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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 77 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. FRAIA LUIGI, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in
Corigliano Rossano, Via Urbano VIII, n 9.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Castrovillari, C.so Calabria, presso la sede dell' , CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento Pensione di invalidità
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 08.01.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- che presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento della pensione di invalidità;
- che veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto
Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99 % art. 2
e art. 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88. 75 %;
- che avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 2936/2021 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- che il CTU depositava relazione peritale riconoscendolo invalida al 75% .
Non concordando con il parere del CTU adiva questo Tribunale e chiedeva il riconoscimento del diritto ai benefici di cui in premessa, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Preliminarmente va rilevato, ai fini della decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003, che l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso per
A.T.P. depositato in data 20.09.2021 nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale come risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
Il requisito per l'attribuzione della pensione di invalidità consistere nel riconoscimento di una invalidità pari al 100%.
Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo – le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza, in capo alla parte resistente, di uno stato di invalidità totale.
Dunque, alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è
inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c., come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Castrovillari, 16/05/2025
IL G.O.T
Dott.ssa Adriana Marilù Longo