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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3389/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCANTI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo studio del predetto difensore, via Repubblica n. 39, Santa Maria a Monte (PI) nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (l'unica costituita) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 22 novembre 1986 Parte_1 matrimonio concordatario in Ponsacco (PI) con , dall'unione con il Controparte_1 quale sono nati i figli, , l'8 giugno 1987 e , il 5 luglio 2004. Per_1 Per_2
A fondamento della domanda proposta, la ricorrente ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione consensuale, conclusosi con sentenza resa in data 23 marzo 2022. Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella previsione a carico del resistente di un contributo di mantenimento in favore del figlio pari ad € 250,00 mensili, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e nella previsione che nulla fosse previsto a titolo di mantenimento tra essi coniugi, attesa la loro autosufficienza economica.
non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza del 1 luglio Controparte_1
2025, in occasione della quale la ricorrente domandava emettersi pronuncia non definitiva sullo status
e la causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi al contributo di mantenimento in favore del figlio . Per_2
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato in Ponsacco (PI), il 22 novembre 1986 e Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 1986.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ponsacco (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 1.07.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3389/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCANTI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo studio del predetto difensore, via Repubblica n. 39, Santa Maria a Monte (PI) nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con intervento del PM in sede avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (l'unica costituita) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 22 novembre 1986 Parte_1 matrimonio concordatario in Ponsacco (PI) con , dall'unione con il Controparte_1 quale sono nati i figli, , l'8 giugno 1987 e , il 5 luglio 2004. Per_1 Per_2
A fondamento della domanda proposta, la ricorrente ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione consensuale, conclusosi con sentenza resa in data 23 marzo 2022. Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella previsione a carico del resistente di un contributo di mantenimento in favore del figlio pari ad € 250,00 mensili, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e nella previsione che nulla fosse previsto a titolo di mantenimento tra essi coniugi, attesa la loro autosufficienza economica.
non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza del 1 luglio Controparte_1
2025, in occasione della quale la ricorrente domandava emettersi pronuncia non definitiva sullo status
e la causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi al contributo di mantenimento in favore del figlio . Per_2
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato in Ponsacco (PI), il 22 novembre 1986 e Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 1986.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ponsacco (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 1.07.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina