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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 790/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AF TI ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 790/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 29/06/1992 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARMEN CRISCUOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. VILLANO ROSA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Premessa
L'istante in epigrafe deduce:
di essere stato assunto in data 17 luglio 2021 dalla società resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio, mansione barman;
che il trattamento economico mensile veniva tra le parti concordato in € 1.550,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;
che la sede di lavoro era sita in Frattamaggiore (NA), alla Via Milano 36, presso il locale “Bamboo
lounge restaurant”;
che il rapporto di lavoro cessava in data 30 settembre 2022 e in data 3 ottobre 2022 il ricorrente
1 procedeva al deposito di dimissioni volontarie;
di essere creditore della società resistente per un importo di € 1.550,00, quale stipendio di settembre
2022, oltre ai ratei mensili relativi alla 13° e 14° mensilità aggiuntiva nonché, il trattamento di fine rapporto.
Articolava, quindi, le seguenti conclusioni testuali “Accertare, ritenere e dichiarare la sussistenza
del rapporto di lavoro subordinato, così come dedotto in ricorso;
- Ritenere e dichiarare nullo ed
inefficace ogni atto di transazione e/ o rinuncia avente ad oggetto i diritti azionati con il presente
ricorso; - Accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale della
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto Condannare la CP_1
società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.933,50 (
quattromilanovecentotrentatre/50) di cui € 3.100,22 quali differenze retributive ed € 1.833,28 quale
trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, e/o a quella
somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
- Condannare la società
resistente al risarcimento del danno non patrimoniale per mancata retribuzione da liquidarsi in via
equitativa; - Condannare in ogni caso la resistente al pagamento delle spese e degli onorari di lite,
con distrazione in favore del sottoscritto avvocato.”.
La resistente si difende come in memoria.
La causa può essere decisa.
2.- Nel merito
La domanda di pagamento delle somme
La domanda è fondata e va accolta.
Va premesso che la presente controversia ha ad oggetto la richiesta di corresponsione di somme a titolo di differenze retributive, rispetto a un breve rapporto di lavoro regolare (cfr. anche busta paga agli atti).
L'onere della prova del pagamento delle somme in favore del lavoratore incombe, quindi, sul datore di lavoro, in quanto debitore, nell'ambito del rapporto sinallagmatico tra le parti.
2 È noto, infatti, che, secondo i principi generali, in tema di prova dell'inadempimento di
un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto
l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, inoltre, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza stessa, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, il datore di lavoro non contesta la debenza delle somme, ma solo genericamente la loro quantificazione, non offrendo tuttavia precisi criteri di calcolo alternativi.
Possono essere condivisi, quindi, i calcoli di parte ricorrente, effettuati sulle somme al lordo.
Il datore di lavoro neppure ha dimostrato la circostanza relativa al prestito effettuato in favore del lavoratore (non vi è agli atti alcuna documentazione in tal senso) e, pertanto, anche tale eccezione va rigettata.
La domanda, quindi, va accolta relativamente alle differenze retributive richieste dal lavoratore,
rispetto alla retribuzione del mese di settembre 2022, al tfr, alla 13ma e alla 14ma mensilità,
calcolati
La resistente, in conclusione, va condannata al pagamento nei confronti della parte ricorrente della complessiva somma di € 4.933,50, spettante per il periodo di lavoro come sopra individuato, di cui:
- euro 1.550,00 per la mensilità di settembre 2022;
- euro 1.162,58 per la 13 ma mensilità;
- euro 387,53 per la 14 ma mensilità;
- euro 1.833,28 a titolo di TFR;
3 oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione delle singole componenti del credito, fino al soddisfo (per il tfr dalla data della cessazione del rapporto di lavoro, 3 ottobre 2022).
La domanda risarcitoria
La domanda di risarcimento del danno, definito esistenziale, “da mancata retribuzione”, articolata in modo del tutto generico e non documentata in alcun modo, va rigettata.
3.- Le spese di lite
Le spese vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca, determinata dal rigetto della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso come in parte motiva
e, per l'effetto,
2) condanna la resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di € 4.933,50
per le causali analiticamente indicate in motivazione, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione delle singole voci al saldo, nonché, per il T.F.R., dal 3 ottobre 2022, computandosi gli interessi sulle somme annualmente rivalutate;
3) rigetta la domanda risarcitoria;
4) compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 02/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AF TI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AF TI ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 790/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 29/06/1992 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CARMEN CRISCUOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. VILLANO ROSA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Premessa
L'istante in epigrafe deduce:
di essere stato assunto in data 17 luglio 2021 dalla società resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio, mansione barman;
che il trattamento economico mensile veniva tra le parti concordato in € 1.550,00 mensili, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;
che la sede di lavoro era sita in Frattamaggiore (NA), alla Via Milano 36, presso il locale “Bamboo
lounge restaurant”;
che il rapporto di lavoro cessava in data 30 settembre 2022 e in data 3 ottobre 2022 il ricorrente
1 procedeva al deposito di dimissioni volontarie;
di essere creditore della società resistente per un importo di € 1.550,00, quale stipendio di settembre
2022, oltre ai ratei mensili relativi alla 13° e 14° mensilità aggiuntiva nonché, il trattamento di fine rapporto.
Articolava, quindi, le seguenti conclusioni testuali “Accertare, ritenere e dichiarare la sussistenza
del rapporto di lavoro subordinato, così come dedotto in ricorso;
- Ritenere e dichiarare nullo ed
inefficace ogni atto di transazione e/ o rinuncia avente ad oggetto i diritti azionati con il presente
ricorso; - Accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale della
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto Condannare la CP_1
società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.933,50 (
quattromilanovecentotrentatre/50) di cui € 3.100,22 quali differenze retributive ed € 1.833,28 quale
trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, e/o a quella
somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
- Condannare la società
resistente al risarcimento del danno non patrimoniale per mancata retribuzione da liquidarsi in via
equitativa; - Condannare in ogni caso la resistente al pagamento delle spese e degli onorari di lite,
con distrazione in favore del sottoscritto avvocato.”.
La resistente si difende come in memoria.
La causa può essere decisa.
2.- Nel merito
La domanda di pagamento delle somme
La domanda è fondata e va accolta.
Va premesso che la presente controversia ha ad oggetto la richiesta di corresponsione di somme a titolo di differenze retributive, rispetto a un breve rapporto di lavoro regolare (cfr. anche busta paga agli atti).
L'onere della prova del pagamento delle somme in favore del lavoratore incombe, quindi, sul datore di lavoro, in quanto debitore, nell'ambito del rapporto sinallagmatico tra le parti.
2 È noto, infatti, che, secondo i principi generali, in tema di prova dell'inadempimento di
un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della
circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto
l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, inoltre, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza stessa, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, il datore di lavoro non contesta la debenza delle somme, ma solo genericamente la loro quantificazione, non offrendo tuttavia precisi criteri di calcolo alternativi.
Possono essere condivisi, quindi, i calcoli di parte ricorrente, effettuati sulle somme al lordo.
Il datore di lavoro neppure ha dimostrato la circostanza relativa al prestito effettuato in favore del lavoratore (non vi è agli atti alcuna documentazione in tal senso) e, pertanto, anche tale eccezione va rigettata.
La domanda, quindi, va accolta relativamente alle differenze retributive richieste dal lavoratore,
rispetto alla retribuzione del mese di settembre 2022, al tfr, alla 13ma e alla 14ma mensilità,
calcolati
La resistente, in conclusione, va condannata al pagamento nei confronti della parte ricorrente della complessiva somma di € 4.933,50, spettante per il periodo di lavoro come sopra individuato, di cui:
- euro 1.550,00 per la mensilità di settembre 2022;
- euro 1.162,58 per la 13 ma mensilità;
- euro 387,53 per la 14 ma mensilità;
- euro 1.833,28 a titolo di TFR;
3 oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione delle singole componenti del credito, fino al soddisfo (per il tfr dalla data della cessazione del rapporto di lavoro, 3 ottobre 2022).
La domanda risarcitoria
La domanda di risarcimento del danno, definito esistenziale, “da mancata retribuzione”, articolata in modo del tutto generico e non documentata in alcun modo, va rigettata.
3.- Le spese di lite
Le spese vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca, determinata dal rigetto della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso come in parte motiva
e, per l'effetto,
2) condanna la resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'importo di € 4.933,50
per le causali analiticamente indicate in motivazione, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione delle singole voci al saldo, nonché, per il T.F.R., dal 3 ottobre 2022, computandosi gli interessi sulle somme annualmente rivalutate;
3) rigetta la domanda risarcitoria;
4) compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 02/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AF TI
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