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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2024, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 05/02/2024, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 20799 dell'anno 2019 promossa da
(avv. DI VITA MARILU' ) CANFAROTTA Parte_1
GIUSEPPINA N.Q EREDE DI Pt_1 Pt_1 Parte_2
N.Q. ;
[...] Parte_3
CONTRO
(avv. TROVATO CLAUDIO Controparte_1
( ) VIA LEOPARDI 23 PALERMO;
) C.F._1
Si da atto che sono presenti l'avv. in sostituzione dell'avv. DI VITA MARILU' per gli attori e l'avv. Anfuso in sostituzione TROVATO CLAUDIO per CP_1
[...]
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 05/02/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20799 dell'anno 2019 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
; Parte_1 Parte_4
e
[...] Parte_5
tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. DI VITA MARILU'
[...]
che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in , presso Controparte_1
l'Avv. TROVATO VIA LEOPARDI 23 PALERMO;
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
–
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, per chiedere l'emissione di una sentenza di condanna di quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni patiti a causa di una caduta verificatosi in data 28.06.2013, alle ore 16.30 circa, mentre percorreva a bordo del proprio motociclo PI SP tg. DG99048 la Via Giulio
Cesare di . CP_1
A sostegno della domanda il sig. rappresentava che giunto Pt_1
all'altezza del supermercato “ , a causa di un dissuasore Org_1
collocato non a norma di legge, non segnalato e non visibile, cadeva rovinosamente a terra unitamente al motociclo e che veniva pertanto trasportato dall'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale
” di Palermo ove gli venivano diagnosticate le lesioni Organizzazione_2
descritte in citazione.
Ritenendo il unico responsabile del sinistro Controparte_1
occorso, in quanto custode della manutenzione e della cura del manto stradale, parte attrice ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con vittoria di spese e con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
Si costituiva il contestando tutte le domande Controparte_1
formulate da parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto.
L'ente convenuto deduceva in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, i dissuasori di velocità erano collocati a regola d'arte, giusta Ordinanza Sindacale n.24/2007, e che erano
3 presegnalati con opportuna segnaletica verticale, sicché l'attore, con una condotta improntata a prudenza ed attenzione, non avrebbe potuto non avvedersi di tali dissuasori.
A seguito del decesso del sig. , avvenuto in Palermo il Pt_1
30.03.2023 per cause estranee ai fatti di causa, si costituivano i Sigg.ri
AR SE e , entrambi n.q. di eredi legittimi Parte_2
(rispettivamente moglie e figlio) dell'attore, insistendo in tutte le domande,
difese e conclusioni.
La causa, istruita attraverso prova testimoniale e CTU medico legale,
veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna.
La domanda di parte attrice è infondata e non può essere accolta.
La ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da parte attrice
– perdita del controllo del mezzo condotto dall'attore e conseguente caduta a causa del dissuasore malmesso presente sul manto stradale –
appare infatti plausibile ma, in relazione agli elementi a disposizione, non
è l'unica possibile per spiegare l'incidente.
L'unico teste escusso, sig. , infatti, ha così dichiarato: Testimone_1
“Era estate, credo giugno (di circa 5/6 anni fa), erano circa le
16:00/17:00, avevamo chiuso il biscottificio (dove allora lavoravo) e con mio
fratello abbiamo deciso di fare un po' di attività fisica.
Mentre correvamo abbiamo visto un signore con una SP PI (di
colore grigio) che percorreva la via Giulio Cesare, in direzione , CP_1
cadere improvvisamente. Subito ci siamo avvicinati per dare aiuto al
signore che era caduto (ci trovavamo a circa 5 metri dal luogo del sinistro) e
ci siamo accorti che il dissuasore posto sulla carreggiata era mancante di
4 una sua parte, ma non era visibile anche perché ricordo che il signore che è
caduto aveva il sole di fronte. Preciso che il dissuasore nella parte
mancante non era coperto da alcunché. Riconosco il luogo del sinistro quale
raffigurato nelle fotografie che mi vengono esibite. Abbiamo chiamato il 118
e abbiamo lasciato al signore che era caduto i nostri recapiti per
contattarci”.
Il teste ha dunque confermato unicamente che il sig. , nelle Pt_1
circostanze di tempo e luogo descritte in citazione, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto “improvvisamente”, unitamente al motociclo. Non è
stato tuttavia precisato se la caduta sia stata causata dal dissuasore malmesso o se invece l'incidente abbia avuto luogo per una distrazione o un malore dell'attore o per altre ragioni.
Il teste escusso ha infatti dichiarato di aver notato l'anomalia soltanto dopo la caduta, cioè nel momento in cui, a seguito del sinistro, si avvicinava per dare aiuto. Dichiarava infatti il teste sul punto “ci siamo
avvicinati per dare aiuto al signore che era caduto (ci trovavamo a circa 5
metri dal luogo del sinistro) e ci siamo accorti che il dissuasore posto sulla
carreggiata era mancante di una sua parte”.
Alla luce di quanto esposto, la circostanza che i dissuasori fossero malmessi o in parte mancanti è evidentemente irrilevante poiché non è
stato dimostrata la causa che ha determinato la caduta né il punto specifico in cui la stessa ha avuto luogo, non essendo chiaro nemmeno se il ciclomotore abbia effettivamente transitato sopra il dissuasore o di fianco ad esso, cioè nella zona in cui mancava.
5 Sul punto si richiama l'ordinanza n. 27648/2023 3^ Sez. Civ. della
Cassazione, che ha fissato il seguente principio di diritto: “La
responsabilità del per danno cagionato da cosa in custodia, ha CP_1
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità
tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o
meno del custode. Incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il
rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla
pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”. Ebbene
nel caso di specie non sussistono elementi per considerate comprovato il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso per cui è
causa, sicché il non può essere considerato responsabile dei CP_1
danni di cui si duole l'attore.
Ciò detto non è superfluo precisare che non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che la presenza dei dissuasori fosse segnalata –
sul punto parte attrice ha infatti dichiarato: “nessuno, neppure l'attore,
nega che detti dissuasori fossero preventivamente segnalati, tanto che il
Sig. , in ossequio a detta segnaletica verticale, andava a velocità Pt_1
particolarmente moderata;
quello che si contesta è che l'anomalia di detti
dissuasori non era in alcun modo visibile, non presegnalata e, quindi,
imprevedibile”.
Ora, dal momento che l'attore era consapevole della presenza dei dissuasori - seppur non della circostanza che fossero malmessi – appare evidente che, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza, sarebbe
6 comunque stato nelle condizioni di notare l'eventuale pericolosità del luogo e, quindi, di evitare il sinistro poiché, transitando in orario diurno e prestando la dovuta attenzione, la presenza del dissesto poteva certamente essere notata in tempo ed affrontata con la dovuta prudenza e perizia.
E' appena il caso di rilevare che anche la circostanza segnalata dal teste che l'attore procedesse “contro sole” è del tutto irrilevante giacché l'insidia non proveniva dall'alto ma era sul suolo, e comunque in questo caso il
[...]
quand'anche fosse rimasto improvvisamente abbagliato dalla luce Pt_1
solare, avrebbe dovuto non solo moderare ulteriormente la velocità per regolarla alle condizioni di visibilità, ma persino fermarsi se necessario.
Sulla base delle foto prodotte da parte attrice e riconosciute dal teste escusso, del resto, non sembra che le condizioni dei dissuasori potessero rappresentare una trappola o un'insidia tale da far perdere il controllo ad un mezzo a due ruote, a maggior ragione se questo procedeva ad una velocità moderata, come affermato dalla stessa parte attrice.
Per altro se il motociclo è transitato sulla parte dove il dissuasore era installato, allora la perdita di equilibrio non è imputabile al dosso artificiale che era debitamente segnalato, e che ha esattamente la funzione di creare un moderato rialzo stradale per indurre chi vi transita sopra a diminuire la velocità; se invece il motociclo è transitato sulla parte ove il dissuasore risultava mancante (come si intravede nella foto prodotta agli atti) allora all'evidenza il veicolo non ha subito alcuna turbativa sul suo assetto avendo proceduto la sua normale marcia senza
7 ostacoli, sicché - a maggior ragione – le ragioni della caduta non sono riconducibili al dissuasore.
Sulla base di tutto quanto esposto la domanda attorea non può essere accolta, non essendo stato assolto l'onere della prova in merito al nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito, e va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice.
Esse sono liquidate come da dispositivo secondo i minimi tariffari parametrati sul valore della causa e per le fasi svolte con un abbattimento ulteriore del 30% stante l'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- Rigetta tutte le domande di AR SE e , n.q. Parte_2
di eredi legittimi di nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
- condanna AR SE e , n.q. di eredi legittimi Parte_2
di al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Parte_1
complessivi euro 2.666,3 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed alle spese di CTU liquidate come da decreto in atti.
Palermo 5.2.2024
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
8
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 05/02/2024, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 20799 dell'anno 2019 promossa da
(avv. DI VITA MARILU' ) CANFAROTTA Parte_1
GIUSEPPINA N.Q EREDE DI Pt_1 Pt_1 Parte_2
N.Q. ;
[...] Parte_3
CONTRO
(avv. TROVATO CLAUDIO Controparte_1
( ) VIA LEOPARDI 23 PALERMO;
) C.F._1
Si da atto che sono presenti l'avv. in sostituzione dell'avv. DI VITA MARILU' per gli attori e l'avv. Anfuso in sostituzione TROVATO CLAUDIO per CP_1
[...]
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 05/02/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20799 dell'anno 2019 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
; Parte_1 Parte_4
e
[...] Parte_5
tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. DI VITA MARILU'
[...]
che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in , presso Controparte_1
l'Avv. TROVATO VIA LEOPARDI 23 PALERMO;
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
–
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, per chiedere l'emissione di una sentenza di condanna di quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni patiti a causa di una caduta verificatosi in data 28.06.2013, alle ore 16.30 circa, mentre percorreva a bordo del proprio motociclo PI SP tg. DG99048 la Via Giulio
Cesare di . CP_1
A sostegno della domanda il sig. rappresentava che giunto Pt_1
all'altezza del supermercato “ , a causa di un dissuasore Org_1
collocato non a norma di legge, non segnalato e non visibile, cadeva rovinosamente a terra unitamente al motociclo e che veniva pertanto trasportato dall'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale
” di Palermo ove gli venivano diagnosticate le lesioni Organizzazione_2
descritte in citazione.
Ritenendo il unico responsabile del sinistro Controparte_1
occorso, in quanto custode della manutenzione e della cura del manto stradale, parte attrice ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con vittoria di spese e con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
Si costituiva il contestando tutte le domande Controparte_1
formulate da parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto.
L'ente convenuto deduceva in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, i dissuasori di velocità erano collocati a regola d'arte, giusta Ordinanza Sindacale n.24/2007, e che erano
3 presegnalati con opportuna segnaletica verticale, sicché l'attore, con una condotta improntata a prudenza ed attenzione, non avrebbe potuto non avvedersi di tali dissuasori.
A seguito del decesso del sig. , avvenuto in Palermo il Pt_1
30.03.2023 per cause estranee ai fatti di causa, si costituivano i Sigg.ri
AR SE e , entrambi n.q. di eredi legittimi Parte_2
(rispettivamente moglie e figlio) dell'attore, insistendo in tutte le domande,
difese e conclusioni.
La causa, istruita attraverso prova testimoniale e CTU medico legale,
veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna.
La domanda di parte attrice è infondata e non può essere accolta.
La ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da parte attrice
– perdita del controllo del mezzo condotto dall'attore e conseguente caduta a causa del dissuasore malmesso presente sul manto stradale –
appare infatti plausibile ma, in relazione agli elementi a disposizione, non
è l'unica possibile per spiegare l'incidente.
L'unico teste escusso, sig. , infatti, ha così dichiarato: Testimone_1
“Era estate, credo giugno (di circa 5/6 anni fa), erano circa le
16:00/17:00, avevamo chiuso il biscottificio (dove allora lavoravo) e con mio
fratello abbiamo deciso di fare un po' di attività fisica.
Mentre correvamo abbiamo visto un signore con una SP PI (di
colore grigio) che percorreva la via Giulio Cesare, in direzione , CP_1
cadere improvvisamente. Subito ci siamo avvicinati per dare aiuto al
signore che era caduto (ci trovavamo a circa 5 metri dal luogo del sinistro) e
ci siamo accorti che il dissuasore posto sulla carreggiata era mancante di
4 una sua parte, ma non era visibile anche perché ricordo che il signore che è
caduto aveva il sole di fronte. Preciso che il dissuasore nella parte
mancante non era coperto da alcunché. Riconosco il luogo del sinistro quale
raffigurato nelle fotografie che mi vengono esibite. Abbiamo chiamato il 118
e abbiamo lasciato al signore che era caduto i nostri recapiti per
contattarci”.
Il teste ha dunque confermato unicamente che il sig. , nelle Pt_1
circostanze di tempo e luogo descritte in citazione, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto “improvvisamente”, unitamente al motociclo. Non è
stato tuttavia precisato se la caduta sia stata causata dal dissuasore malmesso o se invece l'incidente abbia avuto luogo per una distrazione o un malore dell'attore o per altre ragioni.
Il teste escusso ha infatti dichiarato di aver notato l'anomalia soltanto dopo la caduta, cioè nel momento in cui, a seguito del sinistro, si avvicinava per dare aiuto. Dichiarava infatti il teste sul punto “ci siamo
avvicinati per dare aiuto al signore che era caduto (ci trovavamo a circa 5
metri dal luogo del sinistro) e ci siamo accorti che il dissuasore posto sulla
carreggiata era mancante di una sua parte”.
Alla luce di quanto esposto, la circostanza che i dissuasori fossero malmessi o in parte mancanti è evidentemente irrilevante poiché non è
stato dimostrata la causa che ha determinato la caduta né il punto specifico in cui la stessa ha avuto luogo, non essendo chiaro nemmeno se il ciclomotore abbia effettivamente transitato sopra il dissuasore o di fianco ad esso, cioè nella zona in cui mancava.
5 Sul punto si richiama l'ordinanza n. 27648/2023 3^ Sez. Civ. della
Cassazione, che ha fissato il seguente principio di diritto: “La
responsabilità del per danno cagionato da cosa in custodia, ha CP_1
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità
tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della
prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o
meno del custode. Incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il
rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla
pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”. Ebbene
nel caso di specie non sussistono elementi per considerate comprovato il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso per cui è
causa, sicché il non può essere considerato responsabile dei CP_1
danni di cui si duole l'attore.
Ciò detto non è superfluo precisare che non è oggetto di contestazione tra le parti la circostanza che la presenza dei dissuasori fosse segnalata –
sul punto parte attrice ha infatti dichiarato: “nessuno, neppure l'attore,
nega che detti dissuasori fossero preventivamente segnalati, tanto che il
Sig. , in ossequio a detta segnaletica verticale, andava a velocità Pt_1
particolarmente moderata;
quello che si contesta è che l'anomalia di detti
dissuasori non era in alcun modo visibile, non presegnalata e, quindi,
imprevedibile”.
Ora, dal momento che l'attore era consapevole della presenza dei dissuasori - seppur non della circostanza che fossero malmessi – appare evidente che, con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza, sarebbe
6 comunque stato nelle condizioni di notare l'eventuale pericolosità del luogo e, quindi, di evitare il sinistro poiché, transitando in orario diurno e prestando la dovuta attenzione, la presenza del dissesto poteva certamente essere notata in tempo ed affrontata con la dovuta prudenza e perizia.
E' appena il caso di rilevare che anche la circostanza segnalata dal teste che l'attore procedesse “contro sole” è del tutto irrilevante giacché l'insidia non proveniva dall'alto ma era sul suolo, e comunque in questo caso il
[...]
quand'anche fosse rimasto improvvisamente abbagliato dalla luce Pt_1
solare, avrebbe dovuto non solo moderare ulteriormente la velocità per regolarla alle condizioni di visibilità, ma persino fermarsi se necessario.
Sulla base delle foto prodotte da parte attrice e riconosciute dal teste escusso, del resto, non sembra che le condizioni dei dissuasori potessero rappresentare una trappola o un'insidia tale da far perdere il controllo ad un mezzo a due ruote, a maggior ragione se questo procedeva ad una velocità moderata, come affermato dalla stessa parte attrice.
Per altro se il motociclo è transitato sulla parte dove il dissuasore era installato, allora la perdita di equilibrio non è imputabile al dosso artificiale che era debitamente segnalato, e che ha esattamente la funzione di creare un moderato rialzo stradale per indurre chi vi transita sopra a diminuire la velocità; se invece il motociclo è transitato sulla parte ove il dissuasore risultava mancante (come si intravede nella foto prodotta agli atti) allora all'evidenza il veicolo non ha subito alcuna turbativa sul suo assetto avendo proceduto la sua normale marcia senza
7 ostacoli, sicché - a maggior ragione – le ragioni della caduta non sono riconducibili al dissuasore.
Sulla base di tutto quanto esposto la domanda attorea non può essere accolta, non essendo stato assolto l'onere della prova in merito al nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito, e va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice.
Esse sono liquidate come da dispositivo secondo i minimi tariffari parametrati sul valore della causa e per le fasi svolte con un abbattimento ulteriore del 30% stante l'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto.
p.q.m.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- Rigetta tutte le domande di AR SE e , n.q. Parte_2
di eredi legittimi di nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
- condanna AR SE e , n.q. di eredi legittimi Parte_2
di al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Parte_1
complessivi euro 2.666,3 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta ed alle spese di CTU liquidate come da decreto in atti.
Palermo 5.2.2024
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
8