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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 30/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1053/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 28.1.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG N. 1053/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 1053/2017 avente ad oggetto: risarcimento
danni
TRA
AN RI [C.F. [...]], rappresentato e difeso,
giusta procura in atti, dall' Avv. Chiara Capobianco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venafro alla via delle Milizie nr. 5;
- attore
Contro
CONDOMINIO SILVESTRI [C.F. 90031070940], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Di Vito presso il cui studio in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n. 6 è elettivamente domiciliato;
- convenuto
E
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. [C.F. 00818570012] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni
Serafino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia alla Via Kennedy
n. 56;
- terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi,
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011,
nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.10.2017, RC LI
conveniva innanzi all'intestata autorità giudiziaria il Condominio Silvestri, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così
provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Condominio
Silvestri in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in
persona dell'Amministratore pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle
lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 85.000 comprensivi del danno
biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa
minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella
misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da
distrarsi in favore del procuratore antistatario”
A sostegno della propria domanda, l'attore assumeva: - che il giorno 03.02.2012, alle ore
10:15 circa, a Venafro (IS), alla via M.T. Cicerone, 14/l, mentre percorreva l'ingresso dell'edificio condominiale (Condominio Silvestri) cadeva rovinosamente a terra a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla presenza di acqua, neve e ghiaccio;
- che la situazione di pericolo non era stata presegnalata dal condominio;
- che, a seguito della caduta, riportava gravi lesioni consistenti, più precisamente, nella frattura scomposta dell'omero sinistro diagnosticato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.S. Rosario di Venafro”, in particolare, la rottura del terzo medio dell'omero sinistro con diastasi ed angolazione dei frammenti che ne rendevano necessaria la sottoposizione di intervento chirurgico di riduzione cruenta e sintesi con chiodo endomidollare bloccato;
- di essere guarito solamente il successivo 21.6.2012, con postumi valutati dal consulente tecnico di parte Dott. Vincenzo Graziano in invalidità temporanea ITT 30 giorni, ITP
progressivamente decrescente al 75% per 30 giorni ed al 50% per ulteriori 60 giorni con una invalidità permanente stimata nel 12-13%, riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%, un danno morale pari ad ½ di quello biologico, con diritto al risarcimento del danno quantificato in € 50.000,00; - di aver dovuto interrompere la propria attività
professionale di odontoiatra per circa tre mesi oltre ad aver perso la partecipazione a importanti lezioni presso la Scuola di Specializzazione in Ortodonzia di Chieti e la partecipazione ad eventi formativi, subendo così un danno patrimoniale stimato in €
35.000,00; - di aver richiesto con nota del 1.3.2012 il risarcimento del danno al condominio convenuto il quale con propria nota del 10.3.2012 segnalava il sinistro alla propria compagnia di assicurazione Fondiaria – SAI (ora UNIPOLSAI), che provvedeva a sottoporlo alle valutazioni medico – legali per la determinazione del danno patito;
- che nonostante le richieste effettuate, l'assicurazione non provvedeva al pagamento di alcuna somma e di aver, pertanto, presentato domanda di mediazione dinanzi all'Organismo di
Mediazione della Camera di Commercio del Molise con esito negativo;
- che si rendeva,
dunque, necessaria la domanda giudiziale nei confronti del Condominio convenuto ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per non avere predisposto un piano di sgombero neve dalle aree condominiali nonostante l'ampia previsione meteorologica, responsabilità
configurabile in subordine anche ai sensi dell'art. 2043 c.c;
Si costituiva in giudizio il Condominio Silvestri, giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2017, con la quale, nel concludere per il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, chiedeva l'autorizzazione, successivamente concessa, alla chiamata in causa del terzo, Fondiaria SAI - Unipolsai Assicurazioni S.p.A.
al fine di essere manlevato, in caso di soccombenza, nel giudizio promosso dal LI.
Più nel dettaglio, il Condominio convenuto contestava: - che il giorno 3.2.2012 alle ore
10:45 parte attrice fosse caduta a causa della presenza sul pavimento dell'ingresso condominiale di acqua, ghiaccio e neve e che essa situazione di pericolo non fosse presegnalata;
- che la presenza sul pavimento di acqua, neve e ghiaccio costituisse insidia –
trabocchetto, essendo stata la zona del venafrano interessata da una straordinaria e copiosa nevicata assolutamente non prevedibile;
- la quantificazione del danno reclamato dall'attore in quanto spropositato;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale “
1. in via preliminare,
fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa della
FONDIARIA SAI - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della società alla via Stalingrado, 45
– BOLOGNA, c.f. 00818570012, indirizzo pec unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it;
2. nel
merito accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile al condominio
convenuto per i fatti di causa rigettando la domanda attorea con il favore delle spese,
diritti ed onorari di causa maggiorati come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto
difensore antistatario. In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere
dichiarata la responsabilità del condominio per i fatti di causa, per le ragioni tutte esposte
in narrativa, condannare la FONDIARIA SAI - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in
persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne il condominio dalle proprie responsabilità
risarcitorie nei confronti dell'attrice, il tutto sempre con il favore delle spese, diritti ed
onorari di causa maggiorati come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto
difensore antistatario e tanto anche in ragione del fatto che, nonostante alla compagnia di
assicurazione fosse stata avanzata richiesta di risarcimento danni da parte dell'attrice,
essa, in violazione delle clausole contrattuali che la vincolano al condominio, non ha provveduto a manlevarlo dalle proprie responsabilità costringendolo alla presente difesa
giudiziaria”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Unipolsai Assicurazioni
S.P.A., contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto della domanda;
contestava,
inoltre, la richiesta di manleva del Condominio e concludeva chiedendo al Tribunale di
“dichiarare inammissibile o quanto meno rigettare la domanda attrice, non riscontrandosi
alcuna responsabilità in capo al convenuto condominio nella produzione dell'evento
dannoso, con condanna del condominio Silvestri al pagamento delle spese legali in favore
della terza chiamata, anche nella denegata ipotesi in cui venga riscontrato un obbligo di
manleva verso il convenuto e quest'ultimo fosse condannato a risarcire il danno lamentato
dall'attore”.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione offerta dalle parti,
nell'ascolto dei testimoni e nell'espletamento della CTU, seguivano diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.6.2024 il procedimento veniva assegnato allo scrivente, il quale fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
* * * * *
La domanda va rigettata.
In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto presso l'ingresso di un condominio, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente di gestione in relazione al bene de quo. In tema di responsabilità derivante dalla caduta di una persona nel contesto appena ricordato, giova ricordare i seguenti principi recentemente affermati dalla Suprema Corte:
5.1. la responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia)
presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009 n. 24529);
5.2. il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita - da intendersi nella sua unitarietà, se costituita da una pluralità di beni, sì che l'obbligo di vigilanza e controllo riguarda l'universitas rerum, composta da ciascun bene che vi appartiene - pur se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni (Cass. 28 marzo 2001
n. 4480);
5.3. la prova dell'anomalia della cosa in custodia incombe sul danneggiato il quale dovrà
provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass.
24529/09 cit.);
5.4. la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
5.5. l'utilizzatore della cosa è tenuto a preservare la propria incolumità: lo impone il generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta;
5.6. la responsabilità del custode è esclusa dal fortuito e questo, che dovrà essere provato dal custode, va inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato che intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità o dell'inevitabilità (Cass. 24
gennaio 2014; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. 21 ottobre 2005 n. 20359).
Le Sezioni Unite, poi, hanno anche chiarito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. civ., Sez. Un., n. 20943/2022).
Ancor più di recente, poi, Cass. civ., Sez. 3, n. 12663/2024 ha precisato che l'art. 2051 c.c.,
nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è
intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode. Inoltre, quanto alla prova (a carico del danneggiato, come detto) della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, non è sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano,
genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., Sez. 3, n. 12760/2024).
Proprio in base al suesposto principio per il quale “la natura della cosa può rilevare sul
piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è
intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso
danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi
incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno
e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” , deve ritenersi che l'imprudenza dell'attore abbia interrotto il nesso eziologico tra il pavimento bagnato del condominio e l'evento dannoso.
Ed infatti, dall'istruttoria di causa è emerso in maniera pacifica che, nei giorni in cui è
occorso il sinistro de quo, la città di Venafro veniva colpita da un'ondata di maltempo anomala, con precipitazioni nevose, tali da rendere necessaria l'allerta meteo della protezione civile.
Tale circostanza è confermata anche dai testimoni di parte attrice, i quali, alla domanda
“Vero che la nevicata era stata preannunciata e da due giorni e le temperature erano
crollate?”, rispondevano “Si, è vero, ricordo che c'era l'allerta meteo” (cfr. testimonianza
SI.ra Nadia Di Nardo, moglie dell'attore, udienza del 10.01.2020) e “Non ricordo due giorni prima, però c'era un'allerta meteo da giorni” (cfr. testimonianza SI.ra Tiziana
Verrecchia, udienza del 13.09.2021).
Inoltre, atteso che l'incidente è avvenuto intorno alle 10.15 circa, deve ritenersi che la presenza di neve e ghiaccio sulla pavimentazione del condominio, oltre ad essere prevedibile per le condizioni di acclarato maltempo, fosse visibile dai passanti così come rappresentato dalla teste di parte attrice Tiziana Verrecchia all'udienza del 13.09.2021 che,
alla pur generica domanda “Vero che per il maltempo vi era una situazione di poca
visibilità”, rispondeva “era giorno, la poca visibilità era connessa alla nevicata ed alla
presenza sul pavimento di neve e ghiaccio ed al fatto che la giornata era uggiosa”.
Risposta, quella qui riportata, che, a ben vedere, conferma che la situazione di pericolo era prevedibile in ragione della nevicata e del maltempo, o comunque visibile dai passanti che,
a maggior ragione, in circostanze di maltempo come quelle illustrate, sono tenute ad una maggiore prudenza nella deambulazione.
Del resto, la generalizzata situazione di maltempo in cui versava parte del Molise ed in particolare la città di Venafro nei giorni in cui avvenne il sinistro non permette di qualificare come insidia – trabocchetto l'eventuale presenza di nevischio o acqua per le strade o nelle pavimentazioni di zone comuni di qualsivoglia edificio;
né sarebbe ipotizzabile, ancora, una continua pulizia, 24 ore su 24, da parte di chi sia addetto alla custodia.
Non può, inoltre, ritenersi che l'assenza di cartelli di avvertimento o strisce antiscivolo equivalga alla mancata adozione di una misura di sicurezza necessaria a garantire l'accesso dei condomini all'immobile; difatti, i cartelli di avvertimento possono ritenersi non necessari in casi di maltempo simili, essendo elemento di scienza comune la pericolosità
della pavimentazione dovuta alla possibile e probabile presenza di acqua. Tali cartelli sono invece necessari quando, in situazioni di normalità, devono essere segnalate insidie inaspettate all'utenza, quale può essere una pavimentazione resa momentaneamente scivolosa dalla presenza di macchie d'olio o acqua e detergenti per le pulizie. Le strisce antiscivolo, invece, non possono ritenersi una misura necessaria in quanto non risulta dimostrato che prima (o dopo) del sinistro di cui si tratta se ne siano verificati altri.
Ciò premesso, resta quindi al Tribunale valutare se l'evento dannoso, atteso il contesto
(ossia, l'ingresso di un condominio sito in una cittadina colpita da nevicate ed allerta meteo) in cui si è verificato, fosse prevedibile e se la condotta del SI. LI sia stata incauta e/o negligente al punto da avere una efficienza causale nella sua determinazione tale da interrompere il nesso di causalità; ossia, se si sia integrato il cosiddetto caso fortuito con l'inevitabile conseguenza dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del
Condominio o per i danni da cose in custodia.
Nel richiamare i principi enunciati dalla Corte [“in tema di responsabilità civile per danni
da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela
…. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico fra fatto e evento dannoso e, dunque, escludere la
responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (Cassazione civile sez. VI, 17.11.2021 n.
34883 e ordinanza n. 6554 del 10.3.2021 - Cass. civile 3.4.2019 n. 9315 –– ordinanza
Cass. n. 30775 22.12.2017 tutte in senso conforme) e
“in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità
causale del fattore estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa
stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata
attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente
deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad
interrompere il nesso fra la cosa e il danno ed escludere , dunque, la responsabilità del
custode ex art. 2051 c.c.” (ordinanza Cass. n. 2345 29.1.2019)], il Tribunale rileva, da un lato, che l'incidente si è verificato in una situazione di allerta meteo, in pieno giorno, in un luogo assai noto all'attore (trattandosi dell'edificio in cui quotidianamente si recava per raggiungere il proprio luogo di lavoro, ossia lo studio odontoiatrico); dall'altro, che la presenza del ghiaccio e della neve, come già detto, era perfettamente prevedibile oltre che visibile e, dunque, evitabile con la normale prudenza richiesta in tali situazioni.
Il sinistro, dunque, si è verificato per la distrazione del danneggiato che, nell'attraversare l'ingresso, avrebbe dovuto prestare quel minimo di attenzione che è richiesto a coloro che deambulano quando nevica per evitare di scivolare, a maggior ragione se si può intravedere la presenza di ghiaccio.
La presenza di ghiaccio e neve, si ribadisce, non può del resto considerarsi un evento imprevedibile o imprevisto e non è suscettibile di essere rimossa continuamente ad ogni ora del giorno da parte di chi ne ha la custodia.
In virtù del principio dell'autoresponsabilità - che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale –
deve ritenersi che, se il LI avesse prestato maggiore attenzione nell'attraversare l'ingresso dell'edificio, avrebbe potuto scorgere ed evitare le insidie sulla pavimentazione.
In effetti, l'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni, sia pubblici che privati, non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
In conclusione, poiché il sinistro per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla distrazione/imprudenza del dr. LI, pertanto al fatto colposo del danneggiato, che ha interrotto il nesso causale, deve escludersi ogni responsabilità da parte del Condominio
convenuto, con rigetto di domanda attorea.
Ogni ulteriore questione e domanda, pur prospettata dalle parti in lite (e ivi compresa quella di manleva formulata dal Condominio nei confronti dell'assicurazione), rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, anche quelle sostenute dalla chiamata in causa (giova osservare che, alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte, per il principio di causalità le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo, come nella fattispecie, di garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che,
rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia: ex plurimis:
Cass. 10 novembre 2011 n. 23552; Cass. 21 marzo 2008 n. 7674; Cass. 28 agosto 2007 n.
18205), seguono il principio generale della soccombenza. Le stesse, dunque, vengono poste a carico dell'attore e liquidate, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché della bassa difficoltà delle questioni trattate, in € 7.052,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge (ed oltre ad euro 750,00 per spese vive sostenute dal Condominio Silvestri
e documentate).
Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Dott.
Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede: - rigetta la domanda formulata da LI RC nei confronti del
Condominio Silvestri;
- dichiara assorbita la domanda di manleva formulata dal Condominio Silvestri nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a.;
- condanna parte attrice a pagare al Condominio Silvestri le spese del presente giudizio, che sono liquidate in euro 750,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- condanna parte attrice a pagare a Unipolsai Assicurazioni s.p.a. spa le spese del presente giudizio, che sono liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata in istruttoria, a carico di parte attrice.
Depositato telematicamente in data 30.1.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1053/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 28.1.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
RG N. 1053/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 1053/2017 avente ad oggetto: risarcimento
danni
TRA
AN RI [C.F. [...]], rappresentato e difeso,
giusta procura in atti, dall' Avv. Chiara Capobianco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venafro alla via delle Milizie nr. 5;
- attore
Contro
CONDOMINIO SILVESTRI [C.F. 90031070940], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Di Vito presso il cui studio in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso n. 6 è elettivamente domiciliato;
- convenuto
E
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. [C.F. 00818570012] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni
Serafino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia alla Via Kennedy
n. 56;
- terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi,
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011,
nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.10.2017, RC LI
conveniva innanzi all'intestata autorità giudiziaria il Condominio Silvestri, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così
provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Condominio
Silvestri in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in
persona dell'Amministratore pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle
lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 85.000 comprensivi del danno
biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa
minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella
misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da
distrarsi in favore del procuratore antistatario”
A sostegno della propria domanda, l'attore assumeva: - che il giorno 03.02.2012, alle ore
10:15 circa, a Venafro (IS), alla via M.T. Cicerone, 14/l, mentre percorreva l'ingresso dell'edificio condominiale (Condominio Silvestri) cadeva rovinosamente a terra a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla presenza di acqua, neve e ghiaccio;
- che la situazione di pericolo non era stata presegnalata dal condominio;
- che, a seguito della caduta, riportava gravi lesioni consistenti, più precisamente, nella frattura scomposta dell'omero sinistro diagnosticato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.S. Rosario di Venafro”, in particolare, la rottura del terzo medio dell'omero sinistro con diastasi ed angolazione dei frammenti che ne rendevano necessaria la sottoposizione di intervento chirurgico di riduzione cruenta e sintesi con chiodo endomidollare bloccato;
- di essere guarito solamente il successivo 21.6.2012, con postumi valutati dal consulente tecnico di parte Dott. Vincenzo Graziano in invalidità temporanea ITT 30 giorni, ITP
progressivamente decrescente al 75% per 30 giorni ed al 50% per ulteriori 60 giorni con una invalidità permanente stimata nel 12-13%, riduzione della capacità lavorativa nella misura del 20%, un danno morale pari ad ½ di quello biologico, con diritto al risarcimento del danno quantificato in € 50.000,00; - di aver dovuto interrompere la propria attività
professionale di odontoiatra per circa tre mesi oltre ad aver perso la partecipazione a importanti lezioni presso la Scuola di Specializzazione in Ortodonzia di Chieti e la partecipazione ad eventi formativi, subendo così un danno patrimoniale stimato in €
35.000,00; - di aver richiesto con nota del 1.3.2012 il risarcimento del danno al condominio convenuto il quale con propria nota del 10.3.2012 segnalava il sinistro alla propria compagnia di assicurazione Fondiaria – SAI (ora UNIPOLSAI), che provvedeva a sottoporlo alle valutazioni medico – legali per la determinazione del danno patito;
- che nonostante le richieste effettuate, l'assicurazione non provvedeva al pagamento di alcuna somma e di aver, pertanto, presentato domanda di mediazione dinanzi all'Organismo di
Mediazione della Camera di Commercio del Molise con esito negativo;
- che si rendeva,
dunque, necessaria la domanda giudiziale nei confronti del Condominio convenuto ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per non avere predisposto un piano di sgombero neve dalle aree condominiali nonostante l'ampia previsione meteorologica, responsabilità
configurabile in subordine anche ai sensi dell'art. 2043 c.c;
Si costituiva in giudizio il Condominio Silvestri, giusta comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.12.2017, con la quale, nel concludere per il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, chiedeva l'autorizzazione, successivamente concessa, alla chiamata in causa del terzo, Fondiaria SAI - Unipolsai Assicurazioni S.p.A.
al fine di essere manlevato, in caso di soccombenza, nel giudizio promosso dal LI.
Più nel dettaglio, il Condominio convenuto contestava: - che il giorno 3.2.2012 alle ore
10:45 parte attrice fosse caduta a causa della presenza sul pavimento dell'ingresso condominiale di acqua, ghiaccio e neve e che essa situazione di pericolo non fosse presegnalata;
- che la presenza sul pavimento di acqua, neve e ghiaccio costituisse insidia –
trabocchetto, essendo stata la zona del venafrano interessata da una straordinaria e copiosa nevicata assolutamente non prevedibile;
- la quantificazione del danno reclamato dall'attore in quanto spropositato;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale “
1. in via preliminare,
fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa della
FONDIARIA SAI - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della società alla via Stalingrado, 45
– BOLOGNA, c.f. 00818570012, indirizzo pec unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it;
2. nel
merito accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile al condominio
convenuto per i fatti di causa rigettando la domanda attorea con il favore delle spese,
diritti ed onorari di causa maggiorati come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto
difensore antistatario. In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere
dichiarata la responsabilità del condominio per i fatti di causa, per le ragioni tutte esposte
in narrativa, condannare la FONDIARIA SAI - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in
persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne il condominio dalle proprie responsabilità
risarcitorie nei confronti dell'attrice, il tutto sempre con il favore delle spese, diritti ed
onorari di causa maggiorati come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto
difensore antistatario e tanto anche in ragione del fatto che, nonostante alla compagnia di
assicurazione fosse stata avanzata richiesta di risarcimento danni da parte dell'attrice,
essa, in violazione delle clausole contrattuali che la vincolano al condominio, non ha provveduto a manlevarlo dalle proprie responsabilità costringendolo alla presente difesa
giudiziaria”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Unipolsai Assicurazioni
S.P.A., contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto della domanda;
contestava,
inoltre, la richiesta di manleva del Condominio e concludeva chiedendo al Tribunale di
“dichiarare inammissibile o quanto meno rigettare la domanda attrice, non riscontrandosi
alcuna responsabilità in capo al convenuto condominio nella produzione dell'evento
dannoso, con condanna del condominio Silvestri al pagamento delle spese legali in favore
della terza chiamata, anche nella denegata ipotesi in cui venga riscontrato un obbligo di
manleva verso il convenuto e quest'ultimo fosse condannato a risarcire il danno lamentato
dall'attore”.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione offerta dalle parti,
nell'ascolto dei testimoni e nell'espletamento della CTU, seguivano diversi rinvii per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.6.2024 il procedimento veniva assegnato allo scrivente, il quale fissava udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
* * * * *
La domanda va rigettata.
In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto presso l'ingresso di un condominio, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode dell'ente di gestione in relazione al bene de quo. In tema di responsabilità derivante dalla caduta di una persona nel contesto appena ricordato, giova ricordare i seguenti principi recentemente affermati dalla Suprema Corte:
5.1. la responsabilità contemplata dall'art. 2051 cc (responsabilità da cose in custodia)
presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009 n. 24529);
5.2. il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita - da intendersi nella sua unitarietà, se costituita da una pluralità di beni, sì che l'obbligo di vigilanza e controllo riguarda l'universitas rerum, composta da ciascun bene che vi appartiene - pur se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni (Cass. 28 marzo 2001
n. 4480);
5.3. la prova dell'anomalia della cosa in custodia incombe sul danneggiato il quale dovrà
provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass.
24529/09 cit.);
5.4. la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte;
5.5. l'utilizzatore della cosa è tenuto a preservare la propria incolumità: lo impone il generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte cost. 159/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta;
5.6. la responsabilità del custode è esclusa dal fortuito e questo, che dovrà essere provato dal custode, va inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato che intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità o dell'inevitabilità (Cass. 24
gennaio 2014; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; Cass. 21 ottobre 2005 n. 20359).
Le Sezioni Unite, poi, hanno anche chiarito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. civ., Sez. Un., n. 20943/2022).
Ancor più di recente, poi, Cass. civ., Sez. 3, n. 12663/2024 ha precisato che l'art. 2051 c.c.,
nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è
intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode. Inoltre, quanto alla prova (a carico del danneggiato, come detto) della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, non è sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano,
genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., Sez. 3, n. 12760/2024).
Proprio in base al suesposto principio per il quale “la natura della cosa può rilevare sul
piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è
intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso
danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi
incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno
e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” , deve ritenersi che l'imprudenza dell'attore abbia interrotto il nesso eziologico tra il pavimento bagnato del condominio e l'evento dannoso.
Ed infatti, dall'istruttoria di causa è emerso in maniera pacifica che, nei giorni in cui è
occorso il sinistro de quo, la città di Venafro veniva colpita da un'ondata di maltempo anomala, con precipitazioni nevose, tali da rendere necessaria l'allerta meteo della protezione civile.
Tale circostanza è confermata anche dai testimoni di parte attrice, i quali, alla domanda
“Vero che la nevicata era stata preannunciata e da due giorni e le temperature erano
crollate?”, rispondevano “Si, è vero, ricordo che c'era l'allerta meteo” (cfr. testimonianza
SI.ra Nadia Di Nardo, moglie dell'attore, udienza del 10.01.2020) e “Non ricordo due giorni prima, però c'era un'allerta meteo da giorni” (cfr. testimonianza SI.ra Tiziana
Verrecchia, udienza del 13.09.2021).
Inoltre, atteso che l'incidente è avvenuto intorno alle 10.15 circa, deve ritenersi che la presenza di neve e ghiaccio sulla pavimentazione del condominio, oltre ad essere prevedibile per le condizioni di acclarato maltempo, fosse visibile dai passanti così come rappresentato dalla teste di parte attrice Tiziana Verrecchia all'udienza del 13.09.2021 che,
alla pur generica domanda “Vero che per il maltempo vi era una situazione di poca
visibilità”, rispondeva “era giorno, la poca visibilità era connessa alla nevicata ed alla
presenza sul pavimento di neve e ghiaccio ed al fatto che la giornata era uggiosa”.
Risposta, quella qui riportata, che, a ben vedere, conferma che la situazione di pericolo era prevedibile in ragione della nevicata e del maltempo, o comunque visibile dai passanti che,
a maggior ragione, in circostanze di maltempo come quelle illustrate, sono tenute ad una maggiore prudenza nella deambulazione.
Del resto, la generalizzata situazione di maltempo in cui versava parte del Molise ed in particolare la città di Venafro nei giorni in cui avvenne il sinistro non permette di qualificare come insidia – trabocchetto l'eventuale presenza di nevischio o acqua per le strade o nelle pavimentazioni di zone comuni di qualsivoglia edificio;
né sarebbe ipotizzabile, ancora, una continua pulizia, 24 ore su 24, da parte di chi sia addetto alla custodia.
Non può, inoltre, ritenersi che l'assenza di cartelli di avvertimento o strisce antiscivolo equivalga alla mancata adozione di una misura di sicurezza necessaria a garantire l'accesso dei condomini all'immobile; difatti, i cartelli di avvertimento possono ritenersi non necessari in casi di maltempo simili, essendo elemento di scienza comune la pericolosità
della pavimentazione dovuta alla possibile e probabile presenza di acqua. Tali cartelli sono invece necessari quando, in situazioni di normalità, devono essere segnalate insidie inaspettate all'utenza, quale può essere una pavimentazione resa momentaneamente scivolosa dalla presenza di macchie d'olio o acqua e detergenti per le pulizie. Le strisce antiscivolo, invece, non possono ritenersi una misura necessaria in quanto non risulta dimostrato che prima (o dopo) del sinistro di cui si tratta se ne siano verificati altri.
Ciò premesso, resta quindi al Tribunale valutare se l'evento dannoso, atteso il contesto
(ossia, l'ingresso di un condominio sito in una cittadina colpita da nevicate ed allerta meteo) in cui si è verificato, fosse prevedibile e se la condotta del SI. LI sia stata incauta e/o negligente al punto da avere una efficienza causale nella sua determinazione tale da interrompere il nesso di causalità; ossia, se si sia integrato il cosiddetto caso fortuito con l'inevitabile conseguenza dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del
Condominio o per i danni da cose in custodia.
Nel richiamare i principi enunciati dalla Corte [“in tema di responsabilità civile per danni
da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela
…. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico fra fatto e evento dannoso e, dunque, escludere la
responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (Cassazione civile sez. VI, 17.11.2021 n.
34883 e ordinanza n. 6554 del 10.3.2021 - Cass. civile 3.4.2019 n. 9315 –– ordinanza
Cass. n. 30775 22.12.2017 tutte in senso conforme) e
“in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità
causale del fattore estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa
stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata
attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente
deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad
interrompere il nesso fra la cosa e il danno ed escludere , dunque, la responsabilità del
custode ex art. 2051 c.c.” (ordinanza Cass. n. 2345 29.1.2019)], il Tribunale rileva, da un lato, che l'incidente si è verificato in una situazione di allerta meteo, in pieno giorno, in un luogo assai noto all'attore (trattandosi dell'edificio in cui quotidianamente si recava per raggiungere il proprio luogo di lavoro, ossia lo studio odontoiatrico); dall'altro, che la presenza del ghiaccio e della neve, come già detto, era perfettamente prevedibile oltre che visibile e, dunque, evitabile con la normale prudenza richiesta in tali situazioni.
Il sinistro, dunque, si è verificato per la distrazione del danneggiato che, nell'attraversare l'ingresso, avrebbe dovuto prestare quel minimo di attenzione che è richiesto a coloro che deambulano quando nevica per evitare di scivolare, a maggior ragione se si può intravedere la presenza di ghiaccio.
La presenza di ghiaccio e neve, si ribadisce, non può del resto considerarsi un evento imprevedibile o imprevisto e non è suscettibile di essere rimossa continuamente ad ogni ora del giorno da parte di chi ne ha la custodia.
In virtù del principio dell'autoresponsabilità - che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art.1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale –
deve ritenersi che, se il LI avesse prestato maggiore attenzione nell'attraversare l'ingresso dell'edificio, avrebbe potuto scorgere ed evitare le insidie sulla pavimentazione.
In effetti, l'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni, sia pubblici che privati, non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
In conclusione, poiché il sinistro per cui è causa è da ascriversi esclusivamente alla distrazione/imprudenza del dr. LI, pertanto al fatto colposo del danneggiato, che ha interrotto il nesso causale, deve escludersi ogni responsabilità da parte del Condominio
convenuto, con rigetto di domanda attorea.
Ogni ulteriore questione e domanda, pur prospettata dalle parti in lite (e ivi compresa quella di manleva formulata dal Condominio nei confronti dell'assicurazione), rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite, anche quelle sostenute dalla chiamata in causa (giova osservare che, alla stregua del consolidato indirizzo della Suprema Corte, per il principio di causalità le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo, come nella fattispecie, di garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che,
rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia: ex plurimis:
Cass. 10 novembre 2011 n. 23552; Cass. 21 marzo 2008 n. 7674; Cass. 28 agosto 2007 n.
18205), seguono il principio generale della soccombenza. Le stesse, dunque, vengono poste a carico dell'attore e liquidate, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché della bassa difficoltà delle questioni trattate, in € 7.052,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge (ed oltre ad euro 750,00 per spese vive sostenute dal Condominio Silvestri
e documentate).
Per le medesime ragioni, le spese di CTU vanno poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Dott.
Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede: - rigetta la domanda formulata da LI RC nei confronti del
Condominio Silvestri;
- dichiara assorbita la domanda di manleva formulata dal Condominio Silvestri nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a.;
- condanna parte attrice a pagare al Condominio Silvestri le spese del presente giudizio, che sono liquidate in euro 750,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- condanna parte attrice a pagare a Unipolsai Assicurazioni s.p.a. spa le spese del presente giudizio, che sono liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata in istruttoria, a carico di parte attrice.
Depositato telematicamente in data 30.1.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione