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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 231/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Flavio Tenerani appellante contro
CP_1
Avv. Nannizzi Silvia e Rosanna Mariani
e nei confronti di
Controparte_2 contumace
appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 308/2023 del Tribunale di Lucca- Sezione Lavoro, pubblicata in data 5.11.2023
all'udienza del 21.1.2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Lucca - a seguito di azione di regresso proposta dall' , in relazione al costo dell'infortunio sul lavoro occorso al CP_1 lavoratore il 13.10.2009, nei confronti della società Parte_2 datrice e di (all'epoca Controparte_2 Parte_1 amministratore) - ha condannato i resistenti in solido a rimborsare all' il costo CP_1 dell'infortunio oggetto di causa, pari ad euro 26.488,75, oltre interessi legali e pagina 1 di 7 rivalutazione monetaria dal fatto, oltre spese processuali liquidate in euro 4.629 oltre accessori. Nella contumacia della società datrice, ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione e di prescrizione dell'azione ex art.112 TU 1124/1965 proposte dal che negava di essere titolare di una posizione di garanzia quanto alla Parte_1 sicurezza sul lavoro e riteneva prescritta l'azione di regresso in assenza di un accertamento penale nei suoi confronti (il procedimento penale era stato promosso solo nei confronti del fratello e si era concluso con una sentenza di assoluzione per Per_1 non aver commesso il fatto). In proposito ha richiamato le disposizioni degli artt.10-11 del TU cit come interpretati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e, quanto alla prescrizione, considerata la responsabilità solidale rispetto alla società, l'art.1310 c.c. per cui gli atti interruttivi sono efficaci anche nei confronti del coobbligato solidale. Nel merito, ha ritenuto i resistenti responsabili dell'infortunio – verificatosi poiché il lavoratore aveva appoggiato dei pesanti fogli di compensato marino su alcuni cavalletti, uno dei quali aveva ceduto, così che i fogli erano caduti su di lui schiacciandogli la gamba e il piede destro - sulla base della testimonianza resa in giudizio dal collega di lavoro e della ricostruzione dei fatti effettuata dagli ispettori, dalle quali Testimone_1 si traeva sia che era il soggetto preposto ad organizzare il lavoro Parte_1 dei dipendenti dando loro indicazioni giornaliere, sia che nel caso di specie l'operazione svolta dall'infortunato era un evento eccezionale (si trattava di svuotare un container di pesanti fogli di compensato per spostarli in un container adiacente) e che il CP_3 non aveva dato alcuna indicazione su come svolgere il lavoro. Gli ispettori gli avevano infatti contestato la violazione dell'art.18 comma 1 lett.c) TU 81/2008 secondo cui i datori e coloro che dirigono il lavoro devono “affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla loro sicurezza”.
ha impugnato la sentenza quanto alla condanna nei Parte_1 propri confronti, contestando la decisione del giudice di primo grado quanto al rigetto dell'eccezione di prescrizione per violazione degli artt.10-11 e 112 DPR 1124/1965 (motivo 1), al riconoscimento di responsabilità di un soggetto diverso dal datore di lavoro la cui responsabilità non era stata accertata con sentenza penale per violazione dell'art.11 DPR 1124/1965 (motivo 2), allo stesso riconoscimento di responsabilità a suo carico per la ritenuta qualità di “dirigente” e all'errata valutazione delle circostanze rilevanti in relazione all'art.18 comma 1 lett.c) TU 81/2008 (motivo 3).
L' si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, riportandosi alle difese già CP_1 svolte e replicando ai singoli motivi di impugnazione.
La società è rimasta contumace, come in primo Controparte_4 grado.
pagina 2 di 7 L'appello è infondato e va respinto. I motivi 1) e 2) possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta correlazione, dato che l'appellante insiste nell'eccezione di decadenza ex art.112 TU cit.
considerato che
nei suoi confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna e di conseguenza il dies a quo del termine triennale previsto dalla norma, come stabilito dalla giurisprudenza (Cass.5160/2015), a suo dire veniva a decorrere dall'ultima spesa sostenuta dall' per l'infortunio, nella specie 13.2.2011, mentre il primo atto CP_1 interruttivo era costituito dalla diffida notificatagli nel 2019. Il procedimento penale era stato promosso solo nei confronti del fratello CP
(dirigente e legale rappresentante) e si era concluso con assoluzione per non
[...] avere commesso il fatto, con sentenza n.957/2016 divenuta irrevocabile il 30.10.2017, pertanto l' non avrebbe potuto agire nei suoi confronti in mancanza di una CP_6 condanna penale, mentre il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che il processo penale potesse costituire causa di interruzione della prescrizione (valevole nei suoi confronti ai sensi dell'art.1310 c.c.) avendo così introdotto un nuovo atto interruttivo nell'elenco di quelli tassativi previsti dall'art.2943 c.c.
I motivi vanno respinti, con modifica della motivazione non convincente del primo giudice, richiamando la giurisprudenza di legittimità che, per il caso di datore di lavoro assolto dall'imputazione, stabilisce che l'azione di regresso dell' deve essere CP_1 esercitata entro i tre anni di cui all'art.112 TU cit., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, con affermazione di principio valevole anche con riguardo a soggetti (civilmente responsabili) diversi da coloro che abbiano subito il procedimento penale. Si richiama la recente Cass.22876/2021 che - nell'affermare che il termine di cui all'art.112 cit. è da intendere come di prescrizione, e non di decadenza, con la conseguenza che può quindi essere interrotto dalla notifica del ricorso dell'Istituto o da un altro atto di messa in mora (anche Cass.20736/2007) - stabilisce chiaramente in una fattispecie analoga alla presente che la tempestività dell'azione va verificata, per tutti i civilmente responsabili, rispetto al termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione nei confronti di uno di loro. Ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'evoluzione della giurisprudenza, con gli interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, nella motivazione si legge che “..essendo venuta meno la correlazione sistematica fra gli artt. 10 e 11 e l'art. 112 del T.U. n. 1124/1965, sia per effetto di pronunce della Corte costituzionale (nn. 102/1981 e 118/1996) che per i mutamenti del regime processuale penale (artt. 75 e 651 ss. c.p.p. del 1988) e civile (art. 295 c.p,c., come novellato dalla I. 26 novembre 1990, n. 353, art. 35), con la definitiva nell'abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, è derivato che l'azione di regresso dell' è connessa soltanto all'astratta previsione CP_1 legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio e non dal concreto accertamento dell'illecito penale;
pagina 3 di 7 dunque, l' ben può agire in regresso ex art. 11 cit., sia nel caso in cui in sede CP_1 penale il datore di lavoro sia stato assolto, come avvenuto nella presente fattispecie che in quella all'esame della sentenza n. 20736 del 2007, sia nel caso dell'assenza del procedimento penale;
pertanto, nel caso in esame il termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione non può ritenersi di decadenza (insuscettibile d'interruzione), bensì di prescrizione e, in quanto tale, può essere interrotto non col deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora la sentenza impugnata non si è attenuta al suddetto principio e, quindi, va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché, oltre a regolare le spese del presente giudizio di cassazione, esamini la fattispecie previa verifica della tempestività dell'azione intrapresa dall' rispetto al termine triennale di CP_1 prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione resa nei confronti di (nel caso oggetto della pronuncia l'azione di CP_7 regresso era stata promossa dall' nei confronti del Comune datore di lavoro, del CP_1
Sindaco assolto in sede penale, e del segretario comunale). CP_7
Nel caso in esame :
-l'infortunio si è verificato il 13.10.2009
-in sede di accertamenti ispettivi risultava che i fratelli e Controparte_5 erano coamministratori (dalla visura si trae che all'epoca erano Parte_1 entrambi amministratori con poteri disgiunti), il primo si occupava più di aspetti organizzativi, compresa gestione dipendenti e sicurezza sul lavoro, e il secondo dirigeva i cantieri e dava direttive ai dipendenti, operando quindi come preposto;
la notizia di reato alla Procura ha infatti riguardato e nei suoi confronti è stata Parte_1 contestata la violazione dell'art.18 comma 1 lett.c) D.lvo 81/2008
-l'azione penale è stata esercitata solo nei confronti di e il Controparte_5 procedimento si è concluso con la sentenza n.957/2016 (irrevocabile il 30.10.2017) che lo ha assolto per non avere commesso il fatto, dato che il responsabile dell'infortunio era il preposto Parte_1
-successivamente, nonostante tale dichiarazione di responsabilità, non è stata promosso alcun procedimento penale nei confronti di quest'ultimo
-con comunicazione del dicembre 2019 l' ha proceduto alla messa in mora, CP_1 chiedendo a (oltre che alla società il Parte_1 Controparte_4 pagamento del costo dell'infortunio nella misura di euro 30.000
-con ricorso depositato il 14.10.2020 l' ha quindi agito in via di regresso nei CP_1 confronti di entrambi. Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, il termine triennale di cui all'art.112 TU cit. viene a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione di
(30.10.2017), anche nei confronti degli altri soggetti chiamati a Controparte_5 rispondere civilmente del fatto, è stato interrotto con la messa in mora del dicembre 2019 e comunque l'azione è stata esercitata nei tre anni. pagina 4 di 7 La soluzione appare del tutto coerente, considerato che altrimenti – pur in presenza di un procedimento penale nei confronti di un soggetto – l' dovrebbe agire in via di CP_1 regresso, parallelamente e separatamente, nei confronti di eventuali altri soggetti ritenuti civilmente responsabili, senza dovere attendere la definizione del giudizio penale (che come nella specie avrebbe potuto preludere ad un successivo rinvio a giudizio di altra persona per un nuovo giudizio penale). Non rileva invece qui la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante (Cass. 5160/2015, ma anche Cass.32154/2018), che riguarda i casi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale, situazione della quale il termine di cui all'art.112 cit. decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo o della costituzione della rendita.
Anche il motivo sub 3) è infondato, essendo del tutto corretta e condivisibile la decisione del giudice di primo grado, che sulla base delle risultanze di causa ha ritenuto che fosse il soggetto che di regola impartiva ai dipendenti in Parte_1 cantiere le direttive circa i lavori da svolgere e che nel caso di specie, a fronte di un lavoro di una certa pericolosità, non aveva dato alcuna indicazione su come doveva essere realizzato. Quanto al primo punto, il teste ha dichiarato che “ aveva il Tes_1 Parte_1 compito di darci indicazioni sul lavoro che dovevamo svolgere nell'arco della giornata” e il teste “mio fratello si occupava della gestione del cantiere, Controparte_5 mentre io gestivo, personale, paghe e sicurezza”, mentre lo stesso appellante, sentito dagli ispettori all'epoca del fatto, dichiarò che lavorava in azienda “con mansioni principali di coordinamento degli altri dipendenti”. Infatti la prescrizione per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. c) del D. Lvo 81/2008 è stata emessa proprio nei confronti di che ha provveduto ad adempiere alla prescrizione, come Parte_1 confermato dall'Ispettore sentito come teste in primo grado. Quanto al secondo, dalle dichiarazioni del teste e dagli accertamenti degli Tes_1 ispettori (cfr. rilievi, fotografie, sommarie informazioni raccolte) è emerso che il giorno del fatto aveva incaricato i dipendenti di svuotare un container Parte_1 senza fornire alcuna indicazione specifica su come effettuare il lavoro, che si trattava di togliere da un container materiale vario, tra cui 29 fogli di compensato marino di notevoli dimensioni e peso (misure 310x153x0,8 cm – 15 kg ciascun foglio) che dovevano essere collocati in un altro container adiacente, pertanto una operazione di non semplice e banale realizzazione, tanto che lo stesso disse agli ispettori che Parte_1 si trattava di un evento eccezionale (l'operazione di svuotare il container è stato un evento eccezionale, anche se la movimentazione dei compensati è di routine e avviene con altre modalità) ed è piuttosto evidente che la movimentazione di materiali del genere, per le dimensioni, il peso e il numero, può presentare aspetti di pericolosità. Nella specie, in assenza di ogni indicazione da parte del il lavoratore Parte_1 utilizzò dei cavalletti presenti in loco come piano d'appoggio dei fogli di compensato, che invece di solito venivano poggiati in verticale sul container, e uno di questi pagina 5 di 7 cavalletti, troppo leggero rispetto al peso che doveva reggere, cedette provocando la caduta dei fogli sulla gamba e sul piede del lavoratore. Così ricostruita la vicenda, in diritto, in tema di responsabilità datoriale ex art.2087 c.c. grava sul datore di lavoro l'onere della prova del “rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che di quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione, dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte, della vigilanza per come partitamente delineate nel citato Tu n. 81/2008”. Il datore, per sottrarsi a responsabilità in caso di infortunio del lavoratore, deve provare di avere adottato tutte le misure prescritte, allegando e dimostrando di aver rispettato le cautele imposte dalla legge (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (ex art.2087 c.c); ed a maggiore ragione quando l'esecuzione del contratto di lavoro sottopone il lavoratore ad un particolare pericolo insito nella specifica mansione, come nel caso di specie. La stessa regola in tema di onere probatorio grava sull che agisca in via di CP_1 regresso (Cass.10529/2008, Cass. 22827/2014, Cass.12561/2017, Cass.1045/2018) e nella specie tale onere non è stato assolto. Si conferma pertanto la responsabilità dell'appellante, che non può certo essere esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, tanto più in assenza di qualsiasi indicazione operativa datoriale. E' infatti consolidato il principio secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (da ultimo Cass.4980/2023).
Respinto l'appello, le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ.modd. tenuto conto dello scaglione di valore della causa e applicati parametri minimi in ragione del concreto valore prossimo al limite inferiore. Deve darsi atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
pagina 6 di 7 Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna la parte appellante a rimborsare all' le spese processuali del secondo CP_1 grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 21.1.2025
La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait
pagina 7 di 7
Sezione lavoro
composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 231/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Flavio Tenerani appellante contro
CP_1
Avv. Nannizzi Silvia e Rosanna Mariani
e nei confronti di
Controparte_2 contumace
appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 308/2023 del Tribunale di Lucca- Sezione Lavoro, pubblicata in data 5.11.2023
all'udienza del 21.1.2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Lucca - a seguito di azione di regresso proposta dall' , in relazione al costo dell'infortunio sul lavoro occorso al CP_1 lavoratore il 13.10.2009, nei confronti della società Parte_2 datrice e di (all'epoca Controparte_2 Parte_1 amministratore) - ha condannato i resistenti in solido a rimborsare all' il costo CP_1 dell'infortunio oggetto di causa, pari ad euro 26.488,75, oltre interessi legali e pagina 1 di 7 rivalutazione monetaria dal fatto, oltre spese processuali liquidate in euro 4.629 oltre accessori. Nella contumacia della società datrice, ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione e di prescrizione dell'azione ex art.112 TU 1124/1965 proposte dal che negava di essere titolare di una posizione di garanzia quanto alla Parte_1 sicurezza sul lavoro e riteneva prescritta l'azione di regresso in assenza di un accertamento penale nei suoi confronti (il procedimento penale era stato promosso solo nei confronti del fratello e si era concluso con una sentenza di assoluzione per Per_1 non aver commesso il fatto). In proposito ha richiamato le disposizioni degli artt.10-11 del TU cit come interpretati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e, quanto alla prescrizione, considerata la responsabilità solidale rispetto alla società, l'art.1310 c.c. per cui gli atti interruttivi sono efficaci anche nei confronti del coobbligato solidale. Nel merito, ha ritenuto i resistenti responsabili dell'infortunio – verificatosi poiché il lavoratore aveva appoggiato dei pesanti fogli di compensato marino su alcuni cavalletti, uno dei quali aveva ceduto, così che i fogli erano caduti su di lui schiacciandogli la gamba e il piede destro - sulla base della testimonianza resa in giudizio dal collega di lavoro e della ricostruzione dei fatti effettuata dagli ispettori, dalle quali Testimone_1 si traeva sia che era il soggetto preposto ad organizzare il lavoro Parte_1 dei dipendenti dando loro indicazioni giornaliere, sia che nel caso di specie l'operazione svolta dall'infortunato era un evento eccezionale (si trattava di svuotare un container di pesanti fogli di compensato per spostarli in un container adiacente) e che il CP_3 non aveva dato alcuna indicazione su come svolgere il lavoro. Gli ispettori gli avevano infatti contestato la violazione dell'art.18 comma 1 lett.c) TU 81/2008 secondo cui i datori e coloro che dirigono il lavoro devono “affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla loro sicurezza”.
ha impugnato la sentenza quanto alla condanna nei Parte_1 propri confronti, contestando la decisione del giudice di primo grado quanto al rigetto dell'eccezione di prescrizione per violazione degli artt.10-11 e 112 DPR 1124/1965 (motivo 1), al riconoscimento di responsabilità di un soggetto diverso dal datore di lavoro la cui responsabilità non era stata accertata con sentenza penale per violazione dell'art.11 DPR 1124/1965 (motivo 2), allo stesso riconoscimento di responsabilità a suo carico per la ritenuta qualità di “dirigente” e all'errata valutazione delle circostanze rilevanti in relazione all'art.18 comma 1 lett.c) TU 81/2008 (motivo 3).
L' si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, riportandosi alle difese già CP_1 svolte e replicando ai singoli motivi di impugnazione.
La società è rimasta contumace, come in primo Controparte_4 grado.
pagina 2 di 7 L'appello è infondato e va respinto. I motivi 1) e 2) possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta correlazione, dato che l'appellante insiste nell'eccezione di decadenza ex art.112 TU cit.
considerato che
nei suoi confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna e di conseguenza il dies a quo del termine triennale previsto dalla norma, come stabilito dalla giurisprudenza (Cass.5160/2015), a suo dire veniva a decorrere dall'ultima spesa sostenuta dall' per l'infortunio, nella specie 13.2.2011, mentre il primo atto CP_1 interruttivo era costituito dalla diffida notificatagli nel 2019. Il procedimento penale era stato promosso solo nei confronti del fratello CP
(dirigente e legale rappresentante) e si era concluso con assoluzione per non
[...] avere commesso il fatto, con sentenza n.957/2016 divenuta irrevocabile il 30.10.2017, pertanto l' non avrebbe potuto agire nei suoi confronti in mancanza di una CP_6 condanna penale, mentre il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che il processo penale potesse costituire causa di interruzione della prescrizione (valevole nei suoi confronti ai sensi dell'art.1310 c.c.) avendo così introdotto un nuovo atto interruttivo nell'elenco di quelli tassativi previsti dall'art.2943 c.c.
I motivi vanno respinti, con modifica della motivazione non convincente del primo giudice, richiamando la giurisprudenza di legittimità che, per il caso di datore di lavoro assolto dall'imputazione, stabilisce che l'azione di regresso dell' deve essere CP_1 esercitata entro i tre anni di cui all'art.112 TU cit., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, con affermazione di principio valevole anche con riguardo a soggetti (civilmente responsabili) diversi da coloro che abbiano subito il procedimento penale. Si richiama la recente Cass.22876/2021 che - nell'affermare che il termine di cui all'art.112 cit. è da intendere come di prescrizione, e non di decadenza, con la conseguenza che può quindi essere interrotto dalla notifica del ricorso dell'Istituto o da un altro atto di messa in mora (anche Cass.20736/2007) - stabilisce chiaramente in una fattispecie analoga alla presente che la tempestività dell'azione va verificata, per tutti i civilmente responsabili, rispetto al termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione nei confronti di uno di loro. Ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'evoluzione della giurisprudenza, con gli interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, nella motivazione si legge che “..essendo venuta meno la correlazione sistematica fra gli artt. 10 e 11 e l'art. 112 del T.U. n. 1124/1965, sia per effetto di pronunce della Corte costituzionale (nn. 102/1981 e 118/1996) che per i mutamenti del regime processuale penale (artt. 75 e 651 ss. c.p.p. del 1988) e civile (art. 295 c.p,c., come novellato dalla I. 26 novembre 1990, n. 353, art. 35), con la definitiva nell'abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, è derivato che l'azione di regresso dell' è connessa soltanto all'astratta previsione CP_1 legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio e non dal concreto accertamento dell'illecito penale;
pagina 3 di 7 dunque, l' ben può agire in regresso ex art. 11 cit., sia nel caso in cui in sede CP_1 penale il datore di lavoro sia stato assolto, come avvenuto nella presente fattispecie che in quella all'esame della sentenza n. 20736 del 2007, sia nel caso dell'assenza del procedimento penale;
pertanto, nel caso in esame il termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione non può ritenersi di decadenza (insuscettibile d'interruzione), bensì di prescrizione e, in quanto tale, può essere interrotto non col deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora la sentenza impugnata non si è attenuta al suddetto principio e, quindi, va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché, oltre a regolare le spese del presente giudizio di cassazione, esamini la fattispecie previa verifica della tempestività dell'azione intrapresa dall' rispetto al termine triennale di CP_1 prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione resa nei confronti di (nel caso oggetto della pronuncia l'azione di CP_7 regresso era stata promossa dall' nei confronti del Comune datore di lavoro, del CP_1
Sindaco assolto in sede penale, e del segretario comunale). CP_7
Nel caso in esame :
-l'infortunio si è verificato il 13.10.2009
-in sede di accertamenti ispettivi risultava che i fratelli e Controparte_5 erano coamministratori (dalla visura si trae che all'epoca erano Parte_1 entrambi amministratori con poteri disgiunti), il primo si occupava più di aspetti organizzativi, compresa gestione dipendenti e sicurezza sul lavoro, e il secondo dirigeva i cantieri e dava direttive ai dipendenti, operando quindi come preposto;
la notizia di reato alla Procura ha infatti riguardato e nei suoi confronti è stata Parte_1 contestata la violazione dell'art.18 comma 1 lett.c) D.lvo 81/2008
-l'azione penale è stata esercitata solo nei confronti di e il Controparte_5 procedimento si è concluso con la sentenza n.957/2016 (irrevocabile il 30.10.2017) che lo ha assolto per non avere commesso il fatto, dato che il responsabile dell'infortunio era il preposto Parte_1
-successivamente, nonostante tale dichiarazione di responsabilità, non è stata promosso alcun procedimento penale nei confronti di quest'ultimo
-con comunicazione del dicembre 2019 l' ha proceduto alla messa in mora, CP_1 chiedendo a (oltre che alla società il Parte_1 Controparte_4 pagamento del costo dell'infortunio nella misura di euro 30.000
-con ricorso depositato il 14.10.2020 l' ha quindi agito in via di regresso nei CP_1 confronti di entrambi. Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, il termine triennale di cui all'art.112 TU cit. viene a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione di
(30.10.2017), anche nei confronti degli altri soggetti chiamati a Controparte_5 rispondere civilmente del fatto, è stato interrotto con la messa in mora del dicembre 2019 e comunque l'azione è stata esercitata nei tre anni. pagina 4 di 7 La soluzione appare del tutto coerente, considerato che altrimenti – pur in presenza di un procedimento penale nei confronti di un soggetto – l' dovrebbe agire in via di CP_1 regresso, parallelamente e separatamente, nei confronti di eventuali altri soggetti ritenuti civilmente responsabili, senza dovere attendere la definizione del giudizio penale (che come nella specie avrebbe potuto preludere ad un successivo rinvio a giudizio di altra persona per un nuovo giudizio penale). Non rileva invece qui la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante (Cass. 5160/2015, ma anche Cass.32154/2018), che riguarda i casi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale, situazione della quale il termine di cui all'art.112 cit. decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo o della costituzione della rendita.
Anche il motivo sub 3) è infondato, essendo del tutto corretta e condivisibile la decisione del giudice di primo grado, che sulla base delle risultanze di causa ha ritenuto che fosse il soggetto che di regola impartiva ai dipendenti in Parte_1 cantiere le direttive circa i lavori da svolgere e che nel caso di specie, a fronte di un lavoro di una certa pericolosità, non aveva dato alcuna indicazione su come doveva essere realizzato. Quanto al primo punto, il teste ha dichiarato che “ aveva il Tes_1 Parte_1 compito di darci indicazioni sul lavoro che dovevamo svolgere nell'arco della giornata” e il teste “mio fratello si occupava della gestione del cantiere, Controparte_5 mentre io gestivo, personale, paghe e sicurezza”, mentre lo stesso appellante, sentito dagli ispettori all'epoca del fatto, dichiarò che lavorava in azienda “con mansioni principali di coordinamento degli altri dipendenti”. Infatti la prescrizione per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. c) del D. Lvo 81/2008 è stata emessa proprio nei confronti di che ha provveduto ad adempiere alla prescrizione, come Parte_1 confermato dall'Ispettore sentito come teste in primo grado. Quanto al secondo, dalle dichiarazioni del teste e dagli accertamenti degli Tes_1 ispettori (cfr. rilievi, fotografie, sommarie informazioni raccolte) è emerso che il giorno del fatto aveva incaricato i dipendenti di svuotare un container Parte_1 senza fornire alcuna indicazione specifica su come effettuare il lavoro, che si trattava di togliere da un container materiale vario, tra cui 29 fogli di compensato marino di notevoli dimensioni e peso (misure 310x153x0,8 cm – 15 kg ciascun foglio) che dovevano essere collocati in un altro container adiacente, pertanto una operazione di non semplice e banale realizzazione, tanto che lo stesso disse agli ispettori che Parte_1 si trattava di un evento eccezionale (l'operazione di svuotare il container è stato un evento eccezionale, anche se la movimentazione dei compensati è di routine e avviene con altre modalità) ed è piuttosto evidente che la movimentazione di materiali del genere, per le dimensioni, il peso e il numero, può presentare aspetti di pericolosità. Nella specie, in assenza di ogni indicazione da parte del il lavoratore Parte_1 utilizzò dei cavalletti presenti in loco come piano d'appoggio dei fogli di compensato, che invece di solito venivano poggiati in verticale sul container, e uno di questi pagina 5 di 7 cavalletti, troppo leggero rispetto al peso che doveva reggere, cedette provocando la caduta dei fogli sulla gamba e sul piede del lavoratore. Così ricostruita la vicenda, in diritto, in tema di responsabilità datoriale ex art.2087 c.c. grava sul datore di lavoro l'onere della prova del “rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che di quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione, dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte, della vigilanza per come partitamente delineate nel citato Tu n. 81/2008”. Il datore, per sottrarsi a responsabilità in caso di infortunio del lavoratore, deve provare di avere adottato tutte le misure prescritte, allegando e dimostrando di aver rispettato le cautele imposte dalla legge (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (ex art.2087 c.c); ed a maggiore ragione quando l'esecuzione del contratto di lavoro sottopone il lavoratore ad un particolare pericolo insito nella specifica mansione, come nel caso di specie. La stessa regola in tema di onere probatorio grava sull che agisca in via di CP_1 regresso (Cass.10529/2008, Cass. 22827/2014, Cass.12561/2017, Cass.1045/2018) e nella specie tale onere non è stato assolto. Si conferma pertanto la responsabilità dell'appellante, che non può certo essere esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore, tanto più in assenza di qualsiasi indicazione operativa datoriale. E' infatti consolidato il principio secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere” (da ultimo Cass.4980/2023).
Respinto l'appello, le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ.modd. tenuto conto dello scaglione di valore della causa e applicati parametri minimi in ragione del concreto valore prossimo al limite inferiore. Deve darsi atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
pagina 6 di 7 Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna la parte appellante a rimborsare all' le spese processuali del secondo CP_1 grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.473, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 21.1.2025
La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait
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