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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/10/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, a seguito dell'udienza del 19 settembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussa a mezzo scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate da parte attrice e la memoria di discussione, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6413/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PARRINI BERNARDO elettivamente domiciliato in VIA BORGO PINTI 80 50100 FIRENZE presso il difensore avv. PARRINI BERNARDO PARTE ATTRICE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso: “voglia il Tribunale di Firenze condannare la convenuta signora al pagamento dovuto a favore dell'architetto pari € 11.600,58 CP_1 Controparte_2 oltre interessi legali, ovvero la diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito di istruttoria. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre cap e iva come per legge. Qualora il Tribunale ritenga di non poter autonomamente valutare l'attività espletata dall'arch. chiediamo Parte_1 pagina 1 di 5 l'ammissione di una CTU che ricostruisca ed analizzi il lavoro compiuto dall'arch. Parte_1 ed individui la corretta valorizzazione tariffaria di tale attività.”
[...]
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c ; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Ciò premesso e passando al merito della res controversa, la domanda giudiziale, così come proposta nei confronti della convenuta, è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, sia pure nei limiti di quanto si va di seguito ad esplicitare in punto quantum.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va rilevato innanzitutto che è stata già dichiarata la contumacia della convenuta alla CP_1 quale l'atto di citazione del presente giudizio è stato regolarmente notificato ex art. 140 cpc.
L'art. 140 c.p.c., prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento e/o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
Tale avviso risulta regolarmente prodotto in atti dal difensore dell'attore.
I fatti dedotti in giudizio, relativi alla legittimazione attiva dell'attore e passiva della convenuta, risultano confermati dalla documentazione prodotta in atti.
Ciò posto, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la prova del fatto costitutivo del credito azionato, mentre incombe sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere;
la Suprema Corte ha altresì precisato che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato il conferimento dell'incarico e successivamente l'entità delle prestazioni in modo da quantificare il credito vantato.
Orbene, ha dedotto l'attore che: “L'arch. è stato incaricato dalla sig.ra Parte_1 di occuparsi delle prestazioni tecniche relative ad una complessa ristrutturazione CP_1
pagina 2 di 5 edilizia dell'immobile posto in Firenze Via San Zanobi n.c 96, costituito da un ampio appartamento posto al piano secondo, con accesso dalla predetta via tramite doppio ingresso dal vano scala condominiale composto da ingresso, soggiorno, sala, cucina, un piccolo bagno, una camera oltre piccolo ripostiglio alto posto sul vano scale e balcone a servizio della cucina per complessivi mq
126,67, che la cliente si era aggiudicata all'esito di un'esecuzione forzata (cfr. docc. 1 e 2).
2. Tale intervento edilizio prevedeva sia il riammodernamento di tutte le parti degradate dell'immobile che lievi modifiche alla distribuzione degli spazi interni con la creazione di due nuovi bagni e la demolizione del vecchio servizio igienico. La ristrutturazione prevedeva altresì la sostituzione dei pavimenti danneggiati o degradati, la ricostruzione degli intonaci, nonché la realizzazione di nuove aperture tra gli spazi interni come da relazione tecnica illustrativa e relazione fotografica predisposte dall'arch. (cfr. docc. 3 e 4).
3. L'arch. Parte_1 Parte_1 ha preparato il capitolato dei lavori edili (cfr. doc. 5), ha predisposto la S.C.I.A del
[...]
26.11.2019 (cfr. docc. 6, 7, 8 e 9), corredata dai relativi rilievi, dalle progettazioni grafiche e dalle relazioni (cfr. docc. 10, 11, 12, 13, 14 e 15), ha presentato la pratica al genio civile (cfr. docc. 17 e
18). Sì è occupato di contattare varie ditte sul mercato con le quali ha avviato la trattativa per
l'esecuzione delle opere edili e ha fatto prezzare il capitolato dei lavori edili che aveva redatto (cfr. doc. 24), ha ricercato e contattato varie ditte per l'esecuzione delle opere idrauliche, dell'impianto elettrico e per la realizzazione degli infissi (cfr. docc. 22, 23, 24 e 25). Si è altresì occupato di tutti i vari adempimenti, comunicazioni e quant'altro fosse correlato e/o strumentale all'avvio della ristrutturazione dell'appartamento tra cui la redazione del progetto per l'occupazione del suolo pubblico nel 2022 (cfr. doc. 16).
4. L'avvio dei lavori fu poi rinviato a causa dell'emergenza da
Covid-19. Terminata l'emergenza da Covid-19, l'arch. riprese contatto Parte_1 che la cliente per programmare l'inizio dei lavori ma poi, a seguito di ulteriori incontri, non ha più avuto riscontri e istruzioni dalla cliente. Da informazioni informalmente riferite, confermate documentalmente dalle visure catastali dell'immobile, parrebbe che a seguito dell'emergenza pandemica la sig.ra abbia deciso di non ristrutturare più l'appartamento ma di CP_1 frazionarlo e vendere in due quartieri separatamente (cfr. docc. 20 e 21), rendendo così tutta
l'attività professionale prestata dall'arch. non più funzionale al mutato Parte_1 progetto speculativo della cliente.
5. Il professionista, nel mese di gennaio del 2023 ha inviato un progetto di notula in acconto e, trascorso qualche mese, sempre senza ulteriore riscontro dalla cliente, ha ritenuto conclusa la propria attività professionale, e ha inviato alla sig.ra CP_3 il progetto di notula a saldo per l'attività professionale prestata pari ad € 8.475,00, oltre
[...] spese per € 847,50, oltre cap 4% oltre IVA 20% e quindi in totale € 11.600,58 oltre interessi legali pagina 3 di 5 come da progetto di notula del 18.09.2023 (cfr. doc.19). Anche tale progetto di notula è rimasto privo di riscontro da parte della sig.ra . CP_1
Ebbene, sulla scorta della copiosa documentazione depositata da parte attrice, tra cui l'incarico sottoscritto dalla convenuta per la presentazione delle pratiche urbanistiche, alcun dubbio sussiste circa il conferimento dell'incarico e lo svolgimento di attività professionale da parte dell'architetto in favore della convenuta. Né, tra l'altro, risulta espletata alcuna attività difensiva Parte_1 idonea a contrastare la domanda attorea dal momento che è rimasta contumace nel CP_1 giudizio de quo. Ritenuto provato il rapporto negoziale tra le parti, va rilevato che risulta provata anche l'entità delle prestazioni, tale da giustificare la richiesta avanzata dall' attore, posto che risultano prodotti in atti i documenti attestanti lo svolgimento della prestazione professionale da parte dell'architetto che risulta altresì confermata dal teste escusso , Parte_1 Testimone_1 della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare avendo rilasciato dichiarazioni precise e circostanziate.
Considerato tuttavia che parte dell'attività risulta essere stata compiuta dall' ing. Persona_1
(doc 17 e doc 18) e che nella liquidazione degli onorari si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, appare congrua e corretta la quantificazione dell'attività professionale prestata dall'attore in Euro 5.000,00.
Nulla per esborsi in mancanza di prova delle spese sostenute;
all' uopo va rilevato come l'unica ricevuta di pagamento prodotta in atti sia intestata a e non all'attore. Testimone_1
Ai compensi professionali vanno aggiunti gli interessi dalla pronuncia al saldo atteso che, conformemente alla giurisprudenza consolidata sul punto, in caso di controversia tra prestatore d'opera professionale e cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non possa essere ritenuto in mora prima della liquidazione giudiziale del debito, sicché è da quella data – e nei limiti di quanto liquidato dal giudice – e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi.
(Cass. n. 11777/2005, Cass. n. 5240/1999, conf. Cass. nn. 3995/1998, 13586/1991, 5004/1993).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dal difensore e con una riduzione del 30% tenuto conto della totale assenza di questioni di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda dell' arch. e per l'effetto Controparte_2
pagina 4 di 5 - CONDANNA al pagamento favore dell'architetto della CP_1 Controparte_2 somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia ed oltre accessori come per legge;
- CONDANNA al pagamento in favore dell'architetto al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 a titolo di compenso, Euro 290,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti, a seguito di udienza a trattazione scritta del 19 settembre 2025.
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, a seguito dell'udienza del 19 settembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussa a mezzo scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate da parte attrice e la memoria di discussione, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6413/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PARRINI BERNARDO elettivamente domiciliato in VIA BORGO PINTI 80 50100 FIRENZE presso il difensore avv. PARRINI BERNARDO PARTE ATTRICE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso: “voglia il Tribunale di Firenze condannare la convenuta signora al pagamento dovuto a favore dell'architetto pari € 11.600,58 CP_1 Controparte_2 oltre interessi legali, ovvero la diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito di istruttoria. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre cap e iva come per legge. Qualora il Tribunale ritenga di non poter autonomamente valutare l'attività espletata dall'arch. chiediamo Parte_1 pagina 1 di 5 l'ammissione di una CTU che ricostruisca ed analizzi il lavoro compiuto dall'arch. Parte_1 ed individui la corretta valorizzazione tariffaria di tale attività.”
[...]
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c ; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Ciò premesso e passando al merito della res controversa, la domanda giudiziale, così come proposta nei confronti della convenuta, è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, sia pure nei limiti di quanto si va di seguito ad esplicitare in punto quantum.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va rilevato innanzitutto che è stata già dichiarata la contumacia della convenuta alla CP_1 quale l'atto di citazione del presente giudizio è stato regolarmente notificato ex art. 140 cpc.
L'art. 140 c.p.c., prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento e/o di compiuta giacenza della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
Tale avviso risulta regolarmente prodotto in atti dal difensore dell'attore.
I fatti dedotti in giudizio, relativi alla legittimazione attiva dell'attore e passiva della convenuta, risultano confermati dalla documentazione prodotta in atti.
Ciò posto, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la prova del fatto costitutivo del credito azionato, mentre incombe sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere;
la Suprema Corte ha altresì precisato che sul professionista incombe l'onere di dimostrare innanzitutto che vi sia stato il conferimento dell'incarico e successivamente l'entità delle prestazioni in modo da quantificare il credito vantato.
Orbene, ha dedotto l'attore che: “L'arch. è stato incaricato dalla sig.ra Parte_1 di occuparsi delle prestazioni tecniche relative ad una complessa ristrutturazione CP_1
pagina 2 di 5 edilizia dell'immobile posto in Firenze Via San Zanobi n.c 96, costituito da un ampio appartamento posto al piano secondo, con accesso dalla predetta via tramite doppio ingresso dal vano scala condominiale composto da ingresso, soggiorno, sala, cucina, un piccolo bagno, una camera oltre piccolo ripostiglio alto posto sul vano scale e balcone a servizio della cucina per complessivi mq
126,67, che la cliente si era aggiudicata all'esito di un'esecuzione forzata (cfr. docc. 1 e 2).
2. Tale intervento edilizio prevedeva sia il riammodernamento di tutte le parti degradate dell'immobile che lievi modifiche alla distribuzione degli spazi interni con la creazione di due nuovi bagni e la demolizione del vecchio servizio igienico. La ristrutturazione prevedeva altresì la sostituzione dei pavimenti danneggiati o degradati, la ricostruzione degli intonaci, nonché la realizzazione di nuove aperture tra gli spazi interni come da relazione tecnica illustrativa e relazione fotografica predisposte dall'arch. (cfr. docc. 3 e 4).
3. L'arch. Parte_1 Parte_1 ha preparato il capitolato dei lavori edili (cfr. doc. 5), ha predisposto la S.C.I.A del
[...]
26.11.2019 (cfr. docc. 6, 7, 8 e 9), corredata dai relativi rilievi, dalle progettazioni grafiche e dalle relazioni (cfr. docc. 10, 11, 12, 13, 14 e 15), ha presentato la pratica al genio civile (cfr. docc. 17 e
18). Sì è occupato di contattare varie ditte sul mercato con le quali ha avviato la trattativa per
l'esecuzione delle opere edili e ha fatto prezzare il capitolato dei lavori edili che aveva redatto (cfr. doc. 24), ha ricercato e contattato varie ditte per l'esecuzione delle opere idrauliche, dell'impianto elettrico e per la realizzazione degli infissi (cfr. docc. 22, 23, 24 e 25). Si è altresì occupato di tutti i vari adempimenti, comunicazioni e quant'altro fosse correlato e/o strumentale all'avvio della ristrutturazione dell'appartamento tra cui la redazione del progetto per l'occupazione del suolo pubblico nel 2022 (cfr. doc. 16).
4. L'avvio dei lavori fu poi rinviato a causa dell'emergenza da
Covid-19. Terminata l'emergenza da Covid-19, l'arch. riprese contatto Parte_1 che la cliente per programmare l'inizio dei lavori ma poi, a seguito di ulteriori incontri, non ha più avuto riscontri e istruzioni dalla cliente. Da informazioni informalmente riferite, confermate documentalmente dalle visure catastali dell'immobile, parrebbe che a seguito dell'emergenza pandemica la sig.ra abbia deciso di non ristrutturare più l'appartamento ma di CP_1 frazionarlo e vendere in due quartieri separatamente (cfr. docc. 20 e 21), rendendo così tutta
l'attività professionale prestata dall'arch. non più funzionale al mutato Parte_1 progetto speculativo della cliente.
5. Il professionista, nel mese di gennaio del 2023 ha inviato un progetto di notula in acconto e, trascorso qualche mese, sempre senza ulteriore riscontro dalla cliente, ha ritenuto conclusa la propria attività professionale, e ha inviato alla sig.ra CP_3 il progetto di notula a saldo per l'attività professionale prestata pari ad € 8.475,00, oltre
[...] spese per € 847,50, oltre cap 4% oltre IVA 20% e quindi in totale € 11.600,58 oltre interessi legali pagina 3 di 5 come da progetto di notula del 18.09.2023 (cfr. doc.19). Anche tale progetto di notula è rimasto privo di riscontro da parte della sig.ra . CP_1
Ebbene, sulla scorta della copiosa documentazione depositata da parte attrice, tra cui l'incarico sottoscritto dalla convenuta per la presentazione delle pratiche urbanistiche, alcun dubbio sussiste circa il conferimento dell'incarico e lo svolgimento di attività professionale da parte dell'architetto in favore della convenuta. Né, tra l'altro, risulta espletata alcuna attività difensiva Parte_1 idonea a contrastare la domanda attorea dal momento che è rimasta contumace nel CP_1 giudizio de quo. Ritenuto provato il rapporto negoziale tra le parti, va rilevato che risulta provata anche l'entità delle prestazioni, tale da giustificare la richiesta avanzata dall' attore, posto che risultano prodotti in atti i documenti attestanti lo svolgimento della prestazione professionale da parte dell'architetto che risulta altresì confermata dal teste escusso , Parte_1 Testimone_1 della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare avendo rilasciato dichiarazioni precise e circostanziate.
Considerato tuttavia che parte dell'attività risulta essere stata compiuta dall' ing. Persona_1
(doc 17 e doc 18) e che nella liquidazione degli onorari si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, appare congrua e corretta la quantificazione dell'attività professionale prestata dall'attore in Euro 5.000,00.
Nulla per esborsi in mancanza di prova delle spese sostenute;
all' uopo va rilevato come l'unica ricevuta di pagamento prodotta in atti sia intestata a e non all'attore. Testimone_1
Ai compensi professionali vanno aggiunti gli interessi dalla pronuncia al saldo atteso che, conformemente alla giurisprudenza consolidata sul punto, in caso di controversia tra prestatore d'opera professionale e cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non possa essere ritenuto in mora prima della liquidazione giudiziale del debito, sicché è da quella data – e nei limiti di quanto liquidato dal giudice – e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi.
(Cass. n. 11777/2005, Cass. n. 5240/1999, conf. Cass. nn. 3995/1998, 13586/1991, 5004/1993).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dal difensore e con una riduzione del 30% tenuto conto della totale assenza di questioni di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda dell' arch. e per l'effetto Controparte_2
pagina 4 di 5 - CONDANNA al pagamento favore dell'architetto della CP_1 Controparte_2 somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia ed oltre accessori come per legge;
- CONDANNA al pagamento in favore dell'architetto al CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 a titolo di compenso, Euro 290,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti, a seguito di udienza a trattazione scritta del 19 settembre 2025.
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
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