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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/05/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4853 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PULICA CHIARA in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attrice opponente
contro
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Liquidatore, rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dall'avv. MAZZUCCO CARLA in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta opposta
In punto: Vendita di cose mobili;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. (aggiunto dal d.lgs n. 149/2022) – viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti ed osservato:
- che la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1367/2024, emesso dal Tribunale di Verona in data 13.6.2024, con il quale era stato ingiunto ad essa opponente di pagare della la somma di Controparte_1
€ 508.263,62, a titolo di corrispettivo per la vendita di capi di bestiame, materiali e attrezzature per l'attività agricola che costituivano l'azienda della società ricorrente, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, all'importo di registrazione del decreto ingiuntivo ed alle spese successive;
- che, costituendosi in giudizio, la società Controparte_1
ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il
[...] rigetto della stessa e la conferma del decreto ingiuntivo;
- che, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è stato disposto l'espletamento della procedura di mediazione, nel corso della quale le parti hanno dichiarato di aver trovato un accordo;
- che pertanto, con istanza congiunta depositata in data 24.4.2025, i procuratori delle parti, a tanto legittimati dalle procure in atti, hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente agli atti del giudizio e di accettare le avverse rinunce ed hanno chiesto di dichiarare l'estinzione della causa a spese compensate;
- che all'udienza del 15.5.2025 i procuratori delle parti hanno ribadito le rispettive rinunce ed accettazioni, concludendo per la dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate;
visto l'art. 306 c.p.c. ed osservato che – trattandosi di processo devoluto alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, nel quale il Giudice Unico opera in funzione di organo decidente – la dichiarazione di estinzione va effettuata con sentenza (Cass. 14592/2007; Cass. 6023/2007; Cass. 950/2018);
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
a) dichiara estinto il processo;
b) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Così deciso in Verona, il 21.5.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)