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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2975/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. LOPRESTE ANDREA (C.F. , presso il C.F._1
cui studio in Treviso, Vicolo del Cristo 4 è elettivamente domiciliata giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) - in proprio e in qualità di Controparte_1 C.F._2
l.r.p.t. della (C.F. Controparte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. VILLANI ROSA (C.F. ), P.IVA_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in VIALE VIRGILIO, 128, 74121, TARANTO presso lo Studio dell'Avv.
VILLANI ROSA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 244/2024, pubblicata il
02/07/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Sondrio, dott.ssa Licitra, n. 244/2024 pubbl. il 02/07/2024 - RG n. 436/2022 Repert. n. 325/2024 del
02/07/2024 notificata il 19/09/2024; in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, dott.ssa Licitra, n. 244/2024 pubbl. il 02/07/2024
- RG n. 436/2022 Repert. n. 325/2024 del 02/07/2024 - notificata il 19/09/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Preliminarmente: dichiararsi illegittima e inammissibile la costituzione nel presente giudizio del sig. CP_1 in proprio;
[...] dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo alla società ingiungente in relazione ai rapporti e diritti di cui all'accordo sottoscritto il 28.05.2019.
In principalità: dichiarare inammissibile il procedimento di modifica/ correzione e le modifiche e/o correzioni effettuate al decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto annullarlo e/o dichiararlo inefficace e/o illegittimo e comunque revocarlo;
dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per non essere stato notificato entro i termini di cui all'art.
644 c.p.c. e/o perché la relativa istanza di modifica con il provvedimento di autorizzazione alla modifica non sono stati notificati entro i predetti termini;
accertare e dichiarare non dovute le somme pretese nel decreto opposto e per l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 116/22 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 18.03.2022 e pubblicato il 21.03.2022; rigettare ogni contraria istanza, perché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, dichiarare non dovute le somme pretese;
accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. con riferimento alle obbligazioni assunte con CP_1 contratto del 28.05.2019, così come già contestato da per l'effetto dichiararsi nulla Parte_1 dovuto e revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. n. 116/22 e rigettare ogni contraria istanza, perché infondata sia in fatto che in diritto;
in subordine, sempre per le causali di cui al presente atto ed accertata la sussistenza di gravi inadempimenti contestati al sig. con riferimento al contratto 28.05.2019, ridursi le pretese della ditta CP_1 ingiungente in proporzione al minor valore delle prestazioni eseguite nella somma che verrà ritenuta congrua
e di giustizia con compensazione tra le parti dei rispettivi crediti che risulteranno all'esito del giudizio.” e conseguente-mente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Rigettare l'appello incidentale formulato dalle controparti nella comparsa di costituzione nel presente giudizio inquanto infondato in fatto e diritto;
- Condannare il sig. alla restituzione di quanto al medesimo versato dall'appellante in CP_1 executivis al solo fine di evitare l'esecuzione.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per - in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Controparte_1 [...]
Controparte_2
“- rigettare l'appello principale e convalidare la condanna “2. condanna la al pagamento Parte_1 in favore del Sig. della somma di € 11.217,30 (undicimiladuecentodiciassette/30), Controparte_1 oltre interessi dal dovuto sino al saldo”;
- accogliere l'impugnazione incidentale per i capi indicati:
- “Relativamente alle eccezioni formulate dalla , preliminarmente è necessario porre Parte_1
l'attenzione sul procedimento di correzione di errore materiale tipizzato dagli artt. 287 e 288 c.p.c. Nel caso
2 in questione l'istanza di correzione non ha investito un errore materiale in cui era incorso il giudice, ma è conseguita alla rettifica, da parte dell'istante, dell'indicazione della parte creditrice, cosicché il giudice non ha corretto un proprio errore, ma ha modificato il decreto (già emesso e notificato) aderendo alla istanza di modifica avanzata dal ricorrente. Pertanto, nonostante la qualificazione datane dal giudice del monitorio, non
è ricorsa propriamente un'ipotesi di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. e segg., bensì una mera modifica del decreto ingiuntivo conseguente all'istanza del ricorrente che, resosi conto dell'erronea indicazione del creditore, ha chiesto di individuare lo stesso con l'aggiunta del Sig. Controparte_1
Non v'è ragione per escludere che tale modifica potesse essere richiesta e che il giudice potesse
[...] aderirvi modificando il decreto, sussistendo al riguardo evidenti ragioni di economia processuale;
deve, però, precisarsi che, onde evitare l'inefficacia del decreto, lo stesso avrebbe dovuto, comunque, essere notificato entro il termine di sessanta giorni dall'originaria emissione (21/03/2022). La modifica del decreto, pertanto, doveva essere richiesta ed accordata (come avvenuto nel caso di specie) in tempo utile per consentire
l'effettuazione della notifica nel termine anzidetto. Venendo ad analizzare il caso in questione, possiamo appurare che il decreto ingiuntivo originario è stato emesso in data 21 marzo 2022, mentre il provvedimento di correzione di errore materiale è stato emesso dal Tribunale di Sondrio in data 03 maggio 2022. Ma, poi, inspiegabilmente il decreto ingiuntivo modificato, nonostante vi fosse il tempo per farlo, non è mai stato notificato alla da parte del Sig. oggetto della notificazione, Parte_1 Controparte_1 peraltro, comunque avvenuta in data 01 luglio 2022, ovvero oltre i 60 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo, è stato solamente il provvedimento di correzione di errore materiale. La conseguenza di quanto sopra è che il decreto ingiuntivo richiesto dal Sig. è divenuto, a causa dell'inerzia Controparte_1 nella notificazione, inefficace nei confronti della Parimenti, poi, bisogna dichiarare la Parte_1 carenza di legittimazione attiva in capo alla in quanto Parte_2 provata per tabulas l'estraneità della , in relazione ai rapporti disciplinati dalla scrittura Controparte_2 privata del 28 maggio 2019 e sottoscritta personalmente dal Sig. e dalla Controparte_1 Parte_1
;
[...]
“Alla luce di quanto sopra, in ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate” con conseguente riformulazione della sentenza impugnata, nonché delle seguenti statuizioni: “1. accoglie
l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N. 116/2022 - R.G. Parte_1
134/2022 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 18/03/2022;
3. compensa interamente le spese di lite”.
- con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 116/2022, emesso dal Tribunale di
Sondrio in data 21/03/2022 e notificato in pari data, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma capitale di € 11.217,30, oltre interessi e spese, emessa nei confronti di Parte_1 in seguito, ”), in favore della
[...] Parte_1 Controparte_4
(in seguito, ”), a titolo di compensi maturati dal marzo 2020 al settembre
[...] Controparte_2
2021 per l'attività di gestione dei trasporti.
1.1 Avverso detto decreto, con atto di citazione notificato in data 28/04/2022, proponeva Parte_1 opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della , Controparte_2 atteso che, in tesi, i crediti ingiunti, qualora fondati e sussistenti, avrebbero dovuto essere eventualmente richiesti dal Sig. poiché la causa petendi dedotta in ricorso riguardava CP_1 un contratto sottoscritto da quest'ultimo in proprio e non quale legale rappresentante della Nel CP_2 merito, chiedeva di: accertare e dichiarare non dovute le somme pretese e per l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo;
accertato e dichiarato l'inadempimento di parte ingiungente
3 con riferimento alle obbligazioni assunte, dichiarare che nulla fosse dovuto e revocare/annullare il decreto ingiuntivo;
in subordine, accertata la sussistenza di gravi inadempimenti contestati a parte ingiungente, di ridurre le pretese azionate in via monitoria in proporzione al minor valore delle prestazioni eseguite nella somma ritenuta congrua e di giustizia, con compensazione tra le parti dei rispettivi crediti risultanti all'esito del giudizio.
1.2 Successivamente alla notifica dell'opposizione, il difensore di parte ingiungente depositava nel fascicolo monitorio istanza di correzione di errore materiale, precisando che il Sig. agiva non CP_1 solo come legale rappresentante della , ma anche in proprio. Con provvedimento in Controparte_2 data 03/05/2022, il Giudice del monitorio autorizzava la modifica e con PEC in data 01/07/2022
l'Avv. Villani (per conto del notificava alla l'istanza presentata con il visto del CP_1 Parte_1
Giudice per l'apposta correzione, non allegando tuttavia il decreto modificato.
1.3 A seguito della modifica apportata, la proponeva una nuova opposizione avverso il Parte_1 secondo decreto ingiuntivo così come modificato (iscritta al n.r.g. 823/2022 del Tribunale di Sondrio), con la quale sostanzialmente estendeva le domande ed eccezioni poste a fondamento della prima opposizione anche nei confronti del Sig. e, per altro verso, eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'istanza di correzione di errore materiale, l'omessa integrazione del contraddittorio con riferimento all'istanza di modifica, l'omessa notifica del decreto modificato e quindi l'inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c., il difetto di procura, e, nel merito, l'infondatezza dell'istanza di correzione.
1.4 Si costituivano regolarmente nel giudizio rubricato al n.r.g. 436/2022 la , e il Sig. Controparte_2
con comparsa di costituzione e risposta datata 31/08/2022, chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
e il Sig. si costituivano anche nel giudizio rubricato al n.r.g. 823/2022, con Controparte_2 CP_1 comparsa di costituzione e risposta datata e depositata il 02/01/2023, con cui chiedevano, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità e, quindi, il rigetto dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem, per aver la già proposto precedente giudizio di opposizione Parte_1 avverso il medesimo decreto ingiuntivo;
nel merito, reiteravano la richiesta di rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Riunita la causa riportante n.r.g. 832/2022 a quella precedentemente iscritta a ruolo, rubricata al n.r.g. 436/2022, e, per altro verso, istruite le cause così riunite mediante le testimonianze orali richieste dalle parti e interrogatorio formale di entrambe le parti, il Tribunale, con la pronuncia impugnata, in via preliminare, rilevava, quanto al procedimento di correzione di errore materiale, che il Giudice del monitorio, aderendo all'istanza avanzata dal ricorrente di rettifica dell'indicazione della parte creditrice, non aveva propriamente corretto un errore materiale ex art. 287 e seg. c.p.c., bensì aveva modificato il decreto (già emesso e notificato), cosicché, “onde evitare l'inefficacia del decreto, lo stesso avrebbe dovuto, comunque, essere notificato entro il termine di sessanta giorni dall'originaria emissione (21/03/2022)”. Pertanto, rilevato come il decreto ingiuntivo modificato non fosse stato mai notificato alla da parte del Sig. e come, piuttosto, quest'ultimo Parte_1 CP_1 avesse notificato solo il provvedimento di correzione di errore materiale, comunque oltre i 60 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo originario (in data 01/07/2022), revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 116/2022 (R.G. n. 134/2022).
4 Il primo Giudice dichiarava, poi, la carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_2 attesa la comprovata estraneità di quest'ultima relativamente ai rapporti disciplinati dalla scrittura privata del 28/05/2019, sottoscritta unicamente dal Sig. in proprio e dalla . CP_1 Parte_1
Quanto al merito della causa, rilevava come l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Parte_1
-secondo cui, nel periodo oggetto di fatturazione, il non avrebbe espletato la propria attività CP_1 di fosse infondata, tenuto conto che, da un lato, “tale eccezione mai è stata Parte_3 sollevata durante il periodo di validità del contratto, ma solo in sede di giudizio di opposizione ed inoltre la reale prestazione del , come dimostrano i documenti prodotti in giudizio, è consistita CP_1 nel permettere alla di conservare l'importantissimo beneficio del mantenimento Parte_1 dell'iscrizione nel registro R.E.N.”, e, per altro verso, che “il corrispettivo dovuto al ) era CP_1 dovuto a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività dedotta nella convenzione”.
Inoltre, il primo Giudice sottolineava come, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, dal file audio agli atti e dall'esperita istruttoria non risultava che le parti avessero concordato una sospensione dell'efficacia contrattuale per il periodo marzo 2020-settembre 2021, bensì che si erano accordate per una mera dilazione dei pagamenti. Al riguardo, evidenziava come qualsiasi modifica contrattuale sarebbe comunque dovuta avvenire secondo le modalità stabilite al punto due del contratto, ossia con comunicazione scritta, cosicché l'accordo dedotto dall'opponente circa la sospensione dell'efficacia contrattuale, in tesi concluso per via telefonica, era del tutto irrilevante.
Pertanto, accoglieva la domanda subordinata formulata dagli opposti di condanna della al Parte_1 pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo.
3. ha interposto appello con atto di citazione notificato il 21/10/2024, chiedendo, sulla Parte_1 base dei due motivi enucleati, la riforma dell'impugnata sentenza.
Si sono costituiti in giudizio e il Sig. contestando i motivi d'appello svolti Controparte_2 CP_1 da controparte e svolgendo appello incidentale in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo disposta dal primo giudice e alla integrale compensazione delle spese di lite, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento integrale delle spese del primo grado, oltre del presente giudizio.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Occorre preliminarmente esaminare l'appello incidentale relativo, in primo luogo, al capo della pronuncia con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, dopo essere stato modificato dal Giudice del monitorio, non era stato notificato alla da parte del Sig. Parte_1 CP_1
Premesso che non è contestata la pronuncia in punto di carenza di legittimazione attiva in capo alla la questione contesa attiene invece alla legittimità ed efficacia del decreto Controparte_2 ingiuntivo, come corretto a favore di . Secondo la tesi degli appellati, Controparte_1
l'istanza ex artt. 287 e 288 c.p.c. con cui avevano chiesto al Giudice di precisare nel ricorso monitorio che il Sig. agiva in via monitoria non solo quale legale rappresentante della , ma CP_1 Parte_1 anche in proprio -istanza autorizzata in data 03/05/2022- non avrebbe comportato una modifica vera e propria del decreto ingiuntivo - rimasto in tesi “immutato”- in quanto riguardava “un punto ben preciso del ricorso, ossia quello relativo all'intestazione dove, lungi dall'essere stato indicato un soggetto diverso o ulteriore rispetto a quelli che erano già stati inseriti, vi è stata una mera aggiunta
5 dei soli avverbi e congiunzioni “in proprio ed anche”; parole che erano saltate alla battitura sulla tastiera per mero errore materiale”.
Inoltre, gli appellati sostengono che non sarebbe stata necessaria, comunque, un'ulteriore notifica del decreto ingiuntivo, atteso che “alla data del 3 maggio 2022 pendeva già giudizio di opposizione al predetto decreto che era stato iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Sondrio in data antecedente, ossia 29 aprile 2022”.
Gli appellati chiedono, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto dell'opposizione.
4.1 Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, gli appellati denunciano l'“illegittima integrale compensazione delle spese di lite” considerato che “la stessa sentenza ha integralmente accolto la domanda subordinata spiegata dal nel giudizio di opposizione”, e chiedono CP_1 pertanto la riforma del capo della sentenza relativo alle spese di lite, con condanna di al Parte_1 pagamento integrale di quelle del primo grado, oltre a quelle del presente giudizio.
5. Il primo motivo d'appello incidentale è infondato e non merita, quindi, accoglimento.
Invero, nella specie, non è ricorsa un'ipotesi di mera correzione di errore materiale ex art. 287 e 288
c.p.c., bensì una vera e propria modifica del decreto ingiuntivo (già emesso e notificato), atteso che il Giudice del monitorio autorizzava l'inserimento nell'indicazione della parte creditrice del nominativo del Sig. in proprio, oltre che come “titolare della CP_1 Parte_2
.
[...]
Pertanto, onde evitare l'inefficacia del decreto ingiuntivo come modificato, lo stesso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di sessanta giorni dall'originaria emissione in data 21/03/2022 e, quindi, entro e non oltre il 20/05/2022.
Invece, è pacifico e documentato che in data 01/07/2022 il difensore del si limitava a CP_1 notificare esclusivamente l'istanza denominata impropriamente “di correzione di errore materiale” con il “visto” del Giudice monitorio del 03/05/2022, comunque oltre i 60 giorni dall'originaria emissione del decreto ingiuntivo.
Ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso a favore di in proprio, qui opposto, a motivo della mancata rinnovazione della CP_1 notificazione, con conseguente revoca del medesimo.
5.1 Il rigetto del primo motivo d'appello incidentale assorbe anche il secondo, atteso che, del tutto correttamente e condivisibilmente, il primo Giudice ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti a fronte della disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto, revoca del decreto che nel presente giudizio viene integralmente confermata.
6. Esaminando, invece, l'appello principale, con il primo motivo, censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla medesima.
Secondo la prospettazione d'appello, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, Parte_1 avrebbe eccepito l'inadempimento del già durante la vigenza del contratto, precisamente in CP_1 data 03/11/2021 (doc. 7), quando lo stesso difensore aveva contestato le fatture n. 151 del 30.09.2021
e n.160 del 25.10.2021.
Inoltre, il primo Giudice avrebbe errato a ritenere che la prestazione principale del fosse CP_1 esclusivamente quella di consentire all'opponente il mantenimento dell'iscrizione nel registro R.E.N.,
6 atteso che ai sensi dell'art. 4 del contratto del 28.05.2019 la gestione del trasporto si sarebbe dovuta estrinsecare in una serie “ampia e complessa” di ulteriori attività, in assenza delle quali la mera messa a disposizione del proprio attestato di capacità professionale sarebbe stata del tutto “inutile”: infatti, avrebbe “dovuto gestire interamente il servizio di trasporto dalla ricezione dell'ordine del servizio da parte del cliente, alla verificare dell'idoneità dei mezzi, compresa la manutenzione periodica, la regolarità delle revisioni, l'assicurazione degli stessi e la regolare tenuta di tutta la documentazione necessaria all'utilizzo su strada dei mezzi, alla verifica della presenza/disponibilità di autisti abilitati al trasporto e alla guida dei mezzi, avrebbe dovuto verificare che i servizi richiesti fossero adeguati
e proporzionati quanto a distribuzione dei carichi e dei servizi al personale ed ai mezzi disponibili, avrebbe inoltre dovuto verificare le procedure di sicurezza e tenere la contabilità di base, il tutto dandone adeguata e periodica informazione alla propria mandante”.
Nessuna di tali attività sarebbe stata in tesi eseguita, cosicché nessun compenso dovrebbe essere corrisposto.
Tale circostanza non sarebbe stata nemmeno contestata dalla controparte, atteso che il difensore degli appellati, con PEC del 05/11/2019, si sarebbe limitato ad evidenziare solo l'irrilevanza dell'inadempimento ai fini del pagamento del compenso mensile, adducendo che l'opposta nel periodo in questione aveva comunque goduto dell'attestato di professionalità del proprio cliente che le aveva permesso di mantenere il servizio attivo.
Pertanto, considerato che, in tesi, a fronte dell'eccezione di inadempimento, gli odierni appellati non avevano dato prova di quanto effettivamente svolto, il primo Giudice sarebbe “incorso anche in un evidente errore di violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all'art.115
c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. in punto di onere della prova in conseguenza della sollevata eccezione di inadempimento”.
6.1 Ferma l'incompatibilità della sollevata eccezione d'inadempimento, che presuppone l'efficacia contrattuale, con l'asserita conclusione di un accordo per la sospensione dell'efficacia contrattuale in relazione al periodo marzo 2020-settembre 2021 (tesi quest'ultima oggetto del secondo motivo che si tratterà nel prosieguo), il primo motivo è comunque infondato, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Invero, dall'esame del contratto in atti, si desume che il corrispettivo non era condizionato all'effettiva erogazione del servizio di trasporto, che poteva essere eventuale nel corso dei mesi, in base alla domanda che sarebbe scaturita dal mercato.
In particolare, le parti prevedevano all'art. 7 un compenso mensile di € 450,00 oltre IVA (a cui si sarebbero dovute aggiungere le spese effettivamente sostenute e documentate), senza, tuttavia, vincolare tale compenso all'effettivo espletamento del servizio di trasporto e/o a un determinato numero di servizi di trasporto che la Società avesse di fatto erogato.
Inoltre, dal tenore dell'art. 4 si desume che tra i “compiti” assunti dal Gestore non vi era quello di reperire i servizi di trasporto, i quali erano quindi da ricollegare alla domanda di mercato, che inevitabilmente durante il periodo di pandemia da Covid-19 era fortemente limitata, se non azzerata, attese le restrizioni nella circolazione imposte dal Governo.
Pertanto, in base alle pattuizioni contrattuali, le conseguenze “negative” -in termini di diminuzione e/o mancata domanda di mercato- derivanti dalle restrizioni nella circolazione vigenti durante la pandemia (e, quindi, ad una condizione esterna ed estranea alle parti) non possono essere addebitate
7 al Sig. il quale ha diritto al compenso pattuito per il periodo oggetto di fatturazione a CP_1 prescindere dall'effettiva usufruizione e in che misura del servizio concordato.
In ogni caso, è pacifico e documentato che, nonostante la pandemia da Covid-19, il Sig. CP_1 avesse continuato a prestare in via esclusiva il proprio titolo di Gestore dei Trasporti alla , Parte_1 elemento essenziale per mantenere la validità della licenza dell'autobus con trasporto di persone (cfr. docc. nn. 3 e 4 appellati).
Infatti, a fronte dell'esclusiva che il aveva riservato alla la Società opponente CP_1 Parte_1 aveva potuto comunque continuare ad usare il bus sia durante la pandemia da Covid-19 che successivamente, con ciò beneficiando sicuramente di vantaggi burocratici ed economici.
Del resto, a ulteriore conferma della rilevanza della prestazione fornita dal Sig. depone la CP_1 circostanza che la non aveva mai revocato il contratto sino al 03/11/2021 e mai aveva Parte_1 provveduto a darne comunicazione alla Sondrio, anche dopo l'avvenuta risoluzione ad Parte_4 opera della in data 03/11/2021 (cfr. docc. nn. 3 e 4 appellati). Parte_1
Pertanto, anche a voler prescindere dalle pattuizioni contrattuali, la circostanza che il Sig. CP_1 avesse consentito alla di conservare l'importante beneficio del mantenimento Parte_1 dell'iscrizione nel registro R.E.N. sarebbe comunque ostativa a una declaratoria di inadempimento, integrale o parziale, dell'odierno appellato.
Peraltro, la conclusione circa l'infondatezza dell'eccezione d'inadempimento oggetto di esame è avvalorata dalla circostanza che sia stata sollevata dalla per la prima volta solo con la Parte_1
PEC del 03/11/2021 in riscontro al formale sollecito di pagamento dei corrispettivi pattuiti inviatole dal Sig. CP_1
7. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'“erronea ricostruzione in fatto, erronea valutazione delle prove su un punto decisivo della controversia” per aver il primo Giudice ritenuto che nessun accordo per la sospensione del contratto fosse mai stato raggiunto tra le parti.
Secondo la prospettazione d'appello, “la conclusione di un simile accordo risulta indubbiamente dalle prove assunte con l'istruttoria, dai documenti offerti in comunicazione, nonché dai comportamenti delle parti e da plurimi indizi univoci e concordanti”.
In particolare, l'appellante, premesso che la revoca del contratto, pur essendo esercitabile ai sensi dell'art. 1 “in ogni momento” a semplice richiesta di una delle parti, “non andava a soddisfare gli interessi delle parti”, evidenzia gli “indizi”, che, a suo dire, corroborerebbero la conclusione dell'accordo sospensivo dell'efficacia del contratto: “da un lato il sig. non ha eseguito CP_1 alcuna delle obbligazioni dovute da contratto (…) e per ben 19 mesi non ha emesso alcuna fattura
e, in ogni caso, non ha richiesto il pagamento dei compensi contrattualmente dovuti;
dall'altro lato, non ha mai richiesto alcuna prestazione al proprio mandatario, né in alcun Parte_1 modo ne ha contestato l'inadempimento, ma anzi ha messo in atto tutte una serie di azioni per limitare Cont i costi dell'attività di trasporto di persone con non rinnovato il contratto all'unico conducente presente in azienda e sospendendo anche l'assicurazione dell'unico bus a propria disposizione”; il Sig. “non ha inserito la fatturazione del periodo marzo 2020-agosto 2021 con la prima fattura CP_1 emessa, ovvero con quella del settembre 2021 cioè nel momento di asserita ripresa del contratto,
(…) ma ha fatturato gli importi del periodo di sospensione con la fattura di ottobre 2021, la seconda emessa”; la , con PEC del 03/11/2021, “successivamente al ricevimento delle fatture Parte_1 oggetto di ingiunzione le ha prontamente contestate, adducendo sin da subito che le stesse fossero
8 state emesse unilateralmente, in violazione degli accordi raggiunti e, in ogni caso, per prestazioni mai eseguite”. Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la conversazione tra il e il Sig. , atteso che, in tesi, “in questo scambio si evince chiaramente che le CP_1 Persona_1 parti avevano inteso sospendere il contratto, si parla impropriamente di moratoria da entrambe le parti, ma soprattutto nell'ultima affermazione il afferma che la sospensione era gratuita, CP_1 senza costi, e che poi ha rivisto la propria posizione perché non aveva garanzia della prosecuzione del rapporto”.
L'appellante sostiene, altresì, che il Tribunale avrebbe errato ad interpretare anche il contratto, in quanto le parti non avevano previsto che eventuali modifiche allo stesso avrebbero dovuto essere necessariamente concordate per iscritto, bensì avevano previsto all'art. 2 la forma scritta (tramite raccomandata o altro atto equipollente) per la sola comunicazione della disdetta. Pertanto, considerato che, in tesi, né il testo contrattuale, né la legge imporrebbero una particolare forma sia per la validità sia per la prova del negozio sottoscritto tra le parti, il primo Giudice avrebbe errato ad “estendere la portata di una norma particolare, quella relativa alla disdetta, a pattuizione di carattere generale regolante l'intero accordo”.
Secondo l'appellante, inoltre, anche dall'esperito interrogatorio formale sarebbero emerse
“circostanze univoche e concordanti a conferma del fatto che tra le parti nel marzo 2020 erano intervenuti accordi modificativi del contratto”. Al riguardo, sottolinea che il Sig. “in merito CP_1 al capitolo sub 8) risponde che aveva discusso con il sig. su come riprendere la Parte_5 fatturazione, e sub 9) con riferimento alla fattura n. 151 ne giustifica l'emissione in ragione della ripresa delle attività”.
Assume quindi che, alla luce delle circostanze emerse a seguito dell'istruttoria, del comportamento tenuto dalle parti e in applicazione del principio di libertà della forma, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente un accordo tra le parti di sospensione dell'efficacia contrattuale e avrebbe dovuto interpretare i termini “sospensione dei pagamenti” e “moratoria” come vera e propria rinuncia per entrambe le parti a pretendere le rispettive prestazioni contrattualmente previste.
7.1 Anche il secondo motivo d'appello principale è infondato, atteso che l'odierna appellante non ha fornito alcun elemento probatorio circa l'asserita conclusione dell'accordo modificativo del contratto originario sottoscritto dalle parti.
7.2 Nel corso della conversazione telefonica intercorsa tra il Sig. e il Sig. CP_1 Persona_1
(quest'ultimo per ), infatti, questi avevano riferito di una mera sospensione dei pagamenti Parte_1 durante il periodo di pandemia da Covid 19, non già di una pretesa rinuncia al compenso come assume l'appellante (i termini “sospensione” “moratoria”, usati da ambedue le parti, sono da riferirsi ai pagamenti, non all'efficacia contrattuale).
In particolare, dall'esame di tale conversazione si desume che il Sig. aveva concesso una CP_1 mera dilazione dei pagamenti dovuti, al fine di continuare la collaborazione professionale con l'odierna appellante anche successivamente al termine della pandemia da Covid-19, una volta superate quindi le difficoltà economiche legate alla medesima, circostanza che poi difatti non si è concretizzata infatti, aveva affermato: “Ho cercato di capire il più possibile se quello che CP_1 stavo facendo, poteva essere qualcosa che poteva darmi frutti in futuro o no, perché altrimenti io
9 avrei potuto tranquillamente fatturare mensilmente e nessuno me lo negava, giusto?” a cui il Sig. aveva risposto: “Allora, sì, ti do la ragione al 100%”). Per_1
Per altro verso, il Sig. durante la conversazione telefonica, aveva ammesso più volte di aver Per_1 sbagliato, di essere stato superficiale, che la Società non sarebbe riuscita a far fronte agli obblighi contrattuali di pagare il compenso pattuito esclusivamente per mancanza di liquidità, non già perché il corrispettivo non era dovuto (“Ci abbiamo dormito sopra perché siamo stati sciocchi e siamo stati superficiali a approfittare di una tua concessione, chiamiamola così, siamo andati tranquilli e abbiamo sbagliato”). Inoltre, nel corso della conversazione telefonica, aveva proposto una soluzione transattiva, ciò a ulteriore conferma che il compenso non fosse stato oggetto di rinuncia da parte del
Sig. (“Allora facciamo così, troviamo una formula, magari che ti diamo semmai qualche CP_1 mensilità”).
7.3 Anche dall'esperita istruttoria non è emerso alcun elemento idoneo a corroborare la tesi secondo cui le parti avrebbero concordato di sospendere l'efficacia del contratto per il periodo oggetto di fatturazione.
Invero, in relazione ai capitoli di prova n.
5-7 formulati dalla (“5) Vero che mancando Parte_1 richieste di servizi di trasporto e essendo impossibile svolgere tali servizi, nel corso del mese di marzo
2020 veniva organizzata una conferenza telefonica tra il sig. ed il sig. CP_1 Persona_2
l.r. di , a cui partecipavano anche i signori e dalla sede Parte_1 Persona_1 Persona_3 di Casale sul Sile (TV) e il sig. dall' dall'ufficio di Samarate (VA) per discutere CP_6 Pt_5 di sospendere il contratto del 28.05.2019?”; “6) Vero che in occasione della predetta conferenza telefonica i rappresentanti di proponevano, invece di recedere dal contratto come Parte_1 consentito dall'art. 2, di sospendere l'efficacia del contratto a tempo indeterminato in attesa della ripresa del settore turistico e dei trasporti e di concordare in un momento successivo con il sig. la ripresa dell'efficacia dello stesso?”; “7) Vero che la richiesta di di cui CP_1 Parte_1 al capitolo sub 6) veniva accettata dal sig. il quale dal marzo 2020 sospendeva ogni CP_7 propria attività dovuta da contratto e non emetteva più fatture?”), i testi sentiti, indicati dalla stessa
Società opponente, non confermavano la conclusione dell'asserito accordo di sospensione contrattuale.
In particolare, il teste dichiarava: “R 5) Posso confermare che abbiamo fatto Testimone_1 questa “conference call”, non ricordo la data, era marzo 2020; R 6) Posso solo dire che si è discusso della problematica;
R 7) No, nella call si discuteva di sospendere;
sinceramente non so il resto”.
L'ulteriore teste di parte opponente, , dichiarava: “R 5) Sì confermo che ci siamo sentiti Persona_1 telefonicamente per discutere di trovare una soluzione all'emorragia economica che avevamo in azienda a seguito del Covid;
AdR) Non è seguito alcun accordo scritto;
abbiamo solo discusso;
R 6)
Confermo che era il contenuto della discussione telefonica;
R 7) Posso solo dire che il Sig. CP_1 non ha più prodotto fatture”.
[...]
Infine, il terzo teste di parte opponente, , dichiarava: “R 5) Si, abbiamo fatto una Persona_3 call e confermo che si discuteva nei termini di cui al capitolo;
Era una situazione drammatica, si cercava di trovare una soluzione;
il CDA mi ha riferito che a seguito della discussione non è stato prodotto e formalizzato un accordo scritto in merito;
R 6) Confermo che quelli erano i termini della discussione telefonica intervenuta;
R 7-10) Sono stato informato di questo dal CDA”.
10 Il tenore di queste dichiarazioni confuta la tesi dell'odierno appellante circa la conclusione di un accordo modificativo del contratto originario sottoscritto tra le parti, cosicché, anche per tale ragione, la sentenza va integralmente confermata anche nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata dell'opposto di condanna al pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo revocato.
8. Al rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale consegue, in ragione della reciproca soccombenza, la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado.
8.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...] nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
-in proprio e in qualità di l.r.p.t. della
[...] Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 244/2024, pubblicata il
[...]
02/07/2024, così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, c. 1-quater.
Così deciso, in Milano il 20/05/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. LOPRESTE ANDREA (C.F. , presso il C.F._1
cui studio in Treviso, Vicolo del Cristo 4 è elettivamente domiciliata giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) - in proprio e in qualità di Controparte_1 C.F._2
l.r.p.t. della (C.F. Controparte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. VILLANI ROSA (C.F. ), P.IVA_2 C.F._3
elettivamente domiciliati in VIALE VIRGILIO, 128, 74121, TARANTO presso lo Studio dell'Avv.
VILLANI ROSA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 244/2024, pubblicata il
02/07/2024, in materia di “Altri contratti d'opera”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Sondrio, dott.ssa Licitra, n. 244/2024 pubbl. il 02/07/2024 - RG n. 436/2022 Repert. n. 325/2024 del
02/07/2024 notificata il 19/09/2024; in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, dott.ssa Licitra, n. 244/2024 pubbl. il 02/07/2024
- RG n. 436/2022 Repert. n. 325/2024 del 02/07/2024 - notificata il 19/09/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Preliminarmente: dichiararsi illegittima e inammissibile la costituzione nel presente giudizio del sig. CP_1 in proprio;
[...] dichiararsi la carenza di legittimazione attiva in capo alla società ingiungente in relazione ai rapporti e diritti di cui all'accordo sottoscritto il 28.05.2019.
In principalità: dichiarare inammissibile il procedimento di modifica/ correzione e le modifiche e/o correzioni effettuate al decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto annullarlo e/o dichiararlo inefficace e/o illegittimo e comunque revocarlo;
dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per non essere stato notificato entro i termini di cui all'art.
644 c.p.c. e/o perché la relativa istanza di modifica con il provvedimento di autorizzazione alla modifica non sono stati notificati entro i predetti termini;
accertare e dichiarare non dovute le somme pretese nel decreto opposto e per l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 116/22 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 18.03.2022 e pubblicato il 21.03.2022; rigettare ogni contraria istanza, perché infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, dichiarare non dovute le somme pretese;
accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. con riferimento alle obbligazioni assunte con CP_1 contratto del 28.05.2019, così come già contestato da per l'effetto dichiararsi nulla Parte_1 dovuto e revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. n. 116/22 e rigettare ogni contraria istanza, perché infondata sia in fatto che in diritto;
in subordine, sempre per le causali di cui al presente atto ed accertata la sussistenza di gravi inadempimenti contestati al sig. con riferimento al contratto 28.05.2019, ridursi le pretese della ditta CP_1 ingiungente in proporzione al minor valore delle prestazioni eseguite nella somma che verrà ritenuta congrua
e di giustizia con compensazione tra le parti dei rispettivi crediti che risulteranno all'esito del giudizio.” e conseguente-mente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Rigettare l'appello incidentale formulato dalle controparti nella comparsa di costituzione nel presente giudizio inquanto infondato in fatto e diritto;
- Condannare il sig. alla restituzione di quanto al medesimo versato dall'appellante in CP_1 executivis al solo fine di evitare l'esecuzione.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per - in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Controparte_1 [...]
Controparte_2
“- rigettare l'appello principale e convalidare la condanna “2. condanna la al pagamento Parte_1 in favore del Sig. della somma di € 11.217,30 (undicimiladuecentodiciassette/30), Controparte_1 oltre interessi dal dovuto sino al saldo”;
- accogliere l'impugnazione incidentale per i capi indicati:
- “Relativamente alle eccezioni formulate dalla , preliminarmente è necessario porre Parte_1
l'attenzione sul procedimento di correzione di errore materiale tipizzato dagli artt. 287 e 288 c.p.c. Nel caso
2 in questione l'istanza di correzione non ha investito un errore materiale in cui era incorso il giudice, ma è conseguita alla rettifica, da parte dell'istante, dell'indicazione della parte creditrice, cosicché il giudice non ha corretto un proprio errore, ma ha modificato il decreto (già emesso e notificato) aderendo alla istanza di modifica avanzata dal ricorrente. Pertanto, nonostante la qualificazione datane dal giudice del monitorio, non
è ricorsa propriamente un'ipotesi di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. e segg., bensì una mera modifica del decreto ingiuntivo conseguente all'istanza del ricorrente che, resosi conto dell'erronea indicazione del creditore, ha chiesto di individuare lo stesso con l'aggiunta del Sig. Controparte_1
Non v'è ragione per escludere che tale modifica potesse essere richiesta e che il giudice potesse
[...] aderirvi modificando il decreto, sussistendo al riguardo evidenti ragioni di economia processuale;
deve, però, precisarsi che, onde evitare l'inefficacia del decreto, lo stesso avrebbe dovuto, comunque, essere notificato entro il termine di sessanta giorni dall'originaria emissione (21/03/2022). La modifica del decreto, pertanto, doveva essere richiesta ed accordata (come avvenuto nel caso di specie) in tempo utile per consentire
l'effettuazione della notifica nel termine anzidetto. Venendo ad analizzare il caso in questione, possiamo appurare che il decreto ingiuntivo originario è stato emesso in data 21 marzo 2022, mentre il provvedimento di correzione di errore materiale è stato emesso dal Tribunale di Sondrio in data 03 maggio 2022. Ma, poi, inspiegabilmente il decreto ingiuntivo modificato, nonostante vi fosse il tempo per farlo, non è mai stato notificato alla da parte del Sig. oggetto della notificazione, Parte_1 Controparte_1 peraltro, comunque avvenuta in data 01 luglio 2022, ovvero oltre i 60 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo, è stato solamente il provvedimento di correzione di errore materiale. La conseguenza di quanto sopra è che il decreto ingiuntivo richiesto dal Sig. è divenuto, a causa dell'inerzia Controparte_1 nella notificazione, inefficace nei confronti della Parimenti, poi, bisogna dichiarare la Parte_1 carenza di legittimazione attiva in capo alla in quanto Parte_2 provata per tabulas l'estraneità della , in relazione ai rapporti disciplinati dalla scrittura Controparte_2 privata del 28 maggio 2019 e sottoscritta personalmente dal Sig. e dalla Controparte_1 Parte_1
;
[...]
“Alla luce di quanto sopra, in ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate” con conseguente riformulazione della sentenza impugnata, nonché delle seguenti statuizioni: “1. accoglie
l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N. 116/2022 - R.G. Parte_1
134/2022 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 18/03/2022;
3. compensa interamente le spese di lite”.
- con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 116/2022, emesso dal Tribunale di
Sondrio in data 21/03/2022 e notificato in pari data, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma capitale di € 11.217,30, oltre interessi e spese, emessa nei confronti di Parte_1 in seguito, ”), in favore della
[...] Parte_1 Controparte_4
(in seguito, ”), a titolo di compensi maturati dal marzo 2020 al settembre
[...] Controparte_2
2021 per l'attività di gestione dei trasporti.
1.1 Avverso detto decreto, con atto di citazione notificato in data 28/04/2022, proponeva Parte_1 opposizione, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della , Controparte_2 atteso che, in tesi, i crediti ingiunti, qualora fondati e sussistenti, avrebbero dovuto essere eventualmente richiesti dal Sig. poiché la causa petendi dedotta in ricorso riguardava CP_1 un contratto sottoscritto da quest'ultimo in proprio e non quale legale rappresentante della Nel CP_2 merito, chiedeva di: accertare e dichiarare non dovute le somme pretese e per l'effetto revocare/annullare il decreto ingiuntivo;
accertato e dichiarato l'inadempimento di parte ingiungente
3 con riferimento alle obbligazioni assunte, dichiarare che nulla fosse dovuto e revocare/annullare il decreto ingiuntivo;
in subordine, accertata la sussistenza di gravi inadempimenti contestati a parte ingiungente, di ridurre le pretese azionate in via monitoria in proporzione al minor valore delle prestazioni eseguite nella somma ritenuta congrua e di giustizia, con compensazione tra le parti dei rispettivi crediti risultanti all'esito del giudizio.
1.2 Successivamente alla notifica dell'opposizione, il difensore di parte ingiungente depositava nel fascicolo monitorio istanza di correzione di errore materiale, precisando che il Sig. agiva non CP_1 solo come legale rappresentante della , ma anche in proprio. Con provvedimento in Controparte_2 data 03/05/2022, il Giudice del monitorio autorizzava la modifica e con PEC in data 01/07/2022
l'Avv. Villani (per conto del notificava alla l'istanza presentata con il visto del CP_1 Parte_1
Giudice per l'apposta correzione, non allegando tuttavia il decreto modificato.
1.3 A seguito della modifica apportata, la proponeva una nuova opposizione avverso il Parte_1 secondo decreto ingiuntivo così come modificato (iscritta al n.r.g. 823/2022 del Tribunale di Sondrio), con la quale sostanzialmente estendeva le domande ed eccezioni poste a fondamento della prima opposizione anche nei confronti del Sig. e, per altro verso, eccepiva l'inammissibilità CP_1 dell'istanza di correzione di errore materiale, l'omessa integrazione del contraddittorio con riferimento all'istanza di modifica, l'omessa notifica del decreto modificato e quindi l'inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c., il difetto di procura, e, nel merito, l'infondatezza dell'istanza di correzione.
1.4 Si costituivano regolarmente nel giudizio rubricato al n.r.g. 436/2022 la , e il Sig. Controparte_2
con comparsa di costituzione e risposta datata 31/08/2022, chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
e il Sig. si costituivano anche nel giudizio rubricato al n.r.g. 823/2022, con Controparte_2 CP_1 comparsa di costituzione e risposta datata e depositata il 02/01/2023, con cui chiedevano, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità e, quindi, il rigetto dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem, per aver la già proposto precedente giudizio di opposizione Parte_1 avverso il medesimo decreto ingiuntivo;
nel merito, reiteravano la richiesta di rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Riunita la causa riportante n.r.g. 832/2022 a quella precedentemente iscritta a ruolo, rubricata al n.r.g. 436/2022, e, per altro verso, istruite le cause così riunite mediante le testimonianze orali richieste dalle parti e interrogatorio formale di entrambe le parti, il Tribunale, con la pronuncia impugnata, in via preliminare, rilevava, quanto al procedimento di correzione di errore materiale, che il Giudice del monitorio, aderendo all'istanza avanzata dal ricorrente di rettifica dell'indicazione della parte creditrice, non aveva propriamente corretto un errore materiale ex art. 287 e seg. c.p.c., bensì aveva modificato il decreto (già emesso e notificato), cosicché, “onde evitare l'inefficacia del decreto, lo stesso avrebbe dovuto, comunque, essere notificato entro il termine di sessanta giorni dall'originaria emissione (21/03/2022)”. Pertanto, rilevato come il decreto ingiuntivo modificato non fosse stato mai notificato alla da parte del Sig. e come, piuttosto, quest'ultimo Parte_1 CP_1 avesse notificato solo il provvedimento di correzione di errore materiale, comunque oltre i 60 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo originario (in data 01/07/2022), revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 116/2022 (R.G. n. 134/2022).
4 Il primo Giudice dichiarava, poi, la carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_2 attesa la comprovata estraneità di quest'ultima relativamente ai rapporti disciplinati dalla scrittura privata del 28/05/2019, sottoscritta unicamente dal Sig. in proprio e dalla . CP_1 Parte_1
Quanto al merito della causa, rilevava come l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Parte_1
-secondo cui, nel periodo oggetto di fatturazione, il non avrebbe espletato la propria attività CP_1 di fosse infondata, tenuto conto che, da un lato, “tale eccezione mai è stata Parte_3 sollevata durante il periodo di validità del contratto, ma solo in sede di giudizio di opposizione ed inoltre la reale prestazione del , come dimostrano i documenti prodotti in giudizio, è consistita CP_1 nel permettere alla di conservare l'importantissimo beneficio del mantenimento Parte_1 dell'iscrizione nel registro R.E.N.”, e, per altro verso, che “il corrispettivo dovuto al ) era CP_1 dovuto a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività dedotta nella convenzione”.
Inoltre, il primo Giudice sottolineava come, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, dal file audio agli atti e dall'esperita istruttoria non risultava che le parti avessero concordato una sospensione dell'efficacia contrattuale per il periodo marzo 2020-settembre 2021, bensì che si erano accordate per una mera dilazione dei pagamenti. Al riguardo, evidenziava come qualsiasi modifica contrattuale sarebbe comunque dovuta avvenire secondo le modalità stabilite al punto due del contratto, ossia con comunicazione scritta, cosicché l'accordo dedotto dall'opponente circa la sospensione dell'efficacia contrattuale, in tesi concluso per via telefonica, era del tutto irrilevante.
Pertanto, accoglieva la domanda subordinata formulata dagli opposti di condanna della al Parte_1 pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo.
3. ha interposto appello con atto di citazione notificato il 21/10/2024, chiedendo, sulla Parte_1 base dei due motivi enucleati, la riforma dell'impugnata sentenza.
Si sono costituiti in giudizio e il Sig. contestando i motivi d'appello svolti Controparte_2 CP_1 da controparte e svolgendo appello incidentale in relazione alla revoca del decreto ingiuntivo disposta dal primo giudice e alla integrale compensazione delle spese di lite, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli opponenti al pagamento integrale delle spese del primo grado, oltre del presente giudizio.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Occorre preliminarmente esaminare l'appello incidentale relativo, in primo luogo, al capo della pronuncia con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, dopo essere stato modificato dal Giudice del monitorio, non era stato notificato alla da parte del Sig. Parte_1 CP_1
Premesso che non è contestata la pronuncia in punto di carenza di legittimazione attiva in capo alla la questione contesa attiene invece alla legittimità ed efficacia del decreto Controparte_2 ingiuntivo, come corretto a favore di . Secondo la tesi degli appellati, Controparte_1
l'istanza ex artt. 287 e 288 c.p.c. con cui avevano chiesto al Giudice di precisare nel ricorso monitorio che il Sig. agiva in via monitoria non solo quale legale rappresentante della , ma CP_1 Parte_1 anche in proprio -istanza autorizzata in data 03/05/2022- non avrebbe comportato una modifica vera e propria del decreto ingiuntivo - rimasto in tesi “immutato”- in quanto riguardava “un punto ben preciso del ricorso, ossia quello relativo all'intestazione dove, lungi dall'essere stato indicato un soggetto diverso o ulteriore rispetto a quelli che erano già stati inseriti, vi è stata una mera aggiunta
5 dei soli avverbi e congiunzioni “in proprio ed anche”; parole che erano saltate alla battitura sulla tastiera per mero errore materiale”.
Inoltre, gli appellati sostengono che non sarebbe stata necessaria, comunque, un'ulteriore notifica del decreto ingiuntivo, atteso che “alla data del 3 maggio 2022 pendeva già giudizio di opposizione al predetto decreto che era stato iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Sondrio in data antecedente, ossia 29 aprile 2022”.
Gli appellati chiedono, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto dell'opposizione.
4.1 Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, gli appellati denunciano l'“illegittima integrale compensazione delle spese di lite” considerato che “la stessa sentenza ha integralmente accolto la domanda subordinata spiegata dal nel giudizio di opposizione”, e chiedono CP_1 pertanto la riforma del capo della sentenza relativo alle spese di lite, con condanna di al Parte_1 pagamento integrale di quelle del primo grado, oltre a quelle del presente giudizio.
5. Il primo motivo d'appello incidentale è infondato e non merita, quindi, accoglimento.
Invero, nella specie, non è ricorsa un'ipotesi di mera correzione di errore materiale ex art. 287 e 288
c.p.c., bensì una vera e propria modifica del decreto ingiuntivo (già emesso e notificato), atteso che il Giudice del monitorio autorizzava l'inserimento nell'indicazione della parte creditrice del nominativo del Sig. in proprio, oltre che come “titolare della CP_1 Parte_2
.
[...]
Pertanto, onde evitare l'inefficacia del decreto ingiuntivo come modificato, lo stesso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di sessanta giorni dall'originaria emissione in data 21/03/2022 e, quindi, entro e non oltre il 20/05/2022.
Invece, è pacifico e documentato che in data 01/07/2022 il difensore del si limitava a CP_1 notificare esclusivamente l'istanza denominata impropriamente “di correzione di errore materiale” con il “visto” del Giudice monitorio del 03/05/2022, comunque oltre i 60 giorni dall'originaria emissione del decreto ingiuntivo.
Ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso a favore di in proprio, qui opposto, a motivo della mancata rinnovazione della CP_1 notificazione, con conseguente revoca del medesimo.
5.1 Il rigetto del primo motivo d'appello incidentale assorbe anche il secondo, atteso che, del tutto correttamente e condivisibilmente, il primo Giudice ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti a fronte della disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto, revoca del decreto che nel presente giudizio viene integralmente confermata.
6. Esaminando, invece, l'appello principale, con il primo motivo, censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla medesima.
Secondo la prospettazione d'appello, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, Parte_1 avrebbe eccepito l'inadempimento del già durante la vigenza del contratto, precisamente in CP_1 data 03/11/2021 (doc. 7), quando lo stesso difensore aveva contestato le fatture n. 151 del 30.09.2021
e n.160 del 25.10.2021.
Inoltre, il primo Giudice avrebbe errato a ritenere che la prestazione principale del fosse CP_1 esclusivamente quella di consentire all'opponente il mantenimento dell'iscrizione nel registro R.E.N.,
6 atteso che ai sensi dell'art. 4 del contratto del 28.05.2019 la gestione del trasporto si sarebbe dovuta estrinsecare in una serie “ampia e complessa” di ulteriori attività, in assenza delle quali la mera messa a disposizione del proprio attestato di capacità professionale sarebbe stata del tutto “inutile”: infatti, avrebbe “dovuto gestire interamente il servizio di trasporto dalla ricezione dell'ordine del servizio da parte del cliente, alla verificare dell'idoneità dei mezzi, compresa la manutenzione periodica, la regolarità delle revisioni, l'assicurazione degli stessi e la regolare tenuta di tutta la documentazione necessaria all'utilizzo su strada dei mezzi, alla verifica della presenza/disponibilità di autisti abilitati al trasporto e alla guida dei mezzi, avrebbe dovuto verificare che i servizi richiesti fossero adeguati
e proporzionati quanto a distribuzione dei carichi e dei servizi al personale ed ai mezzi disponibili, avrebbe inoltre dovuto verificare le procedure di sicurezza e tenere la contabilità di base, il tutto dandone adeguata e periodica informazione alla propria mandante”.
Nessuna di tali attività sarebbe stata in tesi eseguita, cosicché nessun compenso dovrebbe essere corrisposto.
Tale circostanza non sarebbe stata nemmeno contestata dalla controparte, atteso che il difensore degli appellati, con PEC del 05/11/2019, si sarebbe limitato ad evidenziare solo l'irrilevanza dell'inadempimento ai fini del pagamento del compenso mensile, adducendo che l'opposta nel periodo in questione aveva comunque goduto dell'attestato di professionalità del proprio cliente che le aveva permesso di mantenere il servizio attivo.
Pertanto, considerato che, in tesi, a fronte dell'eccezione di inadempimento, gli odierni appellati non avevano dato prova di quanto effettivamente svolto, il primo Giudice sarebbe “incorso anche in un evidente errore di violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione di cui all'art.115
c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. in punto di onere della prova in conseguenza della sollevata eccezione di inadempimento”.
6.1 Ferma l'incompatibilità della sollevata eccezione d'inadempimento, che presuppone l'efficacia contrattuale, con l'asserita conclusione di un accordo per la sospensione dell'efficacia contrattuale in relazione al periodo marzo 2020-settembre 2021 (tesi quest'ultima oggetto del secondo motivo che si tratterà nel prosieguo), il primo motivo è comunque infondato, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Invero, dall'esame del contratto in atti, si desume che il corrispettivo non era condizionato all'effettiva erogazione del servizio di trasporto, che poteva essere eventuale nel corso dei mesi, in base alla domanda che sarebbe scaturita dal mercato.
In particolare, le parti prevedevano all'art. 7 un compenso mensile di € 450,00 oltre IVA (a cui si sarebbero dovute aggiungere le spese effettivamente sostenute e documentate), senza, tuttavia, vincolare tale compenso all'effettivo espletamento del servizio di trasporto e/o a un determinato numero di servizi di trasporto che la Società avesse di fatto erogato.
Inoltre, dal tenore dell'art. 4 si desume che tra i “compiti” assunti dal Gestore non vi era quello di reperire i servizi di trasporto, i quali erano quindi da ricollegare alla domanda di mercato, che inevitabilmente durante il periodo di pandemia da Covid-19 era fortemente limitata, se non azzerata, attese le restrizioni nella circolazione imposte dal Governo.
Pertanto, in base alle pattuizioni contrattuali, le conseguenze “negative” -in termini di diminuzione e/o mancata domanda di mercato- derivanti dalle restrizioni nella circolazione vigenti durante la pandemia (e, quindi, ad una condizione esterna ed estranea alle parti) non possono essere addebitate
7 al Sig. il quale ha diritto al compenso pattuito per il periodo oggetto di fatturazione a CP_1 prescindere dall'effettiva usufruizione e in che misura del servizio concordato.
In ogni caso, è pacifico e documentato che, nonostante la pandemia da Covid-19, il Sig. CP_1 avesse continuato a prestare in via esclusiva il proprio titolo di Gestore dei Trasporti alla , Parte_1 elemento essenziale per mantenere la validità della licenza dell'autobus con trasporto di persone (cfr. docc. nn. 3 e 4 appellati).
Infatti, a fronte dell'esclusiva che il aveva riservato alla la Società opponente CP_1 Parte_1 aveva potuto comunque continuare ad usare il bus sia durante la pandemia da Covid-19 che successivamente, con ciò beneficiando sicuramente di vantaggi burocratici ed economici.
Del resto, a ulteriore conferma della rilevanza della prestazione fornita dal Sig. depone la CP_1 circostanza che la non aveva mai revocato il contratto sino al 03/11/2021 e mai aveva Parte_1 provveduto a darne comunicazione alla Sondrio, anche dopo l'avvenuta risoluzione ad Parte_4 opera della in data 03/11/2021 (cfr. docc. nn. 3 e 4 appellati). Parte_1
Pertanto, anche a voler prescindere dalle pattuizioni contrattuali, la circostanza che il Sig. CP_1 avesse consentito alla di conservare l'importante beneficio del mantenimento Parte_1 dell'iscrizione nel registro R.E.N. sarebbe comunque ostativa a una declaratoria di inadempimento, integrale o parziale, dell'odierno appellato.
Peraltro, la conclusione circa l'infondatezza dell'eccezione d'inadempimento oggetto di esame è avvalorata dalla circostanza che sia stata sollevata dalla per la prima volta solo con la Parte_1
PEC del 03/11/2021 in riscontro al formale sollecito di pagamento dei corrispettivi pattuiti inviatole dal Sig. CP_1
7. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'“erronea ricostruzione in fatto, erronea valutazione delle prove su un punto decisivo della controversia” per aver il primo Giudice ritenuto che nessun accordo per la sospensione del contratto fosse mai stato raggiunto tra le parti.
Secondo la prospettazione d'appello, “la conclusione di un simile accordo risulta indubbiamente dalle prove assunte con l'istruttoria, dai documenti offerti in comunicazione, nonché dai comportamenti delle parti e da plurimi indizi univoci e concordanti”.
In particolare, l'appellante, premesso che la revoca del contratto, pur essendo esercitabile ai sensi dell'art. 1 “in ogni momento” a semplice richiesta di una delle parti, “non andava a soddisfare gli interessi delle parti”, evidenzia gli “indizi”, che, a suo dire, corroborerebbero la conclusione dell'accordo sospensivo dell'efficacia del contratto: “da un lato il sig. non ha eseguito CP_1 alcuna delle obbligazioni dovute da contratto (…) e per ben 19 mesi non ha emesso alcuna fattura
e, in ogni caso, non ha richiesto il pagamento dei compensi contrattualmente dovuti;
dall'altro lato, non ha mai richiesto alcuna prestazione al proprio mandatario, né in alcun Parte_1 modo ne ha contestato l'inadempimento, ma anzi ha messo in atto tutte una serie di azioni per limitare Cont i costi dell'attività di trasporto di persone con non rinnovato il contratto all'unico conducente presente in azienda e sospendendo anche l'assicurazione dell'unico bus a propria disposizione”; il Sig. “non ha inserito la fatturazione del periodo marzo 2020-agosto 2021 con la prima fattura CP_1 emessa, ovvero con quella del settembre 2021 cioè nel momento di asserita ripresa del contratto,
(…) ma ha fatturato gli importi del periodo di sospensione con la fattura di ottobre 2021, la seconda emessa”; la , con PEC del 03/11/2021, “successivamente al ricevimento delle fatture Parte_1 oggetto di ingiunzione le ha prontamente contestate, adducendo sin da subito che le stesse fossero
8 state emesse unilateralmente, in violazione degli accordi raggiunti e, in ogni caso, per prestazioni mai eseguite”. Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la conversazione tra il e il Sig. , atteso che, in tesi, “in questo scambio si evince chiaramente che le CP_1 Persona_1 parti avevano inteso sospendere il contratto, si parla impropriamente di moratoria da entrambe le parti, ma soprattutto nell'ultima affermazione il afferma che la sospensione era gratuita, CP_1 senza costi, e che poi ha rivisto la propria posizione perché non aveva garanzia della prosecuzione del rapporto”.
L'appellante sostiene, altresì, che il Tribunale avrebbe errato ad interpretare anche il contratto, in quanto le parti non avevano previsto che eventuali modifiche allo stesso avrebbero dovuto essere necessariamente concordate per iscritto, bensì avevano previsto all'art. 2 la forma scritta (tramite raccomandata o altro atto equipollente) per la sola comunicazione della disdetta. Pertanto, considerato che, in tesi, né il testo contrattuale, né la legge imporrebbero una particolare forma sia per la validità sia per la prova del negozio sottoscritto tra le parti, il primo Giudice avrebbe errato ad “estendere la portata di una norma particolare, quella relativa alla disdetta, a pattuizione di carattere generale regolante l'intero accordo”.
Secondo l'appellante, inoltre, anche dall'esperito interrogatorio formale sarebbero emerse
“circostanze univoche e concordanti a conferma del fatto che tra le parti nel marzo 2020 erano intervenuti accordi modificativi del contratto”. Al riguardo, sottolinea che il Sig. “in merito CP_1 al capitolo sub 8) risponde che aveva discusso con il sig. su come riprendere la Parte_5 fatturazione, e sub 9) con riferimento alla fattura n. 151 ne giustifica l'emissione in ragione della ripresa delle attività”.
Assume quindi che, alla luce delle circostanze emerse a seguito dell'istruttoria, del comportamento tenuto dalle parti e in applicazione del principio di libertà della forma, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente un accordo tra le parti di sospensione dell'efficacia contrattuale e avrebbe dovuto interpretare i termini “sospensione dei pagamenti” e “moratoria” come vera e propria rinuncia per entrambe le parti a pretendere le rispettive prestazioni contrattualmente previste.
7.1 Anche il secondo motivo d'appello principale è infondato, atteso che l'odierna appellante non ha fornito alcun elemento probatorio circa l'asserita conclusione dell'accordo modificativo del contratto originario sottoscritto dalle parti.
7.2 Nel corso della conversazione telefonica intercorsa tra il Sig. e il Sig. CP_1 Persona_1
(quest'ultimo per ), infatti, questi avevano riferito di una mera sospensione dei pagamenti Parte_1 durante il periodo di pandemia da Covid 19, non già di una pretesa rinuncia al compenso come assume l'appellante (i termini “sospensione” “moratoria”, usati da ambedue le parti, sono da riferirsi ai pagamenti, non all'efficacia contrattuale).
In particolare, dall'esame di tale conversazione si desume che il Sig. aveva concesso una CP_1 mera dilazione dei pagamenti dovuti, al fine di continuare la collaborazione professionale con l'odierna appellante anche successivamente al termine della pandemia da Covid-19, una volta superate quindi le difficoltà economiche legate alla medesima, circostanza che poi difatti non si è concretizzata infatti, aveva affermato: “Ho cercato di capire il più possibile se quello che CP_1 stavo facendo, poteva essere qualcosa che poteva darmi frutti in futuro o no, perché altrimenti io
9 avrei potuto tranquillamente fatturare mensilmente e nessuno me lo negava, giusto?” a cui il Sig. aveva risposto: “Allora, sì, ti do la ragione al 100%”). Per_1
Per altro verso, il Sig. durante la conversazione telefonica, aveva ammesso più volte di aver Per_1 sbagliato, di essere stato superficiale, che la Società non sarebbe riuscita a far fronte agli obblighi contrattuali di pagare il compenso pattuito esclusivamente per mancanza di liquidità, non già perché il corrispettivo non era dovuto (“Ci abbiamo dormito sopra perché siamo stati sciocchi e siamo stati superficiali a approfittare di una tua concessione, chiamiamola così, siamo andati tranquilli e abbiamo sbagliato”). Inoltre, nel corso della conversazione telefonica, aveva proposto una soluzione transattiva, ciò a ulteriore conferma che il compenso non fosse stato oggetto di rinuncia da parte del
Sig. (“Allora facciamo così, troviamo una formula, magari che ti diamo semmai qualche CP_1 mensilità”).
7.3 Anche dall'esperita istruttoria non è emerso alcun elemento idoneo a corroborare la tesi secondo cui le parti avrebbero concordato di sospendere l'efficacia del contratto per il periodo oggetto di fatturazione.
Invero, in relazione ai capitoli di prova n.
5-7 formulati dalla (“5) Vero che mancando Parte_1 richieste di servizi di trasporto e essendo impossibile svolgere tali servizi, nel corso del mese di marzo
2020 veniva organizzata una conferenza telefonica tra il sig. ed il sig. CP_1 Persona_2
l.r. di , a cui partecipavano anche i signori e dalla sede Parte_1 Persona_1 Persona_3 di Casale sul Sile (TV) e il sig. dall' dall'ufficio di Samarate (VA) per discutere CP_6 Pt_5 di sospendere il contratto del 28.05.2019?”; “6) Vero che in occasione della predetta conferenza telefonica i rappresentanti di proponevano, invece di recedere dal contratto come Parte_1 consentito dall'art. 2, di sospendere l'efficacia del contratto a tempo indeterminato in attesa della ripresa del settore turistico e dei trasporti e di concordare in un momento successivo con il sig. la ripresa dell'efficacia dello stesso?”; “7) Vero che la richiesta di di cui CP_1 Parte_1 al capitolo sub 6) veniva accettata dal sig. il quale dal marzo 2020 sospendeva ogni CP_7 propria attività dovuta da contratto e non emetteva più fatture?”), i testi sentiti, indicati dalla stessa
Società opponente, non confermavano la conclusione dell'asserito accordo di sospensione contrattuale.
In particolare, il teste dichiarava: “R 5) Posso confermare che abbiamo fatto Testimone_1 questa “conference call”, non ricordo la data, era marzo 2020; R 6) Posso solo dire che si è discusso della problematica;
R 7) No, nella call si discuteva di sospendere;
sinceramente non so il resto”.
L'ulteriore teste di parte opponente, , dichiarava: “R 5) Sì confermo che ci siamo sentiti Persona_1 telefonicamente per discutere di trovare una soluzione all'emorragia economica che avevamo in azienda a seguito del Covid;
AdR) Non è seguito alcun accordo scritto;
abbiamo solo discusso;
R 6)
Confermo che era il contenuto della discussione telefonica;
R 7) Posso solo dire che il Sig. CP_1 non ha più prodotto fatture”.
[...]
Infine, il terzo teste di parte opponente, , dichiarava: “R 5) Si, abbiamo fatto una Persona_3 call e confermo che si discuteva nei termini di cui al capitolo;
Era una situazione drammatica, si cercava di trovare una soluzione;
il CDA mi ha riferito che a seguito della discussione non è stato prodotto e formalizzato un accordo scritto in merito;
R 6) Confermo che quelli erano i termini della discussione telefonica intervenuta;
R 7-10) Sono stato informato di questo dal CDA”.
10 Il tenore di queste dichiarazioni confuta la tesi dell'odierno appellante circa la conclusione di un accordo modificativo del contratto originario sottoscritto tra le parti, cosicché, anche per tale ragione, la sentenza va integralmente confermata anche nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata dell'opposto di condanna al pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo revocato.
8. Al rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale consegue, in ragione della reciproca soccombenza, la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado.
8.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...] nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
-in proprio e in qualità di l.r.p.t. della
[...] Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 244/2024, pubblicata il
[...]
02/07/2024, così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale, sia dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, c. 1-quater.
Così deciso, in Milano il 20/05/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
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