Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/06/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3304/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. ROSSI GIAMPIERO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA F. FLORA 76 BENEVENTO, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. RETTORE STEFANIA giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 09/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2024 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto per il riconoscimento di una rendita\indennizzo per aver riportato una malattia professionale nello svolgimento dell'attività lavorativa;
che l non CP_1
aveva riconosciuto la sussistenza della malattia.
Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
1
mod. dalla sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 1977, n. 93, una inabilità assoluta o una inabilità permanente parziale conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale privi il lavoratore completamente o parzialmente dell'attitudine al lavoro. In caso di inabilità permanente parziale dev'esserci una diminuzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento o 6 per cento in caso di danno biologico, alla luce delle previsioni della L.n.38\2000.
Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che la malattia denunziata non è dipendente dall'attività lavorativa.
Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo Giudice, in considerazione delle motivazioni addotte.
Tanto premesso il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio e ciò tenuto conto dell'entità del reddito di parte ricorrente.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 07/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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