Sentenza 3 aprile 2025
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- 1. Negoziazione assistita: dall’invito alla prescrizione, focus sulle sentenze di merito più recentiAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 23 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 35849/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta NEW GALLERY CP_1
DI PANERA EMANUEL
RESISTENTE
Oggi 03/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. MAJOCCHI MATTEO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
ALICE SALVALAGGIO, giusta delega orale. Per , in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta NEW CP_1
GALLERY DI PANERA EMANUEL, l'avv. ODDONE PIERGIORGIO.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA LARGA, 9 20122 MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in proprio e nella sua qualità di titolare CP_1 C.F._1 della ditta NEW GALLERY DI PANERA EMANUEL con il patrocinio dell'avv. ODDONE PIERGIORGIO, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N. 72 15011 ACQUI TERME, presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da fogli depositati in via telematica.
Parte resistente ha concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. la ha agito in giudizio domandando Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Resistente al pagamento dell'importo complessivo di Euro 31.327,78 come meglio quantificato e
2 dettagliato in atti, oltre IVA sulle fatture per canoni insoluti (e quindi Euro 31.560,67 IVA compresa sulle fatture per canoni insoluti) ed oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute, e legali, anche ex art. 1284 c. 4 c.c., sugli importi dovuti a titolo di penale, indennizzo e maggior danno, ed oltre rivalutazione ove dovuta), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.2. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di Pt_1 inviando una e-mail a . Email_1
Più nel dettaglio, parte ricorrente allegava: di aver stipulato con New Gallery di ER AN i contratti di locazione di beni mobili nn. 12719427, 12720183, 13619293, 15317509 e 1958204 (doc. 2); di aver comunicato al conduttore l'intervenuta risoluzione dei contratti di locazione, a fronte dell'inadempimento contrattuale della New Gallery, avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 Condizioni Generali), rispettivamente con lettere del 18.06.2021, 21.04.2020,
20.03.2021, 21.04.2020 e 17.01.2020 (doc. 6), intimando al medesimo il pagamento delle fatture insolute, nonché delle ulteriori somme dovute in ragione della anticipata estinzione del
Contratto, oltre alla restituzione del Materiale;
che i contratti prevedevano, a seguito della risoluzione ex art. 12 delle Condizioni Generali, il diritto in capo a di richiedere il pagamento delle somme a titolo di: Pt_1
- canoni insoluti (oltre interessi di mora), pari alla somma delle fatture emesse da Pt_1 prima della risoluzione del Contratto e non saldate dal Conduttore (cfr. doc. 5);
- penale per inadempimento, «pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici» (ex art. 13 comma 2 Condizioni
Generali di Contratto);
- indennizzo, calcolato (ex art. 14, comma 2, Condizioni Generali) per il tempo in cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione del Contratto, il Conduttore ha mantenuto la disponibilità del Materiale, contravvenendo all'obbligo di restituzione previsto dal comma 1 dell'art. 13 Condizioni Generali;
3 - maggior danno, dato dalla differenza tra il Corrispettivo che avrebbe avuto diritto Pt_1
ad incassare se il Contratto fosse giunto a naturale scadenza e la somma degli importi che ha incassato in esecuzione del Contratto e/o che ha diritto a ricevere ad altro titolo in ragione, ossia fatture insolute, penale e indennizzo;
che in data 25.07.2024 assolveva alla condizione di procedibilità invitando il conduttore a concludere una negoziazione assistita (doc. 7), per la somma complessiva di € 28.391,70, a cui quest'ultimo non aderiva.
La New Gallery si costituiva e chiedeva “In via preliminare e/o pregiudiziale: Dichiarare
l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Alessandria quale foro territorialmente competente;
Dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per carenza di sottoscrizione della parte e della relativa autentica dell'avvocato nell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.L. 132/2014. Nel merito: in via principale, rigettare ogni avversaria domanda in quanto inammissibile e/o destituita di fondamento in punto “an debetaur”; in via subordinata, contenere e liquidare le avversarie pretese creditorie nel minore importo di cui all'accordo intervenuto inter partes (doc. 2), pari a € 12.000,00, ovvero nei limiti del giusto e del provato”, deducendo:
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, affermando la competenza del Tribunale di Alessandria, ritenendo doversi applicare nel caso di specie il cd. foro del consumatore ex art. 66 del Cod. Consumo;
l'improcedibilità della domanda per carenza di sottoscrizione della parte nell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita del 25.07.2024, requisito imprescindibile ai sensi dell'art. 4 del D.L. 132/2014;
l'infondatezza nel merito delle pretese creditorie posto che parte ricorrente si limitava a far discendere dall'inadempimento e/o ritardato adempimento dei canoni dei contratti di locazione la risoluzione dei contratti, come conseguenza automatica, per effetto di mere comunicazioni stragiudiziali, senza che fosse intervenuto alcun accertamento giudiziale in punto di gravità del preteso inadempimento;
che le pretese di parte ricorrente risultavano pretestuose ed eccessive in punto di quantum poiché la stessa non teneva conto dell'accordo stragiudiziale sottoscritto in data 27 marzo
4 2024 inerente ai contratti oggetto del presente giudizio contenente una quantificazione del debito complessiva pari ad € 12.000,00; che gli importi pretesi a titolo di penale e/o indennizzo dovevano ritenersi non dovuti in quanto in contrasto con il divieto di clausole vessatorie.
Con memoria del 3.2.2025 aggiornava gli importi dovuti da New Parte_1
Gallery a titolo di indennizzo ex art. 14 delle condizioni generali dei contratti a causa della perdurante mancata restituzione dei beni concessi in locazione in forza dei Contratti nn.
12719427, 12720183, 13619293, 15317409 e 1958204.
Ritiene questo giudice che le domande proposte dalla ricorrente Parte_1
meritino accoglimento.
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa della resistente posto che la competenza del Tribunale di Milano si è correttamente radicata in virtù del foro convenzionale previsto nei contratti oggetto del presente procedimento.
Infatti, l'art. art. 19 delle condizioni generali di contratto stabilisce che “le parti espressamente convengono che ogni controversia relativa e/o derivante, in via diretta od indiretta, dall'interpretazione, applicazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione, continenza di cause nonché dei fori alternativi di legge”(doc. 2 parte ricorrente).
Trattasi di clausola del tutto valida ed efficace, essendo elencata tra le clausole sottoscritte con duplice firma ex artt. 1341 e 1342 c.c. ed individuata mediante il riferimento al numero dell'articolo ed alla denominazione.
Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per carenza di sottoscrizione della parte e della relativa autentica dell'avvocato nell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, posto che la sottoscrizione dell'invito ad opera della parte attrice personalmente non è prevista ex art. 4 del d.l. 132/2014 a pena di nullità e, in ogni caso, l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo di informare la parte per iscritto, invitandola al procedimento di negoziazione assistita. In ogni caso, parte resistente non ha allegato alcun pregiudizio derivante dalla sottoscrizione del solo difensore.
5 Venendo al merito, ha fornito prova del fatto costitutivo della pretesa Parte_1
azionata ai sensi dell'art. 2967, co. 1 c.c., mediante la produzione dei contratti di noleggio nn.
12719427, 12720183, 13619293, 15317509, 1958204 (sub doc. 2) – dai quali risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento dei canoni, della penale nonché degli indennizzi per la mancata restituzione del materiale nella misura richiesta -, delle fatture di acquisto del
“Materiale” (sub doc. 3), dei verbali di consegna “Materiale” e documenti di trasporto (sub doc. 4) e delle fatture insolute (sub doc. 5).
Pertanto, a fronte dell'allegato inadempimento, sarebbe stato onere del conduttore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ed in virtù del principio di presunzione di persistenza del diritto, in forza del quale ogni diritto deve presumersi esistente se non risulta intervenuta una sua causa di estinzione, dimostrare l'integrale adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto.
Tale onere, nel caso di specie, non è stato assolto, essendosi parte resistente limitata a contestare la pretesa di ritenendola destituita di fondamento poiché non Parte_1
preceduta da una richiesta di declaratoria di accertamento dell'inadempimento e conseguente risoluzione dei contratti, oltre che eccessiva perché le parti in data 27.03.2024 avrebbero stipulato un accordo denominato “dichiarazione di impegno corresponsione somme dovute” (cfr. sub doc. 2 resistente) contenente una quantificazione complessiva del debito pari a €
12.000,00.
Trattasi di eccezioni prive di fondamento.
Con riferimento alla intervenuta risoluzione dei contratti, parte ricorrente si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle condizioni generali di contratto (doc. 2 di parte ricorrente).
Ed infatti, le parti con tale clausola hanno attribuito a la facoltà di Parte_1
risolvere di diritto i contratti, tra gli altri casi, qualora “il conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni Parte_1 altro importo contrattualmente dovuto”.
Come è noto, la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 c.c. è una pattuizione con la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto in caso di inadempimento di una o più obbligazioni determinate.
6 In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva che, nel caso oggi sub iudice, è avvenuto con la pec prodotte da sub doc. 6 ricevute dalla resistente in data 18.06.2021, Parte_1
21.04.2020, 20.03.2021, 21.04.2020 e 17.01.2020.
In merito all'accordo del marzo 2024 prodotto sub doc. 2 da parte resistente, sarebbe stato onere di quest'ultima dimostrare di aver adempiuto ad esso, saldando il debito complessivo verso Parte_1
Tale accordo – osserva il Tribunale - non ha carattere novativo, come risulta espressamente dal tenore letterale dello stesso, motivo per cui, del tutto legittimamente, parte ricorrente ha poi agito per il recupero dell'intero credito, a fronte dell'inadempimento avversario.
In forza degli artt. 13 e 14 delle condizioni generali del contratto, in caso di risoluzione dell'accordo il conduttore è tenuto al pagamento dei corrispettivi periodici maturati sino alla data di risoluzione, maggiorati degli eventuali interessi di mora nella misura determinata dalle condizioni particolari, alle spese o oneri sostenuti dal locatore in ragione della cessazione degli effetti del contatto, nonché al pagamento di una penale pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici).
Inoltre, in caso di ritardo nella restituzione del “Materiale” il conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di indennizzo, gli importi calcolati sulla base Parte_1 dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle condizioni particolari di contratto, sino all'effettiva restituzione del materiale e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all'esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del materiale restituito.
Sia le penali che gli indennizzi sono dovuti poiché legittimamente richiesti;
infatti, il contratto
è stato sottoscritto dal titolare sig. ER AN che ha apposto anche il timbro dell'attività commerciale;
sottoscrizione e timbro sono stati inseriti sia nelle condizioni generali, sia nelle condizioni particolari (cfr. doc. 2 parte ricorrente). Appare provato, pertanto, che la parte resistente abbia compreso il significato dell'impegno che si stava assumendo con il contratto: le clausole maggiormente onerose sono state doppiamente sottoscritte dal sig. ER
AN ai sensi degli artt. 1341 e 1343 c.c.; l'attenzione del resistente è stata richiamata in particolare in relazione alle clausole onerose, indicate con il numero e il titolo.
7 Ne consegue che l'accettazione delle clausole è stata frutto di una libera scelta, con possibilità per la resistente di valutarne liberamente l'esatta portata. Le clausole risultano leggibili e comprensibili e di conseguenza il contratto è pienamente valido ed efficace per i contraenti.
Dunque, risulta dovuta, la somma di € 31.327,87 oltre I.V.A. sulle fatture per canoni insoluti (€
31.560, 67 compresa iva) –somma non specificamente contestata nel quantum da parte resistente, se non richiamando il predetto accordo - come di seguito dettagliata:
- in relazione al contratto A (n. 12719427) € 4.251,16 comprensiva di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale (pari ad € 62,40 – doc. 7) così composta:
(i) € 4.188,76 (oltre interessi legali), quale indennizzo per la mancata restituzione del
Materiale, ex art. 14 Condizioni Generali di contratto, pari al valore del canone trimestrale (€
392,31 oltre IVA) moltiplicato per il numero di trimestri intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (18.06.2021) e quella della prima udienza di comparizione (6.2.2025) quindi per n. 15 trimestri, già detratto l'importo di € 5.265,92 corrisposto successivamente alla risoluzione del Contratto (e imputato a copertura di € 2.393,10 per fatture insolute ed €
1.176,93 a titolo di penale);
- in relazione al contratto B (12720183) € 5.991,91, così composta:
(ii) € 5.991,91 (oltre interessi legali), quale indennizzo per la mancata restituzione del
Materiale, ex art. 14 Condizioni Generali, pari al valore del canone trimestrale (€ 392,31 oltre
IVA) moltiplicato per il numero di trimestri intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (21.04.2020) e quella della prima udienza di comparizione (6.2.2025) quindi per n. 19 trimestri, già detratto l'importo di € 4.250,00 corrisposto successivamente alla risoluzione del
Contratto (e imputato a copertura di € 957,24 per fatture insolute ed € 1.830,78 a titolo di penale);
- in relazione al contratto C (13619293) € 7.682,17, così composta:
(i) € 320,92 (oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284 c. 4 c.c.), quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto, pari a “un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita” come dettagliatamente indicati nella lettera di risoluzione dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (€ 960,30:3 = € 320,10);
8 (ii) € 7.361,25 (oltre interessi legali), quale indennizzo per la mancata restituzione del
Materiale, ex art. 14 Condizioni Generali, pari al valore del canone mensile (€ 160,05 oltre
IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto
(20.03.2021) e quella della prima udienza di comparizione (6.2.2025) quindi per n. 46 mesi, già detratto l'importo di € 968,00 corrisposto successivamente alla risoluzione del Contratto (e imputato a copertura di € 966,95 per fatture insolute);
- in relazione al Contratto D (15317409) € 4.306,27, così composta:
(i) € 353,94 oltre IVA (e quindi € 431,80 IVA compresa ed interessi di mora esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione (cfr. doc. 6) e di cui alle fatture nn. 1342912 e 304921 (cfr. doc. 5);
(ii) € 589,90 (oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284 c. 4 c.c.), quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del contratto, pari a un “un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita” come dettagliatamente indicati nella lettera di risoluzione dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (€ 1.769,70:3 = € 589,90)
(iii) € 3.362,43 (oltre interessi legali), quale indennizzo per la mancata restituzione del
Materiale, ex art. 14 Condizioni Generali, pari al valore del canone trimestrale (€ 176,97 oltre
IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto
(21.04.2020) e quella della prima udienza di comparizione (6.2.2025) quindi per n. 19 trimestri.
- in relazione al Contratto E (1958204) € 9.096,36, così composta:
(i) € 699,72 oltre IVA (e quindi € 853,66 IVA compresa ed interessi di mora esclusi), per il mancato pagamento dei canoni scaduti alla data della comunicata risoluzione (cfr. doc. 6) e di cui alle fatture nn.1020806 e 1401592 (cfr. doc. 5);
(ii) € 1.399,44 (oltre interessi legali ex art. 1282 e 1284 c. 4 c.c.), quale penale per inadempimento contrattuale in ragione della risoluzione anticipata del Contratto, pari a “un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita” come dettagliatamente indicati nella lettera di risoluzione dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (€ 4.198,32:3 = € 1.399,44)
(iv) € 6.997,20 (oltre interessi legali), quale indennizzo per la mancata restituzione del
Materiale, ex art. 14 Condizioni Generali, pari al valore del canone trimestrale (€ 349,86, oltre
9 IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto
(17.01.2020) e quella della prima udienza di comparizione (6.2.2025) quindi per n. 20 trimestri.
Inoltre, l'avvenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in virtù della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto (cfr. doc 2 parte ricorrente),
e delle pec prodotte sub doc. 6 del 18.06.2021, 21.04.2020, 20.03.2021, 21.04.2020 e 17.01.2020 determina l'attualità dell'obbligo della riconsegna dei beni in capo alla resistente, che non ha più titolo per detenerli.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri della tabella di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. condanna in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta NEW CP_1
GALLERY DI PANERA EMANUEL, al pagamento in favore di di € Parte_1
31.560,67, compresa I.V.A. sulle fatture per canoni insoluti, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
2. condanna in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta NEW CP_1
GALLERY DI PANERA EMANUEL, alla restituzione a favore di del Parte_1
Materiale oggetto dei contratti nn. 12719427, 12720183, 13619293, 15317409 e 1958204 a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di Parte_1
inviando una e-mail a
[...] Email_1
3. condanna in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta NEW CP_1
GALLERY DI PANERA EMANUEL, alla rifusione a favore di delle Parte_1 spese del giudizio, liquidate in € 545,00 per spese ed € 5.810,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
10 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Federica Giammarrusto
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 03/04/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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