Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 562/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. DEL CP_1
GRECO BARBARA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
FRACASSO VALERIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 02/04/2024 ha chiesto la pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio celebrato con . Il ricorrente ha Controparte_2 esposto:
-di aver celebrato il matrimonio il 22 giugno 2003 in Stroncone (TR);
-che dal matrimonio è nato il figlio, (minorenne e non economicamente Persona_1 autosufficiente), in Terni il 30 agosto 2007;
-che in data 4 gennaio 2022 è stata omologata la separazione consensuale tra le parti alle seguenti condizioni: “1) la casa coniugale sita in Terni Strada Salaria n. 48, di proprietà esclusiva della signora , è stata assegnata alla medesima e il signor se ne è Controparte_2 CP_1 allontanato asportando i propri beni ed effetti personali;
2) il figlio è stato affidato ad Per_1 entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre con la facoltà per il padre di vederlo con le seguenti modalità: due week end al mese non consecutivi dalla mattina del sabato alle 22 della domenica, almeno due pomeriggi fino alle 22 nelle settimane in cui trascorrerà il week end con la madre con facoltà di pernottamento e comunque sempre nel rispetto della volontà del minore. Inoltre trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre i giorni Per_1 di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché nel periodo estivo 2 settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio il signor verserà CP_1 mensilmente alla moglie, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 oltre il 60% delle spese straordinarie documentate;
5) a titolo di contributo al mantenimento della signora il CP_2 signor verserà alla moglie, entro il 5 di goni mese, la somma di € 100,00; i coniugi CP_1 stabiliscono che qualora l'Inps non rinnovasse l'assegno di invalidità che il Sig. CP_1 attualmente percepisce nella misura di € 690,00 mensili egli non sarà più tenuto al versamento della quota di mantenimento stabilita in favore della moglie;
6) l'Assegno Unico per i figli verrà richiesto e percepito in busta paga dalla signora in quanto genitore collocatario. Le parti CP_2 hanno inoltre stabilito che i conti correnti cointestati accesi presso Monte dei Paschi di Siena e
Banco di Desio e della Brianza saranno chiusi ed estinti, con diritto della signora di CP_2 incassare la giacenza residua sul c/c MPS ed analogo diritto del signor di incassare la CP_1 giacenza residua sul c/c Banco di Desio e della Brianza (cfr. doc. allegato con il n. 2).”;
-che il ricorrente è dipendente della con retribuzione mensile di circa € Controparte_3
1.450,00 mensili netti per 14 mensilità;
-che la domanda di conferma dell'assegno di invalidità, presentata in data 28 dicembre 2021, è stata rigettata dall'Inps in data 21 settembre 2021, non permanendo: “le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità e pertanto l'assegno sarà revocato”, provvedimento confermato dal Comitato Provinciale con definitiva revoca dell'assegno;
-di essere gravato da canone di locazione di € 330,00 mensili;
-che la resistente percepirebbe autonomo reddito come dipendente di società con stipendio mensile di circa € 1.000,00, oltre a percepire per intero l'assegno unico per il figlio, ed ad essere proprietaria di numerosi immobili;
pagina 2 di 5 -di aver subito riduzione dei propri redditi rispetto alla data della separazione non percependo più l'importo di € 690,00 mensili a titolo di pensione di invalidità, trascorrendo molto tempo con il figlio con conseguenti spese per il mantenimento diretto del minore;
tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori, e della collocazione prevalente del minore presso la madre con la facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé con modalità analoghe a quelle previste nella separazione;
con assegnazione della casa familiare di esclusiva proprietà della resistente alla stessa, determinando in € 200,00 mensili, il contributo mensile a carico del padre per il mantenimento del figlio oltre adeguamento ISTAT, e suddividendo al 50% tra i genitori le spese straordinarie mediche e scolastiche documentate per il figlio, con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_2 effetti civili del matrimonio sussistendone i presupposti di legge ma opponendosi alle ulteriori richieste formulate dal ricorrente. La resistente ha quindi chiesto la conferma dell'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, disciplinando i Persona_1 tempi di frequentazione padre figlio con massima libertà di gestione, tenuto conto dell'età del ragazzo di 17 anni, con conferma delle modalità in essere dalla separazione, determinando in €
400 mensili il contributo per il mantenimento del figlio da porre a carico del padre oltre ISTAT annuale, e ponendo a carico del padre il 60% delle spese straordinarie, oltre a richiedere € 150,00 mensili, a titolo di assegno divorzile da porre a carico del ricorrente;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione personale delle parti il ricorrente ha dichiarato di dimorare in immobile in locazione con canone mensile di € 350, di percepire come autista reddito mensile medio di € 1500/1600 per 14 mensilità, di essere nudo proprietario dell'immobile di abitazione dei genitori, di essere gravato da finanziamento di € 350 mensili;
la resistente di risiedere in immobile di proprietà, di percepire come operaia reddito mensile medio di € 1000/1100 per 13 mensilità, di essere proprietaria della casa di abitazione e di quote di immobili inagibili;
di essere gravata da rata per finanziamento di € 256 euro. All'esito dell'udienza la Presidente delegata ha formulato la seguente proposta conciliativa: conferma dei provvedimenti della separazione con revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie stante la mancata percezione da parte del ricorrente della pensione di invalidità.
Alla successiva udienza le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Presidente delegata, ed hanno concluso concordemente in maniera conforme.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
pagina 3 di 5 Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi alla Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, definito con provvedimento di omologa;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate tra le parti e riportate in dispositivo sono da ritenersi congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
in STRONCONE il 22/06/2003; Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
STRONCONE (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 3, parte II, serie A);
la casa coniugale sita in Terni Strada Salaria n. 48, di proprietà esclusiva della signora CP_2
è stata assegnata alla medesima;
[...]
il figlio è affidato ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre con Per_1 la facoltà per il padre di vederlo con le seguenti modalità: due week end al mese non consecutivi dalla mattina del sabato alle 22 della domenica, almeno due pomeriggi fino alle 22 nelle settimane in cui trascorrerà il week end con la madre con facoltà di pernottamento e comunque sempre nel rispetto della volontà del minore. Inoltre trascorrerà ad anni alterni con il Per_1 padre e con la madre i giorni di Natale, Santo Stefano, San Silvestro, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché nel periodo estivo 2 settimane, anche non consecutive, da concordare entro il
31 maggio di ogni anno;
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio il signor verserà mensilmente alla CP_1 moglie, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, con decorrenza dal mese di gennaio 2022
(data della separazione) oltre ISTAT annuale, oltre al 60% delle spese straordinarie documentate;
l'assegno unico sarà riscosso per intero dalla madre convivente con il figlio;
pagina 4 di 5 ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/12/2024.
. PRESIDENTE del.
Dott.ssa Monica Velletti
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