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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/07/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SONIA MANCINI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Borgo Giannotti n. 199/N, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CESIRA Parte_2 C.F._2
ANNAMARIA TERESA TENUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Giusti n. 403, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di cui al ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Fucecchio (FI) il 6/10/2016, antecedentemente al quale è nata la figlia _1
(nata il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), Persona_2 entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate.
1 In via preliminare, non appare superfluo dare atto - in sintesi - della vicenda che ha riguardato il nucleo familiare in esame, ricostruita nel dettaglio all'interno della sentenza n. 53/2021 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze. In particolare, con la sentenza sopra menzionata, il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato la madre delle due minori decaduta dai diritti inerenti alla responsabilità genitoriale e, in parziale limitazione della responsabilità genitoriale del padre, aveva confermato l'affidamento delle medesime al Servizio Sociale di Altopascio, con funzione di assicurare tutti gli interventi utili nel loro interesse. Successivamente, in parziale modifica della sentenza n. 53/2021, la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1452/2022, dato atto dell'evolversi favorevole dei rapporti inizialmente inseriti in un quadro estremamente critico, ha ripristinato in capo alla madre la responsabilità genitoriale ed ha disposto il collocamento delle minori presso la medesima, fermo restando l'affidamento delle predette figlie minorenni ai Servizi Sociali di Altopascio. Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, i coniugi - ripercorsa brevemente la vicenda sopra esposta - hanno dedotto che: attualmente le due bambine vivono e sono collocate prevalentemente presso la madre, la quale, nel frattempo, ha avuto un altro bambino ) dal suo attuale compagno;
Per_3
i rapporti tra i genitori delle minori sono ottimi;
le bambine vedono con regolarità il padre;
quest'ultimo corrisponde regolarmente il mantenimento ordinario e partecipa alle spese straordinarie. Quindi, le parti hanno richiesto pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e , previa revoca _1 Persona_2 dell'affidamento delle medesime al Servizio Sociale;
diritto di visita in favore del padre;
mantenimento diretto delle bambine da parte dei genitori nei giorni di rispettiva spettanza, con la previsione di un contributo integrativo a carico del padre di euro 300,00 mensili;
ripartizione a metà tra le parti delle spese straordinarie necessarie per le figlie;
erogazione dell'assegno unico interamente a favore della madre. A seguito delle prime due udienze, tenutesi in modalità cartolare, il Presidente del Tribunale - ravvisata la necessità di sentire personalmente le parti al fine di accertare l'attuale situazione del nucleo familiare, sì da poter verificare la complessiva compatibilità dell'accordo con il superiore interesse delle figlie minori - ha disposto la convocazione dei coniugi per l'udienza del 21/5/2025. Nel corso di tale udienza i difensori dei ricorrenti, evidenziata la capacità di entrambi i genitori di accudire le figlie, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso, con particolare riguardo al regime di affidamento condiviso. Quindi, il Presidente del Tribunale, ritenuto opportuno richiedere chiarimenti ed una apposita relazione ai Servizi Sociali di Altopascio in ordine al regime di affidamento, ha rinviato l'udienza alla data del 9/7/2025. All'esito di quest'ultima, la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione. Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni congiuntamente rassegnate non possa essere accolta, non essendo le predette condizioni rispondenti al superiore interesse delle figlie minori e . _1 Persona_2
A tale proposito, infatti, non può non tenersi conto della relazione - versata in atti - dei Servizi Sociali incaricati del monitoraggio del nucleo familiare, i quali, anche in sede di udienza, pur riconoscendo il miglioramento complessivo nel rapporto di collaborazione tra i ricorrenti ed il potenziamento delle loro capacità genitoriali, hanno insistito sulla necessità dell'adozione di specifici interventi appositamente finalizzati sia alla tutela delle minori sia al supporto ed al monitoraggio dei genitori. In particolare, tra gli interventi ritenuti essenziali dai Servizi Sociali vi sono l'affidamento delle minori al Servizio Sociale di Altopascio per ulteriori sei mesi, la prosecuzione del monitoraggio e del supporto 2 in favore delle minori e del nucleo familiare, nonché la prosecuzione del servizio educativo domiciliare con accompagnamento verso le attività del centro di aggregazione e verso l'attivazione delle attività sportive in favore delle minori. È evidente come le misure sopra elencate siano inconciliabili con le richieste avanzate dalle parti nel ricorso introduttivo del giudizio. Sulla scorta del complesso di considerazioni sopra esposte, valutate complessivamente tutte le circostanze del caso concreto, si ritiene che le condizioni proposte dalle parti risultino - allo stato - inidonee a fornire una adeguata tutela alle minori e . _1 Persona_2
In conclusione, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 4, cod. proc. civ., la domanda congiunta dei coniugi non può essere recepita e deve essere, pertanto, rigettata. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA il ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.; b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, il 9/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SONIA MANCINI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Borgo Giannotti n. 199/N, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CESIRA Parte_2 C.F._2
ANNAMARIA TERESA TENUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Giusti n. 403, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di cui al ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Fucecchio (FI) il 6/10/2016, antecedentemente al quale è nata la figlia _1
(nata il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), Persona_2 entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate.
1 In via preliminare, non appare superfluo dare atto - in sintesi - della vicenda che ha riguardato il nucleo familiare in esame, ricostruita nel dettaglio all'interno della sentenza n. 53/2021 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze. In particolare, con la sentenza sopra menzionata, il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato la madre delle due minori decaduta dai diritti inerenti alla responsabilità genitoriale e, in parziale limitazione della responsabilità genitoriale del padre, aveva confermato l'affidamento delle medesime al Servizio Sociale di Altopascio, con funzione di assicurare tutti gli interventi utili nel loro interesse. Successivamente, in parziale modifica della sentenza n. 53/2021, la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1452/2022, dato atto dell'evolversi favorevole dei rapporti inizialmente inseriti in un quadro estremamente critico, ha ripristinato in capo alla madre la responsabilità genitoriale ed ha disposto il collocamento delle minori presso la medesima, fermo restando l'affidamento delle predette figlie minorenni ai Servizi Sociali di Altopascio. Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, i coniugi - ripercorsa brevemente la vicenda sopra esposta - hanno dedotto che: attualmente le due bambine vivono e sono collocate prevalentemente presso la madre, la quale, nel frattempo, ha avuto un altro bambino ) dal suo attuale compagno;
Per_3
i rapporti tra i genitori delle minori sono ottimi;
le bambine vedono con regolarità il padre;
quest'ultimo corrisponde regolarmente il mantenimento ordinario e partecipa alle spese straordinarie. Quindi, le parti hanno richiesto pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e , previa revoca _1 Persona_2 dell'affidamento delle medesime al Servizio Sociale;
diritto di visita in favore del padre;
mantenimento diretto delle bambine da parte dei genitori nei giorni di rispettiva spettanza, con la previsione di un contributo integrativo a carico del padre di euro 300,00 mensili;
ripartizione a metà tra le parti delle spese straordinarie necessarie per le figlie;
erogazione dell'assegno unico interamente a favore della madre. A seguito delle prime due udienze, tenutesi in modalità cartolare, il Presidente del Tribunale - ravvisata la necessità di sentire personalmente le parti al fine di accertare l'attuale situazione del nucleo familiare, sì da poter verificare la complessiva compatibilità dell'accordo con il superiore interesse delle figlie minori - ha disposto la convocazione dei coniugi per l'udienza del 21/5/2025. Nel corso di tale udienza i difensori dei ricorrenti, evidenziata la capacità di entrambi i genitori di accudire le figlie, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso, con particolare riguardo al regime di affidamento condiviso. Quindi, il Presidente del Tribunale, ritenuto opportuno richiedere chiarimenti ed una apposita relazione ai Servizi Sociali di Altopascio in ordine al regime di affidamento, ha rinviato l'udienza alla data del 9/7/2025. All'esito di quest'ultima, la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione. Nel merito, ritiene il Tribunale che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni congiuntamente rassegnate non possa essere accolta, non essendo le predette condizioni rispondenti al superiore interesse delle figlie minori e . _1 Persona_2
A tale proposito, infatti, non può non tenersi conto della relazione - versata in atti - dei Servizi Sociali incaricati del monitoraggio del nucleo familiare, i quali, anche in sede di udienza, pur riconoscendo il miglioramento complessivo nel rapporto di collaborazione tra i ricorrenti ed il potenziamento delle loro capacità genitoriali, hanno insistito sulla necessità dell'adozione di specifici interventi appositamente finalizzati sia alla tutela delle minori sia al supporto ed al monitoraggio dei genitori. In particolare, tra gli interventi ritenuti essenziali dai Servizi Sociali vi sono l'affidamento delle minori al Servizio Sociale di Altopascio per ulteriori sei mesi, la prosecuzione del monitoraggio e del supporto 2 in favore delle minori e del nucleo familiare, nonché la prosecuzione del servizio educativo domiciliare con accompagnamento verso le attività del centro di aggregazione e verso l'attivazione delle attività sportive in favore delle minori. È evidente come le misure sopra elencate siano inconciliabili con le richieste avanzate dalle parti nel ricorso introduttivo del giudizio. Sulla scorta del complesso di considerazioni sopra esposte, valutate complessivamente tutte le circostanze del caso concreto, si ritiene che le condizioni proposte dalle parti risultino - allo stato - inidonee a fornire una adeguata tutela alle minori e . _1 Persona_2
In conclusione, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 4, cod. proc. civ., la domanda congiunta dei coniugi non può essere recepita e deve essere, pertanto, rigettata. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA il ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.; b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, il 9/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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