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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
dott.ssa NG Di LA – Presidente
dott. VA PP – Giudice est.
dott.ssa Chiara D'Alfonso – Giudice
ha pronunciato ai sensi degli artt. 21 d.lgs. 150/2011 e 281-terdecies c.p.c. la se- guente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 342/2023 R.G. e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gabriella Bocchi, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato in , Via Abruzzi 6, presso
[...] CP_1
l'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Filomena Fantini, Emanuele Laudadio e Marcella Marino, come da mandato in atti su delibera giunta comunale n. 417/2019;
1 RESISTENTE
E
, Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente a oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona e ai diritti della personalità - opposizione alla convalida di trattamento sanitario obbligatorio conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. Con “ricorso ex art. 35, comma 8, L. n. 833/78”, ha Parte_1
proposto opposizione “contro il provvedimento di Trattamento Sanitario
Obbligatorio disposto nei suoi confronti dal Sindaco di in condizio- CP_1
ne di degenza ospedaliera in data 01 aprile 2023, chiedendone la revoca”; de- ducendo l'assenza delle “condizioni” (“stato di alterazione psichica”; “rifiuto a ricevere l'intervento dei sanitari”; “impossibilità di adottare misure extraospe- daliere”), in quanto la stessa “si era recata presso l'Ospedale in condizioni di volontarietà, in assenza di alterazioni psichiche, senza alcun rifiuto del ricove- ro”, “i Sanitari non si sono neanche interfacciati con il padre della ricorrente che era in sala d'attesa del Pronto Soccorso e che aveva ed ha influenza sulla figlia”, “ non ha potuto parlare con il padre trovandosi 'piantonata' da Pt_1
una Guardia Giurata”; successivamente, e sulla scorta di C. cost. 76/2025, de- ducendo la “illegittimità” e “dunque” “nullità” del TSO “non essendo la ricor- rente stata preventivamente ascoltata dal Giudice Tutelare”.
2 Il pubblico ministero ha concluso nel senso che “nulla si oppone”.
Il Tribunale, con ordinanza contestuale a sentenza non definitiva del 15-16 ot- tobre 2025, ha disposto la notifica al , “in persona del Controparte_1
sindaco pro tempore”.
si è costituito, in persona del medesimo sindaco che ha Controparte_1
ordinato il TSO opposto, eccependo la propria “[c]arenza di legittimazione passiva” e, “[q]uale corollario”, “l'incompetenza territoriale” di questo Tribu- nale, vertendosi nell'ambito di “cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato”, sicché “è competente il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, pertanto, il Tribunale [de] L'Aquila”; in ogni caso, chiedendo il rigetto “nel merito” del ricorso.
2. Il ricorso è fondato nei sensi di cui a seguire.
2.1. Nella opposizione alla convalida del TSO “oggetto della domanda [è]
l'annullamento di un provvedimento amministrativo asseritamente illegittimo”, ossia “l'ordinanza del Sindaco” (C. 3900/2016: diverso è l'oggetto della “doman- da” nel giudizio di “risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento stes- so emesso in sede giudiziaria”; trattandosi di “un danno-conseguenza, [esso non deriva] con carattere di automaticità dall'annullamento del provvedimento che aveva disposto il trattamento sanitario obbligatorio”); e infatti l'art. 35 l.
833/1978, al c. 8, precisa che il ricorso è contro “il provvedimento convalidato dal giudice tutelare”.
C. cost. 76/2025, premesso il “riconoscimento, anche in favore delle persone affette da disabilità mentale, della pienezza dei diritti costituzionali”, ha ritenu- to che il TSO in condizioni di degenza ospedaliera, quale trattamento sanitario non solo obbligatorio, ma anche coattivo, cioè incidente sulla libertà fisica (poten-
3 do il suo destinatario essere costretto con la forza a sottoporvisi), “può essere adottato 'solo se', ai sensi dell'art. 34 [“Accertamenti e trattamenti sanitari vo- lontari e obbligatori per malattia mentale”], quarto comma, della [...] legge
[833/1978], ricorrono tre presupposti: a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione degli stessi da parte dell'infermo; c) l'assenza di condizioni e circostanze per l'adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere. [...] In relazione al secondo presupposto sostanziale (la mancata accettazione degli interventi),
l'art. 33, quinto comma, prevede che i trattamenti 'devono essere accompa- gnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato', prospettando il trattamento coattivo come extrema ratio, in coerenza con il principio espresso dal primo comma della stessa disposizio- ne, per cui '[g]li accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volonta- ri'[; sicché è necessaria] la ricerca dell'alleanza terapeutica e l'assenza di soluzioni per ovviare al ricovero ospedaliero”; inoltre, quanto alle “finalità che legitti- mano il trattamento sanitario coattivo, esse trovano la loro ragion d'essere es- senzialmente nell'art. 32 Cost. [N]ell'attuale contesto normativo, s[ono] scom- parsi i riferimenti alla pericolosità per gli altri e al 'pubblico scandalo' che, invece, con- notavano le misure di ricovero provvisorio o definitivo nei manicomi nella [...] legge n. 36 del 1904[;] il ricovero 'non è disposto contro il soggetto a titolo di pena o di misura di sicurezza, ma, quanto meno prevalentemente, a favore di lui, a protezione della sua salute e della sua integrità fisica”[;] la finalità eminente cui il trattamento è indirizzato[ è] la tutela della salute del paziente stesso[;] il trattamento sanitario coattivo in condizioni di degenza ospedaliera non è una misura di difesa sociale, ma deve essere necessariamente finalizzato alla tutela del- la salute mentale del paziente stesso[; esso ]non trova giustificazione se non nella cura della persona interessata. [...] Esistono nell'ordinamento, del resto, altri istituti che presuppongono la pericolosità sociale della persona affetta da in-
4 fermità mentale e che sono finalizzati anche alla protezione dell'incolumità e di diritti costituzionali di terzi, quali le misure di sicurezza, e, in particolare,
l'assegnazione alle REMS”.
In tal senso, la legittimità (costituzionale) dei trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale presuppone, dal punto di vista sostanziale: o il rischio di comportamenti di autolesionismo; oppure, comunque, la funzionalità al benesse- re psichico del paziente che, quindi, manifesti sofferenza in conseguenza della malattia mentale.
Il sindaco è legittimato passivo quale “autorità sanitaria locale”; il “ricorso di chi è sottoposto al TSO, e di chiunque vi ha interesse, avverso il provvedimento che lo dispone dev'essere proposto nei confronti del Sindaco non già nella qualità di rappresentante del Comune, il quale è estraneo alla procedura, ma di ufficiale di governo ('autorità sanitaria locale', a norma della [l.] 180[/]1978, art. 1, u.c.) e cioè di organo diretto dello Stato [...] e, di conseguenza, la notifi- ca dev'essere effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato[. Se il ricor- rente] evoca[...] in giudizio il Sindaco [...] come rappresentante dell'ente co- munale, anziché nella qualità di ufficiale di governo[, c]iò[...] è causa di un vi- zio relativo non solo alla notifica del ricorso (effettuata presso la sede comu- nale) ma all'editio actionis, cioè al contenuto dell'atto introduttivo, riguardando l'individuazione del soggetto passivo e, quindi, l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a sostegno della domanda[.] Viene in rilievo l'ipotesi di nullità dell'atto introduttivo ('se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel
n. 3 dell'art. 163, n. 3, ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso ar- ticolo') prevista dall'art. 164 c.p.c., c[.] 4 – non sanata dalla costituzione in giu- dizio del [...] (privo di legittimazione passiva) -, cui è applicabile la CP_1
sanatoria prevista dell'art. 164 c.p.c., c[.] 5, che il giudice d[eve] doverosamente
5 attivare, ordinandone la rinnovazione mediante evocazione in giudizio del
Sindaco quale organo della Presidenza del consiglio dei ministri.
[...] Sebbene nel sistema della tutela giurisdizionale avverso la convalida del provvedimento che dispone il TSO non sia prevista la partecipazione necessa- ria dell' (cfr. art. 5 [l.] 180[/]1978), non si può escludere l'interesse Parte_2
di colui che è sottoposto alla procedura, e di chiunque vi ha interesse, di con- venire in giudizio anche l'Azienda per farne accertare eventuali profili di re- sponsabilità connessi all'attività compiuta dai medici della struttura sanitaria pubblica nel promovimento, nel compimento e nella conclusione del proce- dimento. [I]l ruolo svolto dai medici della struttura sanitaria pubblica nel pro- cedimento [...] secondo la [l.] 180[/]1978 (cfr. art. 2, u.c.)[...] rende l' Pt_2
legittimata passivamente nell'ipotesi in cui sia titolare di un interesse qualifica- to a partecipare al giudizio per difendere la legittimità del proprio operato” (C.
3660/2020; C. 1612/2025).
2.2. Ebbene, innanzitutto questo Tribunale ritiene di essere il “tribunale com- petente per territorio” ex art. 35 (“Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malat- tia mentale e tutela giurisdizionale”), c. 8, l. 833/1978.
Ai sensi dell'art. 25 (“Foro della pubblica amministrazione”) c.p.c., richiamato dal Comune resistente, “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello
Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sa- rebbe competente secondo le norme ordinarie”.
Ma questo Tribunale ritiene condivisibile la tesi per cui nel “caso di adempi- mento di funzioni di ufficiale di governo da parte del sindaco, si verific[a] un fe- nomeno di imputazione giuridica”, di “natura meramente formale”, “allo Stato
6 degli effetti di atti di un organo del comune, nel senso che il sindaco non diventa un organo di un'amministrazione dello Stato ma resta 'incardinato nel complesso or- ganizzativo dell'ente locale'”, “senza alcuna modifica del suo status”; “con la conseguenza che legittimato passivo all'azione di annullamento sarà appunto il
Sindaco nella detta qualità, salvo il caso di azione risarcitoria avanzata per il ri- storo di danni provocati dall'adozione di ordinanze contingibili e urgenti dove legittimato passivo è lo Stato”; l'“atto sindacale è istruito, redatto ed emesso dagli uffici dell'amministrazione comunale – che rispondono in proprio anche per gli atti emessi nell'esercizio dei poteri statali – alla quale compete anche la valu- tazione del comportamento da tenere in caso di impugnazione dell'atto in sede giurisdiziona- le”; e “se è vero che il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, non agisce come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comuna- le, ma nell'esercizio di una funzione dell'Amministrazione statale, è altrettanto vero che il Sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, non perde la sua veste di parte, restando titolare della posizione sostanziale e conseguentemente della le- gittimazione ad agire a tutela delle funzioni a lui attribuite dalla legge” (Tribu- nale di Bologna, 1 agosto 2019 in R.G. 7626/2019); d'altronde, per un verso, anche nel caso di specie l'ordinanza del sindaco che ha disposto il TSO è inte- stata “ ”; per altro verso, l'art. 21 (“Dell'opposizione alla Controparte_1
convalida del trattamento sanitario obbligatorio”), c. 3, d.lgs. 150/2011, pre- vede appunto il “ricorso su iniziativa del sindaco”.
Ed è appena il caso di aggiungere ancora, per un verso, per quanto qui possa rilevare, che il provvedimento che dispone il TSO è un provvedimento d'urgenza e non un'ordinanza contingibile e urgente, perché, pur presupponendo l'urgenza, è di contenuto predeterminato dal legislatore e, quindi, è un atto non solo nominato, ma anche “tipico”: il termine “ordinanza” è, quindi, utiliz- zato solo per richiamare l'“ordine” contenuto nel provvedimento (come nel caso di specie: “Ordina [...] che [...] venga sottoposta a Parte_1
7 Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera”); per altro verso, che la ricorrente, anche dietro disposizione del Tribunale, ha provveduto a notificare il ricorso sia presso l'Avvocatura generale e distrettua- le, sia “al comune di , in persona del sindaco pro tempore” e poiché, CP_1
come detto, tale sindaco è il medesimo che ha adottato il provvedimento di
TSO, può concludersi che il sindaco ufficiale di Governo, nella “sua veste di parte”, è stato sicuramente convenuto nel presente giudizio.
Nel merito, in applicazione dei principii di cui sub 2.1, e pur dovendosi sicura- mente escludere che possa predicarsi ex post la illegittimità di un TSO per mancata “audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare pri- ma della convalida”, audizione imposta da C. cost. 76/2025, in quanto la re- troattività della declaratoria di illegittimità costituzionale trova un limite nella qualificazione come “rapporto esaurito” (potendosi anche ipotizzare per “de- cadenza”: C. cost. 139/1984), a maggior ragione trattandosi di sentenza “addi- tiva” e “di procedura”, il ricorso è fondato perché quei principii (e, in partico- lare, la necessaria ricerca dell'alleanza terapeutica, l'assenza di soluzioni per ovviare al ricovero ospedaliero e la esclusiva funzionalizzazione alla cura della per- sona interessata, che questo Tribunale ritiene predicabile solo a fronte di ri- schio di comportamenti di autolesionismo oppure manifesta sofferenza in conseguenza della malattia mentale) valevano anche prima della predetta pro- nuncia della C. cost., e sono stati violati, o comunque non ne è stato provato il rispetto, nel caso di specie.
La ricorrente allega che “si recava spontaneamente al Pronto Soccorso”, “ac- compagnata dal padre”; lì, “accompagna[ta] presso una delle sale degli ambula- tori [...], senza alcuna visita né colloquio” e pur “non avendo opposto alcuna resistenza”, “il sanitario decideva la necessità di un TSO. A quel punto la ri- corrente manifestava il suo disappunto e la sua contrarietà, mettendosi ad ur-
8 lare 'no il TSO'”; i “Sanitari non si sono neanche interfacciati con il padre del- la ricorrente che era in sala d'attesa del Pronto Soccorso e che aveva ed ha in- fluenza sulla figlia”.
L'ordinanza sindacale che ha disposto il TSO è fondata su una proposta (del
“Dott. ”) che così motiva: “esistono alterazioni psichiche Parte_3
tali da richiedere i suddetti interventi terapeutici che non vengono accettati dall'inferma e non vi sono condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere”; la convalida di medi- Parte co nulla motiva;
in istruttoria è stato dichiarato, tra l'altro, quanto segue:
“si è presentata nel CSM [...] ed ho accertato che non stava bene”, Pt_1
“parlava da sola, manteneva la testa bassa, camminava avanti e dietro[,] era bloccata ed aveva difficoltà nell'eloquio e sembrava rispondere a voci allucina- torie”, “ho ritenuto che la terapia in atto non fosse congrua ed ho proposto il ricovero volontario in un reparto di psichiatria”, “al fine di procedere con esami alla valutazione del suo stato effettivo”, “mentre cercavo di convincere a ricoverarsi la stessa è fuggita spaventata, comprensibilmente spaven- Pt_1
tata dalla richiesta e dal suo stato patologico”; “confidando sul fatto che in condizioni diverse potesse esprimere il proprio consenso [...] ho contattato il padre con il quale sono riuscito a parlare [per] sapere se fosse tornata da noi.
Mi è stato risposto che non sarebbe più tornata da noi”; dalla dott.ssa Pt_1
“ “ho saputo” “che si è recata spontaneamente in ospedale, Parte_4 Pt_1
nel P.S. dell'ospedale di . Non so dire come si è passati dal P.S. al ri- CP_1
Parte covero per . Sicuramente i colleghi di quell'ospedale avevano la mia
ASO[;] l'ASO non implica necessariamente un TSO, la paziente può essere anche affidata ad un familiare[.] Da parte mia ho fatto l'ASO per metterla in condizione di essere gestita alternativamente al ricovero” (teste , “diri- Tes_1
gente medico del Centro di Salute Mentale di Ortona”); era “in eviden- Pt_1
te stato di agitazione;
ha chiesto di firmare la cartella per le dimissioni al fine
9 di essere seguita da uno specialista privato e parlava con la madre, deceduta da
3 anni circa[;] era evidente lo stato di agitazione di ” (teste Pt_1 Parte_4
“Assistente Sociale del CSM”); è “rimasta in reparto 5 giorni se non ricordo male;
durante quel periodo è stata stabilizzata ed è stata dimessa qualche gior- no prima rispetto a quelli previsti per il TSO” (teste , “sono il medi- Tes_2
co che ha accolto al ricovero in reparto”); “all'epoca dei fatti ero in Pt_1
servizio nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di . Stante il tempo tra- CP_1
scorso posso riferire solo che ero prossima al cambio turno, non ricordo se di mattina o pomeriggio. Solitamente l'attività del medico del pronto soccorso consiste nella chiusura della pratica che nel caso di TSO si sostanzia con il ri- covero del soggetto [...] in psichiatria[;] non ricordo se ho personalmente visi- tato la [;] era arrivata al Pronto Soccorso con richiesta di ASO da Parte_1
parte dello specialista di Ortona;
l'ASO è stata convertita in TSO dallo psi- chiatra del relativo reparto dell'ospedale di [.] Io non ho assistito alla CP_1
visita dello psichiatra per cui nulla posso riferire in ordine alla rivalutazione che presumo sia stata fatta ma non ne ho certezza” (teste ; Parte_3
“all'epoca dei fatti ero dirigente medico presso il reparto di psichiatria, sono in pensione dal 31/1/25[;] sono in trattamento con chemioterapia e radioterapia,
e questo ha indebolito la mia memoria[;] mi sembra che [Alessia] arrivò in ambulanza[,] non ricordo se era di notte [...] o se era nel pomeriggio ed ero so- lo in reparto e venni chiamato;
solitamente quando il paziente arriva in ambu- lanza ci sono gli estremi per il ricovero[;] non ricordo se rilasciai una consu- lenza o se disposi subito il ricovero;
[...] la paziente era nascosta dietro l'armadietto ed era impaurita, e da questo dedussi che era in una condizione di smarrimento, ed era contraria al ricovero[;] la paziente una volta preso atto del ricovero e dopo l'isolamento dei primi giorni è stata bene;
non so dire cosa avesse fatto per essere accompagnata per un ricovero, immagino per questioni familiari, mi risulta che si occupava di un proprio fratello autistico[;] ho appre-
10 so in seguito [...] che era una paziente che soffriva di questi attacchi per i quali perdeva il contatto con la realtà per il resto [...] era una studentessa universita- ria anche brillante” (teste . Tes_3
Il Tribunale ritiene che quanto sopra deponga per l'insussistenza dei presup- posti del TSO;
non solo risulta sostanzialmente insussistente una effettiva ri- cerca dell'alleanza terapeutica, anche perché, per quanto sopra rappresentato,
rifiutava non le cure, ma il ricovero e, a maggior ragione, il ricovero Pt_1
coattivo, cioè il TSO (“ho saputo” “che si è recata spontaneamente in Pt_1
ospedale”), e, comunque, l'assenza di soluzioni alternative al ricovero ospeda- liero (“Da parte mia ho fatto l'ASO per metterla in condizione di essere gesti- ta alternativamente al ricovero”); ma non è nemmeno ricavabile come da una
(se si vuole, fondata) richiesta di ASO si sia poi passati a un TSO (tra l'altro durato solo 5 giorni, dopo “è stata bene”) nei confronti di “una studentessa universitaria anche brillante” (“l'ASO non implica necessariamente un TSO, la paziente può essere anche affidata ad un familiare”).
3. Il Tribunale ritiene di compensare interamente tra le parti le spese di lite;
per un verso, il TSO impugnato è stato adottato prima di C. cost. 76/2025, che ha comunque portato a una valutazione più stringente rispetto a prima dei cri- teri sostanziali di legittimità del TSO, pur già ricavabili dalla disciplina preesi- stente;
per altro verso, il , la cui legittimazione passiva è, Controparte_1
in effetti, discutibile, è stato convenuto a seguito di disposizione in tal senso di questo Tribunale e, pertanto, parte ricorrente non può essere onerata delle re- lative spese di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
11 a) annulla l'ordinanza del sindaco del 66/2023 dell'11 Controparte_1
aprile 2023, che ha ordinato che “ [...] venga sottoposta a Parte_1
Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera[...] con immediato ricovero presso il Servizio di Psichiatria Diagnosi e cura del
Presidio Ospedaliero di Lanciano”;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lanciano, 23 dicembre 2025.
Il Presidente
NG Di LA
Il Giudice estensore
VA PP
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