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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 11624/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11624/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
Gianluca Sabatini, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del , rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Controparte_1 CP_2
Iroso e Francesco Affinito, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/09/2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere dipendente del Comune di in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed CP_1 indeterminato a far data dal 1 gennaio 1990, inquadrato nella categoria C5, con la qualifica di
Istruttore tecnico, esponeva di essere in possesso del diploma di geometra, a far data dal 2008, addetto al settore “Territorio – Lavori pubblici”, continuativamente impiegato alla gestione e all'istruttoria delle pratiche di “DIA”, dei certificati d'uso e dei permessi per costruire;
che dette attività, per la loro portata, rilevanza e quantità avevano impegnato la quasi totalità della sua giornata lavorativa, rivestendo il ruolo di “responsabile del procedimento”; che solo in via sporadica ed occasionale gli era stato assegnato, in aggiunta alle sopra descritte mansioni prevalenti ed assorbenti, anche il compito di emettere ordinanze di messa in sicurezza per pubblica e privata incolumità; che inopinatamente, in concomitanza con la nomina del nuovo dirigente responsabile del Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici, l'Ing. il suo lavoro aveva iniziato a subire un brusco CP_3 cambiamento in peius; che con la sua prima determina di definizione degli incarichi del personale, recante n. 138 del 27 luglio 2009 e n. prot. 146 del 23 luglio 2009, il nuovo Dirigente aveva sottratto dai compiti prima assegnati e svolti le rilevanti attività di “permessi di costruire” e di istruttoria delle pratiche di “D.I.A.”, nonostante accanto al suo nome figurasse ancora nella richiamata determinazione l'indicazione “ufficio “D.I.A.”; che da tale epoca non era stato più nominato responsabile del procedimento delle singole pratiche di istruttoria “D.I.A.”, incardinate presso il
Comune di , né aveva mai più gestito o istruito questo genere di pratiche;
che a conferma CP_1 della emarginazione lavorativa con la successiva determinazione del recante n. 1152 del 1^ CP_3 settembre 2010, accanto al nome del geom. non figurava più neppure l'indicazione, Pt_1 meramente formale – di “ufficio D.I.A.”; che a far data dal maggio 2009, le pratiche di istruttoria
“D.I.A.” e quelle dei certificati di agibilità venivano riassegnate dal dirigente all'Arch. CP_3 [...]
, dipendente di una società terza, la e a far data dal 2012 anche all'Arch. Per_1 Parte_2
, dipendente di che solo a seguito della nomina del nuovo dirigente Testimone_1 Parte_2 di settore, avvenuta nel mese di Giugno del 2016, era stato nuovamente investito delle sue mansioni e del suo ruolo di appartenenza, ossia di “responsabile del procedimento di istruttoria delle pratiche di “D.I.A.” e dei relativi compiti di gestione delle stesse, dei certificati di agibilità, di istruttoria e rilascio dei permessi di costruire, occupandosi di nuovo della gestione e dell'istruttoria delle pratiche di “DIA”, dei certificati di agibilità e dei permessi per costruire;
che nello svolgimento di tali attività, era tenuto quindi alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e tecnici relativi al rilascio della DIA, allo studio costante della normativa urbanistica e di edilizia in vigore nonchè alla verifica, al controllo e alla corrispondenza tra i requisiti tecnici dichiarati dall'utenza e quelli effettivamente posseduti, il tutto in relazione alla normativa vigente, attività complesse e richiedenti una preparazione professionale tecnica e giuridica in continuo aggiornamento;
che dopo circa un anno, il suo percorso professionale aveva subito nuovamente un brusco arresto;
che con Delibera della Giunta
Comunale n. 63 del 13 luglio 2017, era stato spostato al Settore Servizi Generali;
che con successiva nota recante prot. n. 33480 del 20 luglio 2017 il Dirigente del Settore Servizi Generali, Ing.
[...]
, gli aveva formalmente assegnato le seguenti, inferiori mansioni: liquidazione fatture Per_2 energetiche, tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle forniture energetiche attive, disdetta forniture energetiche attive e/o non a carico dell'Ente, compensazione di crediti a favore del Comune di;
che di fatto era stato incaricato solo ed esclusivamente della liquidazione delle fatture CP_1 energetiche provenienti da cartaceo;
che il suo compito era quello di suddividere materialmente le
“bollette” cartacee che pervenivano al dalle varie compagnie fornitrici di servizio (Eni CP_1
S.p.A., ENEL Energia, Eni Gas, Farmafactoring, Hera Com), sommare gli importi ivi riportati ed inserire il risultato della sommatoria nel format di determina già in uso al per la successiva CP_1 fase di pagamento;
che, tuttavia, le predette determine di pagamento non venivano firmate dal superiore dirigente, ma rimanevano delle mere bozze;
che, pertanto, aveva subito un ulteriore, grave demansionamento e dequalificazione professionale in quanto le nuove mansioni affidate non richiedevano, affatto, la competenza professionale da lui acquisita negli anni, l'utilizzo del livello professionale raggiunto ed il patrimonio professionale acquisito;
che alla luce di quanto esposto, si era visto costretto, in data 31 dicembre 2018, a convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli
Nord il di al fine di accertare il demansionamento perpetrato in proprio danno CP_1 CP_1 dall'Ente; che all'esito del giudizio, con sentenza n. 4178/2020 dell'8 febbraio 2021, il Tribunale di
Napoli Nord, dott. Iacone, aveva accertato il demansionamento subito per il periodo dal 20 luglio
2017 all'1 giugno 2018; che aveva proposto appello avverso la medesima sentenza a fronte del rigetto delle restanti domande azionate dal lavoratore;
che anche successivamente al 1^ giugno 2018, il
Comune aveva continuato ad assegnarlo nelle stesse medesime mansioni inferiori a quelle di appartenenza;
che nel giugno 2018 era stato nominato soltanto sulla carta come RUP per la istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di SCIA, Certificato di Agibilità e Permessi di Costruire;
che di fatto aveva continuato ad occuparsi esclusivamente solo della liquidazione delle fatture energetiche provenienti da cartaceo sino all'ottobre 2019, provvedendo a suddividere materialmente le “bollette” cartacee che pervenivano al dalle varie compagnie fornitrici di servizio (Eni S.p.A., ENEL CP_1
Energia, Eni Gas, Farmafactoring, Hera Com) e sommare successivamente gli importi ivi riportati ed inserire il risultato della sommatoria nel format di determina già in uso al per la successiva CP_1 fase di pagamento;
che il peraltro, non lo aveva dotato delle credenziali necessarie per CP_1
l'accesso al portale telematico dell'Ente, nella sezione “finanziaria e contabilità”, omettendo di comunicare i capitoli di spesa da indicare nelle determine di liquidazione;
di aver segnalato al Sindaco ed ai vertici del tali rilevanti omissioni;
che dal mese di novembre 2019 il Dirigente, Dott.ssa CP_1
, aveva omesso di assegnare qualsivoglia compito, tanto da essere costretto a restare Pt_3 forzatamente inoperoso, sino al 19 aprile 2021, allorchè veniva assegnato presso il “Settore
Urbanistica – Servizio Pubblica Illuminazione” del Comune di , svolgendo senza soluzione CP_1 di continuità dal giugno 2018 e sino all'ottobre 2019 mansioni che non richiedevano la competenza professionale da lui acquisita negli anni, l'utilizzo del livello professionale raggiunto ed il patrimonio professionale acquisito;
che successivamente e sino al 19 aprile 2021 non aveva svolto neppure queste minori mansioni;
che lo spostamento presso il Settore Servizi Generali e l'affidamento prima di mansioni inferiori consistenti nella semplice divisione delle “bollette” in base ai fornitori e nella successiva sommatoria degli importi e successivamente la totale forzata inerzia, aveva inevitabilmente spiegato effetti negativi in termini di perdita e svilimento della professionalità, di impoverimento del suo bagaglio di conoscenze lavorative, nonché di mancata acquisizione a maggiore ed ulteriore capacità tecnico – professionale;
che a causa dell'illegittimo e persistente comportamento datoriale, non aveva più avuto alcuna occasione per aggiornare ed affinare le proprie conoscenze e competenze professionali, di studiare, approfondire e aggiornarsi in relazione alla normativa urbanistica e di edilizia, di interfacciarsi con l'utenza e con gli altri uffici tecnici del
Comune, incidendo negativamente sulla sua crescita professionale e ponendolo in una situazione di azzeramento del know how acquisito e svilimento professionale, esponendolo peraltro anche al rischio di non poter superare eventuali progressioni orizzontali di professionalità; che la retribuzione mensile lorda percepita sino all'aprile 2021 era stata pari ad Euro 3.254,57 come emerge dalla busta paga versata in atti.
Tanto premesso chiedeva accertare e dichiarare che a far data dal mese di giugno del 2018 e sino al
21 aprile 2021 aveva subito un grave ed illegittimo demansionamento e per l'effetto, condannare il in persona del p.t., a pagare, a titolo di risarcimento del danno alla Controparte_1 CP_2 professionalità subito, una somma pari alla retribuzione mensile globale di fatto percepita dal lavoratore pari a Euro 3.254,57 moltiplicata per il numero dei mesi in cui si è protratta la dequalificazione professionale subita (n. 34), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun credito e fino al soddisfo, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto nei limiti di seguito indicati.
È opportuno precisare quali sono i punti salienti della vicenda di cui è causa, specificando i fatti pacifici, e quelli emersi dall'istruttoria.
Il ricorrente è stato assunto dal resistente a far data dal 1 gennaio 1990 ed inquadrato nella CP_1 categoria professionale C, posizione economica C5, con la qualifica di istruttore tecnico. A decorrere dal 2008 è stato addetto in via continuativa al settore “Territorio – Lavori pubblici”, impiegato prevalentemente nella gestione e nell'istruttoria delle pratiche di “DIA”, dei certificati d'uso e dei permessi per costruire, rivestendo il ruolo di “Responsabile del Procedimento” e, solo in via occasionale, con il compito di emettere ordinanze di messa in sicurezza per pubblica e privata incolumità. Come si evince dalla documentazione in atti con determinazione di definizione degli incarichi del personale, recante n. 138 del 27 luglio 2009 e n. prot. 146 del 23 luglio 2009, il nuovo
Dirigente aveva sottratto dai compiti prima assegnati ossia le attività di “permessi di costruire” e di istruttoria delle pratiche di “D.I.A.” e solo nel mese di Giugno del 2016, era stato nuovamente investito del suo ruolo di “responsabile del procedimento di istruttoria delle pratiche di “D.I.A.”, occupandosi di nuovo della gestione e dell'istruttoria delle pratiche di “DIA”, dei certificati di agibilità e dei permessi per costruire. Con Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 13 luglio 2017, era stato poi spostato al Settore Servizi Generali, mentre con successiva nota recante prot. n. 33480 del 20 luglio 2017 il Dirigente del Settore Servizi Generali, Ing. , gli aveva Persona_2 formalmente assegnato le mansioni di liquidazione fatture energetiche, tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle forniture energetiche attive, disdetta forniture energetiche attive e/o non a carico dell'Ente, compensazione di crediti a favore del di . CP_1 CP_1
Il ricorrente ha dedotto che nonostante l'incarico formale era stato di fatto addetto alla liquidazione delle fatture energetiche provenienti da cartaceo, ossia il suo compito era quello di suddividere materialmente le “bollette” cartacee che pervenivano al dalle varie compagnie fornitrici di CP_1 servizio (Eni S.p.A., ENEL Energia, Eni Gas, Farmafactoring, Hera Com), sommare gli importi ivi riportati ed inserire il risultato della sommatoria nel format di determina già in uso al per la CP_1 successiva fase di pagamento, precisando altresì che le predette determine di pagamento non venivano firmate dal superiore dirigente, ma rimanevano delle mere bozze.
I fatti fin qui dedotti, oltre ad essere documentalmente provati appaiono del tutto incontestati dal resistente. CP_1
Il ricorrente sul presupposto di aver subito un grave demansionamento e dequalificazione professionale ha adito l'intestato Tribunale in data 31 dicembre 2018, al fine di accertare il demansionamento perpetrato in proprio danno dall'Ente convenuto.
Orbene con sentenza n. 4178/2020 dell'8 febbraio 2021, passata in cosa giudicato il Tribunale ha accertato il demansionamento subito dall'istante per il periodo dal 20 luglio 2017 all'1 giugno 2018 con rigetto delle ulteriori domande proposte.
In particolare, il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord ha stabilito che: “…è evidente infatti che le mansioni attinenti alla istruttoria edilizia, chiaramente riconducibili al profilo di istruttore tecnico
C5 non sono paragonabili e non sono equivalenti a quelle concernenti la liquidazione delle fatture energetiche e la disdetta dei contratti di fornitura al comune convenuto. Queste mansioni sono chiaramente riconducibili alla categoria B e non alla C5, il cui contenuto è chiaramente improntato all'espletamento di una complessa competenza tecnico professionale;
tale competenza non è presente nella esecuzione predeterminata di contratti di fornitura. In più nel procedimento disciplinare, concluso con un provvedimento di proscioglimento della Commissione disciplinare del Comune di
, è stato accertato (cfr. documento nr. 18 prodotto dalla parte ricorrente) che dal giorno del CP_1 trasferimento fino al momento dell'inizio del procedimento disciplinare stesso ( e cioè dal luglio 2017 all'ottobre 2017 ) non sono stati forniti al ricorrente i necessari supporti tecnologici quali computer, programmi informatici, connessione ad internet, indispensabili anche per l'espletamento delle mansioni riconducibili alla categoria B. Ne consegue che nel secondo periodo sono presenti due profili di illegittimità della condotta del convenuto: a) l'adibizione del ricorrente a mansioni CP_1 chiaramente inferiori;
b) l'avere messo lo nella concreta impossibilità di compiere anche Pt_1 tali mansioni. Ne consegue che vi è stata una chiara dequalificazione professionale, che ha creato un concreto pericolo per il ricorrente di non poter superare eventuali progressioni orizzontali di professionalità (si tratta di concorsi all'interno di ciascuna area professionale con scadenza biennale); in secondo luogo, la mancanza di supporto tecnologico, ha esposto il ricorrente a possibili infondate contestazioni disciplinari per inattività lavorativa, non certamente imputabile al ricorrente.
Si è quindi verificata una mortificazione professionale dello con una palese violazione della Pt_1 norma di cui all'art.2087 c.c. . (,,,).”
Nella fattispecie oggetto di accertamento, il ricorrente ha dedotto che anche successivamente al 1 giugno 2018, il aveva continuato ad assegnarlo nelle medesime mansioni inferiori rispetto a CP_1 quelle di appartenenza. Invero, pur essendo nominato come RUP per la istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di SCIA, Certificato di Agibilità e Permessi di Costruire, aveva continuato ad occuparsi esclusivamente della liquidazione delle fatture energetiche provenienti da cartaceo sino all'ottobre
2019, svolgendo sempre gli stessi compiti ed in assenza di credenziali necessarie per l'accesso al portale telematico dell'Ente, nella sezione “finanziaria e contabilità”, mentre a partire dal mese di novembre 2019 era stato privato di qualsiasi compito, tanto da essere stato costretto a restare forzatamente inoperoso, sino al 19 aprile 2021, ossia fino a quando veniva assegnato presso il “Settore
Urbanistica – Servizio Pubblica Illuminazione” del Comune di . CP_1
Orbene tali modifiche di mansioni del ricorrente oltre che risultare dall'istruttoria testimoniale, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del resistente. CP_1
In particolare, il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente. Eravamo colleghi del Testimone_2 servizio tecnico del Comune di . Io ero ingegnere capo servizio degli impianti della città CP_1 mentre il ricorrente era geometra, si occupa di edilizia privata e di urbanistica. Per il periodo di giugno
2018 il ricorrente fu trasferito nella mia stanza pur non appartenendo al mio servizio e mentre noi eravamo molto oberati di lavoro lui aveva un carico molto ridotto, posso riferire con certezza che l'ho visto occuparsi delle bollette elettriche. Ovviamente non lo faceva di sua spontanea volontà ma era un compito che gli era conferito dal dirigente che svolgeva quel servizio che, se non erro, all'epoca era , tutto ciò sino al suo pensionamento nel 2019. Il teste conferma i capi 28 e 29 del ricorso Per_2 introduttivo…Nel periodo in cui stava con me si occupava delle bollette poi sono andato in pensione il 30 marzo 2020 in piena pandemia. Mi pare però che nel 2019, il vecchio dirigente è andato in pensione ed il servizio di cui si occupava il ricorrente venne trasferito alle dipendenze di altro dirigente dott.ssa non so se lui è stato trasferito ma presumibilmente è rimasto senza Pt_3 incarico”.
Anche il teste , che ha lavorato presso il Comune di dal 1990 al 1997 ha Testimone_3 CP_1 confermato che il ricorrente era uno dei collaboratori più operativi del settore lavori pubblici. Inoltre, in ordine ai fatti per cui è causa ha dichiarato di essersi recato al Comune di saltuariamente CP_1 per motivi personali nel periodo pre-pandemia e quindi 2018/2020 e di aver visto “il ricorrente abbandonato in stanza a far niente di attinente alle sue mansioni…”.
Le predette circostanze non sono state contestate dal Comune che diversamente ha confermato che il ricorrente successivamente al 01.06.2018 aveva continuato ad occuparsi esclusivamente delle liquidazione delle fatture energetiche, provenienti da cartaceo, per la successiva fase di pagamento, limitandosi a sostenere che tale mansione non costituiva una deminutio (pag. 4 della comparsa di costituzione). Inoltre, per il periodo successivo, ossia a partire dal mese di luglio 2019 e fino al 2021, prima che il ricorrente venisse assegnato presso il “Settore Urbanistica - Servizio Pubblica
Illuminazione” del Comune di , il Comune resistente, pur a fronte della deduzione di parte CP_1 ricorrente circa la mancata assegnazione di compiti da parte del Dirigente responsabile, Dott.ssa con conseguente forzata inattività, nulla ha specificamente dedotto e provato in ordine ai Pt_3 compiti effettivamente assegnati al ricorrente.
Dall'esame della documentazione depositata poi non vi è prova che il ricorrente fosse stato dotato di credenziali per l'accesso al portale telematico dell'Ente, ed in particolare alla sezione “Finanziaria e
Contabilità”, nonché messo in condizione di conoscere i Capitoli di Spesa da indicare nelle proposte di determine da lui redatte, laddove pur a fronte delle richieste del dipendente, le stesse appaiono prive di riscontro (vedi doc. 14 - nota del 02 ottobre 2019 prot. 49753). Né soccorre ai fini della prova l'attestato prodotto dal resistente, rilasciato dall'ing. del Settore CP_1 Controparte_4
Transizione digitale e Servizi Informatici, che certifica solo la creazione dell'account ma non la consegna delle credenziali e della password di accesso al ricorrente
Orbene tanto premesso occorra verificare, se, avuto riguardo alla condotta del convenuto, possa ritenersi integrata nel caso di specie una ipotesi di demansionamento, così come lamentata dal ricorrente.
Preliminarmente, va effettuata una breve ricognizione della disciplina normativa applicabile alla fattispecie de qua. È vero che la disciplina delle mansioni e dello ius variandi del datore di lavoro trova differente regolamentazione a seconda che si verta in tema di rapporto di lavoro privato ovvero pubblico. Nel primo caso, infatti, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2103 c.c. (nella sua formulazione anteriore alle recenti modifiche) che, per quel che qui interessa, statuisce: “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”. Dunque, il termine di riferimento dell'equivalenza contemplata dall'art. 2013
c.c. è costituito dal contenuto professionale delle mansioni da ultimo effettivamente svolte dal lavoratore, sicché sono da considerare inferiori quelle mansioni che, rispetto alle precedenti, comportino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore.
In tema di pubblico impiego privatizzato la norma di riferimento è, invece, l'art. 52 del T.U. 165/2001, che deve senz'altro collocarsi tra le “diverse disposizioni”, ex art. 2, comma 2 del medesimo decreto, che configurano deroghe alla disciplina codicistica, con la conseguenza che, relativamente alla materia de qua, va ritenuta certamente inapplicabile l'art. 2013 c.c..
Fermo il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, ribadito anche dalla disposizione da ultimo citata, va, tuttavia, evidenziata una fondamentale differenza rispetto al lavoro privato: il parametro di riferimento, ai fini della valutazione sull'equivalenza delle mansioni, ex art. 2103 c.c., viene individuato dalla norma nelle mansioni “ultime effettivamente svolte” dal lavoratore;
invece, l'art. 52 del T.U. 165/2001 si riferisce espressamente alle “mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”. Va pertanto ribadito che la norma in esame delinea a differenza della disciplina del rapporto privato un concetto di equivalenza in termini esclusivamente “formali”, ovvero ancorata alle previsioni della contrattazione collettiva.
Tuttavia, nel caso di specie si è in presenza di una differente fattispecie, dove si è realizzato ciò che viene definito un “totale svuotamento dell'attività lavorativa” del ricorrente, costretto ad una totale inattività. Va sul punto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva
(indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice. Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego” (cfr. in tal senso, Cass. sez. lav., 21.05.2009, n. 11835 e da ultimo
Cass. Sez. lav. 15 gennaio 2014 n. 687).
Pertanto si rientra nella categoria, come già ribadito, del totale svuotamento delle mansioni, per cui, se il lavoratore, anche in virtù della disciplina applicabile al pubblico impiego, riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ha a fortiori il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: il lavoratore, dunque, ha, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino costituzionalmente tutelato. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro;
il lavoratore ha altresì diritto, a maggior ragione, a non essere allontanato da ogni mansione, cioè il diritto all'esecuzione della prestazione lavorativa, cui il datore di lavoro (tradizionalmente creditore esclusivo della medesima) ha il correlativo obbligo di applicarlo, restandogli consentita la possibilità di trasferirlo solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, salvo che l'inattività del lavoratore sia riconducibile ad un lecito comportamento del datore di lavoro medesimo, in quanto giustificata dall'esercizio dei poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost., o dall'esercizio dei poteri disciplinari (Cass. 3 giugno 1995,
n. 6265; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430 riguardanti fattispecie di lavoro privatistico).
Dunque il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente è lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual
è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità
e le proprie capacità nel contesto lavorativo e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa (Cass. 16 maggio 2006, n. 11430; Cass. 2 gennaio 2002, n. 10). (Cass. Sez. lav. n. 7963 del 18/05/2012). La Suprema Corte (Cass. 2015 n. 22635) ha ribadito la risarcibilità del danno derivante dal totale
“svuotamento di mansioni”, anche se tale condotta non integra mobbing.
Nel caso di specie, come già esposto, il ricorrente ha allegato e provato che nel giugno 2018, pur risultando formalmente l'incarico di RUP per la istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di SCIA,
Certificato di Agibilità e Permessi di Costruire, ha continuato ad essere incaricato solo ed esclusivamente della liquidazione di fatture energetiche provenienti da cartaceo sino all'ottobre 2019, con compiti meramente esecutivi e senza le necessarie competenze specialistiche e responsabilità proprie del livello di inquadramento per poi essere addirittura privato di qualsiasi mansione e costretto alla totale inattività a decorrere dal mese di novembre 2019 fino al 19.04.2021, quando è stato assegnato presso il “Settore Urbanistica - Servizio Pubblica Illuminazione” del Comune di CP_1
.
Tali circostanze risultano provate, documentalmente e attraverso l'espletata istruttoria. A fronte di detta prova il resistente non ha fornito alcuna prova contraria né ha provato la sussistenza di ordini di servizio relativamente allo svolgimento di attività specifiche nell'ambito dei servizi generali a cui era assegnato il ricorrente a partire dal mese di novembre 2019.
Da ciò ne consegue l'illegittimità della condotta datoriale che prima ha addetto il dipendente a mansioni meramente esecutive o a contenuto operativo che non possono dirsi per nulla equivalenti a quelle proprie del livello di inquadramento come “istruttore tecnico” cat.C5 (che richiede
“Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze
è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; (…) Esemplificazione dei profili: (…)- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati…(…) geometra”) ma semmai a quella inferiore B (che richiede “Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
(…) . Esemplificazione dei profili: -lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. (…)”) e poi lo ha privato via via delle mansioni allo stesso assegnate, fino a ricondurlo alla totale inattività. Peraltro, come già accertato con sentenza di questo Tribunale n. 4178/2020 dell'8 febbraio 2021, passata in cosa in giudicato e alle cui motivazioni si aderisce in quanto relative al medesimo accertamento per cui è causa, il Tribunale ha ritenuto provata l'avvenuta dequalificazione del ricorrente e tale accertamento è idonea ad esplicare effetti anche nel presente giudizio.
Invero in tema di giudicato esterno, la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 marzo 2020 n. 7483 ha ribadito che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità̀ diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo» (cfr. in tal senso fra le tante Cass. S.U. 17 dicembre 2007 n.26482, Cass. S.U.
16 giugno 2006 n. 13916 Cass. 12 aprile 2010 n. 8650).
Venendo, allora, alle richieste risarcitorie avanzate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, ritiene questo giudicante come possa essere riconosciuto e risarcito il danno professionale da demansionamento.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella nota sentenza n.6572/2006, la responsabilità datoriale per demansionamento è responsabilità contrattuale, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c. in punto di ripartizione degli oneri probatori. Al riguardo, occorre, tuttavia, distinguere l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro (ovvero il demansionamento) dai danni risarcibili, ai sensi dell'art. 1223 c.c., dovendo pertanto differenziare il momento della violazione degli obblighi datoriali da quello della produzione del pregiudizio nella sfera giuridica del lavoratore. Dall'inadempimento datoriale può nascere, in astratto, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'immagine o alla vita di relazione, danno biologico, che devono formare oggetto di una specifica allegazione da parte del lavoratore.
Dunque, con riguardo al caso di specie, va senz'altro riconosciuto il danno professionale, avente natura patrimoniale, che il ricorrente ha puntualmente allegato nel ricorso introduttivo, evidenziando come, lo stesso debba essere liquidato in relazione all'attività lavorativa svolta, alla natura delle mansioni espletate, considerando altresì che lo stesso ha subito un sostanziale svuotamento del ruolo rivestito all'interno dell'amministrazione.
Va, pertanto, condannata il resistente al risarcimento del danno professionale. CP_1
Venendo alla quantificazione di tale voce di danno, la accertata dequalificazione professionale del ricorrente comporta l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale consequenziale alla apprezzabile menomazione della professionalità del lavoratore. Il danno professionale può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità (danno emergente), sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno (lucro cessante). Anche rispetto a tale singola voce di danno - come di ogni altra – grava sul lavoratore l'onere di precisa allegazione, tramite l'indicazione di circostanze specifiche. Nella prova del danno è comunque utilizzabile la prova per presunzioni, valorizzandosi, per tale via, il dato dell'entità del demansionamento, della sua durata, dell'anzianità del lavoratore, elementi questi altresì utilizzabili nella successiva fase della liquidazione.
Nella fattispecie, come si è detto, lo ius variandi esercitato nei confronti del ricorrente, ha comportato prima una drastica riduzione, poi una totale esclusione di attività lavorativa del ricorrente in ordine alle mansioni precedentemente espletate, determinando una considerevole dispersione di quel corredo di nozioni, abilità ed esperienze che l'istante aveva precedentemente maturato. La esclusione di ogni attività lavorativa non ha consentito al ricorrente la piena utilizzazione del patrimonio professionale dallo stesso acquisito nella fase pregressa del rapporto, determinando, al contrario, uno svilimento delle conoscenze e delle abilità precedentemente acquisite.
Peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza del 23 marzo 2020 n. 7483, ha precisato che “una volta accertato il demansionamento, che si era protratto sulla base di un non contestato diniego dei compiti di coordinamento, correttamente la Corte con ragionamento presuntivo ritiene provato il danno e ne conferma la liquidazione equitativa effettuata. E' ben vero che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma esso può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. 03/01/2019 n. 21) e nella specie l'accertamento del demansionamento era riconducibile a giudizi già definiti e passati in giudicato;
nessuna modifica alle mansioni era intervenuta e la Corte ha correttamente presunto l'esistenza di un depauperamento professionale in ragione del lungo arco temporale per il quale si è protratto tenendo conto della natura delle mansioni svolte” (cfr. anche Cass. n. 25473 del 2018).
Dovendo, pertanto, il giudizio in questa sede limitarsi al periodo successivo, deve essere riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno alla professionalità, derivante dall'illegittimo esercizio dello
"ius variandi", danno che si liquida equitativamente, ex artt. 1226 c.c., utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione globale di fatto risultante dalla busta paga in atti, nella misura del 20% per il periodo di dequalificazione accertato [criteri di calcolo: si assume come parametro di riferimento la retribuzione mensile lorda di euro 3.254,57 quale risultante dalla busta paga del mese di febbraio 2019 (cfr. doc. n. 1 in atti parte attrice) calcolato nella misura del 20%, per un risarcimento pari ad euro 650,91 per ciascuna mensilità, che va moltiplicato per il numero delle mensilità maturate a partire dal mese di giugno 2018 sino al 19.04.2021, per un totale di 22 mensilità], e, quindi, in complessivi euro 14.320,02. Su tale somma spettano gli interessi legali dalla data del verificarsi del fatto illecito fino al soddisfo.
La resistente va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma oltre interessi dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
Le spese vengono poste a carico di parte resistente secondo la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
a) dichiara l'illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente per il periodo dal giugno 2018 sino al 19.04.2021 e pertanto, condanna il resistente al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 14.320,02 a titolo di risarcimento del danno per avvenuta
[...] dequalificazione professionale, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
b) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00 oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 14/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11624/2022 R.G. LAVORO
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
Gianluca Sabatini, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del , rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Controparte_1 CP_2
Iroso e Francesco Affinito, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/09/2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere dipendente del Comune di in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed CP_1 indeterminato a far data dal 1 gennaio 1990, inquadrato nella categoria C5, con la qualifica di
Istruttore tecnico, esponeva di essere in possesso del diploma di geometra, a far data dal 2008, addetto al settore “Territorio – Lavori pubblici”, continuativamente impiegato alla gestione e all'istruttoria delle pratiche di “DIA”, dei certificati d'uso e dei permessi per costruire;
che dette attività, per la loro portata, rilevanza e quantità avevano impegnato la quasi totalità della sua giornata lavorativa, rivestendo il ruolo di “responsabile del procedimento”; che solo in via sporadica ed occasionale gli era stato assegnato, in aggiunta alle sopra descritte mansioni prevalenti ed assorbenti, anche il compito di emettere ordinanze di messa in sicurezza per pubblica e privata incolumità; che inopinatamente, in concomitanza con la nomina del nuovo dirigente responsabile del Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici, l'Ing. il suo lavoro aveva iniziato a subire un brusco CP_3 cambiamento in peius; che con la sua prima determina di definizione degli incarichi del personale, recante n. 138 del 27 luglio 2009 e n. prot. 146 del 23 luglio 2009, il nuovo Dirigente aveva sottratto dai compiti prima assegnati e svolti le rilevanti attività di “permessi di costruire” e di istruttoria delle pratiche di “D.I.A.”, nonostante accanto al suo nome figurasse ancora nella richiamata determinazione l'indicazione “ufficio “D.I.A.”; che da tale epoca non era stato più nominato responsabile del procedimento delle singole pratiche di istruttoria “D.I.A.”, incardinate presso il
Comune di , né aveva mai più gestito o istruito questo genere di pratiche;
che a conferma CP_1 della emarginazione lavorativa con la successiva determinazione del recante n. 1152 del 1^ CP_3 settembre 2010, accanto al nome del geom. non figurava più neppure l'indicazione, Pt_1 meramente formale – di “ufficio D.I.A.”; che a far data dal maggio 2009, le pratiche di istruttoria
“D.I.A.” e quelle dei certificati di agibilità venivano riassegnate dal dirigente all'Arch. CP_3 [...]
, dipendente di una società terza, la e a far data dal 2012 anche all'Arch. Per_1 Parte_2
, dipendente di che solo a seguito della nomina del nuovo dirigente Testimone_1 Parte_2 di settore, avvenuta nel mese di Giugno del 2016, era stato nuovamente investito delle sue mansioni e del suo ruolo di appartenenza, ossia di “responsabile del procedimento di istruttoria delle pratiche di “D.I.A.” e dei relativi compiti di gestione delle stesse, dei certificati di agibilità, di istruttoria e rilascio dei permessi di costruire, occupandosi di nuovo della gestione e dell'istruttoria delle pratiche di “DIA”, dei certificati di agibilità e dei permessi per costruire;
che nello svolgimento di tali attività, era tenuto quindi alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e tecnici relativi al rilascio della DIA, allo studio costante della normativa urbanistica e di edilizia in vigore nonchè alla verifica, al controllo e alla corrispondenza tra i requisiti tecnici dichiarati dall'utenza e quelli effettivamente posseduti, il tutto in relazione alla normativa vigente, attività complesse e richiedenti una preparazione professionale tecnica e giuridica in continuo aggiornamento;
che dopo circa un anno, il suo percorso professionale aveva subito nuovamente un brusco arresto;
che con Delibera della Giunta
Comunale n. 63 del 13 luglio 2017, era stato spostato al Settore Servizi Generali;
che con successiva nota recante prot. n. 33480 del 20 luglio 2017 il Dirigente del Settore Servizi Generali, Ing.
[...]
, gli aveva formalmente assegnato le seguenti, inferiori mansioni: liquidazione fatture Per_2 energetiche, tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle forniture energetiche attive, disdetta forniture energetiche attive e/o non a carico dell'Ente, compensazione di crediti a favore del Comune di;
che di fatto era stato incaricato solo ed esclusivamente della liquidazione delle fatture CP_1 energetiche provenienti da cartaceo;
che il suo compito era quello di suddividere materialmente le
“bollette” cartacee che pervenivano al dalle varie compagnie fornitrici di servizio (Eni CP_1
S.p.A., ENEL Energia, Eni Gas, Farmafactoring, Hera Com), sommare gli importi ivi riportati ed inserire il risultato della sommatoria nel format di determina già in uso al per la successiva CP_1 fase di pagamento;
che, tuttavia, le predette determine di pagamento non venivano firmate dal superiore dirigente, ma rimanevano delle mere bozze;
che, pertanto, aveva subito un ulteriore, grave demansionamento e dequalificazione professionale in quanto le nuove mansioni affidate non richiedevano, affatto, la competenza professionale da lui acquisita negli anni, l'utilizzo del livello professionale raggiunto ed il patrimonio professionale acquisito;
che alla luce di quanto esposto, si era visto costretto, in data 31 dicembre 2018, a convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli
Nord il di al fine di accertare il demansionamento perpetrato in proprio danno CP_1 CP_1 dall'Ente; che all'esito del giudizio, con sentenza n. 4178/2020 dell'8 febbraio 2021, il Tribunale di
Napoli Nord, dott. Iacone, aveva accertato il demansionamento subito per il periodo dal 20 luglio
2017 all'1 giugno 2018; che aveva proposto appello avverso la medesima sentenza a fronte del rigetto delle restanti domande azionate dal lavoratore;
che anche successivamente al 1^ giugno 2018, il
Comune aveva continuato ad assegnarlo nelle stesse medesime mansioni inferiori a quelle di appartenenza;
che nel giugno 2018 era stato nominato soltanto sulla carta come RUP per la istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di SCIA, Certificato di Agibilità e Permessi di Costruire;
che di fatto aveva continuato ad occuparsi esclusivamente solo della liquidazione delle fatture energetiche provenienti da cartaceo sino all'ottobre 2019, provvedendo a suddividere materialmente le “bollette” cartacee che pervenivano al dalle varie compagnie fornitrici di servizio (Eni S.p.A., ENEL CP_1
Energia, Eni Gas, Farmafactoring, Hera Com) e sommare successivamente gli importi ivi riportati ed inserire il risultato della sommatoria nel format di determina già in uso al per la successiva CP_1 fase di pagamento;
che il peraltro, non lo aveva dotato delle credenziali necessarie per CP_1
l'accesso al portale telematico dell'Ente, nella sezione “finanziaria e contabilità”, omettendo di comunicare i capitoli di spesa da indicare nelle determine di liquidazione;
di aver segnalato al Sindaco ed ai vertici del tali rilevanti omissioni;
che dal mese di novembre 2019 il Dirigente, Dott.ssa CP_1
, aveva omesso di assegnare qualsivoglia compito, tanto da essere costretto a restare Pt_3 forzatamente inoperoso, sino al 19 aprile 2021, allorchè veniva assegnato presso il “Settore
Urbanistica – Servizio Pubblica Illuminazione” del Comune di , svolgendo senza soluzione CP_1 di continuità dal giugno 2018 e sino all'ottobre 2019 mansioni che non richiedevano la competenza professionale da lui acquisita negli anni, l'utilizzo del livello professionale raggiunto ed il patrimonio professionale acquisito;
che successivamente e sino al 19 aprile 2021 non aveva svolto neppure queste minori mansioni;
che lo spostamento presso il Settore Servizi Generali e l'affidamento prima di mansioni inferiori consistenti nella semplice divisione delle “bollette” in base ai fornitori e nella successiva sommatoria degli importi e successivamente la totale forzata inerzia, aveva inevitabilmente spiegato effetti negativi in termini di perdita e svilimento della professionalità, di impoverimento del suo bagaglio di conoscenze lavorative, nonché di mancata acquisizione a maggiore ed ulteriore capacità tecnico – professionale;
che a causa dell'illegittimo e persistente comportamento datoriale, non aveva più avuto alcuna occasione per aggiornare ed affinare le proprie conoscenze e competenze professionali, di studiare, approfondire e aggiornarsi in relazione alla normativa urbanistica e di edilizia, di interfacciarsi con l'utenza e con gli altri uffici tecnici del
Comune, incidendo negativamente sulla sua crescita professionale e ponendolo in una situazione di azzeramento del know how acquisito e svilimento professionale, esponendolo peraltro anche al rischio di non poter superare eventuali progressioni orizzontali di professionalità; che la retribuzione mensile lorda percepita sino all'aprile 2021 era stata pari ad Euro 3.254,57 come emerge dalla busta paga versata in atti.
Tanto premesso chiedeva accertare e dichiarare che a far data dal mese di giugno del 2018 e sino al
21 aprile 2021 aveva subito un grave ed illegittimo demansionamento e per l'effetto, condannare il in persona del p.t., a pagare, a titolo di risarcimento del danno alla Controparte_1 CP_2 professionalità subito, una somma pari alla retribuzione mensile globale di fatto percepita dal lavoratore pari a Euro 3.254,57 moltiplicata per il numero dei mesi in cui si è protratta la dequalificazione professionale subita (n. 34), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun credito e fino al soddisfo, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto nei limiti di seguito indicati.
È opportuno precisare quali sono i punti salienti della vicenda di cui è causa, specificando i fatti pacifici, e quelli emersi dall'istruttoria.
Il ricorrente è stato assunto dal resistente a far data dal 1 gennaio 1990 ed inquadrato nella CP_1 categoria professionale C, posizione economica C5, con la qualifica di istruttore tecnico. A decorrere dal 2008 è stato addetto in via continuativa al settore “Territorio – Lavori pubblici”, impiegato prevalentemente nella gestione e nell'istruttoria delle pratiche di “DIA”, dei certificati d'uso e dei permessi per costruire, rivestendo il ruolo di “Responsabile del Procedimento” e, solo in via occasionale, con il compito di emettere ordinanze di messa in sicurezza per pubblica e privata incolumità. Come si evince dalla documentazione in atti con determinazione di definizione degli incarichi del personale, recante n. 138 del 27 luglio 2009 e n. prot. 146 del 23 luglio 2009, il nuovo
Dirigente aveva sottratto dai compiti prima assegnati ossia le attività di “permessi di costruire” e di istruttoria delle pratiche di “D.I.A.” e solo nel mese di Giugno del 2016, era stato nuovamente investito del suo ruolo di “responsabile del procedimento di istruttoria delle pratiche di “D.I.A.”, occupandosi di nuovo della gestione e dell'istruttoria delle pratiche di “DIA”, dei certificati di agibilità e dei permessi per costruire. Con Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 13 luglio 2017, era stato poi spostato al Settore Servizi Generali, mentre con successiva nota recante prot. n. 33480 del 20 luglio 2017 il Dirigente del Settore Servizi Generali, Ing. , gli aveva Persona_2 formalmente assegnato le mansioni di liquidazione fatture energetiche, tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle forniture energetiche attive, disdetta forniture energetiche attive e/o non a carico dell'Ente, compensazione di crediti a favore del di . CP_1 CP_1
Il ricorrente ha dedotto che nonostante l'incarico formale era stato di fatto addetto alla liquidazione delle fatture energetiche provenienti da cartaceo, ossia il suo compito era quello di suddividere materialmente le “bollette” cartacee che pervenivano al dalle varie compagnie fornitrici di CP_1 servizio (Eni S.p.A., ENEL Energia, Eni Gas, Farmafactoring, Hera Com), sommare gli importi ivi riportati ed inserire il risultato della sommatoria nel format di determina già in uso al per la CP_1 successiva fase di pagamento, precisando altresì che le predette determine di pagamento non venivano firmate dal superiore dirigente, ma rimanevano delle mere bozze.
I fatti fin qui dedotti, oltre ad essere documentalmente provati appaiono del tutto incontestati dal resistente. CP_1
Il ricorrente sul presupposto di aver subito un grave demansionamento e dequalificazione professionale ha adito l'intestato Tribunale in data 31 dicembre 2018, al fine di accertare il demansionamento perpetrato in proprio danno dall'Ente convenuto.
Orbene con sentenza n. 4178/2020 dell'8 febbraio 2021, passata in cosa giudicato il Tribunale ha accertato il demansionamento subito dall'istante per il periodo dal 20 luglio 2017 all'1 giugno 2018 con rigetto delle ulteriori domande proposte.
In particolare, il Tribunale del Lavoro di Napoli Nord ha stabilito che: “…è evidente infatti che le mansioni attinenti alla istruttoria edilizia, chiaramente riconducibili al profilo di istruttore tecnico
C5 non sono paragonabili e non sono equivalenti a quelle concernenti la liquidazione delle fatture energetiche e la disdetta dei contratti di fornitura al comune convenuto. Queste mansioni sono chiaramente riconducibili alla categoria B e non alla C5, il cui contenuto è chiaramente improntato all'espletamento di una complessa competenza tecnico professionale;
tale competenza non è presente nella esecuzione predeterminata di contratti di fornitura. In più nel procedimento disciplinare, concluso con un provvedimento di proscioglimento della Commissione disciplinare del Comune di
, è stato accertato (cfr. documento nr. 18 prodotto dalla parte ricorrente) che dal giorno del CP_1 trasferimento fino al momento dell'inizio del procedimento disciplinare stesso ( e cioè dal luglio 2017 all'ottobre 2017 ) non sono stati forniti al ricorrente i necessari supporti tecnologici quali computer, programmi informatici, connessione ad internet, indispensabili anche per l'espletamento delle mansioni riconducibili alla categoria B. Ne consegue che nel secondo periodo sono presenti due profili di illegittimità della condotta del convenuto: a) l'adibizione del ricorrente a mansioni CP_1 chiaramente inferiori;
b) l'avere messo lo nella concreta impossibilità di compiere anche Pt_1 tali mansioni. Ne consegue che vi è stata una chiara dequalificazione professionale, che ha creato un concreto pericolo per il ricorrente di non poter superare eventuali progressioni orizzontali di professionalità (si tratta di concorsi all'interno di ciascuna area professionale con scadenza biennale); in secondo luogo, la mancanza di supporto tecnologico, ha esposto il ricorrente a possibili infondate contestazioni disciplinari per inattività lavorativa, non certamente imputabile al ricorrente.
Si è quindi verificata una mortificazione professionale dello con una palese violazione della Pt_1 norma di cui all'art.2087 c.c. . (,,,).”
Nella fattispecie oggetto di accertamento, il ricorrente ha dedotto che anche successivamente al 1 giugno 2018, il aveva continuato ad assegnarlo nelle medesime mansioni inferiori rispetto a CP_1 quelle di appartenenza. Invero, pur essendo nominato come RUP per la istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di SCIA, Certificato di Agibilità e Permessi di Costruire, aveva continuato ad occuparsi esclusivamente della liquidazione delle fatture energetiche provenienti da cartaceo sino all'ottobre
2019, svolgendo sempre gli stessi compiti ed in assenza di credenziali necessarie per l'accesso al portale telematico dell'Ente, nella sezione “finanziaria e contabilità”, mentre a partire dal mese di novembre 2019 era stato privato di qualsiasi compito, tanto da essere stato costretto a restare forzatamente inoperoso, sino al 19 aprile 2021, ossia fino a quando veniva assegnato presso il “Settore
Urbanistica – Servizio Pubblica Illuminazione” del Comune di . CP_1
Orbene tali modifiche di mansioni del ricorrente oltre che risultare dall'istruttoria testimoniale, non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del resistente. CP_1
In particolare, il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente. Eravamo colleghi del Testimone_2 servizio tecnico del Comune di . Io ero ingegnere capo servizio degli impianti della città CP_1 mentre il ricorrente era geometra, si occupa di edilizia privata e di urbanistica. Per il periodo di giugno
2018 il ricorrente fu trasferito nella mia stanza pur non appartenendo al mio servizio e mentre noi eravamo molto oberati di lavoro lui aveva un carico molto ridotto, posso riferire con certezza che l'ho visto occuparsi delle bollette elettriche. Ovviamente non lo faceva di sua spontanea volontà ma era un compito che gli era conferito dal dirigente che svolgeva quel servizio che, se non erro, all'epoca era , tutto ciò sino al suo pensionamento nel 2019. Il teste conferma i capi 28 e 29 del ricorso Per_2 introduttivo…Nel periodo in cui stava con me si occupava delle bollette poi sono andato in pensione il 30 marzo 2020 in piena pandemia. Mi pare però che nel 2019, il vecchio dirigente è andato in pensione ed il servizio di cui si occupava il ricorrente venne trasferito alle dipendenze di altro dirigente dott.ssa non so se lui è stato trasferito ma presumibilmente è rimasto senza Pt_3 incarico”.
Anche il teste , che ha lavorato presso il Comune di dal 1990 al 1997 ha Testimone_3 CP_1 confermato che il ricorrente era uno dei collaboratori più operativi del settore lavori pubblici. Inoltre, in ordine ai fatti per cui è causa ha dichiarato di essersi recato al Comune di saltuariamente CP_1 per motivi personali nel periodo pre-pandemia e quindi 2018/2020 e di aver visto “il ricorrente abbandonato in stanza a far niente di attinente alle sue mansioni…”.
Le predette circostanze non sono state contestate dal Comune che diversamente ha confermato che il ricorrente successivamente al 01.06.2018 aveva continuato ad occuparsi esclusivamente delle liquidazione delle fatture energetiche, provenienti da cartaceo, per la successiva fase di pagamento, limitandosi a sostenere che tale mansione non costituiva una deminutio (pag. 4 della comparsa di costituzione). Inoltre, per il periodo successivo, ossia a partire dal mese di luglio 2019 e fino al 2021, prima che il ricorrente venisse assegnato presso il “Settore Urbanistica - Servizio Pubblica
Illuminazione” del Comune di , il Comune resistente, pur a fronte della deduzione di parte CP_1 ricorrente circa la mancata assegnazione di compiti da parte del Dirigente responsabile, Dott.ssa con conseguente forzata inattività, nulla ha specificamente dedotto e provato in ordine ai Pt_3 compiti effettivamente assegnati al ricorrente.
Dall'esame della documentazione depositata poi non vi è prova che il ricorrente fosse stato dotato di credenziali per l'accesso al portale telematico dell'Ente, ed in particolare alla sezione “Finanziaria e
Contabilità”, nonché messo in condizione di conoscere i Capitoli di Spesa da indicare nelle proposte di determine da lui redatte, laddove pur a fronte delle richieste del dipendente, le stesse appaiono prive di riscontro (vedi doc. 14 - nota del 02 ottobre 2019 prot. 49753). Né soccorre ai fini della prova l'attestato prodotto dal resistente, rilasciato dall'ing. del Settore CP_1 Controparte_4
Transizione digitale e Servizi Informatici, che certifica solo la creazione dell'account ma non la consegna delle credenziali e della password di accesso al ricorrente
Orbene tanto premesso occorra verificare, se, avuto riguardo alla condotta del convenuto, possa ritenersi integrata nel caso di specie una ipotesi di demansionamento, così come lamentata dal ricorrente.
Preliminarmente, va effettuata una breve ricognizione della disciplina normativa applicabile alla fattispecie de qua. È vero che la disciplina delle mansioni e dello ius variandi del datore di lavoro trova differente regolamentazione a seconda che si verta in tema di rapporto di lavoro privato ovvero pubblico. Nel primo caso, infatti, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2103 c.c. (nella sua formulazione anteriore alle recenti modifiche) che, per quel che qui interessa, statuisce: “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”. Dunque, il termine di riferimento dell'equivalenza contemplata dall'art. 2013
c.c. è costituito dal contenuto professionale delle mansioni da ultimo effettivamente svolte dal lavoratore, sicché sono da considerare inferiori quelle mansioni che, rispetto alle precedenti, comportino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore.
In tema di pubblico impiego privatizzato la norma di riferimento è, invece, l'art. 52 del T.U. 165/2001, che deve senz'altro collocarsi tra le “diverse disposizioni”, ex art. 2, comma 2 del medesimo decreto, che configurano deroghe alla disciplina codicistica, con la conseguenza che, relativamente alla materia de qua, va ritenuta certamente inapplicabile l'art. 2013 c.c..
Fermo il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, ribadito anche dalla disposizione da ultimo citata, va, tuttavia, evidenziata una fondamentale differenza rispetto al lavoro privato: il parametro di riferimento, ai fini della valutazione sull'equivalenza delle mansioni, ex art. 2103 c.c., viene individuato dalla norma nelle mansioni “ultime effettivamente svolte” dal lavoratore;
invece, l'art. 52 del T.U. 165/2001 si riferisce espressamente alle “mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”. Va pertanto ribadito che la norma in esame delinea a differenza della disciplina del rapporto privato un concetto di equivalenza in termini esclusivamente “formali”, ovvero ancorata alle previsioni della contrattazione collettiva.
Tuttavia, nel caso di specie si è in presenza di una differente fattispecie, dove si è realizzato ciò che viene definito un “totale svuotamento dell'attività lavorativa” del ricorrente, costretto ad una totale inattività. Va sul punto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva
(indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice. Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego” (cfr. in tal senso, Cass. sez. lav., 21.05.2009, n. 11835 e da ultimo
Cass. Sez. lav. 15 gennaio 2014 n. 687).
Pertanto si rientra nella categoria, come già ribadito, del totale svuotamento delle mansioni, per cui, se il lavoratore, anche in virtù della disciplina applicabile al pubblico impiego, riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ha a fortiori il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione: il lavoratore, dunque, ha, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino costituzionalmente tutelato. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro;
il lavoratore ha altresì diritto, a maggior ragione, a non essere allontanato da ogni mansione, cioè il diritto all'esecuzione della prestazione lavorativa, cui il datore di lavoro (tradizionalmente creditore esclusivo della medesima) ha il correlativo obbligo di applicarlo, restandogli consentita la possibilità di trasferirlo solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria del datore di lavoro, salvo che l'inattività del lavoratore sia riconducibile ad un lecito comportamento del datore di lavoro medesimo, in quanto giustificata dall'esercizio dei poteri imprenditoriali, garantiti dall'art. 41 Cost., o dall'esercizio dei poteri disciplinari (Cass. 3 giugno 1995,
n. 6265; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430 riguardanti fattispecie di lavoro privatistico).
Dunque il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente è lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza;
tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual
è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità
e le proprie capacità nel contesto lavorativo e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa (Cass. 16 maggio 2006, n. 11430; Cass. 2 gennaio 2002, n. 10). (Cass. Sez. lav. n. 7963 del 18/05/2012). La Suprema Corte (Cass. 2015 n. 22635) ha ribadito la risarcibilità del danno derivante dal totale
“svuotamento di mansioni”, anche se tale condotta non integra mobbing.
Nel caso di specie, come già esposto, il ricorrente ha allegato e provato che nel giugno 2018, pur risultando formalmente l'incarico di RUP per la istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di SCIA,
Certificato di Agibilità e Permessi di Costruire, ha continuato ad essere incaricato solo ed esclusivamente della liquidazione di fatture energetiche provenienti da cartaceo sino all'ottobre 2019, con compiti meramente esecutivi e senza le necessarie competenze specialistiche e responsabilità proprie del livello di inquadramento per poi essere addirittura privato di qualsiasi mansione e costretto alla totale inattività a decorrere dal mese di novembre 2019 fino al 19.04.2021, quando è stato assegnato presso il “Settore Urbanistica - Servizio Pubblica Illuminazione” del Comune di CP_1
.
Tali circostanze risultano provate, documentalmente e attraverso l'espletata istruttoria. A fronte di detta prova il resistente non ha fornito alcuna prova contraria né ha provato la sussistenza di ordini di servizio relativamente allo svolgimento di attività specifiche nell'ambito dei servizi generali a cui era assegnato il ricorrente a partire dal mese di novembre 2019.
Da ciò ne consegue l'illegittimità della condotta datoriale che prima ha addetto il dipendente a mansioni meramente esecutive o a contenuto operativo che non possono dirsi per nulla equivalenti a quelle proprie del livello di inquadramento come “istruttore tecnico” cat.C5 (che richiede
“Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze
è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; (…) Esemplificazione dei profili: (…)- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati…(…) geometra”) ma semmai a quella inferiore B (che richiede “Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
(…) . Esemplificazione dei profili: -lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. (…)”) e poi lo ha privato via via delle mansioni allo stesso assegnate, fino a ricondurlo alla totale inattività. Peraltro, come già accertato con sentenza di questo Tribunale n. 4178/2020 dell'8 febbraio 2021, passata in cosa in giudicato e alle cui motivazioni si aderisce in quanto relative al medesimo accertamento per cui è causa, il Tribunale ha ritenuto provata l'avvenuta dequalificazione del ricorrente e tale accertamento è idonea ad esplicare effetti anche nel presente giudizio.
Invero in tema di giudicato esterno, la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 marzo 2020 n. 7483 ha ribadito che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità̀ diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo» (cfr. in tal senso fra le tante Cass. S.U. 17 dicembre 2007 n.26482, Cass. S.U.
16 giugno 2006 n. 13916 Cass. 12 aprile 2010 n. 8650).
Venendo, allora, alle richieste risarcitorie avanzate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, ritiene questo giudicante come possa essere riconosciuto e risarcito il danno professionale da demansionamento.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella nota sentenza n.6572/2006, la responsabilità datoriale per demansionamento è responsabilità contrattuale, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c. in punto di ripartizione degli oneri probatori. Al riguardo, occorre, tuttavia, distinguere l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro (ovvero il demansionamento) dai danni risarcibili, ai sensi dell'art. 1223 c.c., dovendo pertanto differenziare il momento della violazione degli obblighi datoriali da quello della produzione del pregiudizio nella sfera giuridica del lavoratore. Dall'inadempimento datoriale può nascere, in astratto, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'immagine o alla vita di relazione, danno biologico, che devono formare oggetto di una specifica allegazione da parte del lavoratore.
Dunque, con riguardo al caso di specie, va senz'altro riconosciuto il danno professionale, avente natura patrimoniale, che il ricorrente ha puntualmente allegato nel ricorso introduttivo, evidenziando come, lo stesso debba essere liquidato in relazione all'attività lavorativa svolta, alla natura delle mansioni espletate, considerando altresì che lo stesso ha subito un sostanziale svuotamento del ruolo rivestito all'interno dell'amministrazione.
Va, pertanto, condannata il resistente al risarcimento del danno professionale. CP_1
Venendo alla quantificazione di tale voce di danno, la accertata dequalificazione professionale del ricorrente comporta l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale consequenziale alla apprezzabile menomazione della professionalità del lavoratore. Il danno professionale può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità (danno emergente), sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno (lucro cessante). Anche rispetto a tale singola voce di danno - come di ogni altra – grava sul lavoratore l'onere di precisa allegazione, tramite l'indicazione di circostanze specifiche. Nella prova del danno è comunque utilizzabile la prova per presunzioni, valorizzandosi, per tale via, il dato dell'entità del demansionamento, della sua durata, dell'anzianità del lavoratore, elementi questi altresì utilizzabili nella successiva fase della liquidazione.
Nella fattispecie, come si è detto, lo ius variandi esercitato nei confronti del ricorrente, ha comportato prima una drastica riduzione, poi una totale esclusione di attività lavorativa del ricorrente in ordine alle mansioni precedentemente espletate, determinando una considerevole dispersione di quel corredo di nozioni, abilità ed esperienze che l'istante aveva precedentemente maturato. La esclusione di ogni attività lavorativa non ha consentito al ricorrente la piena utilizzazione del patrimonio professionale dallo stesso acquisito nella fase pregressa del rapporto, determinando, al contrario, uno svilimento delle conoscenze e delle abilità precedentemente acquisite.
Peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza del 23 marzo 2020 n. 7483, ha precisato che “una volta accertato il demansionamento, che si era protratto sulla base di un non contestato diniego dei compiti di coordinamento, correttamente la Corte con ragionamento presuntivo ritiene provato il danno e ne conferma la liquidazione equitativa effettuata. E' ben vero che il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma esso può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. 03/01/2019 n. 21) e nella specie l'accertamento del demansionamento era riconducibile a giudizi già definiti e passati in giudicato;
nessuna modifica alle mansioni era intervenuta e la Corte ha correttamente presunto l'esistenza di un depauperamento professionale in ragione del lungo arco temporale per il quale si è protratto tenendo conto della natura delle mansioni svolte” (cfr. anche Cass. n. 25473 del 2018).
Dovendo, pertanto, il giudizio in questa sede limitarsi al periodo successivo, deve essere riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno alla professionalità, derivante dall'illegittimo esercizio dello
"ius variandi", danno che si liquida equitativamente, ex artt. 1226 c.c., utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione globale di fatto risultante dalla busta paga in atti, nella misura del 20% per il periodo di dequalificazione accertato [criteri di calcolo: si assume come parametro di riferimento la retribuzione mensile lorda di euro 3.254,57 quale risultante dalla busta paga del mese di febbraio 2019 (cfr. doc. n. 1 in atti parte attrice) calcolato nella misura del 20%, per un risarcimento pari ad euro 650,91 per ciascuna mensilità, che va moltiplicato per il numero delle mensilità maturate a partire dal mese di giugno 2018 sino al 19.04.2021, per un totale di 22 mensilità], e, quindi, in complessivi euro 14.320,02. Su tale somma spettano gli interessi legali dalla data del verificarsi del fatto illecito fino al soddisfo.
La resistente va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma oltre interessi dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
Le spese vengono poste a carico di parte resistente secondo la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
a) dichiara l'illegittimità del demansionamento subito dal ricorrente per il periodo dal giugno 2018 sino al 19.04.2021 e pertanto, condanna il resistente al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 14.320,02 a titolo di risarcimento del danno per avvenuta
[...] dequalificazione professionale, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
b) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.700,00 oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 14/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano