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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2390/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2390/2023 promossa da:
nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(PN), via Portolana n. 16, (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Annachiara C.F._1
Tortora
ricorrente
contro
, nato a [...], l'[...] e residente a [...]
Portolana n. 16, (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Puiatti C.F._2
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione nell'udienza del giorno 17/12/2024, sostituita con note scritte con le quali le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
1 Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 17/10/24, e pertanto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a vivere Controparte_1 Parte_1
separati con l'obbligo del reciproco rispetto, sciogliendo la comunione legale e disponendo le conseguenti annotazioni di legge;
- disporre l'assegnazione della casa famigliare sita in Cordenons (PN), via Portolana n. 16 alla sig.ra genitore collocatario prevalente, la quale vi continuerà a vivere con la prole, che Parte_1 ivi manterrà la residenza anagrafica, ordinando il rilascio dell'abitazione al sig. CP_1
in un termine congruo e comunque non superiore a giorni 30, affinchè si trovi altra
[...]
sistemazione abitativa anche presso gli alloggi statali per i dipendenti pubblici;
- affidarsi congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre nella casa famigliare;
- disporsi che il padre, previo concerto con la madre, avrà ampio diritto di visita del figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo ed i suoi intendimenti, ed in ogni caso per uno/due pomeriggi infrasettimanali ed a fine settimana alternati dal venerdì sera ad ore 20.00 alla domenica sera prima di cena. Vi sarà alternanza anche con riferimento ai periodi di vacanze Natalizie e Pasquali, le cui giornate rispettivamente di Natale, S. Stefano,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta verranno ripartite ad anni alterni tra i genitori, salvo diverso loro accordo e sempre secondo la volontà del grande minore. potrà rimanere Per_1
col padre 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, salvo diverso accordo, mentre con riguardo ai periodi di vacanze estive i genitori concordano a che entro il 31 maggio di ogni anno si comunichino le giornate in cui saranno in villeggiatura per evitare accavallamenti;
- nel merito, vista la già denunciata e confermata da controparte violazione pressochè totale del diritto di visita paterno come stabilito con provvedimento d.d. 19.3.24, disporsi un aumento dell'assegno mensile di contributo al mantenimento ordinario paterno del minore Persona_1
quantificabile in euro 400,00, rivalutabile annualmente istat, da versarsi entro il 5 di
[...]
ogni mese in forma tracciabile alla madre;
- nel merito, disporsi a carico del padre il pagamento alla madre di euro 400,00 Controparte_1
mensili rivalutabili entro ogni 5 del mese a titolo di assegno di mantenimento ordinario di Per_2
2 , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie alla stessa afferenti in rispetto del CP_1
Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone;
- visto il divario reddituale di livello medio sussistente tra i coniugi come emerge dalle dichiarazioni dei redditi allegate, che individuano un reddito medio annuo imponibile della ricorrente nella misura di metà rispetto a quello del marito, disporre a carico del sig. il CP_1
versamento in forma tracciabile entro il medesimo termine di cui sopra alla sig.ra di un Parte_1
assegno mensile a titolo di mantenimento della moglie fissato in euro 200,00 rivalutabili Istat, continuando la sig.ra ad adempiere al pagamento di metà rata del mutuo cointestato che Parte_1
verrà versata come di regola nel conto cointestato alle parti sussistente presso Intesa SanPaolo, da utilizzarsi unicamente a tale scopo, potendo poi i coniugi aprirsi conti separati ove far confluire il proprio stipendio;
- disporsi che i genitori diano il consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti del minore
anche validi per l'espatrio, evitando che vi siano impedimenti del predetto Persona_1
consenso pretestuosi ed ingiustificati.
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione a prova per testi sulle circostanze di cui all'istanza
d.d. 05.09.24 dei figli maggiorenni della coppia e Persona_3 Persona_4 nonché se ritenuto necessario ai sensi dell'art. 473 bis.6, secondo comma c.c. come già evidenziato nell'istanza d.d. 06.09.24 a cui si rinvia;
- spese di lite integralmente rifuse.”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 18/10/24, e pertanto
“come da comparsa di costituzione e risposta, ad esclusione del punto n. 8, come già escluso dagli emanati provvedimenti provvisori, chiedendo altresì l'apertura della fase istruttoria, con ammissione dei capitoli e testi indicati sia in comparsa di costituzione e risposta che nella nota di trattazione scritta relativa all'udienza dell'11.10.2024.
(Conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta)
1. dichiarare la separazione dei coniugi e , autorizzandoli a Controparte_1 Parte_1
fissare ognuno la propria residenza, sciogliendo la comunione legale e disponendo le conseguenti annotazioni di legge;
3. disporsi l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente del minore presso la madre, con la quale vivrà nell'abitazione famigliare;
3
4. disporsi che il padre, previo concerto con la madre, avrà ampio diritto di visita del figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, ed in ogni caso secondo le modalità indicate al riguardo da parte ricorrente, salvo impegni lavorativi dei genitori;
5. versamento del Sig. in favore della Sig.ra dell'importo di € 250,00 mensile a CP_1 Parte_1
titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio minore , con percezione Per_1 dell'assegno unico alla madre collocataria;
spese straordinarie suddivise in egual misura al 50% fra i coniugi, previo accordo per le spese che, prese singolarmente, supereranno gli € 200,00;
7. disporsi che, per le motivazioni indicate in premessa, alcun assegno è dovuto dal Sig. CP_1
alla Sig.ra a titolo di mantenimento;
Parte_1
9. disporsi il consenso di ambo i genitori al rilascio ed al rinnovo dei documenti del minore
anche validi per l'espatrio; Persona_1
10. vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/12/23, allegando l'intollerabilità della Parte_1
prosecuzione della convivenza, ha chiesto la separazione dal marito con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 22/9/2001, in regime di comunione legale dei beni. La ricorrente ha rappresentato che dei tre figli della coppia, i due maggiorenni erano entrati nel mondo del lavoro, “... seppur con le attuali note difficoltà nel reperimento di un'occupazione stabile ...”. Per quanto riguarda il figlio minorenne, ancora studente, ne ha chiesto l'affidamento congiunto e il collocamento prevalente presso di sé, con ampio diritto di vista paterno. Conseguentemente, ha fatto istanza di assegnazione della casa familiare. Sul presupposto dello squilibrio delle posizioni reddituali tra i coniugi, ha chiesto anche l'imposizione di un duplice obbligo a carico del marito, di contributo al mantenimento del figlio minorenne, nella misura di 250 euro mensili e del 70% delle spese straordinarie, e di contributo al proprio mantenimento, nella misura di 200 euro mensili.
Si è tardivamente costituito non opponendosi alla separazione, né alle Controparte_1
richieste della moglie in punto affidamento, collocamento e mantenimento ordinario del figlio minorenne. Al contrario, il convenuto ha contestato i presupposti del diritto al mantenimento a favore della coniuge, deducendo una propria condizione economica, al netto dei vari impegni di spesa, assai meno florida di quella descritta dalla ricorrente. Per gli stessi motivi, ha proposto una
4 partecipazione paritaria dei genitori alle spese straordinarie per il figlio non economicamente autosufficiente.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, nella quale non ha avuto esito positivo il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.. I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, con conseguente scioglimento della comunione legale. Il figlio minorenne è stato affidato in via congiunta a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La casa familiare è stata assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario prevalente. Gli incontri tra padre e figlio sono stati disciplinati secondo la regolamentazione prevista nel ricorso, accettata dalla parte resistente. A fronte del lacunoso quadro documentale relativo alla situazione reddituale e patrimoniale, sono stati temporaneamente previsti, quali unici obblighi di contenuto economico gravanti sul convenuto, il versamento dell'assegno mensile di 250 euro a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minorenne e la partecipazione alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultimo. Sotto il profilo istruttorio, è stata ordinata alla parte resistente la produzione di documentazione integrativa relativa alla sua personale situazione economica.
Effettuato il deposito dei documenti integrativi, nell'udienza del giorno 2/7/2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza per la rimessione in decisione.
Con istanza depositata in data 6/9/24, allegando due fatti sopravvenuti, la ricorrente ha proposto una modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti e una nuova domanda, ai sensi dell'art. 473-bis.19
c.p.c.. In primo luogo, per l'asserito mancato rispetto da parte del convenuto della regolamentazione degli incontri con il figlio e per il conseguente oggettivo aumento dei tempi di permanenza presso di sé, ha chiesto l'aumento da 250 a 400 euro del contributo mensile a carico del marito per il contributo al mantenimento del minorenne. In secondo luogo, rappresentando il recente nuovo percorso di studi universitari intrapreso dalla figlia maggiorenne, con conseguente perdita della precedente e temporanea autosufficienza economica, ha chiesto l'imposizione di un nuovo obbligo a carico del marito, di contributo al suo mantenimento, nella misura di 400 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie. All'esito dello svolgimento di un contraddittorio cartolare su tali richieste, preso atto della mancata contestazione dei fatti materiali sopravvenuti, da un lato è stato introdotto l'obbligo di versamento di un nuovo assegno mensile per il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, nella misura di 100 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in
5 esse comprese anche quelle per le tasse scolastiche e l'alloggio universitario, d'altro lato è stato elevato a 300 euro l'assegno mensile per il mantenimento ordinario del figlio minorenne.
Nell'udienza del giorno 17/12/24, sostituita con il deposito di note scritte e preceduta dal deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
2. Nel presente giudizio sono controversi solo profili di natura economica. Non tutti peraltro, poiché le parti concordano sull'attribuzione esclusiva alla madre dell'assegno unico universale.
Quanto alle domande relative alla separazione, all'affidamento e al collocamento del figlio minorenne, oltre che all'assegno unico, possono essere accolte le coincidenti conclusioni delle parti, peraltro già recepite con i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c..
Anche per quel che riguarda le ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente, la valutazione di base da cui procedere è costituita dai provvedimenti temporanei e urgenti, però con le necessarie modifiche e integrazioni che si rendono necessarie all'esito delle ulteriori acquisizioni documentali, cioè alla luce di nuove informazioni non disponibili quando si è adottata la prima provvisoria regolamentazione dei rapporti economici.
In estrema sintesi, dai documenti possono ricavarsi due dati oggettivi di maggior rilievo. Il primo è lo squilibrio dei redditi dichiarati dai coniugi fino all'anno d'imposta 2022, nel senso che, in quell'anno e nei due precedenti, il resistente aveva percepito all'incirca il doppio dei redditi della moglie. Ma si tratta di dati che, già disponibili al momento della prima valutazione in quanto depositati dalla parte ricorrente, non erano stati ritenuti decisivi, in quanto non aggiornati con le risultanze dell'ultima attività lavorativa svola dalla parte ricorrente a partire da settembre 2022. Il secondo dato ricavato dai documenti depositati dalla parte resistente su ordine del giudice, assai più rilevante, è costituito dalla media degli stipendi netti percepiti da nell'ultimo Controparte_1
periodo annuale preso in considerazione, da luglio 2023 a giugno 2024. Come già rilevato in sede di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, la media mensile è di circa 2.400 euro, importo che non è stato contestato e che è superiore sia a quello dichiarato in udienza, sia, di quasi 1.000 euro, a quello percepito dalla moglie.
3. Su tale premessa quantitativa, il Collegio ritiene congrue le valutazioni che seguono.
6 3.1. Va confermato in 300 euro mensili l'ammontare del contributo al mantenimento ordinario del figlio minorenne. Le argomentazioni a fondamento di tale quantificazione sono le stesse che hanno condotto all'adozione del provvedimento di modifica ex art. 473-bis.23 c.p.c.. Procedendo dall'importo condiviso di 250 euro, inizialmente commisurato al regime di visite concordato e quindi alla ripartizione tra i genitori del mantenimento diretto che a tale regime sarebbe conseguito, va preso atto che, secondo circostanza di fatto pacifica, il padre non incontra il figlio secondo i tempi e le modalità previste. Non è rilevante, per questa valutazione, accertare perché ciò accada.
Non si tratta, infatti, di sanzionare in termini economici presunte colpe, come sembrerebbero avere inteso le parti. Piuttosto, bisogna prendere atto che la situazione, ormai consolidata, oggettivamente determina un maggior aggravio in termini economici per la madre, stimabile in circa il 20%. Ciò induce a incidere nella stessa misura sull'importo dell'assegno inizialmente concordato e previsto dalle parti, che dunque, secondo la medesima percentuale, va elevato a 300 euro mensili. Come è stato chiarito quando è stata applicata la modifica, l'integrazione rispetto alla misura iniziale non rappresenta in assoluto il maggior onere economico sostenuto dalla ricorrente, ma l'incremento del contributo gravante sul padre per tale maggior onere, secondo gli stessi criteri di determinazione dell'assegno originariamente condivisi dalle parti.
3.2. Il padre è tenuto a contribuire anche al mantenimento ordinario della figlia, che non è economicamente autosufficiente, pur essendolo stata in passato, però per un periodo transitorio cui non ha fatto seguito una definitiva indipendenza. Quale premessa, vanno ribadite le argomentazioni già svolte quando l'obbligo paterno è stato imposto in via transitoria. La scelta della figlia maggiorenne, pur all'età di 21 anni, di abbandonare il lavoro temporaneo e di seguire la strada dell'istruzione universitaria per soddisfare le proprie più elevate aspirazioni professionali, non pare tardiva, arbitraria o irragionevole. La ragazza ha osservato il principio di autoresponsabilità cui il giovane adulto deve sottostare per beneficiare del diritto al mantenimento da parte dei genitori, sia perché ha curato con il possibile impegno richiestole la propria preparazione scolastica e professionale, essendosi diplomata e avendo lavorato dopo il diploma, sia perché è ragionevole convenire che il lavoro temporaneamente svolto alle dipendenze di una catena di fast food, valutato in una prospettiva futura stabile, non corrispondesse ai suoi titoli e alle sue aspirazioni.
Ciò premesso, bisogna tener conto di due elementi che incidono nel senso di contenere la misura dell'assegno. Da un lato, il genitore dovrà comunque contribuire a fronteggiare le spese
7 straordinarie, che per una studentessa universitaria fuori sede sono significativamente elevate.
D'altro lato, è verosimile che, sul versante del mantenimento ordinario, le esigenze della ragazza siano più contenute, avendo la stessa lavorato per un periodo di tempo apprezzabile, potendone aver ricavato, secondo valutazione di comune esperienza, dei risparmi utilizzabili per il proprio mantenimento.
In definitiva, anche per questo profilo il Collegio ritiene di dover confermare quanto statuito in via provvisoria e urgente.
3.3. Resta da valutare la richiesta della ricorrente, di attribuzione di un assegno di mantenimento a proprio favore e a carico del marito, della quale ci si è occupati solo in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, quando però non era ancora noto l'effettivo stipendio netto della parte resistente, non essendo stata richiesta, sotto questo profilo, alcuna modifica in corso di causa.
Si condivide l'affermazione di parte resistente, secondo la quale i presupposti del diritto consistono nel difetto di redditi propri del richiedente e nell'esistenza di una disparità economica tra le parti, però con la precisazione che il primo di tali presupposti non va inteso in senso assoluto, ma come mancanza di redditi propri idonei a garantire il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello antecedente la separazione, essendo finalizzato l'assegno di separazione, a differenza di quello di divorzio, proprio ad assicurare, per quanto possibile, la continuità del tenore di vita.
Nella fattispecie in esame sussistono tutti gli invocati presupposti. Innanzitutto, con solo il proprio stipendio di meno di 1.500 euro al mese, dovendo contribuire a mantenere due figli e a sostenere le spese per l'abitazione (non solo quelle per le utenze, ma anche gli oneri del mutuo), la ricorrente non potrebbe mantenere il tenore di vita antecedente la separazione. Analogamente, all'esito dell'acquisizione delle informazioni reddituali inizialmente non disponibili, si delinea una evidente disparità reddituale tra i due coniugi. A questo proposito si deve considerare che gli importi netti dei rispettivi stipendi (all'incirca euro 1.450 per la moglie ed euro 2.400 per il marito) sono confrontabili, perché quello percepito dal resistente è al netto delle trattenute in busta paga per i prestiti contratti, così come entrambi i coniugi devono sostenere la medesima rata di mutuo e devono contribuire al mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti. A questo proposito, il maggior aggravio inevitabilmente gravante sul genitore collocatario per il mantenimento del figlio minorenne può ritenersi compensato dalla percezione dell'assegno unico.
8 L'unica differenza consiste nel fatto che il resistente deve anche affrontare le spese di una nuova abitazione, benché sino a ora abbia trovato una sistemazione alternativa.
In sostanza, la domanda deve essere accolta. Anche tenendo in considerazione le maggiori spese di un eventuale nuovo alloggio, il resistente mantiene una disponibilità tale da consentirgli di contribuire al mantenimento della moglie. La quantificazione dell'assegno nella misura di 200 euro al mese richiesta dalla parte ricorrente pare equa, perché, nella sostanza, riequilibra le situazioni reddituali tra i coniugi, sì da ripartire in misura sostanzialmente equivalente fra di loro gli inevitabili sacrifici economici conseguenti alla separazione.
3.4. Lo squilibrio reddituale rilevato impone di ripartire in misura differente anche la partecipazione alle spese straordinarie per il mantenimento del figlio minorenne (mentre per la figlia maggiorenne
è vincolante la domanda della parte, con la quale è stata richiesta una partecipazione paritaria).
Rispettando la proporzione tra le entrate reddituali, il padre dovrà sostenere il 60% delle spese straordinarie sostenute per il figlio.
4. Non si deve provvedere sulle pur concordi conclusioni in tema di rilascio e rinnovo dei documenti del figlio minore, poiché sul punto è stato manifestato il consenso di entrambi i genitori, per cui non vi è spazio per un provvedimento giudiziale, che dovrebbe intervenire solo in caso di mancato accordo, per autorizzare l'uno o l'altro ad assumere le decisioni sul punto.
5. Parte resistente ha aderito ad alcune delle domande della parte ricorrente. Per la domanda di contributo economico a favore del figlio minorenne è stata presa una decisione intermedia tra le richieste delle parti. Quanto alla figlia maggiorenne, il convenuto ha chiesto, nella sostanza, la conferma dei provvedimenti provvisori. In definitiva, parte resistente è soccombente solo sulla domanda di contributo al mantenimento della moglie. Da ciò deriva la compensazione per 3/4 delle spese di lite e la condanna della parte resistente alla rifusione per il residuo quarto.
La liquidazione delle spese va fatta secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove orali.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in San Vitaliano (NA) il 22.09.2001; manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vitaliano (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, N.24 P. 2 S. A anno
2001);
2) affida il figlio minorenne a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale, sita in Cordenons, via Portolana 16 alla madre Parte_1
quale genitore collocatario prevalente del figlio minorenne;
4) Dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e Controparte_1
modalità:
- dal venerdì sera alle ore 19:30/20:00 fino alla domenica sera alle ore 19:30/20:00, a fine settimana alterni;
- uno o due pomeriggi alla settimana, nei giorni e secondo gli orari individuati tenendo conto degli impegni e della volontà del figlio;
- per metà delle vacanze natalizie, alternandosi di anno in anno dall'ultimo giorno di scuola sino al
31 dicembre mattina e dal 31 dicembre mattina sino al giorno di ripresa della scuola;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternandosi di anno in anno dall'ultimo giorno della scuola sino al pomeriggio/sera della domenica di Pasqua e dal pomeriggio/sera della domenica sino alla ripresa della scuola;
- per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, secondo un calendario da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- i genitori possono stabilire condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo;
5) dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via Controparte_1 Per_1 indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, Parte_1
10 da corrispondere in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
6) dispone che il padre provveda al pagamento del 60% delle spese Controparte_1 straordinarie per il figlio minorenne, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018.
7) dispone che il padre provveda al mantenimento della figlia maggiorenne Controparte_1 in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro Per_2 Parte_1
100,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
8) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie per la figlia maggiorenne come individuate nel Protocollo d'intesa tra Per_2
magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018, quindi comprese quelle per tasse scolastiche e per le spese di alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalla figlia.
9) dispone che versi a l'importo di euro 200,00 mensili, a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il suo mantenimento, da corrispondere in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
10) dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente;
11) dichiarate compensate per tre quarti le spese di lite, condanna alla Controparte_1
rifusione in favore della parte ricorrente di un quarto delle spese di lite, che Parte_1 liquida nell'importo complessivo di € 1.678,25 per compenso avvocato e di € 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15% per le spese generali e oltre agli accessori dovuti per legge;
Così deciso in Pordenone, in data 11 febbraio 25
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
11
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2390/2023 promossa da:
nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(PN), via Portolana n. 16, (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Annachiara C.F._1
Tortora
ricorrente
contro
, nato a [...], l'[...] e residente a [...]
Portolana n. 16, (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Puiatti C.F._2
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione nell'udienza del giorno 17/12/2024, sostituita con note scritte con le quali le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
1 Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 17/10/24, e pertanto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- dichiarare la separazione dei coniugi e autorizzandoli a vivere Controparte_1 Parte_1
separati con l'obbligo del reciproco rispetto, sciogliendo la comunione legale e disponendo le conseguenti annotazioni di legge;
- disporre l'assegnazione della casa famigliare sita in Cordenons (PN), via Portolana n. 16 alla sig.ra genitore collocatario prevalente, la quale vi continuerà a vivere con la prole, che Parte_1 ivi manterrà la residenza anagrafica, ordinando il rilascio dell'abitazione al sig. CP_1
in un termine congruo e comunque non superiore a giorni 30, affinchè si trovi altra
[...]
sistemazione abitativa anche presso gli alloggi statali per i dipendenti pubblici;
- affidarsi congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre nella casa famigliare;
- disporsi che il padre, previo concerto con la madre, avrà ampio diritto di visita del figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del medesimo ed i suoi intendimenti, ed in ogni caso per uno/due pomeriggi infrasettimanali ed a fine settimana alternati dal venerdì sera ad ore 20.00 alla domenica sera prima di cena. Vi sarà alternanza anche con riferimento ai periodi di vacanze Natalizie e Pasquali, le cui giornate rispettivamente di Natale, S. Stefano,
Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta verranno ripartite ad anni alterni tra i genitori, salvo diverso loro accordo e sempre secondo la volontà del grande minore. potrà rimanere Per_1
col padre 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, salvo diverso accordo, mentre con riguardo ai periodi di vacanze estive i genitori concordano a che entro il 31 maggio di ogni anno si comunichino le giornate in cui saranno in villeggiatura per evitare accavallamenti;
- nel merito, vista la già denunciata e confermata da controparte violazione pressochè totale del diritto di visita paterno come stabilito con provvedimento d.d. 19.3.24, disporsi un aumento dell'assegno mensile di contributo al mantenimento ordinario paterno del minore Persona_1
quantificabile in euro 400,00, rivalutabile annualmente istat, da versarsi entro il 5 di
[...]
ogni mese in forma tracciabile alla madre;
- nel merito, disporsi a carico del padre il pagamento alla madre di euro 400,00 Controparte_1
mensili rivalutabili entro ogni 5 del mese a titolo di assegno di mantenimento ordinario di Per_2
2 , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie alla stessa afferenti in rispetto del CP_1
Protocollo vigente presso il Tribunale di Pordenone;
- visto il divario reddituale di livello medio sussistente tra i coniugi come emerge dalle dichiarazioni dei redditi allegate, che individuano un reddito medio annuo imponibile della ricorrente nella misura di metà rispetto a quello del marito, disporre a carico del sig. il CP_1
versamento in forma tracciabile entro il medesimo termine di cui sopra alla sig.ra di un Parte_1
assegno mensile a titolo di mantenimento della moglie fissato in euro 200,00 rivalutabili Istat, continuando la sig.ra ad adempiere al pagamento di metà rata del mutuo cointestato che Parte_1
verrà versata come di regola nel conto cointestato alle parti sussistente presso Intesa SanPaolo, da utilizzarsi unicamente a tale scopo, potendo poi i coniugi aprirsi conti separati ove far confluire il proprio stipendio;
- disporsi che i genitori diano il consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti del minore
anche validi per l'espatrio, evitando che vi siano impedimenti del predetto Persona_1
consenso pretestuosi ed ingiustificati.
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione a prova per testi sulle circostanze di cui all'istanza
d.d. 05.09.24 dei figli maggiorenni della coppia e Persona_3 Persona_4 nonché se ritenuto necessario ai sensi dell'art. 473 bis.6, secondo comma c.c. come già evidenziato nell'istanza d.d. 06.09.24 a cui si rinvia;
- spese di lite integralmente rifuse.”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 18/10/24, e pertanto
“come da comparsa di costituzione e risposta, ad esclusione del punto n. 8, come già escluso dagli emanati provvedimenti provvisori, chiedendo altresì l'apertura della fase istruttoria, con ammissione dei capitoli e testi indicati sia in comparsa di costituzione e risposta che nella nota di trattazione scritta relativa all'udienza dell'11.10.2024.
(Conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta)
1. dichiarare la separazione dei coniugi e , autorizzandoli a Controparte_1 Parte_1
fissare ognuno la propria residenza, sciogliendo la comunione legale e disponendo le conseguenti annotazioni di legge;
3. disporsi l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente del minore presso la madre, con la quale vivrà nell'abitazione famigliare;
3
4. disporsi che il padre, previo concerto con la madre, avrà ampio diritto di visita del figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, ed in ogni caso secondo le modalità indicate al riguardo da parte ricorrente, salvo impegni lavorativi dei genitori;
5. versamento del Sig. in favore della Sig.ra dell'importo di € 250,00 mensile a CP_1 Parte_1
titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio minore , con percezione Per_1 dell'assegno unico alla madre collocataria;
spese straordinarie suddivise in egual misura al 50% fra i coniugi, previo accordo per le spese che, prese singolarmente, supereranno gli € 200,00;
7. disporsi che, per le motivazioni indicate in premessa, alcun assegno è dovuto dal Sig. CP_1
alla Sig.ra a titolo di mantenimento;
Parte_1
9. disporsi il consenso di ambo i genitori al rilascio ed al rinnovo dei documenti del minore
anche validi per l'espatrio; Persona_1
10. vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/12/23, allegando l'intollerabilità della Parte_1
prosecuzione della convivenza, ha chiesto la separazione dal marito con il Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 22/9/2001, in regime di comunione legale dei beni. La ricorrente ha rappresentato che dei tre figli della coppia, i due maggiorenni erano entrati nel mondo del lavoro, “... seppur con le attuali note difficoltà nel reperimento di un'occupazione stabile ...”. Per quanto riguarda il figlio minorenne, ancora studente, ne ha chiesto l'affidamento congiunto e il collocamento prevalente presso di sé, con ampio diritto di vista paterno. Conseguentemente, ha fatto istanza di assegnazione della casa familiare. Sul presupposto dello squilibrio delle posizioni reddituali tra i coniugi, ha chiesto anche l'imposizione di un duplice obbligo a carico del marito, di contributo al mantenimento del figlio minorenne, nella misura di 250 euro mensili e del 70% delle spese straordinarie, e di contributo al proprio mantenimento, nella misura di 200 euro mensili.
Si è tardivamente costituito non opponendosi alla separazione, né alle Controparte_1
richieste della moglie in punto affidamento, collocamento e mantenimento ordinario del figlio minorenne. Al contrario, il convenuto ha contestato i presupposti del diritto al mantenimento a favore della coniuge, deducendo una propria condizione economica, al netto dei vari impegni di spesa, assai meno florida di quella descritta dalla ricorrente. Per gli stessi motivi, ha proposto una
4 partecipazione paritaria dei genitori alle spese straordinarie per il figlio non economicamente autosufficiente.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, nella quale non ha avuto esito positivo il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.. I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, con conseguente scioglimento della comunione legale. Il figlio minorenne è stato affidato in via congiunta a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La casa familiare è stata assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario prevalente. Gli incontri tra padre e figlio sono stati disciplinati secondo la regolamentazione prevista nel ricorso, accettata dalla parte resistente. A fronte del lacunoso quadro documentale relativo alla situazione reddituale e patrimoniale, sono stati temporaneamente previsti, quali unici obblighi di contenuto economico gravanti sul convenuto, il versamento dell'assegno mensile di 250 euro a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minorenne e la partecipazione alla metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultimo. Sotto il profilo istruttorio, è stata ordinata alla parte resistente la produzione di documentazione integrativa relativa alla sua personale situazione economica.
Effettuato il deposito dei documenti integrativi, nell'udienza del giorno 2/7/2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata udienza per la rimessione in decisione.
Con istanza depositata in data 6/9/24, allegando due fatti sopravvenuti, la ricorrente ha proposto una modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti e una nuova domanda, ai sensi dell'art. 473-bis.19
c.p.c.. In primo luogo, per l'asserito mancato rispetto da parte del convenuto della regolamentazione degli incontri con il figlio e per il conseguente oggettivo aumento dei tempi di permanenza presso di sé, ha chiesto l'aumento da 250 a 400 euro del contributo mensile a carico del marito per il contributo al mantenimento del minorenne. In secondo luogo, rappresentando il recente nuovo percorso di studi universitari intrapreso dalla figlia maggiorenne, con conseguente perdita della precedente e temporanea autosufficienza economica, ha chiesto l'imposizione di un nuovo obbligo a carico del marito, di contributo al suo mantenimento, nella misura di 400 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie. All'esito dello svolgimento di un contraddittorio cartolare su tali richieste, preso atto della mancata contestazione dei fatti materiali sopravvenuti, da un lato è stato introdotto l'obbligo di versamento di un nuovo assegno mensile per il contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, nella misura di 100 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in
5 esse comprese anche quelle per le tasse scolastiche e l'alloggio universitario, d'altro lato è stato elevato a 300 euro l'assegno mensile per il mantenimento ordinario del figlio minorenne.
Nell'udienza del giorno 17/12/24, sostituita con il deposito di note scritte e preceduta dal deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione.
2. Nel presente giudizio sono controversi solo profili di natura economica. Non tutti peraltro, poiché le parti concordano sull'attribuzione esclusiva alla madre dell'assegno unico universale.
Quanto alle domande relative alla separazione, all'affidamento e al collocamento del figlio minorenne, oltre che all'assegno unico, possono essere accolte le coincidenti conclusioni delle parti, peraltro già recepite con i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c..
Anche per quel che riguarda le ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente, la valutazione di base da cui procedere è costituita dai provvedimenti temporanei e urgenti, però con le necessarie modifiche e integrazioni che si rendono necessarie all'esito delle ulteriori acquisizioni documentali, cioè alla luce di nuove informazioni non disponibili quando si è adottata la prima provvisoria regolamentazione dei rapporti economici.
In estrema sintesi, dai documenti possono ricavarsi due dati oggettivi di maggior rilievo. Il primo è lo squilibrio dei redditi dichiarati dai coniugi fino all'anno d'imposta 2022, nel senso che, in quell'anno e nei due precedenti, il resistente aveva percepito all'incirca il doppio dei redditi della moglie. Ma si tratta di dati che, già disponibili al momento della prima valutazione in quanto depositati dalla parte ricorrente, non erano stati ritenuti decisivi, in quanto non aggiornati con le risultanze dell'ultima attività lavorativa svola dalla parte ricorrente a partire da settembre 2022. Il secondo dato ricavato dai documenti depositati dalla parte resistente su ordine del giudice, assai più rilevante, è costituito dalla media degli stipendi netti percepiti da nell'ultimo Controparte_1
periodo annuale preso in considerazione, da luglio 2023 a giugno 2024. Come già rilevato in sede di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, la media mensile è di circa 2.400 euro, importo che non è stato contestato e che è superiore sia a quello dichiarato in udienza, sia, di quasi 1.000 euro, a quello percepito dalla moglie.
3. Su tale premessa quantitativa, il Collegio ritiene congrue le valutazioni che seguono.
6 3.1. Va confermato in 300 euro mensili l'ammontare del contributo al mantenimento ordinario del figlio minorenne. Le argomentazioni a fondamento di tale quantificazione sono le stesse che hanno condotto all'adozione del provvedimento di modifica ex art. 473-bis.23 c.p.c.. Procedendo dall'importo condiviso di 250 euro, inizialmente commisurato al regime di visite concordato e quindi alla ripartizione tra i genitori del mantenimento diretto che a tale regime sarebbe conseguito, va preso atto che, secondo circostanza di fatto pacifica, il padre non incontra il figlio secondo i tempi e le modalità previste. Non è rilevante, per questa valutazione, accertare perché ciò accada.
Non si tratta, infatti, di sanzionare in termini economici presunte colpe, come sembrerebbero avere inteso le parti. Piuttosto, bisogna prendere atto che la situazione, ormai consolidata, oggettivamente determina un maggior aggravio in termini economici per la madre, stimabile in circa il 20%. Ciò induce a incidere nella stessa misura sull'importo dell'assegno inizialmente concordato e previsto dalle parti, che dunque, secondo la medesima percentuale, va elevato a 300 euro mensili. Come è stato chiarito quando è stata applicata la modifica, l'integrazione rispetto alla misura iniziale non rappresenta in assoluto il maggior onere economico sostenuto dalla ricorrente, ma l'incremento del contributo gravante sul padre per tale maggior onere, secondo gli stessi criteri di determinazione dell'assegno originariamente condivisi dalle parti.
3.2. Il padre è tenuto a contribuire anche al mantenimento ordinario della figlia, che non è economicamente autosufficiente, pur essendolo stata in passato, però per un periodo transitorio cui non ha fatto seguito una definitiva indipendenza. Quale premessa, vanno ribadite le argomentazioni già svolte quando l'obbligo paterno è stato imposto in via transitoria. La scelta della figlia maggiorenne, pur all'età di 21 anni, di abbandonare il lavoro temporaneo e di seguire la strada dell'istruzione universitaria per soddisfare le proprie più elevate aspirazioni professionali, non pare tardiva, arbitraria o irragionevole. La ragazza ha osservato il principio di autoresponsabilità cui il giovane adulto deve sottostare per beneficiare del diritto al mantenimento da parte dei genitori, sia perché ha curato con il possibile impegno richiestole la propria preparazione scolastica e professionale, essendosi diplomata e avendo lavorato dopo il diploma, sia perché è ragionevole convenire che il lavoro temporaneamente svolto alle dipendenze di una catena di fast food, valutato in una prospettiva futura stabile, non corrispondesse ai suoi titoli e alle sue aspirazioni.
Ciò premesso, bisogna tener conto di due elementi che incidono nel senso di contenere la misura dell'assegno. Da un lato, il genitore dovrà comunque contribuire a fronteggiare le spese
7 straordinarie, che per una studentessa universitaria fuori sede sono significativamente elevate.
D'altro lato, è verosimile che, sul versante del mantenimento ordinario, le esigenze della ragazza siano più contenute, avendo la stessa lavorato per un periodo di tempo apprezzabile, potendone aver ricavato, secondo valutazione di comune esperienza, dei risparmi utilizzabili per il proprio mantenimento.
In definitiva, anche per questo profilo il Collegio ritiene di dover confermare quanto statuito in via provvisoria e urgente.
3.3. Resta da valutare la richiesta della ricorrente, di attribuzione di un assegno di mantenimento a proprio favore e a carico del marito, della quale ci si è occupati solo in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, quando però non era ancora noto l'effettivo stipendio netto della parte resistente, non essendo stata richiesta, sotto questo profilo, alcuna modifica in corso di causa.
Si condivide l'affermazione di parte resistente, secondo la quale i presupposti del diritto consistono nel difetto di redditi propri del richiedente e nell'esistenza di una disparità economica tra le parti, però con la precisazione che il primo di tali presupposti non va inteso in senso assoluto, ma come mancanza di redditi propri idonei a garantire il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello antecedente la separazione, essendo finalizzato l'assegno di separazione, a differenza di quello di divorzio, proprio ad assicurare, per quanto possibile, la continuità del tenore di vita.
Nella fattispecie in esame sussistono tutti gli invocati presupposti. Innanzitutto, con solo il proprio stipendio di meno di 1.500 euro al mese, dovendo contribuire a mantenere due figli e a sostenere le spese per l'abitazione (non solo quelle per le utenze, ma anche gli oneri del mutuo), la ricorrente non potrebbe mantenere il tenore di vita antecedente la separazione. Analogamente, all'esito dell'acquisizione delle informazioni reddituali inizialmente non disponibili, si delinea una evidente disparità reddituale tra i due coniugi. A questo proposito si deve considerare che gli importi netti dei rispettivi stipendi (all'incirca euro 1.450 per la moglie ed euro 2.400 per il marito) sono confrontabili, perché quello percepito dal resistente è al netto delle trattenute in busta paga per i prestiti contratti, così come entrambi i coniugi devono sostenere la medesima rata di mutuo e devono contribuire al mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti. A questo proposito, il maggior aggravio inevitabilmente gravante sul genitore collocatario per il mantenimento del figlio minorenne può ritenersi compensato dalla percezione dell'assegno unico.
8 L'unica differenza consiste nel fatto che il resistente deve anche affrontare le spese di una nuova abitazione, benché sino a ora abbia trovato una sistemazione alternativa.
In sostanza, la domanda deve essere accolta. Anche tenendo in considerazione le maggiori spese di un eventuale nuovo alloggio, il resistente mantiene una disponibilità tale da consentirgli di contribuire al mantenimento della moglie. La quantificazione dell'assegno nella misura di 200 euro al mese richiesta dalla parte ricorrente pare equa, perché, nella sostanza, riequilibra le situazioni reddituali tra i coniugi, sì da ripartire in misura sostanzialmente equivalente fra di loro gli inevitabili sacrifici economici conseguenti alla separazione.
3.4. Lo squilibrio reddituale rilevato impone di ripartire in misura differente anche la partecipazione alle spese straordinarie per il mantenimento del figlio minorenne (mentre per la figlia maggiorenne
è vincolante la domanda della parte, con la quale è stata richiesta una partecipazione paritaria).
Rispettando la proporzione tra le entrate reddituali, il padre dovrà sostenere il 60% delle spese straordinarie sostenute per il figlio.
4. Non si deve provvedere sulle pur concordi conclusioni in tema di rilascio e rinnovo dei documenti del figlio minore, poiché sul punto è stato manifestato il consenso di entrambi i genitori, per cui non vi è spazio per un provvedimento giudiziale, che dovrebbe intervenire solo in caso di mancato accordo, per autorizzare l'uno o l'altro ad assumere le decisioni sul punto.
5. Parte resistente ha aderito ad alcune delle domande della parte ricorrente. Per la domanda di contributo economico a favore del figlio minorenne è stata presa una decisione intermedia tra le richieste delle parti. Quanto alla figlia maggiorenne, il convenuto ha chiesto, nella sostanza, la conferma dei provvedimenti provvisori. In definitiva, parte resistente è soccombente solo sulla domanda di contributo al mantenimento della moglie. Da ciò deriva la compensazione per 3/4 delle spese di lite e la condanna della parte resistente alla rifusione per il residuo quarto.
La liquidazione delle spese va fatta secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove orali.
P.Q.M.
9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in San Vitaliano (NA) il 22.09.2001; manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Vitaliano (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, N.24 P. 2 S. A anno
2001);
2) affida il figlio minorenne a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale, sita in Cordenons, via Portolana 16 alla madre Parte_1
quale genitore collocatario prevalente del figlio minorenne;
4) Dispone che il padre possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e Controparte_1
modalità:
- dal venerdì sera alle ore 19:30/20:00 fino alla domenica sera alle ore 19:30/20:00, a fine settimana alterni;
- uno o due pomeriggi alla settimana, nei giorni e secondo gli orari individuati tenendo conto degli impegni e della volontà del figlio;
- per metà delle vacanze natalizie, alternandosi di anno in anno dall'ultimo giorno di scuola sino al
31 dicembre mattina e dal 31 dicembre mattina sino al giorno di ripresa della scuola;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternandosi di anno in anno dall'ultimo giorno della scuola sino al pomeriggio/sera della domenica di Pasqua e dal pomeriggio/sera della domenica sino alla ripresa della scuola;
- per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, secondo un calendario da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- i genitori possono stabilire condizioni migliorative in deroga, se di comune accordo;
5) dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via Controparte_1 Per_1 indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300,00 mensili, Parte_1
10 da corrispondere in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
6) dispone che il padre provveda al pagamento del 60% delle spese Controparte_1 straordinarie per il figlio minorenne, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018.
7) dispone che il padre provveda al mantenimento della figlia maggiorenne Controparte_1 in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro Per_2 Parte_1
100,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
8) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie per la figlia maggiorenne come individuate nel Protocollo d'intesa tra Per_2
magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018, quindi comprese quelle per tasse scolastiche e per le spese di alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalla figlia.
9) dispone che versi a l'importo di euro 200,00 mensili, a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo per il suo mantenimento, da corrispondere in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
10) dispone che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre, in quanto genitore collocatario prevalente;
11) dichiarate compensate per tre quarti le spese di lite, condanna alla Controparte_1
rifusione in favore della parte ricorrente di un quarto delle spese di lite, che Parte_1 liquida nell'importo complessivo di € 1.678,25 per compenso avvocato e di € 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15% per le spese generali e oltre agli accessori dovuti per legge;
Così deciso in Pordenone, in data 11 febbraio 25
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
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