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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 10948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 10948/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALLEGATI Parte_1 C.F._1 PAOLA e dell'avv. STRADA GABRIELE ( ) via SARAGAT N.5 IMOLA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.5 40026 IMOLA presso il difensore avv. GALLEGATI PAOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESTA GIULIA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 147 40026 IMOLA presso il difensore avv. TESTA
GIULIA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.5.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Imola il 10.9.2017 con atto n. 41 parte 2 serie
A anno 2017 optando per la separazione dei beni;
dalla loro unione è nata , il [...]. Con PE
ricorso congiunto, essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza matrimoniale, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni concordate. Comparse personalmente all'udienza del 6.5.2025, le hanno concordemente precisate, confermando di non volersi riconciliare
Le condizioni da ultimo concordemente precisate sono conformi a legge e conformi all'interesse della figlia minorenne e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento, dandosi atto che tale accordo comprende altresì la ripartizione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale fra: nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], matrimonio concordatario in Imola il CP_1
10.9.2017 con atto n. 41 parte 2 serie A anno 2017 optando per la separazione dei beni;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
- dà atto che per concorde volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, la casa coniugale sita in Imola (BO) via Pasquala
n.4 sarà a disposizione della figlia , rimanendo in proprietà esclusiva del signor PE Parte_1
, che trasferirà la propria residenza altrove, come ha già fatto, portando con sé i propri beni ed
[...]
effetti personali;
2. La figlia viene collocata presso la residenza della madre cui per l'effetto viene assegnata PE
l'abitazione coniugale in Imola via Pasquala n. 4;
3. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori (c.d. affido condiviso), i quali PE avranno l'obbligo di mantenere, educare ed istruire insieme ed in accordo tra loro la figlia, che verrà collocata presso la residenza della madre che provvederà alle esigenze quotidiane della stessa;
4. Il padre potrà vedere e stare con la figlia quando Voglia, compatibilmente con gli impegni della stessa, con un preavviso di 12 ore, potrà trascorrere con la figlia fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 9.00 del mattino in caso non vi sia attività scolastica) al lunedi mattina quando riaccompagnerà a scuola la figlia (ovvero presso la residenza materna in caso non vi sia attività scolastica), inoltre due pomeriggi/sera a settimana dalle ore 18.00 con pernottamento, di regola tutti i martedì nonché il venerdì quando il padre la tiene con sé il fine settimana, e il giovedì quando è
pagina 2 di 3 la madre a tenerla con sé il fine settimana;
nei giorni in cui il padre ha la figlia con sé, la riaccompagnerà a scuola il giorno successivo (ovvero presso la residenza materna nel caso non vi sia attività scolastica), 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, 7 giorni durante le vacanze natalizie, trascorrendo il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali;
5. La signora si farà interamente carico delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria CP_1 relative all'immobile di via Pasquala n.4, dalla data della sentenza di separazione. Viene concordato, altresì, che la signora cessi di corrispondere al sig. la somma mensile di € 100,00, CP_1 Parte_1 che fino ad oggi ha versato a titolo di contributo per le utenze dell'abitazione coniugale, con decorrenza dalla data della sentenza di separazione. Inoltre, si dà atto che la signora ha restituito in data CP_1
3/5/2025 al signor l'autovettura targa EW419GN, cessando da tale data il pagamento allo Parte_1
stesso della somma di euro 100,00 al mese;
6. Per quanto attiene al mantenimento della figlia minore, il sig. si obbliga a corrispondere in Parte_1
favore della sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , la somma CP_1 PE mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario. Tale somma sarà soggetta ad aggiornamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT.
7. Per quanto concerne le spese straordinarie relative alla figlia minore, esse verranno ripartite nella misura del 65% a carico del sig. e 35% a carico della sig.ra previo accordo tra i Parte_1 CP_1
genitori, salve le ipotesi di urgenza, secondo il protocollo del Tribunale di Bologna.
8. Le parti convengono altresì che l'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
9. I signori e convengono sin da ora che allorchè la figlia compirà 16 anni Parte_1 CP_1 apporteranno le modifiche al collocamento della minore, nonché circa l'assegnazione della casa coniugale e l'importo del mantenimento ordinario e straordinario, ascoltando i desideri manifestati liberamente dalla stessa figlia PE
10. Ogni parte sosterrà il pagamento delle spese processuali dei rispettivi difensori, dandosi atto che la sig.ra è allo stato provvisoriamente ammessa dal COA al Patrocinio a Spese dello Stato, come CP_1
già prodotto in atti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 10948/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALLEGATI Parte_1 C.F._1 PAOLA e dell'avv. STRADA GABRIELE ( ) via SARAGAT N.5 IMOLA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.5 40026 IMOLA presso il difensore avv. GALLEGATI PAOLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESTA GIULIA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA EMILIA 147 40026 IMOLA presso il difensore avv. TESTA
GIULIA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.5.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Imola il 10.9.2017 con atto n. 41 parte 2 serie
A anno 2017 optando per la separazione dei beni;
dalla loro unione è nata , il [...]. Con PE
ricorso congiunto, essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza matrimoniale, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni concordate. Comparse personalmente all'udienza del 6.5.2025, le hanno concordemente precisate, confermando di non volersi riconciliare
Le condizioni da ultimo concordemente precisate sono conformi a legge e conformi all'interesse della figlia minorenne e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento, dandosi atto che tale accordo comprende altresì la ripartizione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale fra: nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], matrimonio concordatario in Imola il CP_1
10.9.2017 con atto n. 41 parte 2 serie A anno 2017 optando per la separazione dei beni;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
- dà atto che per concorde volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, la casa coniugale sita in Imola (BO) via Pasquala
n.4 sarà a disposizione della figlia , rimanendo in proprietà esclusiva del signor PE Parte_1
, che trasferirà la propria residenza altrove, come ha già fatto, portando con sé i propri beni ed
[...]
effetti personali;
2. La figlia viene collocata presso la residenza della madre cui per l'effetto viene assegnata PE
l'abitazione coniugale in Imola via Pasquala n. 4;
3. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori (c.d. affido condiviso), i quali PE avranno l'obbligo di mantenere, educare ed istruire insieme ed in accordo tra loro la figlia, che verrà collocata presso la residenza della madre che provvederà alle esigenze quotidiane della stessa;
4. Il padre potrà vedere e stare con la figlia quando Voglia, compatibilmente con gli impegni della stessa, con un preavviso di 12 ore, potrà trascorrere con la figlia fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 9.00 del mattino in caso non vi sia attività scolastica) al lunedi mattina quando riaccompagnerà a scuola la figlia (ovvero presso la residenza materna in caso non vi sia attività scolastica), inoltre due pomeriggi/sera a settimana dalle ore 18.00 con pernottamento, di regola tutti i martedì nonché il venerdì quando il padre la tiene con sé il fine settimana, e il giovedì quando è
pagina 2 di 3 la madre a tenerla con sé il fine settimana;
nei giorni in cui il padre ha la figlia con sé, la riaccompagnerà a scuola il giorno successivo (ovvero presso la residenza materna nel caso non vi sia attività scolastica), 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, 7 giorni durante le vacanze natalizie, trascorrendo il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, nonché 3 giorni durante le vacanze pasquali;
5. La signora si farà interamente carico delle utenze e delle spese di manutenzione ordinaria CP_1 relative all'immobile di via Pasquala n.4, dalla data della sentenza di separazione. Viene concordato, altresì, che la signora cessi di corrispondere al sig. la somma mensile di € 100,00, CP_1 Parte_1 che fino ad oggi ha versato a titolo di contributo per le utenze dell'abitazione coniugale, con decorrenza dalla data della sentenza di separazione. Inoltre, si dà atto che la signora ha restituito in data CP_1
3/5/2025 al signor l'autovettura targa EW419GN, cessando da tale data il pagamento allo Parte_1
stesso della somma di euro 100,00 al mese;
6. Per quanto attiene al mantenimento della figlia minore, il sig. si obbliga a corrispondere in Parte_1
favore della sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , la somma CP_1 PE mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi a mezzo bonifico bancario. Tale somma sarà soggetta ad aggiornamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT.
7. Per quanto concerne le spese straordinarie relative alla figlia minore, esse verranno ripartite nella misura del 65% a carico del sig. e 35% a carico della sig.ra previo accordo tra i Parte_1 CP_1
genitori, salve le ipotesi di urgenza, secondo il protocollo del Tribunale di Bologna.
8. Le parti convengono altresì che l'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
9. I signori e convengono sin da ora che allorchè la figlia compirà 16 anni Parte_1 CP_1 apporteranno le modifiche al collocamento della minore, nonché circa l'assegnazione della casa coniugale e l'importo del mantenimento ordinario e straordinario, ascoltando i desideri manifestati liberamente dalla stessa figlia PE
10. Ogni parte sosterrà il pagamento delle spese processuali dei rispettivi difensori, dandosi atto che la sig.ra è allo stato provvisoriamente ammessa dal COA al Patrocinio a Spese dello Stato, come CP_1
già prodotto in atti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3