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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2651 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMERIA 1 CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CASCIO ESTER che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La ricorrente deduce di avere lavorato come bracciante agricola alle dipendenze di negli anni 2017 e 2018 per 102 giornate/anno, Controparte_2 di essere stata iscritta negli elenchi anagrafici O.T.D. e di avere subito, con il
“primo elenco nominativo trimestrale di variazione” 2019, la cancellazione del rapporto;
chiede la reiscrizione e i benefici previdenziali, articolando istanze istruttorie testimoniali.
L' si è costituito eccependo, in via preliminare, decadenza ex art. 22 d.l. CP_1
3.2.1970 n. 7 (conv. l. n. 83/1970) e, in subordine, l'infondatezza nel merito alla luce di verbale ispettivo INL 2.5.2019 che ha portato al disconoscimento generalizzato dei rapporti riferiti alla società indicata, con contestazione dell'idoneità probatoria delle buste paga e dell'ammissibilità/attendibilità dei testi di parte ricorrente.
L'art. 22 d.l. n. 7/1970 prevede il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi di mancata iscrizione/cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, decorrente dalla conoscenza del provvedimento o dalla sua definitività dopo il procedimento amministrativo. La giurisprudenza di legittimità ribadisce la natura perentoria del termine e la sua idoneità a precludere la tutela giudiziale, poiché l'iscrizione negli elenchi costituisce il presupposto indefettibile della prestazione previdenziale.
Nel caso in esame, l' documenta: (i) pubblicazione dell'elenco di CP_1 variazione 2019; (ii) ricorso CISOA respinto comunicato via PEC il 15.10.2019;
(iii) mancata proposizione di ricorso CAU nei 30 giorni;
(iv) definitività del provvedimento al 14.11.2019, con inizio della decorrenza del termine 120 giorni, che sarebbe spirato il 13.03.2020.
Va considerata la sospensione emergenziale “Covid-19”: l'art. 83 d.l.
17.03.2020 n. 18 ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020; in tale arco, la sospensione si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza quando l'accesso alla giurisdizione sia impedito dalle misure organizzative, secondo lettura diffusa in dottrina e prassi applicativa (sospensione 64 giorni, con ripresa il 12.05.2020).
Nel caso concreto, al 9.03.2020 erano già decorsi 116 dei 120 giorni (dal
14.11.2019), residuandone 4; il nuovo termine finale, sommata la sospensione, cadeva al 15.05.2020. Il ricorso giudiziale è stato depositato il 26.08.2020, quando la decadenza era già maturata.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970. L'esito è coerente anche con i più recenti arresti, che confermano la necessità della tempestiva impugnazione quale condizione per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali connesse.
(Assorbente). L'accertata decadenza rende superflua ogni ulteriore attività istruttoria e l'esame del merito;
non si reputa, pertanto, necessario procedere ad audizione testimoniale, restando assorbite le istanze istruttorie. In via gradata, ove si ritenesse non maturata la decadenza, le domande sarebbero comunque infondate.
In caso di disconoscimento dell' dell'esistenza del rapporto, CP_1
l'iscrizione non ha valore di prova legale e incombe al lavoratore dimostrare effettività, durata e natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento dell'iscrizione e dei diritti consequenziali.
Le risultanze ispettive fanno piena prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti attestati come compiuti o avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, salva querela di falso;
le dichiarazioni di terzi ivi raccolte restano comunque liberamente valutabili dal giudice nel quadro istruttorio complessivo. Alla luce delle circostanze specificamente accertate nel verbale INL del 2.5.2019
(mancanza di costi/strutture congrue, contraddittorietà delle dichiarazioni, ecc.),
l'allegazione datoriale risulta intrinsecamente inattendibile;
le buste paga, documenti di formazione unilaterale, non superano tali criticità.
Tenuto conto della peculiarità del contenzioso (diffuso contesto ispettivo territoriale, alternanza di esiti in giurisprudenza di merito e impatto della fase emergenziale sui termini), si reputa equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando:
1. dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Parte_1 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/1970 (conv. l. n.
83/1970);
2. assorbe ogni ulteriore profilo di merito e le istanze istruttorie;
in subordine, rigetta le domande perché infondate;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 26/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo