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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/11/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. RB CI Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 824/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEL UR NC
e
TI DE (c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. CACI C.F._2
CE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo, nel quale viene premesso che il 14 luglio 2007 in Morbegno i ricorrenti hanno contratto matrimonio con il rito concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune, anno 2007, numero 11, parte 2 serie A;
che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;
pagina 1 di 4 che dalla loro unione sono nati i figli , nata a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...], minorenni e non ancora economicamente indipendenti,
[...]
reputato che sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso, osservato che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, completa di arredi e corredi, è in comproprietà tra i coniugi ed è assegnata al marito sino alla maggiore età di entrambi i figli. La moglie sposterà la propria residenza entro l'udienza e sarà comodataria, fino alla maggiore età di entrambi i figli, dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva del marito attualmente utilizzata dalla moglie (sito a
Morbegno in piazza Aldo Moro 10/a, bilocale sito al primo piano, distinto a catasto fabbricati a fog. 6, map. 587, sub. 20) con ogni relativa spesa, ordinaria e straordinaria, a carico del marito.
3. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti e documenti equipollenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi nonché all'espatrio singolarmente e relativamente ai figli Persona_1
ed , minorenni. Persona_2
4. I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori in condizioni paritarie. Nel rispetto dei desiderata dei figli e dei loro impegni scolastici, questi trascorreranno sette giorni alterni con il padre e con la madre. I genitori avranno facoltà di tenere i figli con sé per un periodo di almeno due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, periodo che verrà reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto a
Natale e Pasqua, i figli trascorreranno le vacanze con padre e madre in egual misura con il giorno di Natale e di Pasqua che cadranno alternativamente con l'uno e l'altro genitore di anno in anno. Tutto quanto pattuito al presente punto fatti comunque salvi eventuali accordi fra i coniugi per maggiori e/o diversi periodi nonché il rispetto della volontà di figli.
5. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle capacità, dell'inclinazioni naturali, come anche delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. pagina 2 di 4 6. Il signor VI EN, sino all'indipendenza economica di ciascun figlio, si obbliga a concorrere nel mantenimento ordinario corrispondendo alla moglie assegno mensile di euro
1.000,00 per ciascun figlio (e quindi complessivi euro 2.000,00) entro il 10 di ogni mese, a decorrere da giugno 2025 e con rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, a mezzo bonifico su conto corrente IBAN [...] intestato alla signora
. L'assegno unico e universale INPS verrà percepito dai genitori in ragione di un Parte_1
mezzo ciascuno.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo d'intesa in tale materia sottoscritto dal Tribunale di Sondrio (allegato), verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70% in capo al Signor EN e del 30% in capo alla Signora
, ad eccezione delle spese di istruzione (e connesse e conseguenti) che saranno Parte_1
integralmente a carico del padre.
8. I genitori si danno sin da ora reciproco assenso a partecipare ai colloqui con gli insegnanti anche singolarmente e disgiuntamente ed a firmare singolarmente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola – famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione all'altro anche informalmente. Entrambi i genitori potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico dei figli. Tutto quanto sopra salvo differente accordo scritto fra i genitori. I genitori si impegnano sin d'ora ove necessario a rilasciare apposita delega l'uno all'altro.
9. Il marito verserà alla moglie, a titolo di assegno divorzile ex art. 5, comma 6, legge 898/1970,
l'importo di euro 190.000,00, che sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario (coordinate indicate al punto 6) al momento del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. Inoltre, il marito cede alla moglie la quota di proprietà pari a ½ dell'autovettura Mercedes classe C 200 cabriolet tg GH 901 WZ, di cui i coniugi sono comproprietari e attualmente in uso alla signora . Parte_1
11. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali.
12. Le spese del presente giudizio sono compensate,
preso atto che con note congiunte le parti hanno confermato la domanda ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, pagina 3 di 4 rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e TI DE, Parte_1
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 6 11 25
Il Presidente estensore
RB CI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. RB CI Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 824/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DEL UR NC
e
TI DE (c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. CACI C.F._2
CE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo, nel quale viene premesso che il 14 luglio 2007 in Morbegno i ricorrenti hanno contratto matrimonio con il rito concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune, anno 2007, numero 11, parte 2 serie A;
che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni;
pagina 1 di 4 che dalla loro unione sono nati i figli , nata a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...], minorenni e non ancora economicamente indipendenti,
[...]
reputato che sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso, osservato che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, completa di arredi e corredi, è in comproprietà tra i coniugi ed è assegnata al marito sino alla maggiore età di entrambi i figli. La moglie sposterà la propria residenza entro l'udienza e sarà comodataria, fino alla maggiore età di entrambi i figli, dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva del marito attualmente utilizzata dalla moglie (sito a
Morbegno in piazza Aldo Moro 10/a, bilocale sito al primo piano, distinto a catasto fabbricati a fog. 6, map. 587, sub. 20) con ogni relativa spesa, ordinaria e straordinaria, a carico del marito.
3. I coniugi si danno reciproca autorizzazione per la richiesta di rilascio o rinnovo di passaporto e di tutti quegli atti e documenti equipollenti per i quali la legge preveda il consenso di entrambi nonché all'espatrio singolarmente e relativamente ai figli Persona_1
ed , minorenni. Persona_2
4. I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori in condizioni paritarie. Nel rispetto dei desiderata dei figli e dei loro impegni scolastici, questi trascorreranno sette giorni alterni con il padre e con la madre. I genitori avranno facoltà di tenere i figli con sé per un periodo di almeno due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, periodo che verrà reciprocamente comunicato entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto a
Natale e Pasqua, i figli trascorreranno le vacanze con padre e madre in egual misura con il giorno di Natale e di Pasqua che cadranno alternativamente con l'uno e l'altro genitore di anno in anno. Tutto quanto pattuito al presente punto fatti comunque salvi eventuali accordi fra i coniugi per maggiori e/o diversi periodi nonché il rispetto della volontà di figli.
5. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle capacità, dell'inclinazioni naturali, come anche delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. pagina 2 di 4 6. Il signor VI EN, sino all'indipendenza economica di ciascun figlio, si obbliga a concorrere nel mantenimento ordinario corrispondendo alla moglie assegno mensile di euro
1.000,00 per ciascun figlio (e quindi complessivi euro 2.000,00) entro il 10 di ogni mese, a decorrere da giugno 2025 e con rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, a mezzo bonifico su conto corrente IBAN [...] intestato alla signora
. L'assegno unico e universale INPS verrà percepito dai genitori in ragione di un Parte_1
mezzo ciascuno.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo d'intesa in tale materia sottoscritto dal Tribunale di Sondrio (allegato), verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 70% in capo al Signor EN e del 30% in capo alla Signora
, ad eccezione delle spese di istruzione (e connesse e conseguenti) che saranno Parte_1
integralmente a carico del padre.
8. I genitori si danno sin da ora reciproco assenso a partecipare ai colloqui con gli insegnanti anche singolarmente e disgiuntamente ed a firmare singolarmente le comunicazioni, le autorizzazioni, le pagelle, gli avvisi scuola – famiglia;
in ogni caso il genitore che apponga detta sottoscrizione ne darà comunicazione all'altro anche informalmente. Entrambi i genitori potranno disporre di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico dei figli. Tutto quanto sopra salvo differente accordo scritto fra i genitori. I genitori si impegnano sin d'ora ove necessario a rilasciare apposita delega l'uno all'altro.
9. Il marito verserà alla moglie, a titolo di assegno divorzile ex art. 5, comma 6, legge 898/1970,
l'importo di euro 190.000,00, che sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario (coordinate indicate al punto 6) al momento del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. Inoltre, il marito cede alla moglie la quota di proprietà pari a ½ dell'autovettura Mercedes classe C 200 cabriolet tg GH 901 WZ, di cui i coniugi sono comproprietari e attualmente in uso alla signora . Parte_1
11. Le parti, dando atto di averne presa visione, si esonerano reciprocamente dalla produzione di dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari e finanziari, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché quote sociali.
12. Le spese del presente giudizio sono compensate,
preso atto che con note congiunte le parti hanno confermato la domanda ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, pagina 3 di 4 rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e TI DE, Parte_1
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 6 11 25
Il Presidente estensore
RB CI
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