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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/06/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 638/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr.ssa Veronica MESSANA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 638/2024 promossa da:
nata in [...] l'[...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Puma Nicola che la difende giusta procura in atti
E
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. Gugliotta Epifanio che lo difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Premesso che con ricorso depositato il giorno 16.9.2024 i coniugi Parte_1
e hanno congiuntamente lo scioglimento del loro matrimo-
[...] Parte_2
nio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1 1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 25.10.1993 in Sciacca, trascritto nei re- gistri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1993 al n. 300, parte
II, Serie A;
2) con sentenza del Tribunale di Sciacca del 13.1.1998 è stata pronunziata separa- zione fra gli stessi;
ritenuto che
è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Sciacca il giorno 25.10.1993 tra e trascritto nei regi- Parte_1 Parte_2 stri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1993 al n. 300, parte II,
Serie A;
2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCIAC-
CA di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge 1.12.1970 n. 898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 3.6.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati:
dr. Antonio TRICOLI Presidente Relatore dr.ssa Valentina DEL RIO Giudice dr.ssa Veronica MESSANA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 638/2024 promossa da:
nata in [...] l'[...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Puma Nicola che la difende giusta procura in atti
E
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'avv. Gugliotta Epifanio che lo difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Premesso che con ricorso depositato il giorno 16.9.2024 i coniugi Parte_1
e hanno congiuntamente lo scioglimento del loro matrimo-
[...] Parte_2
nio alle condizioni specificate nello stesso ricorso;
ritenuto, inoltre, che con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024 i ricorrenti hanno confermato la volontà da entrambi manifestata in istanza, insistendo per l'accoglimento della stessa;
rilevato che dai documenti allegati al ricorso emerge che:
1 1) i coniugi hanno contratto matrimonio il 25.10.1993 in Sciacca, trascritto nei re- gistri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1993 al n. 300, parte
II, Serie A;
2) con sentenza del Tribunale di Sciacca del 13.1.1998 è stata pronunziata separa- zione fra gli stessi;
ritenuto che
è, pertanto, ormai maturato il termine d'ininterrotta separazione dei due coniugi, sicché ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge
1.12.1970 n. 898 e succ.mod (art. 1 L.55/2015); ritenuto che non sussistono le condizioni per il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale fra i ricorrenti;
ritenuto che
le pattuizioni fra i medesimi intervenute non sono contrarie a norme di ordine pubblico e agli interessi della prole;
considerato che
non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
sentito il PM;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla richiesta congiunta dei due coniugi, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Sciacca il giorno 25.10.1993 tra e trascritto nei regi- Parte_1 Parte_2 stri dello Stato Civile dello stesso Comune in uso nell'anno 1993 al n. 300, parte II,
Serie A;
2) dispone che quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici fra le parti si applichino le pattuizioni meglio specificate in ricorso;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio;
4) fa carico al Cancelliere e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCIAC-
CA di procedere agli adempimenti previsti dall'art. 10 legge 1.12.1970 n. 898 e succ. mod.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 3.6.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico
e sottoscritto con firma digitale dal Presidente est. dr. Antonio Tri- coli.
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