Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5563 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Maria Rosaria De Simone ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in Napoli alla Piazza
Piedigrotta n. 9, in virtù di mandato in atti;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo CP_1
Farina ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Sant'Agata dei Goti alla Via Giannelli
n. 36, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Di Falco ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in
Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 168, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi- ritualmente notificato- la premesso di CP_1 essere titolare nei confronti dell' di un credito dell'importo di Controparte_2
€ 1.988.800,68, in forza di valido titolo esecutivo costituito da D.I. n. 140/2019 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Benevento, iniziava azione esecutiva presso l' all'epoca dei Parte_1
fatti tesoriere del debitore, allo scopo di ottenere il pagamento del dovuto. Il terzo rendeva dichiarazione positiva per l'importo di € 597585,96 facendo presente l'esistenza di una delibera di
Il G.E. – con ordinanza in data 04.03.2020, disponeva l'assegnazione in favore del pignorante della maggior somma di € 1673913,68. Avverso detto provvedimento proponeva opposizione la allegando, a sostegno della domanda come avanzata, che la dichiarazione del terzo Parte_1 doveva, invero, ritenersi positiva limitatamente alla somma indicata di € 597585,96 e che, pertanto, erroneamente il G.E. aveva provveduto all'assegnazione di una somma superiore.
Il G.E., rigettava la istanza di sospensione, assegnando alla parte il termine per iniziare l'ordinario giudizio di merito sulla proposta opposizione che veniva intrapreso dal terzo pignorato.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva la la quale, in via CP_1
preliminare eccepiva la improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione al ruolo della causa e- nel merito- si opponeva all'accoglimento della stessa. La aderiva, invece, ai motivi Parte_2
di opposizione ed alle richieste avanzate dalla Parte_1
Senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 26.09.2024 sulle conclusioni rassegnate, la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa di parte opposta circa la tardività della iscrizione al ruolo della causa da parte della Orbene l'opponente ha Parte_1
documentato di aver inoltrato in data 30.11.2020, dunque tempestivamente, atteso che il 29.11.2020 data entro la quale riassumere il giudizio di merito cadeva di domenica, all'Ufficio Ruolo del
Tribunale di Benevento fascicolo telematico con allegati i documenti indicati nell'atto introduttivo del giudizio, e che in pari data dal sistema telematico venivano inoltrate le ricevute di accettazione, consegna ed esito controlli;
ha, altresì, documentato di aver più volte tentato di contattare la cancelleria per poter risolvere i problemi tecnici circa l'invio telematico degli atti e di essere riuscito solo in data 17.12.2020, per poi regolarizzare l'iscrizione il 28.12.2020. Alla luce di ciò sussistono giustificate ragioni per ritenere tempestiva la iscrizione al ruolo.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione in quanto proposta da parte non legittimata. L'eccezione è da ritenersi fondata. Ed invero la Suprema
Corte ha più volte affermato sul punto che il terzo pignorato non è normalmente legittimato né ad opporsi all'esecuzione né a far valere la impignorabilità del bene neanche sotto l'aspetto della esistenza di vincoli di destinazione di diritto pubblico, ciò per la evidente ragione che non è lui il debitore del creditore esecutante ed il suo unico interesse nel giudizio di opposizione è quello di accertare se egli sia non sia debitor debitoris per evitare il rischio di essere costretto al doppio pagamento. Afferma, dunque, la Suprema Corte che se il terzo pignorato dichiara di essere sì debitore ma che il credito dovuto nei suoi confronti del debitore esecutato è impignorabile, una simile dichiarazione deve, comunque, considerarsi positiva ai fini di cui all'art. 547 c.p.c. deriva da quanto detto che essendo la presente opposizione fondata sulla sola esistenza di altri pignoramenti e sulla esistenza di vincoli di destinazione impressi dall'ente sulle somme nella disponibilità de tesoriere la stessa non poteva essere proposta dal terzo pignorato, privo sul punto di interesse processuale, ma dal solo creditore.
La causa deve, pertanto, essere decisa nel termine innanzi indicato
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Condanna la e la in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_2 Parte_1 di lite in favore della liquidate in € 780,00 per esborsi, € 1220,00 per la fase di CP_1 studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 2100,00 per la fase decisoria, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie,
Cosi' deciso in Benevento il 09.01.2025
Il Giudice