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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/09/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1931/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito dell'udienza di discussione del 10 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura in udienza, in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1931/2021 promossa da
, elettivamente domiciliato in Caianello, Via Collucci n. 15, presso lo Parte_1 studio dell'Avv.to Tullia DI CAPRIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.to Alberto
ABBATE come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Cassino, Via Riccardo da San Germano n. 58, Controparte_1 presso lo studio degli Avv.ti Simone ARCARO e Ivan CAPALDO che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Cassino, Via Polledrera s.n.c., presso l'ufficio legale dell'Ente
- resistente
1 Oggetto: accertamento subordinazione – straordinario – differenze retributive – regolarizzazione contributiva
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 14.1.2021 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale la sig.ra , quale titolare dell'impresa Controparte_1 individuale SE.MAR., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
A. Accertarsi e dichiararsi intercorso tra il sig. e la , Parte_1 Parte_2 come sopra meglio identificata, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time dal 09.09.2019 al
01.05.2021, con inquadramento nel 5° livello ex ccnl “Terziario – Distribuzione e Servizi”, mansioni di addetto alle vendite ed una retribuzione lorda globale mensile pari ad € 1.531,32 x 14 mensilità.
B. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate a vario titolo nell'intercorso rapporto di lavoro, condannando la , C.F. e P. IVA: Parte_2 C.F._1
, PEC: con sede legale in Piazza G.A. Campano n. 4, Galluccio (CE), in P.IVA_1 Email_1 persona del legale rappresentante pro tempore nonché amministratore unico , nata a [...] il Controparte_1
15.10.1976 ed ivi residente e domiciliata per la carica alla via Colle Volpano n. 1, al pagamento in Suo favore della somma di € 58.263,7, di cui € 4.681,92 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo, come per legge, calcolato sulla base degli elementi riportati dal ccnl “Terziario –
Distribuzione e Servizi”, come da allegati conteggi analitici che costituiscono parte integrante del presente ricorso, o la diversa somma che dovesse risultare da disposta CTU contabile.
C. Condannare la medesima società al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per effetto delle riconosciute differenze retributive
D. Condannare la medesima società al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
2. Il ricorrente espone di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta dal 9.9.2019 al 1°.5.2021, sebbene formalmente assunto solo dal 22.1.2020 con contratto part-time per
10 ore settimanali, poi portate a 24; di avere svolto mansioni di autista addetto al trasporto e alla consegna ai clienti di bombole di GPL;
di essere stato inquadrato nel 5° livello del CCNL Terziario -
Distribuzione e Servizi;
di avere lavorato, per tutta la durata del rapporto, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei mesi da ottobre a marzo e gli stessi giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nei restanti mesi dell'anno, effettuando numerose ore di lavoro supplementare e straordinario;
di avere 2 percepito dal datore di lavoro, prima della regolarizzazione del rapporto, la somma mensile di euro
700,00; di avere percepito successivamente una retribuzione mensile di circa euro 1.100,00, non corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate;
di avere rassegnato le proprie dimissioni il
1.5.2021.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato nei confronti della datrice di lavoro differenze retributive, quantificate in complessivi euro 58.263,70, in ragione del maggiore orario di lavoro osservato rispetto al part-time contrattuale, avendo di fatto lavorato a tempo pieno con sistematica prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore sostiene, altresì, di avere diritto al corrispondente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dell' CP_2
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra illustrate.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio in qualità di Controparte_1 titolare della ditta individuale SE.MAR., chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta eccepisce che il ricorrente non ha prestato in suo favore alcuna attività di lavoro subordinato prima della formale assunzione decorrente dal 22.1.2020 e che lo stesso ha osservato l'orario contrattuale, di 10 e successivamente 24 ore settimanali, anche in orari diversi rispetto alle fasce orarie indicate in contratto, ma pur sempre nei limiti contrattualmente stabiliti, in forza della clausola di flessibilità, tenuto anche conto che l'orario di lavoro parziale era stato richiesto proprio dal lavoratore in ragione della necessità di provvedere anche alla propria azienda agricola. La resistente evidenzia, altresì, che dal mese di marzo 2021 controparte non si è più recato sul luogo di lavoro, rassegnando poi le dimissioni nel mese di maggio 2021, poiché dal marzo
2021 aveva iniziato una collaborazione come addetto alle vendite con la società Zio Baffo S.r.l., costituita in data 18.3.2021, di cui risultava socio, in concorrenza sleale con la convenuta.
6. Si è costituito in giudizio l' eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino ai CP_2 sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che alcuna domanda è stata proposta nei propri confronti.
7. La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi addotti dalle parti, previo deposito di note autorizzate è stata decisa come di seguito all'esito dell'udienza di discussione del 10 settembre 2023.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il presente giudizio verte sull'accertamento del credito per differenze retributive (maggior dovuto sulle retribuzioni ordinarie mensili, compenso per lavoro straordinario, mensilità supplementari, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, compensi per festività cadenti di domenica, trattamento di fine rapporto) vantato dal ricorrente nei confronti della parte convenuta per avere prestato attività lavorativa subordinata in favore della stessa per un numero di ore maggiore rispetto all'orario contrattuale, effettuando sistematicamente lavoro straordinario. A fronte di un contratto part-time per 10 ore settimanali distribuite su tre giorni dal 22.1.2020 al 29.2.2020 (cfr. lettera di assunzione del 18.1.2020 prodotta da entrambe le parti) e per 24 ore settimanali distribuite su sei giorni (cfr. lettera di variazione dell'orario di lavoro prodotta da entrambe le parti) dal 1.3.2020 al
1°.5.2021, data delle dimissioni volontarie del lavoratore (cfr. mod. C/2 storico, doc. 2 ric.), quest'ultimo asserisce di avere sempre lavorato, da ottobre a marzo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato (72 ore settimanali) e da aprile a settembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00, sempre dal lunedì al sabato (54 ore settimanali), di fatto osservando un orario a tempo pieno ed effettuando sistematicamente lavoro straordinario. Il ricorrente afferma inoltre di avere iniziato a lavorare senza regolarizzazione contrattuale sin dal 9.9.2019, percependo in tale periodo una retribuzione mensile pari ad euro 700,00, mentre nel periodo regolarizzato gli è stata corrisposta la retribuzione indicata in busta paga, parametrata all'orario contrattuale.
9. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
10. Sono pacifici e documentali la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del ricorrente con decorrenza dal 1°.5.2021, le mansioni svolte dallo stesso, consistenti nel trasporto – con il mezzo aziendale – delle bombole di gas GPL e nella loro consegna ai clienti della convenuta, il suo inquadramento nel 5° livello del CCNL Commercio – Confcommercio. Il rapporto di lavoro subordinato risulta contrattualizzato a far data dal 22.1.2020, con un part-time per 10 ore settimanali, aumentate a 24 dal 1°.3.2020.
11. L'istruttoria testimoniale espletata ha confermato gli assunti di parte attrice sia con riferimento alla data di inizio effettivo del rapporto di lavoro subordinato sia quanto all'orario di lavoro di fatto osservato.
12. Il teste , collega di lavoro del ricorrente, ed il teste , cliente grossista della Testimone_1 Tes_2
Par resistente, hanno confermato che il sig. ha iniziato a lavorare per la Parte_1 Controparte_3
[...
[...] sin dal settembre 2019, dunque prima della formale assunzione avvenuta a decorrere dal
[...]
22.1.2020. Anche nel periodo non regolarizzato il ricorrente lavorava non occasionalmente, ma in modo continuativo, dal lunedì al sabato, osservando un orario di lavoro fisso, che subiva un incremento nel periodo invernale, utilizzando i mezzi aziendali, ricevendo direttive sul lavoro da svolgere da , facente le veci del datore di lavoro, al quale si rivolgeva anche per essere Persona_1 autorizzato ad assentarsi dal lavoro (teste ). Nello specifico, il teste in questione ha dichiarato: Tes_1
“Anche io lavoravo per tale ditta, ero un operaio. Io ho lavorato dal 2017 fino al maggio 2021. Il ricorrente ha iniziato a lavorare per la resistente nel settembre 2019. La sede si trovava in Galluccio. Ci incontravamo la mattina
a caricare alle 8.00. Il ricorrente si occupava della vendita all'ingrosso delle bombole. Confermo che per tale attività il ricorrente, sin dal settembre 2019 utilizzava i beni aziendali (camion grande, bombole, registratore di cassa, chiave di montaggio). Al ricorrente dava istruzioni sul lavoro da svolgere Il ricorrente doveva chiedere a lui il Persona_1 permesso per assentarsi, sin dal settembre del 2019. D'inverno il ricorrente lavorava dalle 8.00 di mattina all'incirca alle 20.00 di sera…Noi ci incontravamo solo la mattina. Potevamo incontrarci di nuovo quando tornavamo a caricare le bombole, il che poteva accadere sia di mattina che di pomeriggio. Avevamo un'ora di pausa ma non ci fermavamo quasi mai. Anche io osservavo l'orario dalle 8.00 alle 20.00. Nel periodo estivo l'orario era dalle 8.00 la mattina alle
17.00 di sera. Il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato, la domenica era sempre di riposo”.
13. Sebbene il teste abbia dichiarato di avere promosso un analogo giudizio nei confronti della Tes_1 parte convenuta, indicando quale teste l'odierno ricorrente, non per ciò solo deve ritenersi inattendibile, considerato che le sue dichiarazioni si accordano con quanto riferito dal teste in Tes_2 posizione del tutto disinteressata rispetto ai fatti di causa, quale cliente della convenuta. Questi ha riferito, in termini pienamente compatibili con la deposizione del teste e con le allegazioni Tes_1 dell'atto introduttivo in merito all'inizio del rapporto di lavoro e all'orario effettivamente osservato dal sig. “Il ricorrente ha iniziato a lavorare per la società convenuta più o meno a settembre 2019. Il Parte_1 ricorrente si occupava di consegnare le bombole di GPL. Il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato, qualche volta anche la domenica. Quando io facevo l'ordine, il ricorrente arrivava più o meno alle 7.00 di mattina. Io ero un cliente della Pa
volte il ricorrente veniva anche il pomeriggio, dopo le 18.00. Io mi occupo di distribuire bombole GPL a CP_3 domicilio, vendo al dettaglio. L'inverno si lavora un po' di più e il ricorrente veniva due o tre volte al giorno. In base alla giornata il ricorrente veniva verso le 7.00 di mattina o dopo le 18.00 di sera, questo sia nel periodo estivo che in quello invernale. Questo poteva capitare dal lunedì al sabato…a me le bombole venivano consegnate solo dal ricorrente, non so dire se anche altri svolgessero tale attività per la società convenuta”.
14. Al contrario, il teste , marito, coadiutore ed alter ego aziendale della convenuta Persona_1 [...]
, dunque potenzialmente interessato ad un esito della controversia favorevole alla CP_1 coniuge, ha reso dichiarazioni che non hanno trovato riscontro in quanto riferito dall'altro teste di 5 parte convenuta, , titolare di un bar di fronte all'azienda della resistente. Quest'ultimo ha Tes_3 infatti ammesso di non ricordare quasi nulla dei fatti sui quali è stato interrogato, limitandosi a riferire che il ricorrente veniva a prendere il caffè al bar, per poi recarsi al deposito di bombole di gas, da fine gennaio 2020, il che naturalmente non esclude che l'attività lavorativa del ricorrente per la resistente fosse iniziata prima. Il teste ha dichiarato: “Non so riferire del pomeriggio perché io lavoravo solo la mattina.
Non so dire se il ricorrente andasse tutti i giorni o solo alcuni giorni della settimana. Non ricordo i giorni. Non saprei riferire la frequenza con cui il ricorrente veniva al bar. Non posso riferire per il periodo successivo al febbraio 2020 in quanto ho ceduto il bar”.
15. In assenza dei necessari riscontri, le risposte del teste sulla data di inizio del rapporto di Per_1 lavoro del sig. (“Il ricorrente ha iniziato a lavorare per la società convenuta alla fine di gennaio o inizio Parte_1 di febbraio 2020”), sulle giornate lavorative (“Il ricorrente lavorava dal lunedì al mercoledì…il ricorrente non ha mai lavorato dal giovedì al sabato e sugli orari di lavoro osservati”), sugli orari (“Il ricorrente lavorava dalle
9.00/9.30 alle 12.00 /12.30…Il ricorrente non ha mai lavorato il pomeriggio”) appaiono inveritiere, perché contraddette da quanto riferito da entrambi i testi di parte ricorrente. Il teste risulta quindi inattendibile, mentre tale non appare per quanto sopra rilevato il teste . Le dichiarazioni di Tes_1 quest'ultimo, suffragate da quelle di meritano pertanto di essere valorizzate e consentono di Tes_2 ritenere che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti si sia costituito di fatto a partire dal settembre
2019, poiché è da tale epoca che, secondo il teste, ha avuto inizio l'attività lavorativa del sig. per la resistente, con la ricorrenza degli indici sintomatici della subordinazione (continuità Parte_1 della prestazione;
alienità degli strumenti di lavoro, facenti capo alla datrice di lavoro;
osservanza sistematica di un orario di lavoro vincolante;
soggezione alle direttive datoriali sulle modalità di svolgimento della prestazione), poi consacrata anche formalmente all'assunzione a tempo determinato con decorrenza dal 22.1.2020. Si ricorda, infatti, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento costitutivo della subordinazione, vale a dire l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, in cui si concreta la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa, nell'ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, può essere desunto dai c.d. indici sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale – anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti – la insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, l'allocazione del rischio (tra le tante cfr., Cass. civ. n. 24561/2013), indici che come visto, nella specie, possono ritenersi confermati dall'istruttoria.
6 16. In merito agli orari di lavoro, le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, come sopra riportate, hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato, per tutta la durata del rapporto, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei mesi da ottobre a marzo e dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nei mesi da aprile a settembre. Il rapporto, dunque, si è di fatto costituito e attuato, per comportamenti concludenti delle parti, come un rapporto a tempo pieno, ed è stato sistematicamente effettuato dal sig. ogni anno, lavoro straordinario nella misura di 32 ore settimanali nel primo periodo Parte_1
e di 14 ore settimanali nel secondo periodo. Il lavoratore ha quindi assolto all'incombente probatorio relativo alla prestazione di lavoro straordinario, in linea con l'orientamento del giudice di legittimità, secondo cui “il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e di fornire la prova puntuale delle ore lavorative svolte, senza che
l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. 4076/2018; Cass. 8006/1998).
17. Il CCNL Commercio – Confcommercio applicabile al rapporto (cfr. estratto, doc. 7 ric.), all'art. 149 prevede una maggiorazione del compenso per il lavoro straordinario pari al 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41.ma alla 48.ma ora settimanale e al 20% per quelle eccedenti la 48.ma ora settimanale.
18. Contrariamente a quanto eccepito dalla resistente e riferito dal teste il ricorrente non ha Per_1 interrotto arbitrariamente la propria attività lavorativa per la resistente all'inizio del mese di marzo
2021 per iniziare la collaborazione con la nuova società concorrente Zio Baffo S.r.l. di cui era socio, ma, come dedotto in ricorso e confermato dai testi di parte ricorrente, pur avendo iniziato a prestare la propria attività, insieme al sig. , per la predetta neocostituita società a partire dal mese di Tes_1 aprile 2021, ha continuato a rendere la propria prestazione lavorativa per la resistente almeno fino a tutto il mese di aprile 2021 ( : “Il ricorrente a marzo e aprile 2021 è venuto a lavoro. Il ricorrente ha Tes_1 cessato di lavorare per la resistente nel maggio 2021”; “Mi sembra che il ricorrente abbia lavorato per la società Tes_2 convenuta fino al maggio giugno 2021”).
19. Quanto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass. civ. n. 26985/2009).
7 20. Tale onere probatorio è stato nella specie assolto dal lavoratore. Il teste ha dichiarato: “Noi Tes_1 dipendenti della resistente prendevamo tutti una sola settimana di ferie all'anno”. Tale dichiarazione, per quanto sopra rilevato, appare certamente più credibile di quella di che ha riferito invece di un intero Per_1 mese di ferie goduto ogni anno, dichiarazione che stride fortemente con quanto dichiarato anche dal teste “Non mi risulta che il ricorrente abbia goduto di periodi di ferie. Da me è sempre venuto”. Il CCNL Tes_2
Commercio – Confcommercio prevede all'art. 159 il diritto dei dipendenti a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, considerando la settimana di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato. Avendo il ricorrente fruito di una sola settimana di ferie all'anno, gli spetta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
21. Non può ritenersi invece raggiunta la prova dei permessi individuali retribuiti ed ex festività di cui all'art. 158 del menzionato CCNL, in quanto il teste non è stato in grado di riferire sul punto Tes_1
(“Sui permessi posso dire che io ne ho usufruito, anche se ho preso pochi permessi. Non so se il ricorrente ne abbia usufruito o meno”).
22. Il CCNL applicato al rapporto prevede in favore dei lavoratori la corresponsione, oltre alla tredicesima (art. 220), della quattordicesima mensilità, al 1° luglio di ogni anno, nella misura della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (art. 221).
23. Tra le voci richieste nei conteggi di parte figura anche il compenso per le festività cadenti di domenica, che spetta, ai sensi dell'art. 154 del CCNL, “In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica”, nel qual caso “in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208”.
24. Il ricorrente ha percepito dal datore di lavoro le somme dedotte in ricorso, vale a dire euro 700,00 mensili nel periodo non regolarizzato e le somme riportate nei cedolini paga nel restante periodo, ivi comprese le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, senza percepire alcuna retribuzione nei mesi di marzo e aprile. La resistente, su cui grava l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha assolto a tale incombente, non avendo dimostrato la corresponsione al lavoratore di somme maggiori degli importi ex adverso allegati.
25. In tema di riparto degli oneri probatori si ricorda infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare
l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale 8 principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (Cass. civ. n. 26985/2009).
26. Il consulente tecnico d'ufficio, in risposta al quesito peritale, sulla base dei fatti come accertati e poc'anzi illustrati (inquadramento del lavoratore, orario di lavoro effettivamente osservato, durata del rapporto, somme corrisposte dal datore di lavoro) e del contratto collettivo applicato al rapporto
(CCNL Commercio – Confcommercio), ha quantificato le differenze retributive maturate dal lavoratore a titolo di retribuzione ordinaria, compenso per il lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ferie non godute, mensilità supplementari, festività cadenti di domenica, trattamento di fine rapporto. Le conclusioni del consulente, salvo quanto si dirà a proposito del trattamento di fine rapporto, meritano di essere integralmente recepite in quanto i conteggi sono stati sviluppati ed illustrati in modo chiaro e coerente, in piena aderenza al quesito e alla disciplina legislativa e contrattuale collettiva applicabile alla fattispecie, secondo le tabelle retributive tempo per tempo applicabili. Le parti, in sede di operazioni peritali, non hanno formulato osservazioni.
27. Le differenze retributive, comprensive di mensilità supplementari, indennità sostitutiva delle ferie non godute e festività cadenti di domenica, sono state quantificate in euro 47.415,28.
28. Quanto al trattamento di fine rapporto, il calcolo sviluppato nella relazione va rettificato, in quanto il consulente ha decurtato dall'importo maturato annualmente una quota a titolo di fondo pensione, senza tuttavia che tale destinazione sia stata dedotta o eccepita da alcuna delle parti o trovi riscontro documentale e nella disciplina legislativa o contrattuale. Tenuto conto che la retribuzione lorda utile per il calcolo del TFR, secondo quanto si legge nella relazione, nell'anno 2019 è pari ad euro 6.151,85, nell'anno 2020 ad euro 20.902,44 e nell'anno 2021 ad euro 7.806,94, il trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore e non corrisposto dal datore di lavoro, una volta neutralizzate le decurtazioni per il fondo pensione, ammonta ad euro 2.613,45 lordi.
29. Per i titoli indicati, dunque, la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 47.415,28 a titolo di differenze retributive e di euro 2.613,45 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
9 30. Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Cassino, eccepita dall' nella memoria di costituzione. Ai sensi dell'art. 444, comma CP_2
3°, c.p.c., ove la controversia abbia ad oggetto gli obblighi contributivi del datore di lavoro, “è competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. Si tratta di competenza inderogabile (arg. ex artt. 413, comma 8, 428, comma 1, e 442, comma 1, c.p.c.). Nella vicenda per cui è causa l'ufficio dell'ente che gestisce la posizione assicurativa del ricorrente è, pacificamente e documentalmente, quello di RT (cfr. docc. 1 e 2 fasc. , sede rientrante nel CP_2 circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In parte qua, dunque, il giudizio – al quale dovranno necessariamente partecipare entrambe le odierne parti convenute, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario – dovrà essere riassunto dinnanzi al predetto Tribunale nel termine perentorio di giorni trenta.
31. Le spese processuali sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
55 del 2014, in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, sussistendo invece gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, stante la pronuncia in mero rito di incompetenza territoriale.
32. I compensi per il consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto, sono posti a carico della parte convenuta . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara che ha prestato attività di lavoro subordinato alle Parte_1 dipendenze di dal 9 settembre 2019 al 1°maggio 2021 ed è creditore di Controparte_1 [...]
per la somma complessiva di euro 50.028,73, di cui euro 2.613,45 a titolo di CP_1 trattamento di fine rapporto, per i titoli di cui in motivazione;
− per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 50.028,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
[...] dovuto al saldo;
− limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, dichiara l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Cassino per essere territorialmente competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
10 assegnando termine perentorio di trenta giorni per la riassunzione della causa dinnanzi al predetto
Tribunale;
− condanna alla refusione delle spese processuali in favore dei difensori Controparte_1 antistatari del ricorrente, Avv.ti Tullia DI CAPRIO e Alberto ABBATE, liquidandole in euro
5.388,00, oltre spese generali nella misura del 15 per cento, IVA, CPA, rimborso del contributo unificato versato pari ad euro 259,00;
− compensa integralmente le spese processuali limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva;
− pone a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da Controparte_1 separato decreto.
Depositata in data 10 settembre 2025.
Il Giudice
Raffaele Iannucci
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito dell'udienza di discussione del 10 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura in udienza, in assenza delle parti, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1931/2021 promossa da
, elettivamente domiciliato in Caianello, Via Collucci n. 15, presso lo Parte_1 studio dell'Avv.to Tullia DI CAPRIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.to Alberto
ABBATE come da procura in atti
- ricorrente
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Cassino, Via Riccardo da San Germano n. 58, Controparte_1 presso lo studio degli Avv.ti Simone ARCARO e Ivan CAPALDO che la rappresentano e difendono come da procura in atti
- resistente
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela BELLASSAI come da procura in atti ed elettivamente domiciliato in Cassino, Via Polledrera s.n.c., presso l'ufficio legale dell'Ente
- resistente
1 Oggetto: accertamento subordinazione – straordinario – differenze retributive – regolarizzazione contributiva
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 14.1.2021 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale la sig.ra , quale titolare dell'impresa Controparte_1 individuale SE.MAR., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
A. Accertarsi e dichiararsi intercorso tra il sig. e la , Parte_1 Parte_2 come sopra meglio identificata, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato full-time dal 09.09.2019 al
01.05.2021, con inquadramento nel 5° livello ex ccnl “Terziario – Distribuzione e Servizi”, mansioni di addetto alle vendite ed una retribuzione lorda globale mensile pari ad € 1.531,32 x 14 mensilità.
B. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate a vario titolo nell'intercorso rapporto di lavoro, condannando la , C.F. e P. IVA: Parte_2 C.F._1
, PEC: con sede legale in Piazza G.A. Campano n. 4, Galluccio (CE), in P.IVA_1 Email_1 persona del legale rappresentante pro tempore nonché amministratore unico , nata a [...] il Controparte_1
15.10.1976 ed ivi residente e domiciliata per la carica alla via Colle Volpano n. 1, al pagamento in Suo favore della somma di € 58.263,7, di cui € 4.681,92 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo, come per legge, calcolato sulla base degli elementi riportati dal ccnl “Terziario –
Distribuzione e Servizi”, come da allegati conteggi analitici che costituiscono parte integrante del presente ricorso, o la diversa somma che dovesse risultare da disposta CTU contabile.
C. Condannare la medesima società al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per effetto delle riconosciute differenze retributive
D. Condannare la medesima società al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
2. Il ricorrente espone di avere prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della convenuta dal 9.9.2019 al 1°.5.2021, sebbene formalmente assunto solo dal 22.1.2020 con contratto part-time per
10 ore settimanali, poi portate a 24; di avere svolto mansioni di autista addetto al trasporto e alla consegna ai clienti di bombole di GPL;
di essere stato inquadrato nel 5° livello del CCNL Terziario -
Distribuzione e Servizi;
di avere lavorato, per tutta la durata del rapporto, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei mesi da ottobre a marzo e gli stessi giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nei restanti mesi dell'anno, effettuando numerose ore di lavoro supplementare e straordinario;
di avere 2 percepito dal datore di lavoro, prima della regolarizzazione del rapporto, la somma mensile di euro
700,00; di avere percepito successivamente una retribuzione mensile di circa euro 1.100,00, non corrispondente alle ore di lavoro effettivamente prestate;
di avere rassegnato le proprie dimissioni il
1.5.2021.
3. Tanto premesso, il ricorrente deduce di avere maturato nei confronti della datrice di lavoro differenze retributive, quantificate in complessivi euro 58.263,70, in ragione del maggiore orario di lavoro osservato rispetto al part-time contrattuale, avendo di fatto lavorato a tempo pieno con sistematica prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore sostiene, altresì, di avere diritto al corrispondente versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dell' CP_2
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra illustrate.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio in qualità di Controparte_1 titolare della ditta individuale SE.MAR., chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta eccepisce che il ricorrente non ha prestato in suo favore alcuna attività di lavoro subordinato prima della formale assunzione decorrente dal 22.1.2020 e che lo stesso ha osservato l'orario contrattuale, di 10 e successivamente 24 ore settimanali, anche in orari diversi rispetto alle fasce orarie indicate in contratto, ma pur sempre nei limiti contrattualmente stabiliti, in forza della clausola di flessibilità, tenuto anche conto che l'orario di lavoro parziale era stato richiesto proprio dal lavoratore in ragione della necessità di provvedere anche alla propria azienda agricola. La resistente evidenzia, altresì, che dal mese di marzo 2021 controparte non si è più recato sul luogo di lavoro, rassegnando poi le dimissioni nel mese di maggio 2021, poiché dal marzo
2021 aveva iniziato una collaborazione come addetto alle vendite con la società Zio Baffo S.r.l., costituita in data 18.3.2021, di cui risultava socio, in concorrenza sleale con la convenuta.
6. Si è costituito in giudizio l' eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino ai CP_2 sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che alcuna domanda è stata proposta nei propri confronti.
7. La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi addotti dalle parti, previo deposito di note autorizzate è stata decisa come di seguito all'esito dell'udienza di discussione del 10 settembre 2023.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il presente giudizio verte sull'accertamento del credito per differenze retributive (maggior dovuto sulle retribuzioni ordinarie mensili, compenso per lavoro straordinario, mensilità supplementari, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, compensi per festività cadenti di domenica, trattamento di fine rapporto) vantato dal ricorrente nei confronti della parte convenuta per avere prestato attività lavorativa subordinata in favore della stessa per un numero di ore maggiore rispetto all'orario contrattuale, effettuando sistematicamente lavoro straordinario. A fronte di un contratto part-time per 10 ore settimanali distribuite su tre giorni dal 22.1.2020 al 29.2.2020 (cfr. lettera di assunzione del 18.1.2020 prodotta da entrambe le parti) e per 24 ore settimanali distribuite su sei giorni (cfr. lettera di variazione dell'orario di lavoro prodotta da entrambe le parti) dal 1.3.2020 al
1°.5.2021, data delle dimissioni volontarie del lavoratore (cfr. mod. C/2 storico, doc. 2 ric.), quest'ultimo asserisce di avere sempre lavorato, da ottobre a marzo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato (72 ore settimanali) e da aprile a settembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00, sempre dal lunedì al sabato (54 ore settimanali), di fatto osservando un orario a tempo pieno ed effettuando sistematicamente lavoro straordinario. Il ricorrente afferma inoltre di avere iniziato a lavorare senza regolarizzazione contrattuale sin dal 9.9.2019, percependo in tale periodo una retribuzione mensile pari ad euro 700,00, mentre nel periodo regolarizzato gli è stata corrisposta la retribuzione indicata in busta paga, parametrata all'orario contrattuale.
9. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
10. Sono pacifici e documentali la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del ricorrente con decorrenza dal 1°.5.2021, le mansioni svolte dallo stesso, consistenti nel trasporto – con il mezzo aziendale – delle bombole di gas GPL e nella loro consegna ai clienti della convenuta, il suo inquadramento nel 5° livello del CCNL Commercio – Confcommercio. Il rapporto di lavoro subordinato risulta contrattualizzato a far data dal 22.1.2020, con un part-time per 10 ore settimanali, aumentate a 24 dal 1°.3.2020.
11. L'istruttoria testimoniale espletata ha confermato gli assunti di parte attrice sia con riferimento alla data di inizio effettivo del rapporto di lavoro subordinato sia quanto all'orario di lavoro di fatto osservato.
12. Il teste , collega di lavoro del ricorrente, ed il teste , cliente grossista della Testimone_1 Tes_2
Par resistente, hanno confermato che il sig. ha iniziato a lavorare per la Parte_1 Controparte_3
[...
[...] sin dal settembre 2019, dunque prima della formale assunzione avvenuta a decorrere dal
[...]
22.1.2020. Anche nel periodo non regolarizzato il ricorrente lavorava non occasionalmente, ma in modo continuativo, dal lunedì al sabato, osservando un orario di lavoro fisso, che subiva un incremento nel periodo invernale, utilizzando i mezzi aziendali, ricevendo direttive sul lavoro da svolgere da , facente le veci del datore di lavoro, al quale si rivolgeva anche per essere Persona_1 autorizzato ad assentarsi dal lavoro (teste ). Nello specifico, il teste in questione ha dichiarato: Tes_1
“Anche io lavoravo per tale ditta, ero un operaio. Io ho lavorato dal 2017 fino al maggio 2021. Il ricorrente ha iniziato a lavorare per la resistente nel settembre 2019. La sede si trovava in Galluccio. Ci incontravamo la mattina
a caricare alle 8.00. Il ricorrente si occupava della vendita all'ingrosso delle bombole. Confermo che per tale attività il ricorrente, sin dal settembre 2019 utilizzava i beni aziendali (camion grande, bombole, registratore di cassa, chiave di montaggio). Al ricorrente dava istruzioni sul lavoro da svolgere Il ricorrente doveva chiedere a lui il Persona_1 permesso per assentarsi, sin dal settembre del 2019. D'inverno il ricorrente lavorava dalle 8.00 di mattina all'incirca alle 20.00 di sera…Noi ci incontravamo solo la mattina. Potevamo incontrarci di nuovo quando tornavamo a caricare le bombole, il che poteva accadere sia di mattina che di pomeriggio. Avevamo un'ora di pausa ma non ci fermavamo quasi mai. Anche io osservavo l'orario dalle 8.00 alle 20.00. Nel periodo estivo l'orario era dalle 8.00 la mattina alle
17.00 di sera. Il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato, la domenica era sempre di riposo”.
13. Sebbene il teste abbia dichiarato di avere promosso un analogo giudizio nei confronti della Tes_1 parte convenuta, indicando quale teste l'odierno ricorrente, non per ciò solo deve ritenersi inattendibile, considerato che le sue dichiarazioni si accordano con quanto riferito dal teste in Tes_2 posizione del tutto disinteressata rispetto ai fatti di causa, quale cliente della convenuta. Questi ha riferito, in termini pienamente compatibili con la deposizione del teste e con le allegazioni Tes_1 dell'atto introduttivo in merito all'inizio del rapporto di lavoro e all'orario effettivamente osservato dal sig. “Il ricorrente ha iniziato a lavorare per la società convenuta più o meno a settembre 2019. Il Parte_1 ricorrente si occupava di consegnare le bombole di GPL. Il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato, qualche volta anche la domenica. Quando io facevo l'ordine, il ricorrente arrivava più o meno alle 7.00 di mattina. Io ero un cliente della Pa
volte il ricorrente veniva anche il pomeriggio, dopo le 18.00. Io mi occupo di distribuire bombole GPL a CP_3 domicilio, vendo al dettaglio. L'inverno si lavora un po' di più e il ricorrente veniva due o tre volte al giorno. In base alla giornata il ricorrente veniva verso le 7.00 di mattina o dopo le 18.00 di sera, questo sia nel periodo estivo che in quello invernale. Questo poteva capitare dal lunedì al sabato…a me le bombole venivano consegnate solo dal ricorrente, non so dire se anche altri svolgessero tale attività per la società convenuta”.
14. Al contrario, il teste , marito, coadiutore ed alter ego aziendale della convenuta Persona_1 [...]
, dunque potenzialmente interessato ad un esito della controversia favorevole alla CP_1 coniuge, ha reso dichiarazioni che non hanno trovato riscontro in quanto riferito dall'altro teste di 5 parte convenuta, , titolare di un bar di fronte all'azienda della resistente. Quest'ultimo ha Tes_3 infatti ammesso di non ricordare quasi nulla dei fatti sui quali è stato interrogato, limitandosi a riferire che il ricorrente veniva a prendere il caffè al bar, per poi recarsi al deposito di bombole di gas, da fine gennaio 2020, il che naturalmente non esclude che l'attività lavorativa del ricorrente per la resistente fosse iniziata prima. Il teste ha dichiarato: “Non so riferire del pomeriggio perché io lavoravo solo la mattina.
Non so dire se il ricorrente andasse tutti i giorni o solo alcuni giorni della settimana. Non ricordo i giorni. Non saprei riferire la frequenza con cui il ricorrente veniva al bar. Non posso riferire per il periodo successivo al febbraio 2020 in quanto ho ceduto il bar”.
15. In assenza dei necessari riscontri, le risposte del teste sulla data di inizio del rapporto di Per_1 lavoro del sig. (“Il ricorrente ha iniziato a lavorare per la società convenuta alla fine di gennaio o inizio Parte_1 di febbraio 2020”), sulle giornate lavorative (“Il ricorrente lavorava dal lunedì al mercoledì…il ricorrente non ha mai lavorato dal giovedì al sabato e sugli orari di lavoro osservati”), sugli orari (“Il ricorrente lavorava dalle
9.00/9.30 alle 12.00 /12.30…Il ricorrente non ha mai lavorato il pomeriggio”) appaiono inveritiere, perché contraddette da quanto riferito da entrambi i testi di parte ricorrente. Il teste risulta quindi inattendibile, mentre tale non appare per quanto sopra rilevato il teste . Le dichiarazioni di Tes_1 quest'ultimo, suffragate da quelle di meritano pertanto di essere valorizzate e consentono di Tes_2 ritenere che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti si sia costituito di fatto a partire dal settembre
2019, poiché è da tale epoca che, secondo il teste, ha avuto inizio l'attività lavorativa del sig. per la resistente, con la ricorrenza degli indici sintomatici della subordinazione (continuità Parte_1 della prestazione;
alienità degli strumenti di lavoro, facenti capo alla datrice di lavoro;
osservanza sistematica di un orario di lavoro vincolante;
soggezione alle direttive datoriali sulle modalità di svolgimento della prestazione), poi consacrata anche formalmente all'assunzione a tempo determinato con decorrenza dal 22.1.2020. Si ricorda, infatti, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento costitutivo della subordinazione, vale a dire l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, in cui si concreta la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa, nell'ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, può essere desunto dai c.d. indici sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale – anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti – la insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, l'allocazione del rischio (tra le tante cfr., Cass. civ. n. 24561/2013), indici che come visto, nella specie, possono ritenersi confermati dall'istruttoria.
6 16. In merito agli orari di lavoro, le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, come sopra riportate, hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato, per tutta la durata del rapporto, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei mesi da ottobre a marzo e dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nei mesi da aprile a settembre. Il rapporto, dunque, si è di fatto costituito e attuato, per comportamenti concludenti delle parti, come un rapporto a tempo pieno, ed è stato sistematicamente effettuato dal sig. ogni anno, lavoro straordinario nella misura di 32 ore settimanali nel primo periodo Parte_1
e di 14 ore settimanali nel secondo periodo. Il lavoratore ha quindi assolto all'incombente probatorio relativo alla prestazione di lavoro straordinario, in linea con l'orientamento del giudice di legittimità, secondo cui “il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e di fornire la prova puntuale delle ore lavorative svolte, senza che
l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cass. 4076/2018; Cass. 8006/1998).
17. Il CCNL Commercio – Confcommercio applicabile al rapporto (cfr. estratto, doc. 7 ric.), all'art. 149 prevede una maggiorazione del compenso per il lavoro straordinario pari al 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41.ma alla 48.ma ora settimanale e al 20% per quelle eccedenti la 48.ma ora settimanale.
18. Contrariamente a quanto eccepito dalla resistente e riferito dal teste il ricorrente non ha Per_1 interrotto arbitrariamente la propria attività lavorativa per la resistente all'inizio del mese di marzo
2021 per iniziare la collaborazione con la nuova società concorrente Zio Baffo S.r.l. di cui era socio, ma, come dedotto in ricorso e confermato dai testi di parte ricorrente, pur avendo iniziato a prestare la propria attività, insieme al sig. , per la predetta neocostituita società a partire dal mese di Tes_1 aprile 2021, ha continuato a rendere la propria prestazione lavorativa per la resistente almeno fino a tutto il mese di aprile 2021 ( : “Il ricorrente a marzo e aprile 2021 è venuto a lavoro. Il ricorrente ha Tes_1 cessato di lavorare per la resistente nel maggio 2021”; “Mi sembra che il ricorrente abbia lavorato per la società Tes_2 convenuta fino al maggio giugno 2021”).
19. Quanto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (Cass. civ. n. 26985/2009).
7 20. Tale onere probatorio è stato nella specie assolto dal lavoratore. Il teste ha dichiarato: “Noi Tes_1 dipendenti della resistente prendevamo tutti una sola settimana di ferie all'anno”. Tale dichiarazione, per quanto sopra rilevato, appare certamente più credibile di quella di che ha riferito invece di un intero Per_1 mese di ferie goduto ogni anno, dichiarazione che stride fortemente con quanto dichiarato anche dal teste “Non mi risulta che il ricorrente abbia goduto di periodi di ferie. Da me è sempre venuto”. Il CCNL Tes_2
Commercio – Confcommercio prevede all'art. 159 il diritto dei dipendenti a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, considerando la settimana di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato. Avendo il ricorrente fruito di una sola settimana di ferie all'anno, gli spetta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
21. Non può ritenersi invece raggiunta la prova dei permessi individuali retribuiti ed ex festività di cui all'art. 158 del menzionato CCNL, in quanto il teste non è stato in grado di riferire sul punto Tes_1
(“Sui permessi posso dire che io ne ho usufruito, anche se ho preso pochi permessi. Non so se il ricorrente ne abbia usufruito o meno”).
22. Il CCNL applicato al rapporto prevede in favore dei lavoratori la corresponsione, oltre alla tredicesima (art. 220), della quattordicesima mensilità, al 1° luglio di ogni anno, nella misura della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (art. 221).
23. Tra le voci richieste nei conteggi di parte figura anche il compenso per le festività cadenti di domenica, che spetta, ai sensi dell'art. 154 del CCNL, “In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica”, nel qual caso “in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 208”.
24. Il ricorrente ha percepito dal datore di lavoro le somme dedotte in ricorso, vale a dire euro 700,00 mensili nel periodo non regolarizzato e le somme riportate nei cedolini paga nel restante periodo, ivi comprese le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, senza percepire alcuna retribuzione nei mesi di marzo e aprile. La resistente, su cui grava l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha assolto a tale incombente, non avendo dimostrato la corresponsione al lavoratore di somme maggiori degli importi ex adverso allegati.
25. In tema di riparto degli oneri probatori si ricorda infatti che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare
l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale 8 principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)” (Cass. civ. n. 26985/2009).
26. Il consulente tecnico d'ufficio, in risposta al quesito peritale, sulla base dei fatti come accertati e poc'anzi illustrati (inquadramento del lavoratore, orario di lavoro effettivamente osservato, durata del rapporto, somme corrisposte dal datore di lavoro) e del contratto collettivo applicato al rapporto
(CCNL Commercio – Confcommercio), ha quantificato le differenze retributive maturate dal lavoratore a titolo di retribuzione ordinaria, compenso per il lavoro straordinario, indennità sostitutiva delle ferie non godute, mensilità supplementari, festività cadenti di domenica, trattamento di fine rapporto. Le conclusioni del consulente, salvo quanto si dirà a proposito del trattamento di fine rapporto, meritano di essere integralmente recepite in quanto i conteggi sono stati sviluppati ed illustrati in modo chiaro e coerente, in piena aderenza al quesito e alla disciplina legislativa e contrattuale collettiva applicabile alla fattispecie, secondo le tabelle retributive tempo per tempo applicabili. Le parti, in sede di operazioni peritali, non hanno formulato osservazioni.
27. Le differenze retributive, comprensive di mensilità supplementari, indennità sostitutiva delle ferie non godute e festività cadenti di domenica, sono state quantificate in euro 47.415,28.
28. Quanto al trattamento di fine rapporto, il calcolo sviluppato nella relazione va rettificato, in quanto il consulente ha decurtato dall'importo maturato annualmente una quota a titolo di fondo pensione, senza tuttavia che tale destinazione sia stata dedotta o eccepita da alcuna delle parti o trovi riscontro documentale e nella disciplina legislativa o contrattuale. Tenuto conto che la retribuzione lorda utile per il calcolo del TFR, secondo quanto si legge nella relazione, nell'anno 2019 è pari ad euro 6.151,85, nell'anno 2020 ad euro 20.902,44 e nell'anno 2021 ad euro 7.806,94, il trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore e non corrisposto dal datore di lavoro, una volta neutralizzate le decurtazioni per il fondo pensione, ammonta ad euro 2.613,45 lordi.
29. Per i titoli indicati, dunque, la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 47.415,28 a titolo di differenze retributive e di euro 2.613,45 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
9 30. Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Cassino, eccepita dall' nella memoria di costituzione. Ai sensi dell'art. 444, comma CP_2
3°, c.p.c., ove la controversia abbia ad oggetto gli obblighi contributivi del datore di lavoro, “è competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. Si tratta di competenza inderogabile (arg. ex artt. 413, comma 8, 428, comma 1, e 442, comma 1, c.p.c.). Nella vicenda per cui è causa l'ufficio dell'ente che gestisce la posizione assicurativa del ricorrente è, pacificamente e documentalmente, quello di RT (cfr. docc. 1 e 2 fasc. , sede rientrante nel CP_2 circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In parte qua, dunque, il giudizio – al quale dovranno necessariamente partecipare entrambe le odierne parti convenute, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario – dovrà essere riassunto dinnanzi al predetto Tribunale nel termine perentorio di giorni trenta.
31. Le spese processuali sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
55 del 2014, in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, sussistendo invece gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, stante la pronuncia in mero rito di incompetenza territoriale.
32. I compensi per il consulente tecnico d'ufficio, liquidati come da separato decreto, sono posti a carico della parte convenuta . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara che ha prestato attività di lavoro subordinato alle Parte_1 dipendenze di dal 9 settembre 2019 al 1°maggio 2021 ed è creditore di Controparte_1 [...]
per la somma complessiva di euro 50.028,73, di cui euro 2.613,45 a titolo di CP_1 trattamento di fine rapporto, per i titoli di cui in motivazione;
− per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 50.028,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
[...] dovuto al saldo;
− limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva, dichiara l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Cassino per essere territorialmente competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
10 assegnando termine perentorio di trenta giorni per la riassunzione della causa dinnanzi al predetto
Tribunale;
− condanna alla refusione delle spese processuali in favore dei difensori Controparte_1 antistatari del ricorrente, Avv.ti Tullia DI CAPRIO e Alberto ABBATE, liquidandole in euro
5.388,00, oltre spese generali nella misura del 15 per cento, IVA, CPA, rimborso del contributo unificato versato pari ad euro 259,00;
− compensa integralmente le spese processuali limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva;
− pone a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da Controparte_1 separato decreto.
Depositata in data 10 settembre 2025.
Il Giudice
Raffaele Iannucci
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