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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10399 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4394 2025 RG
FRA
Avv. DANIELE STEFANO Parte_1
E
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO Controparte_1
STATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 Cpc, ha convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“…disattesa e reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, preso atto del nesso di causalità tra la vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica e la grave nonché irreversibile infermità conclamata, come riconosciuto con sentenza n. sentenza n. 687 del 23.01.2015 (doc.6), passata in giudicato, emessa dal Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro, provvedere come segue anche all'esito di instauranda CTU medico legale:
a) condannare il a corrispondere, in favore della ricorrente, Controparte_1
l'assegno una tantum del 30%, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 210/92 per aver riportato una menomazione permanente a causa di vaccinazione antipolio, nella misura che sarà determinata in corso di causa da quantificarsi in corso di causa all'esito di
CTU;
b) Condannare il al riconoscimento, con ogni conseguenza di Controparte_1 legge, dell'aggravamento ai sensi dell'art. 6 legge 25.02.1992, n. 210, con infermità ascrivibile alla Quinta Categoria di cui alla tabella A allegata a DPR 30.12.1981 n. 834, come riconosciuta dalla Sesta Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della
Difesa con processo verbale del 07.05. 2014.
In via istruttoria si chiede che il Giudice adito voglia:
a) nominare CT medico legale affinché venga accertata e confermata, come da CT di parte e dal summenzionato verbale della CMO, l'aggravamento della infermità, ascrivibile alla V Categoria;
b) venga determinato altresì, all'esito della CTU, l'ammontare dell'assegno una tantum del 30% ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 210/92 per avere la ricorrente riportato una gravissima menomazione permanente a causa di vaccinazione obbligatoria antipolio.
Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze, oltre I.V.A. e C.P.A”.
Il si è costituito resistendo alle domande. Controparte_1
Ha precisato che l'odierna ricorrente aveva presentato istanza di indennizzo ex L.
210/1992 in data 26 aprile 1997 e con verbale ML/V n. 2095/97 del 7 luglio 1998, notificato con nota del 25 marzo 2000, la Commissione Medica Ospedaliera di Roma aveva riconosciuto il nesso causale tra la patologia che affliggeva la la Parte_1 vaccinazione antipolio somministrata in data 12 novembre 1958, ascrivendo la patologia all'ottava categoria della “Tabella A” allegata al D.P.R. n. 834/1981, rilevata la tempestività della domanda. A seguito della nota 6 novembre 2000, l'Amministrazione aveva rettificato il contenuto della nota del 25 marzo 2000 e disposto, in conseguenza, la non corresponsione dell'indennizzo (la rettifica era giustificata dalla seguente motivazione: “Dalla documentazione agli atti risulta che la S.V. è stata sottoposta a vaccinazione antipoliomelitica in data 12 novembre 1958 e cioè in epoca antecedente al periodo preso in considerazione dalla legge 362/1999”), e la ricorrente otteneva con decreto ingiuntivo del 19.9.2013, i ratei di indennizzo del periodo compreso fra il febbraio 2003 e l'agosto 2013, atteso il rigetto dell'opposizione al monitorio, avvenuto con sentenza n. 687/2015.
In data 8 gennaio 2013, la Sig.ra hiedeva nuovamente all' A Parte_1 CP_2 il riconoscimento al diritto all'indennizzo in parola e la Commissione Medica
Ospedaliera incaricata, con verbale ML/V n. A61404537 del 7 maggio 2014, non riconosceva l'esistenza del nesso causale tra la patologia dell'odierna ricorrente e la vaccinazione “trattandosi di unica somministrazione di vaccino inattivato tipo AL
(12/11/1958) prima della comparsa della sintomatologia clinica, vaccinazione, per altro, non obbligatoria per legge ai tempi della somministrazione alla dante causa”.
La CMO ascriveva la patologia alla quinta categoria dell'anzidetta “Tabella A” e rilevava che la domanda non fosse stata presentata entro i termini di legge. In data 10 aprile 2019, l'Amministrazione dava esecuzione, con Decreto Dirigenziale, al decreto ingiuntivo n. 8949/2013 (e alla conseguente sentenza n. 687/2015) e provvedeva a liquidare verso l'odierna ricorrente l'indennizzo richiesto, l'ulteriore somma di €
50.473,50 (a titolo di indennizzo per il periodo compreso tra settembre 2013 e febbraio
2019), gli interessi legali pari a € 13.134,10 e le spese di giudizio calcolate in €
1.750,94. Con successiva determinazione dell' alla Sig.ra Parte_3 Parte_1 veniva riconosciuto l'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 a far data dal 1° marzo 2019.
In data 16 luglio 2019, controparte avanzava istanza per il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo previsto dalla L. n. 229/2005. L'Amministrazione, quindi, provvedeva con Decreto Dirigenziale del 20 febbraio 2020 alla liquidazione della complessiva somma di € 416.422,41 per il periodo compreso tra il 20 novembre 2005 e il 31 dicembre 2019, disponendo altresì l'apertura del relativo ruolo di spesa fissa. Da ultimo, in data 5 settembre 2023, l'intestato attribuiva nei confronti CP_1 dell'odierna ricorrente la somma di € 64.419,26, di cui € 61.340,41 a titolo di rideterminazione dell'indennizzo di cui alla L n. 210/1992 per il periodo dal 1° novembre 2011 al 31 dicembre 2020 ed € 3.078,85 a titolo di interessi legali.
In diritto ha rilevato la infondatezza della pretesa attorea, sottolineando come l'assegno una tantum, al pari dell'indennizzo, fosse subordinato al riconoscimento del nesso causale tra la vaccinazione e la patologia lamentata (per come accertato dalla CMO il
7.5.2014) osservando anche che la si era sottoposta alla vaccinazione in un Parte_1 periodo antecedente il vigore della L 695/59, risultando dunque estranea all'ambito di applicazione della L. 210/92.
Nella denegata ipotesi il Tribunale non dovesse condividere quanto articolato in materia di nesso causale, riportava quanto rilevato dalla competente ASL Roma 1 che con nota prot. n. 19 del 5 agosto 2020, aveva comunicato con riferimento alla “richiesta di una tantum 30% prodotta dalla sig.ra (prot. 99854 del 13.7.2020), risulta a Parte_1 questo Ufficio che la conoscenza del danno da vaccinazioni è anteriore al 16.4.1997, data corrispondente alla richiesta di indennizzo ordinario. È in corso l'istruttoria Cont finalizzata a confermare la prescrizione del diritto e per tale motivo la scrivente non ha ancora emesso alcun provvedimento in tal senso”.
Riteneva, pertanto, infondata la pretesa di parte attorea, in quanto il diritto sembrava risultare prescritto, attesa la conoscenza del danno almeno dal 16 aprile 1997, data in cui controparte aveva depositato per la prima volta istanza per l'indennizzo di cui alla L.
n. 210/1992.
Contestava anche la domanda di accertamento dell'aggravamento delle condizioni eccependo la violazione dell'art. 2697 C.c., poiché controparte non aveva allegato (la documentazione) necessaria a individuare il momento in cui la richiesta era stata inoltrata all'Amministrazione, ammesso fosse stata fatta istanza in tal senso.
La richiesta amministrativa per l'aggravamento risultava dirimente nel caso di specie sotto due punti di vista: da una parte, a causa del richiamo agli artt. 4 e 5 L. n. 210/1992 operato dall'art. 6, comma 2, del medesimo testo legislativo, la tutela giudiziale era subordinata all'esito negativo del ricorso gerarchico davanti al Controparte_1 anche nell'ipotesi dell'aggravamento delle condizioni del paziente (tra l'altro, con termine decadenziale di un anno “dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione”), dall'altra, era previsto il termine di decadenza di sei mesi per inoltrare la richiesta all'Amministrazione, termine decorrente dalla conoscenza dell'aggravamento dell'infermità.
Ha concluso quindi per il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza concesso termine per note, il processo è stato deciso.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va premesso che la odierna parte ricorrente, agisce al fine di ottenere l'assegno una tantum del 30%, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 210/92, nonché l'accertamento dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute, ai sensi dell'art. 6 legge
25.02.1992, n. 210; ella era stata sottoposta a vaccinazione antipoliomielitica in data
11.11.1958, riportando una grave patologia aggravatasi negli anni per la quale era stato certificato dalla competente Commissione Ospedaliera, con verbale del 7.7.98, il nesso causale tra la vaccinazione e la patologia contratta, con ascrizione della patologia alla
VII Cat. Della tabella A allegata al n. 834/1981 (giudizio medico legale notificatole in data 25.3.2000). Aveva poi notificato decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 86,966,90
a titolo di ratei mensili dal febbraio 2003 al giugno 2003, a titolo di indennizzo ex L.
210/92, richiesto con domanda del 20.11.1995.
L'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal , il quale aveva Controparte_1 contestato l'obbligatorietà della vaccinazione antipolio all'epoca della somministrazione alla era stata poi respinta con sentenza n. 687/2015, ormai passata in Parte_1 giudicato.
Orbene l'Amministrazione resistente afferma dapprima l'assenza del nesso causale, con riferimento a quanto espresso dalla CMO di Roma in data 7.5.2014, attesa anche l'impossibilità del vaccino somministrato – di tipo SA e non AL - a determinare l'insorgenza della malattia (circostanza questa che sarebbe corroborata dal fatto che in
Italia fino al 1964, anno di introduzione del vaccino del primo tipo, erano ancora numerosi i casi di poliomielite da virus selvaggio), nonché a latere il fatto che la ricorrente si era sottoposta a vaccinazione antecedentemente all'entrata in vigore della
L. 695/1959 e non nella vigenza della L. 2010/92; nella denegata ipotesi, eccepisce, poi la prescrizione – dopo aver precisato di aver chiesto informazioni alla competente struttura sanitaria (ASL RM5) a seguito del trasferimento di residenza della ricorrente (ASL RM1) - con riferimento a quanto Cont comunicato dalla con nota prot. 19 del 5.8.2020, che aveva fatto presente Pt_4 come la conoscenza del danno fosse anteriore al 16.4.1997, data in cui la ricorrente aveva depositato per la prima volta richiesta di indennizzo ordinario ex L. 210/92.
Quanto alla domanda di aggravamento, di poi, secondo il convenuto la CP_1 non aveva allegato alcun documento atto a comprovare l'avvenuta richiesta Parte_1 di aggravamento, non potendosi sapere se fosse decaduta dalla relativa domanda.
Ciò premesso e considerato l'oggetto del presente giudizio, rileva il Giudicante che s'impone in via pregiudiziale l'esame delle eccezioni avanzate da parte del CP_1 resistente, che appaiono dirimenti, assorbenti e fondate.
Quanto al diritto della all'assegno una tantum aggiuntivo di cui all'art. 2, Parte_1 comma 2, della L. 2010/92 deve stabilirsi se tale diritto risulti ormai essersi estinto per intervenuta prescrizione.
A riguardo la parte ricorrente, pur non contestando di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennizzo nell'aprile 1997, deduce che, ai sensi dell'art. 2944
C.c., il riconoscimento del diritto costituiva evento interruttivo (rappresentando anche come l'Amministrazione, nel giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo, non aveva eccepito l'evento estintivo).
Assume altresì che il dies a quo doveva individuarsi dal momento in cui l'interessato aveva avuto conoscenza non solo del danno (esteriorizzazione del danno) ma anche della sua indennizzabilità in quanto, prima di tale momento, il diritto all'indennizzo non era concretamente esercitabile, individuando il dies a quo di decorrenza della prescrizione al tempo in cui la amministrazione aveva liquidato l'indennizzo e cioè alla data del 10 aprile 2019.
Si ricorda che l'assegno una tantum è previsto dall'art. 2 comma 2 della legge 210/92
"per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma"
Il dies a quo per la decorrenza della prescrizione decennale decorre nel momento della conoscenza dell'evento dannoso o dall'entrata in vigore della L. 238/97 (di modifica alla 210/1992) e, pertanto, alla data di notifica del presente ricorso, il termine si è ormai consumato.
Invero il tenore letterale della norma del comma 2 dell'art. 2 ("Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l' indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell' indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria") non consente l' interpretazione agognata dalla parte ricorrente.
In particolare, l'espressione "anche nel caso in cui l' indennizzo di cui al comma 1 sia stato già concesso" non può essere intesa come idonea a subordinare alla preventiva liquidazione del beneficio di cui al comma 1 la decorrenza del termine prescrizionale per richiedere l'assegno di cui al comma 2, essendo al contrario essa semplicemente funzionale ad esplicitare che l'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 1 non fa venir meno, di per sé, il diritto all'assegno di cui al comma 2 per il periodo compreso "tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell' indennizzo previsto dalla presente legge"; ciò sempre che (anche) l'assegno sia stato tempestivamente richiesto (v. CdA Milano sent. del 21.7.2021 in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, che appare del tutto condivisibile).
Non vi è ragione alcuna, in altri termini, per differenziare l' individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale per l'assegno una tantum e per l'indennizzo, dovendo in entrambi i casi farsi riferimento al momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita dal vaccinato quale danno ingiusto conseguente alla vaccinazione, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche: tale data, come detto, può individuarsi in quella menzionata dal
(dell'aprile 1997, all. 1 res.) con conseguente integrale decorso del termine CP_1 di prescrizione decennale in data anteriore al notifica del presente ricorso (27.2.2025 v all. PEC).
Per completezza va anche osservato che gli atti indicati come interruttivi della prescrizione (in allegato 12 ric.) non si riferiscono all'assegno di cui è causa pur volendo prescindere della loro valenza interruttiva, come a dirsi per il giudizio relativo alla opposizione al decreto ingiuntivo, già menzionato, che ha avuto quale oggetto i ratei dell'indennizzo (e non l'assegno di cui si discute).
Né si rinviene il doc. 07a menzionato in calce al ricorso, al pari delle “domande aggiuntive 2020” e 2021 (gli all. 8 e 9, concernono il primo ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 696 Cpc ed, il secondo, verbale della Commissione per l'accertamento dell'handicap), che comunque interverrebbero, a tutto concedere, a termine di prescrizione già consumatosi nell'aprile 2007.
Per queste ragioni, ogni ulteriore profilo assorbito, la domanda formulata dalla per ottenere l'assegno una tantum ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. Parte_1
210/92, sub a) delle conclusioni, deve essere respinta.
Quanto poi alla domanda di aggravamento ai sensi dell'art. 6 della cit. legge (come mod. dall'art. 7 D.L. 23.10.1996, n. 548), la ricorrente ha evidenziato come avesse richiesto più volte di essere sottoposta a visita per il relativo accertamento, per come documentato dalla relazione allegata (insistendo nella nomina di CTU medico legale), ha richiamato alla odierna udienza la domanda di aggravamento presentata nel 2019, per come rappresentato dal , ma ha anche menzionato in particolare (v. p. 15 CP_1 ricorso) che, con verbale della CMO del 7.5.2014, l'infermità era stata ascritta alla V categoria, non a quella riconosciuta, comprovando quindi, prescindendo da ogni ulteriore riferimento documentale (quali quelli indicati nella relazione medico legale allegata al doc. 11, del 3.8.2021) di essere già a conoscenza a tale data della possibilità di avanzare la relativa domanda.
Avendo la lamentato un aggravamento ai sensi dell'art. 6 della L. 210/92, Parte_1 per il riconoscimento di un indennizzo aggiuntivo, o meglio, per l'ascrizione ad una diversa categoria tabellare, dunque, la stessa avrebbe dovuto presentare domanda di revisione entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'aggravamento stesso, seguendo la procedura di cui agli artt. artt. 3 e 4 della stessa legge, domanda che avrebbe dovuto essere presentata sempre alla Azienda Sanitaria di residenza di competenza entro 6 mesi dalla effettiva conoscenza.
In definitiva, dunque, il ricorso va integralmente respinto, mentre la delicatezza delle questioni trattate consiglia la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Roma lì, 17.10.2025 Il Giudice