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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12217/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ANGELUCCI ALESSANDRA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ANGELUCCI ALESSANDRA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto integrato all'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15.10.2024 la sig.ra (nata a [...] Controparte_1
Puglia (BA), il 07/04/1989) e il sig. (nato in [...], il [...]) proponevano Parte_1 domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte. Si premette che a seguito della convivenza more uxorio è nata una figlia, (nata a Persona_1
Bologna (BO), il 23.05.2022).
Con il ricorso le parti chiedono la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della figlia.
pagina 1 di 5 Con decreto, il Giudice delegato fissava per il 10.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, al fine di ottenere chiarimenti in punto di frequentazione, il Giudice delegato fissava udienza in data 13.02.2025. All'esito delle modifiche dell'accordo avvenute in sede di udienza
(come risulta da verbale) il giudice tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ogniqualvolta il genitore la avrà presso di sé. I genitori, di comune accordo, cureranno l'educazione e l'istruzione della figlia;
2) Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita alla figlia nel rispetto della vita della figlia stessa, delle sue abitudini e per il suo miglior accudimento, fatti salvi diversi accordi con la madre derivanti da situazioni eccezionali, con le seguenti modalità:
Il padre, salvo diverso accordo con la madre, vedrà e terrà la bambina con sé:
- tre weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- tre settimane anche non consecutive d'estate, concordando il concreto periodo che trascorrerà con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta delle settimane spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con la figlia, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi della stessa;
- per le festività pasquali, tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo;
Entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con la figlia, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi della stessa. 3) Disporre che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando Parte_1 Per_1 alla IG entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata e per 12 mesi all'anno, Controparte_1 la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi nel gennaio di ogni anno in base agli indici Istat.
4) Disporre che i genitori sostengano, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia, così come individuate e disciplinate dal Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Bologna siglato il 9.8.2017 e segnatamente:
A) -spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc..) non è in grado di offrire tempestive alternative, c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza
pagina 2 di 5 pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. B) -spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. -Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
-La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 5) Disporre che l'assegno unico familiare venga percepito per intero dalla IG Controparte_1 così come la stessa si gioverà per intero di eventuali detrazioni fiscali per la figlia.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti alla figlia della coppia, ancora minorenne, sia in termini del suo mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto degli stessi alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente.
La frequentazione avverrà secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età della figlia e dei tempi di permanenza di essa con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
pagina 3 di 5
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ogniqualvolta il genitore la abbia presso di sé. I genitori, di comune accordo, cureranno l'educazione e l'istruzione della figlia;
dà atto e dispone che il padre possa esercitare il proprio diritto di visita alla figlia nel rispetto della vita della figlia stessa, delle sue abitudini e per il suo miglior accudimento, fatti salvi diversi accordi con la madre derivanti da situazioni eccezionali, con le seguenti modalità:
- tre weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- tre settimane anche non consecutive d'estate, concordando il concreto periodo che trascorrerà con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta delle settimane spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con la figlia, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi della stessa;
- per le festività pasquali, tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo; dà atto che entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con la figlia, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi della stessa. dà atto e dispone che il signor contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 versando alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata e per 12 mesi Controparte_1 all'anno, la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi nel gennaio di ogni anno in base agli indici Istat;
dà atto e dispone che le spese straordinarie relative alla minore sono a carico di entrambi i genitori e ripartite in misura del 50%. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto pagina 4 di 5 scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che l'assegno unico familiare venga percepito per intero dalla Signora così Controparte_1 come la stessa si gioverà per intero di eventuali detrazioni fiscali per la figlia.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12217/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ANGELUCCI ALESSANDRA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELUCCI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ANGELUCCI ALESSANDRA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto integrato all'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15.10.2024 la sig.ra (nata a [...] Controparte_1
Puglia (BA), il 07/04/1989) e il sig. (nato in [...], il [...]) proponevano Parte_1 domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte. Si premette che a seguito della convivenza more uxorio è nata una figlia, (nata a Persona_1
Bologna (BO), il 23.05.2022).
Con il ricorso le parti chiedono la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della figlia.
pagina 1 di 5 Con decreto, il Giudice delegato fissava per il 10.01.2025 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, al fine di ottenere chiarimenti in punto di frequentazione, il Giudice delegato fissava udienza in data 13.02.2025. All'esito delle modifiche dell'accordo avvenute in sede di udienza
(come risulta da verbale) il giudice tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ogniqualvolta il genitore la avrà presso di sé. I genitori, di comune accordo, cureranno l'educazione e l'istruzione della figlia;
2) Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita alla figlia nel rispetto della vita della figlia stessa, delle sue abitudini e per il suo miglior accudimento, fatti salvi diversi accordi con la madre derivanti da situazioni eccezionali, con le seguenti modalità:
Il padre, salvo diverso accordo con la madre, vedrà e terrà la bambina con sé:
- tre weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- tre settimane anche non consecutive d'estate, concordando il concreto periodo che trascorrerà con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta delle settimane spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con la figlia, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi della stessa;
- per le festività pasquali, tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo;
Entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con la figlia, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi della stessa. 3) Disporre che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando Parte_1 Per_1 alla IG entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata e per 12 mesi all'anno, Controparte_1 la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi nel gennaio di ogni anno in base agli indici Istat.
4) Disporre che i genitori sostengano, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia, così come individuate e disciplinate dal Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Bologna siglato il 9.8.2017 e segnatamente:
A) -spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc..) non è in grado di offrire tempestive alternative, c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza
pagina 2 di 5 pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. B) -spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. -Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
-La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 5) Disporre che l'assegno unico familiare venga percepito per intero dalla IG Controparte_1 così come la stessa si gioverà per intero di eventuali detrazioni fiscali per la figlia.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti alla figlia della coppia, ancora minorenne, sia in termini del suo mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto degli stessi alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse della minore l'affido condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente.
La frequentazione avverrà secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età della figlia e dei tempi di permanenza di essa con ciascun genitore.
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
pagina 3 di 5
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ogniqualvolta il genitore la abbia presso di sé. I genitori, di comune accordo, cureranno l'educazione e l'istruzione della figlia;
dà atto e dispone che il padre possa esercitare il proprio diritto di visita alla figlia nel rispetto della vita della figlia stessa, delle sue abitudini e per il suo miglior accudimento, fatti salvi diversi accordi con la madre derivanti da situazioni eccezionali, con le seguenti modalità:
- tre weekend al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- tre settimane anche non consecutive d'estate, concordando il concreto periodo che trascorrerà con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta delle settimane spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con la figlia, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi della stessa;
- per le festività pasquali, tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo; dà atto che entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con la figlia, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi della stessa. dà atto e dispone che il signor contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 versando alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata e per 12 mesi Controparte_1 all'anno, la somma di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi nel gennaio di ogni anno in base agli indici Istat;
dà atto e dispone che le spese straordinarie relative alla minore sono a carico di entrambi i genitori e ripartite in misura del 50%. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto pagina 4 di 5 scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che l'assegno unico familiare venga percepito per intero dalla Signora così Controparte_1 come la stessa si gioverà per intero di eventuali detrazioni fiscali per la figlia.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5