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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 72/2024 R.G.L., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Parte_1
Alessandro Missineo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, difeso e
[...]
rappresentato dall'Avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato come in atti convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi - riconoscimento del servizio militare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale in data 13.1.2024, ha esposto di aver presentato telematicamente, in data 26.3.2021, domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., profili di assistente amministrativo, tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, rappresentando di aver svolto servizio civile, sostitutivo dell'obbligo di leva militare, dal 15.11.2001 al 15.11.2002 (doc.
n. 1 e 2 fasc. ricorrente), successivamente al conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie ATA per i suddetti profili, conseguito l'11.7.2000 (doc. n. 3 fasc. ricorrente).
Il ricorrente, lamentando che non gli siano stati riconosciuti punti 6,5 per il servizio civile sostitutivo effettivamente prestato, ma soltanto punti 0,65, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6, per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico ove ha prestato servizio il ricorrente, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, punti
16,60 (9,75+6,5-0,65) per il profilo di assistente amministrativo, punti 14,60
(8,75+6,5-0,65) per il profilo di assistente tecnico e punti 15,00 (9,15+6,5-
0,65) per quello di collaboratore scolastico, o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e Controparte_1
comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie III fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per il
2 triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, contestando quanto affermato dal
[...]
ricorrente e rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso liquidare in ogni caso le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 152 bis cpc, che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle pubbliche amministrazioni che si difendano tramite propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis cpc”.
Ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte conclusive sino al 21.1.2025, e, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento per intero del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), pienamente equiparato al servizio militare, previa disapplicazione dell'allegato A, lettera A), e disposizioni connesse, del D.M. 50/2021, in materia di graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Tale norma dispone che “A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono
3 considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Sulla base di tale formulazione, il decreto ministeriale effettua un trattamento diversificato, a seconda che il servizio militare di leva sia stato prestato in costanza di nomina o meno, con attribuzione di un differente punteggio in graduatoria. In particolare, nel primo caso vanno assegnati 6 punti per ogni anno di servizio, ovvero 0,50 per ogni mese o frazione superiore ai quindici giorni.
Nel secondo caso, invece, vanno assegnati 0,60 punti per ogni anno, ovvero 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni.
La disposizione regolamentare censurata deve ritenersi legittima perché il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma,
Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego.
Per i soggetti che si trovano in tale situazione si pone, dunque, da un lato, la necessità di evitare che chi ha svolto servizio militare di leva o volontario presso le Forze armate, nonché sostitutivo civile, subisca una discriminazione rispetto a chi, invece, accede a un impiego presso
4 un'amministrazione diversa da quella militare;
dall'altro lato, occorre altresì evitare una discriminazione a contrario di chi, invece, intenda far valere il servizio prestato presso un'amministrazione statale civile, rispetto ai cittadini che hanno svolto un impiego presso le Forze armate. Per tale ragione, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio civile prestato prima di aspirare all'impiego presso il convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel CP_1
diverso caso di chi, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi;
al contrario, appare legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare o civile al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato. Il servizio civile svolto dal ricorrente non in costanza di rapporto di lavoro è, pertanto, riconoscibile, come è stato riconosciuto, esclusivamente nei termini di cui al D.M. 50/2021, come servizio prestato presso altra pubblica amministrazione, in coerenza con il disposto di normazione primaria di cui ai due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare.
In particolare, il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
"con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, seconda parte, del D.lgs. n.
66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di
5 servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
Pertanto, come ribadito recentemente dalla Cassazione con sentenza n.
22429/2024: “
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con
l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio
6 sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.”.
Deve, del resto, osservarsi che, nel presente giudizio, non si discute se il servizio militare di leva o civile sostitutivo prestato non in costanza di impiego (bensì quasi vent'anni prima della presentazione della domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A, valide per il triennio 2021/2024) debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ed appare pertanto irrilevante la pronuncia della Corte di
Cassazione richiamata da parte ricorrente (Cass. n. 5679/2020) che, decidendo su un caso nel quale un docente contestava la mancata valutazione del servizio di leva, ha ritenuto di dover: “disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”; qui si discute, invece, se il servizio civile equiparato a quello militare prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il
, o possa essere valutato in misura inferiore. Controparte_1
La soluzione corretta si ritiene debba essere nel secondo senso, perché altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti.
Nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto - così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (cfr. art. 2110 cod. civ. e D.Lgs.
C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma,
7 c.p.c.) - costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo (così App. Genova n.
182/2021).
All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il
[...]
, il servizio militare o civile prestato non può essere Controparte_1
equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3
Cost.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, stante l'andamento non uniforme della giurisprudenza.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Busto Arsizio, 14/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 72/2024 R.G.L., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Parte_1
Alessandro Missineo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, difeso e
[...]
rappresentato dall'Avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato come in atti convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi - riconoscimento del servizio militare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale in data 13.1.2024, ha esposto di aver presentato telematicamente, in data 26.3.2021, domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A., profili di assistente amministrativo, tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024, rappresentando di aver svolto servizio civile, sostitutivo dell'obbligo di leva militare, dal 15.11.2001 al 15.11.2002 (doc.
n. 1 e 2 fasc. ricorrente), successivamente al conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie ATA per i suddetti profili, conseguito l'11.7.2000 (doc. n. 3 fasc. ricorrente).
Il ricorrente, lamentando che non gli siano stati riconosciuti punti 6,5 per il servizio civile sostitutivo effettivamente prestato, ma soltanto punti 0,65, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6, per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico ove ha prestato servizio il ricorrente, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, punti
16,60 (9,75+6,5-0,65) per il profilo di assistente amministrativo, punti 14,60
(8,75+6,5-0,65) per il profilo di assistente tecnico e punti 15,00 (9,15+6,5-
0,65) per quello di collaboratore scolastico, o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e Controparte_1
comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie III fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per il
2 triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, contestando quanto affermato dal
[...]
ricorrente e rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso liquidare in ogni caso le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 152 bis cpc, che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle pubbliche amministrazioni che si difendano tramite propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis cpc”.
Ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, è stato concesso alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte conclusive sino al 21.1.2025, e, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento per intero del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), pienamente equiparato al servizio militare, previa disapplicazione dell'allegato A, lettera A), e disposizioni connesse, del D.M. 50/2021, in materia di graduatorie di terza fascia per il personale ATA. Tale norma dispone che “A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono
3 considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Sulla base di tale formulazione, il decreto ministeriale effettua un trattamento diversificato, a seconda che il servizio militare di leva sia stato prestato in costanza di nomina o meno, con attribuzione di un differente punteggio in graduatoria. In particolare, nel primo caso vanno assegnati 6 punti per ogni anno di servizio, ovvero 0,50 per ogni mese o frazione superiore ai quindici giorni.
Nel secondo caso, invece, vanno assegnati 0,60 punti per ogni anno, ovvero 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni.
La disposizione regolamentare censurata deve ritenersi legittima perché il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono due situazioni non comparabili tra di loro: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma,
Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego.
Per i soggetti che si trovano in tale situazione si pone, dunque, da un lato, la necessità di evitare che chi ha svolto servizio militare di leva o volontario presso le Forze armate, nonché sostitutivo civile, subisca una discriminazione rispetto a chi, invece, accede a un impiego presso
4 un'amministrazione diversa da quella militare;
dall'altro lato, occorre altresì evitare una discriminazione a contrario di chi, invece, intenda far valere il servizio prestato presso un'amministrazione statale civile, rispetto ai cittadini che hanno svolto un impiego presso le Forze armate. Per tale ragione, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio civile prestato prima di aspirare all'impiego presso il convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel CP_1
diverso caso di chi, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi;
al contrario, appare legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare o civile al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato. Il servizio civile svolto dal ricorrente non in costanza di rapporto di lavoro è, pertanto, riconoscibile, come è stato riconosciuto, esclusivamente nei termini di cui al D.M. 50/2021, come servizio prestato presso altra pubblica amministrazione, in coerenza con il disposto di normazione primaria di cui ai due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare.
In particolare, il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, prima parte, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
"con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, seconda parte, del D.lgs. n.
66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di
5 servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
Pertanto, come ribadito recentemente dalla Cassazione con sentenza n.
22429/2024: “
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con
l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio
6 sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.”.
Deve, del resto, osservarsi che, nel presente giudizio, non si discute se il servizio militare di leva o civile sostitutivo prestato non in costanza di impiego (bensì quasi vent'anni prima della presentazione della domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale A.T.A, valide per il triennio 2021/2024) debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto, ed appare pertanto irrilevante la pronuncia della Corte di
Cassazione richiamata da parte ricorrente (Cass. n. 5679/2020) che, decidendo su un caso nel quale un docente contestava la mancata valutazione del servizio di leva, ha ritenuto di dover: “disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”; qui si discute, invece, se il servizio civile equiparato a quello militare prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il
, o possa essere valutato in misura inferiore. Controparte_1
La soluzione corretta si ritiene debba essere nel secondo senso, perché altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti.
Nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto - così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (cfr. art. 2110 cod. civ. e D.Lgs.
C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma,
7 c.p.c.) - costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo (così App. Genova n.
182/2021).
All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il
[...]
, il servizio militare o civile prestato non può essere Controparte_1
equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3
Cost.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, stante l'andamento non uniforme della giurisprudenza.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Busto Arsizio, 14/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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