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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/10/2025, n. 3231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3231 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1184/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore,
n. 734/2022;
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Ermanno Parte_1 Parte_2
De OL in virtù di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rapp.ta e difesa dall'avv.to Matteo Castioni, in virtù Controparte_1
di procura in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Gli attori, in proprio e quali genitori della piccola citavano in giudizio la società per Per_1 CP_1
ottenerne il risarcimento e/o l'indennizzo per la cancellazione del trasporto aereo Napoli - Londra n.
EZY3250 del 13.07.2020, per la cui prenotazione avevano versato la complessiva somma di euro
239,26; deducevano che, giunti presso l'aeroporto di partenza, veniva comunicato loro che il trasporto con direzione Londra era stato soppresso;
il personale di terra della ivi presente, ometteva di CP_1
fornire ai passeggeri assistenza ed in informazioni in merito ai loro diritti, ovvero, non garantiva ai deducenti, a titolo gratuito, la possibilità di raggiungere le destinazioni finale con un trasporto alternativo.
In primo grado la domanda veniva accolta;
parte appellante proponeva atto di appello, i cui motivi consistono nel sostenere che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente omesso di riconoscere il rimborso del biglietto ed avrebbe eccessivamente ridotto il compenso professionale dovuto al difensore, peraltro senza applicare l'art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014; concludeva al fine di condannare parte appellata al pagamento, in favore degli attori, della somma pari ad euro 239,26, quale differenza tra l'importo liquidato con la sentenza impugnata e la somma dovuta per la cancellazione del volo, oltre interessi, nonchè rideterminare le competenze professionali e le spese del primo grado di giudizio, con vittoria di spese.
Si costituiva parte appellata, deducendo che la comunicazione della cancellazione del volo sarebbe stata effettuata in data 28.06.2020; aggiungeva altresì che “la compagnia ha provveduto a rimborsare gli euro 239,26 relativi al costo dei biglietti aerei”; concludeva chiedendo di accogliere il motivo di appello incidentale, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado dichiarando non spettante la compensazione, con relativa condanna alla ripetizione delle somme versate in esecuzione, con rigetto dell'appello e vittoria di spese.
Nella memoria depositata in data 10.06.2025, parte appellante deduceva “DI NON AVER RICEVUTO
ALCUNA COMUNICAZIONE E TANTOMENO NULLA A TITOLO DI RIMBORSO
E/ORISARCIMENTO CONTRARIAMENTE A QUANTO ASSUNTO DALLA APPELLATA, circostanze tra l'altro semplicemente introdotte in giudizio e rimasta sprovvista di prova”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
Nel merito, l'appello è fondato.
In atti non è depositata alcuna adeguata prova né circa la comunicazione tempestiva via mail che sarebbe stata inviata a parte appellante (l'unica comunicazione della cancellazione reca la data del 10 agosto 2020, quindi successiva alla data del viaggio, del 13.07.2020, all.to produzione di primo grado di parte attrice); né in relazione al rimborso dei biglietti, non essendo depositata alcuna idonea prova di pagamento e non potendo - in senso contrario - giovare a parte appellata la differente documentazione depositata, di formazione unilaterale e che nulla concretamente prova, né in relazione all'effettivo invio della mail di comunicazione di cancellazione del volo, né tantomeno rispetto all'avvenuto rimborso dei biglietti.
Ne deriva, pertanto, che l'appello incidentale e le deduzioni di parte appellata non possono trovare accoglimento, sicchè parte appellata deve essere condannata al rimborso del corrispettivo versato per i biglietti, pari ad euro 239,26, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Per quanto attiene alle spese di lite del primo grado di giudizio, in primo luogo va ricordato che
“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i parametri di determinazione dei compensi per la prestazione defensionale previsti dal D.M. n. 55 del 2014 costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore, così che il giudice non è tenuto a motivare i criteri di liquidazione del compenso ove essi si assestino entro i valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione (cfr. al riguardo Cass. n. 30286/2017 e Cass. n. 10343/2020; le due pronunzie sono invocate dal ricorrente, senza considerare che queste - come risulta dalla massima riportata alla pag. 39 del ricorso - dispongono la necessità dell'apposita motivazione in caso di deroga dei minimi e dei massimi)” (Cass., n. 19018 del 2023).
In secondo luogo, posto che nel caso di specie il difensore di parte appellante difende più soggetti, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m.
55/14,” (Cass., n. 10367 del 2024). In conclusione, in applicazione dei valori minimi, al compenso base di euro 633,00 per il primo grado di giudizio ed euro 1.278,00 per il presente grado di giudizio, deve essere aggiunto l'aumento del
30% per la seconda parte assistita (in applicazione dell'art. 4, co.2, d.m. 55/14), per un compenso di euro 822,90 per il primo grado di giudizio ed euro 1.661,40 per il presente grado di giudizio, oltre
15%, IVA e CPA.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, di euro 239,26, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 822,90 per compenso professionale, salvo quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, euro 125,00 per spese, oltre 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
4. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellante, che si liquidano in € 1.661,40 per compenso, euro 174,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28 ottobre 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 28 ottobre 2025.