematerializzati, per l'importo € 8.000,00, sono state processate da parte Sua non soltanto nella giornata del 17/11/2021, ma anche in diverse altre occasioni, come riepilogato nella tabella che segue:
Allo scopo di acquisire ulteriori informazioni Lei è stato ascoltato dagli ispettori di Fraud in data 23/02/2022 e, in tale occasione, ha innanzitutto confermato che la cliente , intestataria del Persona_3
libretto nr. 51629222 su cui sono state effettuate le operazioni in esame,
è Sua suocera ed è Lei ad occuparsi personalmente delle operazioni sul
4 libretto alla stessa intestato. Tuttavia, la sig.ra che in data ER
08/02/2022 era stata invitata ad un incontro non si è resa disponibile a presenziare e rendere le proprie dichiarazioni. In merito alle singolari e frequenti operazioni di rimborso e quasi contestuale riemissione di buoni dematerializzati, per l'importo di € 8.000,00, Lei ha rappresentato che le stesse vengono effettuate perché “[…] a seguito della morte di mio suocero, ci sono dei debiti da pagare ed è necessario tenere la liquidità
a disposizione immediata sul libretto per poter affrontare queste spese.
Tuttavia, in attesa di saldare questo debito, abbiamo optato per emettere dei buoni per non pagare l'imposta di bollo sul libretto. La motivazione per la quale mia suocera scambia e poi riemette i buoni è perché spesso l'avvocato ci informa che sembra sia arrivato il momento di pagare tale debito ma successivamente capiamo che non è così e riemettiamo un nuovo buono”. Tale prassi, però, oltre che inverosimile è anche alquanto singolare considerato che ogni successiva riemissione del buono è sempre avvenuta quasi contestualmente al rimborso, ossia a distanza di uno o due giorni o, addirittura, dopo poche ore (come nel caso esaminato della giornata del 17/11/2021) o dopo pochi minuti, (come nel caso dell'operatività effettuata in data 05/01/2022). Peraltro, occorre sottolineare che l'operazione di rimborso di buoni dematerializzati, come anche si evince da tutta la documentazione che è stata esaminata, determina l'immediata disponibilità delle somme sul rispettivo conto di regolamento;
di conseguenza, non sussiste la necessità di provvedere con anticipo al rimborso dei buoni, rispetto al momento effettivo in cui i relativi importi debbano essere prelevati. Stante tutto quanto precede si ravvisa a Suo carico una condotta contraria ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza ed imparzialità, con cui ogni dipendente è chiamato ad improntare i rapporti con la clientela, nonché nei confronti dell stessa. In qualità del proprio ruolo, infatti, Lei non poteva CP_2
5 non sapere che tali operatività avrebbero “gonfiato” e, di conseguenza, falsato il dato della raccolta lorda buoni e, quindi, i risultati commerciali ascrivibili all' Ed ancora, il ruolo del consulente commerciale prevede di valutare la soluzione finanziaria più appropriata rispetto all'esigenza manifestata dal cliente che, nel caso della sig.ra è quella di “[…] ER
tenere la liquidità a disposizione immediata sul libretto […]”.
Considerato, quindi, che i buoni fruttiferi postali di tipologia “ordinari” e
“3x4”, sottoscritti di volta in volta dalla cliente, sono stati tenuti in portafoglio per un massimo di 49 giorni prima di essere più volte disinvestiti, si presentano, degli interrogativi sulla effettiva rispondenza di tali strumenti di risparmio alle reali necessità della cliente.
Si ricorda a tal proposito quanto espressamente disposto nei Principi di
Buona Condotta per il personale di che recitano testualmente: “con specifico riguardo alle operazioni finanziarie ed alle attività di investimento, il personale deve richiedere al Cliente o potenziale tale tutte le informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza dello strumento finanziario rispetto all'esigenza manifestata”. I fatti e le circostanze sopra riferite, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono chiara violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del cod. civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente e si pongono in contrasto con i principi dettati dal Codice Etico vigente in
Azienda che impongono a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento nei confronti del servizio reso ai clienti ai principi di integrità, correttezza, qualità, diligenza, competenza, professionalità.
Nel formularLe sin d'ora ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società per qualunque tipo di danno attuale, sia materiale che immateriale, derivante dalla Sua condotta e fatte salve 6 le eventuali ulteriori evidenze che dovessero ancora emergere, Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché del combinato disposto di cui agli artt. 52,
53, 54 e 55 del CCNL vigente, e La invitiamo a produrre le Sue eventuali giustificazioni che dovranno pervenire, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente, presso il Suo Ufficio di applicazione o, in alternativa, al seguente indirizzo: – RUO/CRUT- Parte_1
Macro Area Risorse Umane Sicilia - Relazioni Industriali – Via A. De
Gasperi n. 103 – 90146 Palermo, e/o a mezzo faxserver al n.
0698681060.”.
Con lettera del 24.05.2022, notificata in data 27.05.2022, la società ricorrente, non ritenendo valide ed accettabili le dichiarazioni rese dal dipendente innanzi agli ispettori di Fraud Management in data
23.02.2022 durante l'espletamento delle preliminari attività ispettive, attesa la fondatezza dei fatti contestati, ha applicato la sanzione disciplinare della multa di n. 4 ore ex artt. 53, 54,55, del CCNL di settore.
Tanto premesso, va evidenziato che dal compendio probatorio acquisito, anche all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, possono ritenersi confermati i fatti posti a fondamento della contestazione degli addebiti disciplinari di cui alla lettera del 18.03.2022.
Il teste di parte ricorrente dipendente di Testimone_1 Parte_1
dal gennaio 2011 e dal giugno 2017 assegnato al settore “Fraud
Management”, ha dichiarato che: “a seguito di segnalazione effettuata dalla Responsabile della Filiale di Palermo 2, su rilievo effettuato dal
Responsabile pro-tempore dell'UP di Casteldaccia circa la condotta operativa del sig. ed afferente operatività di rimborso Parte_2
del 17/11/2021, sono stati effettuati accertamenti dalla Funzione 7 CA/GRG/Fraud Management & Security Intelligence (Servizio Ispettivo
Aziendale), a seguito dei quali sono state riscontrate operatività anomale ascrivibili all'attività di prestata dal Parte_4
sig. svolta presso l'UP di Casteldaccia” a.d.r. “In realtà posso Pt_2
riferire che l'operatività ed il rimborso in data 17/11/2021, di un Buono
Fruttifero Postale dematerializzato di € 8.000,00 dalla postazione della
, risulta tecnicamente ed informaticamente eseguita da Parte_5
e non da ma dalle informazioni assunte in sede ispettiva Per_2 Pt_2
sarebbe emerso che l' all'ora del rimborso non era nella sua Per_2
stanza” a.d.r. Giudice “tale informazioni furono rese dall' e dal Per_2
direttore ” aggiungendo che “Non abbiamo mai acquisito prova Pt_3
che il rimborso fosse stato materialmente eseguito nel corso del “cambio turno” – alle ore 13:03 – dal mentre abbiamo acquisito la prova, Pt_2
dalle scritture contabili, che l'emissione del nuovo buono è stata eseguita personalmente dal nel corso del suo turno pomeridiano, di uguale Pt_2
importo e dallo stesso rapporto di regolamento” e che “… in aggiunta al caso originariamente rilevato, relativo al rimborso di BP del 17/11/2021, la funzione Fraud Managment ha potuto rilevare ulteriori episodi della medesima natura, effettuati anch'essi sul Libretto nr. 51629222 intestato alla cliente e parimenti riferibili al Sig. e Persona_3 Pt_2
riepilogati nella seguente tabella, che il Giudice mi esibisce” (si dà atto che viene esibita al teste la tabella allegato alla domanda sub c del ricorso) a.d.r. “Confermo che ci sono stati almeno altri 4/5 episodi di rimborso e riemissione di buoni fruttiferi di pari importo a distanza di poche ore o giorni l'una dall'altra operazione, come avvenuto in data
17/11/2021 o dopo pochi minuti, come avvenuto in data 05/01/2022”.
a.d.r. Giudice “in queste 4/5 occasioni, a differenza della prima da me riferita (quella del 17.11.2021), il servizio ebbe modo informaticamente di ricondurre le predette operazioni anomale al , Pt_7
8 a seguito delle anomalie riscontrate, il Sig. di cui la citata cliente Pt_2
è risultata essere la suocera, ha testualmente riferito: “[…] a ER
seguito della morte di mio suocero, ci sono dei debiti da pagare ed è necessario tenere la liquidità a disposizione immediata sul libretto per poter affrontare queste spese. Tuttavia, in attesa di saldare questo debito, abbiamo optato per emettere dei buoni per non pagare l'imposta di bollo sul libretto. La motivazione per la quale mia suocera scambia e poi riemette i buoni è perché spesso l'avvocato ci informa che sembra sia arrivato il momento di pagare tale debito ma successivamente capiamo che non è così e riemettiamo un nuovo buono……confermo, ma solo per interposta persona, che in data 08/02/2022 la sig.ra è stata ER
invitata ad un incontro, non si è resa disponibile a presenziare e rendere le proprie dichiarazioni. In realtà la sig.ra fu contattata ER
telefonicamente dalla mia collega che mi riferì che la Testimone_2
sig.ra rispose che gestiva tutto suo genero”. a.d.r. “confermo che l'operazione di rimborso di buoni dematerializzati, determina l'immediata disponibilità delle somme sul rispettivo conto di regolamento” a.d.r. “confermo che in , l'attività di Parte_1
Specialista Consulente Finanziario si concretizza nella Consulenza, proposta e vendita di prodotti o strumenti finanziari, a seguito di apposita attività di profilatura della clientela, mediante coinvolgimento e confronto con la stessa, in base alla quale proporre la collocazione dello strumento finanziario risultante più idoneo e appropriato rispetto all'esigenza manifestata dal cliente, e che, i Principi di Buona Condotta per il personale di recitano testualmente: “con specifico riguardo alle operazioni finanziarie ed alle attività di investimento, il personale deve richiedere al Cliente o potenziale tale tutte le informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza dello strumento finanziario rispetto all'esigenza manifestata” a.d.r. “Confermo che i buoni fruttiferi postali di 9 tipologia “ordinari” e “3x4”, sottoscritti di volta in volta dalla cliente
, sono stati tenuti in portafoglio per un massimo di 49 giorni Pt_8
prima di essere più volte disinvestiti.( si dà atto che il teste chiede di riconsultare la tabella di cui sopra, cap.c ricorso)” a.d.r. “confermo che l'obiettivo presumibilmente preso di mira dal era quello di Pt_2
“gonfiare” e, di conseguenza, falsare il dato della raccolta lorda buoni e, quindi, i risultati commerciali ascrivibili all'UP, perché questo accade per effetto delle operazioni anomale poste in essere dal (cfr. verbale Pt_2
udienza del 26.06.2024).
Parimenti il teste di parte ricorrente , dipendente di Parte_3
dal 1989 e Direttore dell' di Casteldaccia dal mese di Parte_1 CP_1
febbraio al mese di marzo 2020, il quale ha riferito: “a seguito di segnalazione effettuata da me circa la condotta operativa del sig. Pt_2
ed afferente operatività di rimborso di non ricordo con
[...]
precisione quando sono stati effettuati accertamenti dalla Funzione
CA/GRG/Fraud Management & Security Intelligence (Servizio Ispettivo
Aziendale), a seguito dei quali sono state riscontrate operatività anomale ascrivibili all'attività di prestata dal sig. svolta presso Parte_2
l'UP di Casteldaccia”
a.d.r. “Confermo che, in particolare è stato rilevato che il sig. ha Pt_2
effettuato il rimborso di un Buono Fruttifero Postale dematerializzato di
€ 8.000,00 dalla postazione della , nel corso del Parte_5
“cambio turno” – alle ore 13:03 - quando la suddetta postazione risultava ancora attiva con l'account dell'altro consulente dell' Persona_2
, in un momento in cui quest'ultimo si era momentaneamente
[...]
assentato dalla stanza;
e che, successivamente, nel corso del suo turno pomeridiano, il ha riemesso il medesimo buono – alle ore 15:48 - di Pt_2
uguale importo e dallo stesso rapporto di regolamento.” a.d.r. “ il fatto che a procedere al rimborso del buono sia stato il al posto Pt_2
10 dell non è stato di fatto da me accertato, l'ho solo sospettato Per_2
perché l' al momento del rimborso non era alla sua postazione” Per_2
a.d.r. Giudice “ a quell'ora a parte il ed io c'erano almeno Pt_2 Per_2
altri tre operatori o magari di più trattandosi di un momento di cambio turno” a.d.r. avv. Motta “Se le postazioni sono libere chiunque può accedervi a nome di quell'operatore, se la schermata non è andata in stand by” a.d.r. c) “non so riferire alcunchè in merito in quanto si è trattato di accertamenti eseguiti dal servizio ispettivo FMSI” a.d.r d) “ ricordo che l'ufficio rilevò altre due/tre occasioni in cui il vrebbe Pt_2
posto in essere un rimborso ed una successiva “riemissione” di avvenuta quasi contestualmente al rimborso, in particolare, si tratta di reimpiego delle somme precedentemente disinvestite e successivamente riutilizzate a distanza di uno o due giorni” a.d.r “Confermo che l'operazione di rimborso di buoni dematerializzati, determina l'immediata disponibilità delle somme sul rispettivo conto di regolamento”. Aggiunge, inoltre, il teste che “confermo che in
[...]
, l'attività di si concretizza Pt_1 Parte_4
nella Consulenza, proposta e vendita di prodotti o strumenti finanziari,
a seguito di apposita attività di profilatura della clientela, mediante coinvolgimento e confronto con la stessa, in base alla quale proporre la collocazione dello strumento finanziario risultante più idoneo e appropriato rispetto all'esigenza manifestata dal cliente, e che, i Principi di Buona Condotta per il personale di recitano testualmente: “con specifico riguardo alle operazioni finanziarie ed alle attività di investimento, il personale deve richiedere al Cliente o potenziale tale tutte le informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza dello strumento finanziario rispetto all'esigenza manifestata. a.d.r k)
“confermo che l'operatività contestata al avrebbe “gonfiato” e, di Pt_2
conseguenza, falsato il dato della raccolta lorda buoni e, quindi, i risultati 11 commerciali ascrivibili all' In realtà il dato del rimborso confluisce in una raccolta dati diversa da quella delle nuove emissioni” a.d.r. Motta
“la durata incide sulla produttività dei BF”. (cfr. verbale udienza del
26.06.2024.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta risulta, pertanto, pacifico che il nell'espletamento della sua attività di Pt_2 [...]
presso l' di Casteldaccia, abbia tenuto un Parte_4 CP_1
comportamento lesivo dei principi generali di correttezza, trasparenza ed imparzialità che devono improntare l'attività di ciascun dipendente e che si fanno più stringenti tenuto conto del ruolo rivestito all'interno del comparto aziendale di riferimento.
Seppur è emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi che di fatto non è stato possibile accertare che l'operazione di rimborso Buono
Fruttifero Postale dematerializzato di €. 8000,00 operata in data
17.11.2022 alle ore 13.03 sia stata materialmente posta in essere dal tramite l'utilizzo della postazione del collega è Pt_2 Per_2
altrettanto acclarato che in data 17.11.2022 alle ore 13.03 la postazione dell fosse vuota sebbene ancora attiva sotto il Per_2
profilo informatico e che all'interno dell' unici soggetti presenti CP_1
erano il Direttore Porta (che ha effettuato la segnalazione dell'accaduto), il resistente e l Per_2
Inoltre, dall'analisi del sistema di timbratura di entrata e di uscita dal predetto U.P. (all. 8 fascicolo parte ricorrente) si evince un altro dato chiaro ed incontrovertibile ossia, che il ha effettuato la timbratura Pt_2
alle ore 12.48 su una postazione -P.10- già coperta sin dalle ore 08.01 dal collega Per_2
Senza tralasciare che, dall'indagine espletata sul libretto n. 51629222, appurato essere intestato a , suocera del Persona_3 Pt_2
conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di attività 12 ispettive e non contestato in ricorso, sono emerse altre “singolari” operazioni dinamiche di rimborso effettuate già a partire dal 2021 con riemissione a breve termine dei buoni dematerializzati.
Operazioni che, anche sulla base delle risultanze istruttorie, avrebbero avuto quale unico scopo quello di “gonfiare” e di conseguenza “falsare
“il dato della raccolta lorda buoni e, quindi, i risultati commerciali ascrivibili all' ” (cfr. dichiarazioni rese dai testi escussi – verbale udienza del 26.06.2024).
Ciò posto, appare evidente dunque che il resistente abbia violato i propri obblighi di diligenza e correttezza nello svolgimento dell'attività lavorativa , minando il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.
L'art. 52 del CCNL di settore stabilisce, infatti, che il dipendente in ossequio ai principi enunciati dagli artt. 2104 e 2105 c.c. deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnate.
Risulta, dunque, confermata la circostanza che il abbia tenuto Pt_2
una condotta contrastante con i doveri imposti dagli artt. 2104 e 2105
c.c. e dagli artt. artt. 52,53, 54 e 55 del CCNL di settore.
Sul punto si osserva che considerato che ai sensi dell'art. 52 il dipendente è tenuto ad osservare “le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società svolgendo con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione, le attività assegnategli” e che la stessa contrattazione collettiva all'art. 54, comma II, lett. e) del CCNL per il personale non dirigente di , prevede: “si applica la Parte_1
sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione...per inosservanza dei doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società”
13 è da ritenere legittima, anche sotto il profilo della proporzionalità, la irrogazione della sanzione disciplinare oggetto di causa.
Alla luce delle su esposte argomentazioni il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la legittimità della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione comminata al ex artt. 53, 54,55, del CCNL di settore con Pt_2
nota del 18.03.2022;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, l'11.08.2022
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
14
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, a seguito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2075/2022 R.G.L. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenica Motta ed elettivamente domiciliata presso la Sezione legale della Società sita in
Palermo in Via Epicarmo n. 3, giusta procura in atti;
- ricorrente-
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Di Miceli Parte_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Corleone in Via
Dietro S. Leonardo n. 50;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 409 e ss c.p.c., depositato in data 14.07.2022,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Termini Imerese il proprio dipendente
1 , chiedendo di “dire e dichiarare che il resistente si è reso Parte_2
responsabile della violazione dei doveri e degli obblighi di servizio di cui in narrativa, e della violazione del codice disciplinare vigente CCNL proprio in riferimento alla scarsa diligenza in relazione alle attività assegnatale e, per l'effetto, dichiarare corretta e proporzionale e, quindi, legittima la sanzione disciplinare inflitta dalla Società ricorrente a controparte, confermandolo integralmente;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
A sostegno delle proprie difese riportava di aver irrogato al dipendente
Specialista Consulente Finanziario (livello B del CCNL) applicato Pt_2
presso l'ufficio postale di Casteldaccia, la sanzione disciplinare della multa di n. 4 ore, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del C.C.N.L. vigente dei dipendenti di Parte_1
Sosteneva la violazione dei principi di professionalità, trasparenza, correttezza ed imparzialità gravanti sul dipendente soprattutto tenuto conto del ruolo dallo stesso rivestito (Specialista Consulente
Finanziario) all'interno del comparto aziendale e ciò in riferimento ad operazioni finanziarie ed attività di investimenti (specificatamente, rimborso di un Buono Fruttifero Postale dematerializzato di €.
8.000,00), posti in essere dallo stesso al fine di “gonfiare” e, di conseguenza, “falsare” il dato raccolta lorda buoni e, quindi, i risultati commerciali ascrivibili all' CP_1
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
, deducendo l'illegittimità della sanzione disciplinare Parte_2
irrogata e la violazione del principio di proporzionalità tra infrazione contestata e sanzione irrogata.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e l'accertamento dell'illegittimità della sanzione irrogata con vittoria delle spese di lite.
2 La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, istruita mediante l'escussione dei testi ammessi, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 28.05.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Parte ricorrente, nell'invocare la normativa posta a fondamento della sanzione disciplinare comminata al resistente, ha specificamente indicato le violazioni commesse dallo stesso che hanno giustificato la sanzione.
Orbene, ha contestato a nella lettera Parte_1 Parte_2
del 18.03.2022 (cfr. allegato n. 2 nella produzione ), notificata per Pt_1
compiuta giacenza in data 22.04.2022, le seguenti irregolarità:
“Abbiamo acquisito, di recente, gli accertamenti eseguiti dalla Struttura
CA/GRG - Fraud Management & Security Intelligence presso l'Ufficio
Postale di Casteldaccia, ove Lei presta servizio nella qualità di
Specialista Consulente Finanziario.
L'intervento della funzione Fraud Management si è reso necessario a seguito della segnalazione effettuata in data 29/11/2021 a mezzo e- mail dall'allora Direttore della Filiale Palermo 2, dott.ssa
[...]
, e scaturente dalla comunicazione del Direttore dell'UP di Per_1
Casteldaccia, sig. , circa comportamenti da Lei adottati. Parte_3
E' stato in particolare rilevato che Lei in data 17/11/2021 ha effettuato il rimborso di un Buono Fruttifero Postale dematerializzato di € 8.000,00 dalla postazione della Sala Consulenza. Tale operazione è avvenuta nel corso del “cambio turno” – alle ore 13:03 - quando la suddetta postazione risultava ancora attiva con l'account dell'altro consulente dell'
[...]
, in servizio nel turno antimeridiano, in un momento Persona_2
3 in cui quest'ultimo si era momentaneamente assentato dalla stanza;
successivamente, nel corso del suo turno pomeridiano, Lei ha riemesso il medesimo buono – alle ore 15:48 - di uguale importo e dallo stesso rapporto di regolamento.
Al fine, peraltro, di avere contezza di quando Lei fosse arrivato in UP, si
è proceduto ad acquisire i cartellini orologio da cui si è evinto che Lei è entrato in UP alle ore 12:48 (orario in cui ha effettuato la timbratura in ingresso, ben 42 minuti prima rispetto alla regola oraria prevista).
Entrando nel merito dell'operazione segnalata, si è appurato che il libretto nr. 51629222, sul quale sono state regolate le predette operatività in buoni, è risultato essere intestato alla cliente ER
. Per completezza di indagine si è proceduto, altresì, ad
[...]
esaminare l'intera movimentazione del suddetto libretto, aperto il
04/08/2021: dall'analisi è emerso che le “singolari” dinamiche di rimborso e pressoché contestuale riemissione di buoni dematerializzati, per l'importo € 8.000,00, sono state processate da parte Sua non soltanto nella giornata del 17/11/2021, ma anche in diverse altre occasioni, come riepilogato nella tabella che segue:
Allo scopo di acquisire ulteriori informazioni Lei è stato ascoltato dagli ispettori di Fraud in data 23/02/2022 e, in tale occasione, ha innanzitutto confermato che la cliente , intestataria del Persona_3
libretto nr. 51629222 su cui sono state effettuate le operazioni in esame,
è Sua suocera ed è Lei ad occuparsi personalmente delle operazioni sul
4 libretto alla stessa intestato. Tuttavia, la sig.ra che in data ER
08/02/2022 era stata invitata ad un incontro non si è resa disponibile a presenziare e rendere le proprie dichiarazioni. In merito alle singolari e frequenti operazioni di rimborso e quasi contestuale riemissione di buoni dematerializzati, per l'importo di € 8.000,00, Lei ha rappresentato che le stesse vengono effettuate perché “[…] a seguito della morte di mio suocero, ci sono dei debiti da pagare ed è necessario tenere la liquidità
a disposizione immediata sul libretto per poter affrontare queste spese.
Tuttavia, in attesa di saldare questo debito, abbiamo optato per emettere dei buoni per non pagare l'imposta di bollo sul libretto. La motivazione per la quale mia suocera scambia e poi riemette i buoni è perché spesso l'avvocato ci informa che sembra sia arrivato il momento di pagare tale debito ma successivamente capiamo che non è così e riemettiamo un nuovo buono”. Tale prassi, però, oltre che inverosimile è anche alquanto singolare considerato che ogni successiva riemissione del buono è sempre avvenuta quasi contestualmente al rimborso, ossia a distanza di uno o due giorni o, addirittura, dopo poche ore (come nel caso esaminato della giornata del 17/11/2021) o dopo pochi minuti, (come nel caso dell'operatività effettuata in data 05/01/2022). Peraltro, occorre sottolineare che l'operazione di rimborso di buoni dematerializzati, come anche si evince da tutta la documentazione che è stata esaminata, determina l'immediata disponibilità delle somme sul rispettivo conto di regolamento;
di conseguenza, non sussiste la necessità di provvedere con anticipo al rimborso dei buoni, rispetto al momento effettivo in cui i relativi importi debbano essere prelevati. Stante tutto quanto precede si ravvisa a Suo carico una condotta contraria ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza ed imparzialità, con cui ogni dipendente è chiamato ad improntare i rapporti con la clientela, nonché nei confronti dell stessa. In qualità del proprio ruolo, infatti, Lei non poteva CP_2
5 non sapere che tali operatività avrebbero “gonfiato” e, di conseguenza, falsato il dato della raccolta lorda buoni e, quindi, i risultati commerciali ascrivibili all' Ed ancora, il ruolo del consulente commerciale prevede di valutare la soluzione finanziaria più appropriata rispetto all'esigenza manifestata dal cliente che, nel caso della sig.ra è quella di “[…] ER
tenere la liquidità a disposizione immediata sul libretto […]”.
Considerato, quindi, che i buoni fruttiferi postali di tipologia “ordinari” e
“3x4”, sottoscritti di volta in volta dalla cliente, sono stati tenuti in portafoglio per un massimo di 49 giorni prima di essere più volte disinvestiti, si presentano, degli interrogativi sulla effettiva rispondenza di tali strumenti di risparmio alle reali necessità della cliente.
Si ricorda a tal proposito quanto espressamente disposto nei Principi di
Buona Condotta per il personale di che recitano testualmente: “con specifico riguardo alle operazioni finanziarie ed alle attività di investimento, il personale deve richiedere al Cliente o potenziale tale tutte le informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza dello strumento finanziario rispetto all'esigenza manifestata”. I fatti e le circostanze sopra riferite, da addebitarsi alla Sua responsabilità, per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società, costituiscono chiara violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del cod. civile, come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente e si pongono in contrasto con i principi dettati dal Codice Etico vigente in
Azienda che impongono a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento nei confronti del servizio reso ai clienti ai principi di integrità, correttezza, qualità, diligenza, competenza, professionalità.
Nel formularLe sin d'ora ogni e più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società per qualunque tipo di danno attuale, sia materiale che immateriale, derivante dalla Sua condotta e fatte salve 6 le eventuali ulteriori evidenze che dovessero ancora emergere, Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché del combinato disposto di cui agli artt. 52,
53, 54 e 55 del CCNL vigente, e La invitiamo a produrre le Sue eventuali giustificazioni che dovranno pervenire, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente, presso il Suo Ufficio di applicazione o, in alternativa, al seguente indirizzo: – RUO/CRUT- Parte_1
Macro Area Risorse Umane Sicilia - Relazioni Industriali – Via A. De
Gasperi n. 103 – 90146 Palermo, e/o a mezzo faxserver al n.
0698681060.”.
Con lettera del 24.05.2022, notificata in data 27.05.2022, la società ricorrente, non ritenendo valide ed accettabili le dichiarazioni rese dal dipendente innanzi agli ispettori di Fraud Management in data
23.02.2022 durante l'espletamento delle preliminari attività ispettive, attesa la fondatezza dei fatti contestati, ha applicato la sanzione disciplinare della multa di n. 4 ore ex artt. 53, 54,55, del CCNL di settore.
Tanto premesso, va evidenziato che dal compendio probatorio acquisito, anche all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, possono ritenersi confermati i fatti posti a fondamento della contestazione degli addebiti disciplinari di cui alla lettera del 18.03.2022.
Il teste di parte ricorrente dipendente di Testimone_1 Parte_1
dal gennaio 2011 e dal giugno 2017 assegnato al settore “Fraud
Management”, ha dichiarato che: “a seguito di segnalazione effettuata dalla Responsabile della Filiale di Palermo 2, su rilievo effettuato dal
Responsabile pro-tempore dell'UP di Casteldaccia circa la condotta operativa del sig. ed afferente operatività di rimborso Parte_2
del 17/11/2021, sono stati effettuati accertamenti dalla Funzione 7 CA/GRG/Fraud Management & Security Intelligence (Servizio Ispettivo
Aziendale), a seguito dei quali sono state riscontrate operatività anomale ascrivibili all'attività di prestata dal Parte_4
sig. svolta presso l'UP di Casteldaccia” a.d.r. “In realtà posso Pt_2
riferire che l'operatività ed il rimborso in data 17/11/2021, di un Buono
Fruttifero Postale dematerializzato di € 8.000,00 dalla postazione della
, risulta tecnicamente ed informaticamente eseguita da Parte_5
e non da ma dalle informazioni assunte in sede ispettiva Per_2 Pt_2
sarebbe emerso che l' all'ora del rimborso non era nella sua Per_2
stanza” a.d.r. Giudice “tale informazioni furono rese dall' e dal Per_2
direttore ” aggiungendo che “Non abbiamo mai acquisito prova Pt_3
che il rimborso fosse stato materialmente eseguito nel corso del “cambio turno” – alle ore 13:03 – dal mentre abbiamo acquisito la prova, Pt_2
dalle scritture contabili, che l'emissione del nuovo buono è stata eseguita personalmente dal nel corso del suo turno pomeridiano, di uguale Pt_2
importo e dallo stesso rapporto di regolamento” e che “… in aggiunta al caso originariamente rilevato, relativo al rimborso di BP del 17/11/2021, la funzione Fraud Managment ha potuto rilevare ulteriori episodi della medesima natura, effettuati anch'essi sul Libretto nr. 51629222 intestato alla cliente e parimenti riferibili al Sig. e Persona_3 Pt_2
riepilogati nella seguente tabella, che il Giudice mi esibisce” (si dà atto che viene esibita al teste la tabella allegato alla domanda sub c del ricorso) a.d.r. “Confermo che ci sono stati almeno altri 4/5 episodi di rimborso e riemissione di buoni fruttiferi di pari importo a distanza di poche ore o giorni l'una dall'altra operazione, come avvenuto in data
17/11/2021 o dopo pochi minuti, come avvenuto in data 05/01/2022”.
a.d.r. Giudice “in queste 4/5 occasioni, a differenza della prima da me riferita (quella del 17.11.2021), il servizio ebbe modo informaticamente di ricondurre le predette operazioni anomale al , Pt_7
8 a seguito delle anomalie riscontrate, il Sig. di cui la citata cliente Pt_2
è risultata essere la suocera, ha testualmente riferito: “[…] a ER
seguito della morte di mio suocero, ci sono dei debiti da pagare ed è necessario tenere la liquidità a disposizione immediata sul libretto per poter affrontare queste spese. Tuttavia, in attesa di saldare questo debito, abbiamo optato per emettere dei buoni per non pagare l'imposta di bollo sul libretto. La motivazione per la quale mia suocera scambia e poi riemette i buoni è perché spesso l'avvocato ci informa che sembra sia arrivato il momento di pagare tale debito ma successivamente capiamo che non è così e riemettiamo un nuovo buono……confermo, ma solo per interposta persona, che in data 08/02/2022 la sig.ra è stata ER
invitata ad un incontro, non si è resa disponibile a presenziare e rendere le proprie dichiarazioni. In realtà la sig.ra fu contattata ER
telefonicamente dalla mia collega che mi riferì che la Testimone_2
sig.ra rispose che gestiva tutto suo genero”. a.d.r. “confermo che l'operazione di rimborso di buoni dematerializzati, determina l'immediata disponibilità delle somme sul rispettivo conto di regolamento” a.d.r. “confermo che in , l'attività di Parte_1
Specialista Consulente Finanziario si concretizza nella Consulenza, proposta e vendita di prodotti o strumenti finanziari, a seguito di apposita attività di profilatura della clientela, mediante coinvolgimento e confronto con la stessa, in base alla quale proporre la collocazione dello strumento finanziario risultante più idoneo e appropriato rispetto all'esigenza manifestata dal cliente, e che, i Principi di Buona Condotta per il personale di recitano testualmente: “con specifico riguardo alle operazioni finanziarie ed alle attività di investimento, il personale deve richiedere al Cliente o potenziale tale tutte le informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza dello strumento finanziario rispetto all'esigenza manifestata” a.d.r. “Confermo che i buoni fruttiferi postali di 9 tipologia “ordinari” e “3x4”, sottoscritti di volta in volta dalla cliente
, sono stati tenuti in portafoglio per un massimo di 49 giorni Pt_8
prima di essere più volte disinvestiti.( si dà atto che il teste chiede di riconsultare la tabella di cui sopra, cap.c ricorso)” a.d.r. “confermo che l'obiettivo presumibilmente preso di mira dal era quello di Pt_2
“gonfiare” e, di conseguenza, falsare il dato della raccolta lorda buoni e, quindi, i risultati commerciali ascrivibili all'UP, perché questo accade per effetto delle operazioni anomale poste in essere dal (cfr. verbale Pt_2
udienza del 26.06.2024).
Parimenti il teste di parte ricorrente , dipendente di Parte_3
dal 1989 e Direttore dell' di Casteldaccia dal mese di Parte_1 CP_1
febbraio al mese di marzo 2020, il quale ha riferito: “a seguito di segnalazione effettuata da me circa la condotta operativa del sig. Pt_2
ed afferente operatività di rimborso di non ricordo con
[...]
precisione quando sono stati effettuati accertamenti dalla Funzione
CA/GRG/Fraud Management & Security Intelligence (Servizio Ispettivo
Aziendale), a seguito dei quali sono state riscontrate operatività anomale ascrivibili all'attività di prestata dal sig. svolta presso Parte_2
l'UP di Casteldaccia”
a.d.r. “Confermo che, in particolare è stato rilevato che il sig. ha Pt_2
effettuato il rimborso di un Buono Fruttifero Postale dematerializzato di
€ 8.000,00 dalla postazione della , nel corso del Parte_5
“cambio turno” – alle ore 13:03 - quando la suddetta postazione risultava ancora attiva con l'account dell'altro consulente dell' Persona_2
, in un momento in cui quest'ultimo si era momentaneamente
[...]
assentato dalla stanza;
e che, successivamente, nel corso del suo turno pomeridiano, il ha riemesso il medesimo buono – alle ore 15:48 - di Pt_2
uguale importo e dallo stesso rapporto di regolamento.” a.d.r. “ il fatto che a procedere al rimborso del buono sia stato il al posto Pt_2
10 dell non è stato di fatto da me accertato, l'ho solo sospettato Per_2
perché l' al momento del rimborso non era alla sua postazione” Per_2
a.d.r. Giudice “ a quell'ora a parte il ed io c'erano almeno Pt_2 Per_2
altri tre operatori o magari di più trattandosi di un momento di cambio turno” a.d.r. avv. Motta “Se le postazioni sono libere chiunque può accedervi a nome di quell'operatore, se la schermata non è andata in stand by” a.d.r. c) “non so riferire alcunchè in merito in quanto si è trattato di accertamenti eseguiti dal servizio ispettivo FMSI” a.d.r d) “ ricordo che l'ufficio rilevò altre due/tre occasioni in cui il vrebbe Pt_2
posto in essere un rimborso ed una successiva “riemissione” di avvenuta quasi contestualmente al rimborso, in particolare, si tratta di reimpiego delle somme precedentemente disinvestite e successivamente riutilizzate a distanza di uno o due giorni” a.d.r “Confermo che l'operazione di rimborso di buoni dematerializzati, determina l'immediata disponibilità delle somme sul rispettivo conto di regolamento”. Aggiunge, inoltre, il teste che “confermo che in
[...]
, l'attività di si concretizza Pt_1 Parte_4
nella Consulenza, proposta e vendita di prodotti o strumenti finanziari,
a seguito di apposita attività di profilatura della clientela, mediante coinvolgimento e confronto con la stessa, in base alla quale proporre la collocazione dello strumento finanziario risultante più idoneo e appropriato rispetto all'esigenza manifestata dal cliente, e che, i Principi di Buona Condotta per il personale di recitano testualmente: “con specifico riguardo alle operazioni finanziarie ed alle attività di investimento, il personale deve richiedere al Cliente o potenziale tale tutte le informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza dello strumento finanziario rispetto all'esigenza manifestata. a.d.r k)
“confermo che l'operatività contestata al avrebbe “gonfiato” e, di Pt_2
conseguenza, falsato il dato della raccolta lorda buoni e, quindi, i risultati 11 commerciali ascrivibili all' In realtà il dato del rimborso confluisce in una raccolta dati diversa da quella delle nuove emissioni” a.d.r. Motta
“la durata incide sulla produttività dei BF”. (cfr. verbale udienza del
26.06.2024.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta risulta, pertanto, pacifico che il nell'espletamento della sua attività di Pt_2 [...]
presso l' di Casteldaccia, abbia tenuto un Parte_4 CP_1
comportamento lesivo dei principi generali di correttezza, trasparenza ed imparzialità che devono improntare l'attività di ciascun dipendente e che si fanno più stringenti tenuto conto del ruolo rivestito all'interno del comparto aziendale di riferimento.
Seppur è emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi che di fatto non è stato possibile accertare che l'operazione di rimborso Buono
Fruttifero Postale dematerializzato di €. 8000,00 operata in data
17.11.2022 alle ore 13.03 sia stata materialmente posta in essere dal tramite l'utilizzo della postazione del collega è Pt_2 Per_2
altrettanto acclarato che in data 17.11.2022 alle ore 13.03 la postazione dell fosse vuota sebbene ancora attiva sotto il Per_2
profilo informatico e che all'interno dell' unici soggetti presenti CP_1
erano il Direttore Porta (che ha effettuato la segnalazione dell'accaduto), il resistente e l Per_2
Inoltre, dall'analisi del sistema di timbratura di entrata e di uscita dal predetto U.P. (all. 8 fascicolo parte ricorrente) si evince un altro dato chiaro ed incontrovertibile ossia, che il ha effettuato la timbratura Pt_2
alle ore 12.48 su una postazione -P.10- già coperta sin dalle ore 08.01 dal collega Per_2
Senza tralasciare che, dall'indagine espletata sul libretto n. 51629222, appurato essere intestato a , suocera del Persona_3 Pt_2
conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di attività 12 ispettive e non contestato in ricorso, sono emerse altre “singolari” operazioni dinamiche di rimborso effettuate già a partire dal 2021 con riemissione a breve termine dei buoni dematerializzati.
Operazioni che, anche sulla base delle risultanze istruttorie, avrebbero avuto quale unico scopo quello di “gonfiare” e di conseguenza “falsare
“il dato della raccolta lorda buoni e, quindi, i risultati commerciali ascrivibili all' ” (cfr. dichiarazioni rese dai testi escussi – verbale udienza del 26.06.2024).
Ciò posto, appare evidente dunque che il resistente abbia violato i propri obblighi di diligenza e correttezza nello svolgimento dell'attività lavorativa , minando il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.
L'art. 52 del CCNL di settore stabilisce, infatti, che il dipendente in ossequio ai principi enunciati dagli artt. 2104 e 2105 c.c. deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnate.
Risulta, dunque, confermata la circostanza che il abbia tenuto Pt_2
una condotta contrastante con i doveri imposti dagli artt. 2104 e 2105
c.c. e dagli artt. artt. 52,53, 54 e 55 del CCNL di settore.
Sul punto si osserva che considerato che ai sensi dell'art. 52 il dipendente è tenuto ad osservare “le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società svolgendo con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione, le attività assegnategli” e che la stessa contrattazione collettiva all'art. 54, comma II, lett. e) del CCNL per il personale non dirigente di , prevede: “si applica la Parte_1
sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione...per inosservanza dei doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società”
13 è da ritenere legittima, anche sotto il profilo della proporzionalità, la irrogazione della sanzione disciplinare oggetto di causa.
Alla luce delle su esposte argomentazioni il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la legittimità della sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione comminata al ex artt. 53, 54,55, del CCNL di settore con Pt_2
nota del 18.03.2022;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, l'11.08.2022
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
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