Articolo 32 della Legge 3 agosto 2007, n. 124
Articolo 30 bisArticolo 33
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12 ottobre 2007
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Versione
25 agosto 2012
Art. 32. (Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonche' su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. ((Il Comitato esprime, altresi', il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonche' sul piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i)) ). 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza. 3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. 4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese ((dalla ricezione dell'atto)) ; tale termine e' prorogabile una sola volta, per non piu' di quindici giorni.
Entrata in vigore il 25 agosto 2012
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