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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/10/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, iscritta al n. 1405 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Augusto Gargana n. 40, presso lo stu- dio dell'Avv. Felicia Pidone che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Saragat n. 8, presso lo studio dell'Avv. Umberto Piccoli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 30 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_2
per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 5 luglio 1997 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 64); che dalla loro unione sono nati tre figli il 17 febbraio 1999, Persona_1 Persona_2
a Viterbo l'11 aprile 2003, e a Roma il 13 maggio 2008;
[...] Persona_3
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono ricon- ciliarsi.
Le parti hanno concordato, anche a seguito degli ulteriori accordi raggiunti all'udienza del 30 settembre 2025 e riportati nel relativo verbale, le seguenti condizioni inerenti la prole ed i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare, sita in Viterbo alla Strada Gesù Nazzareno 1/C, di proprietà esclusiva del Sig esta al medesimo assegnata. Pt_2
3) I figli maggior manterranno la loro residenza presso l'abitazione Persona_2 Per_1
familiare ove continueranno ad abitare unitamente al padre assegnatario della stessa.
4) La Sig.ra che già se ne è concordemente allontanata unitamente al figlio Pt_1
minore a far tempo dal mese di agosto 2024, provvedendo ad asportarne i Per_3
propri effetti personali e beni mobili di proprietà esclusiva oltre a parte dei beni co- muni, salvo altri che ancora si trovino al suo interno sui quali vi sarà l'accordo di en- trambi i coniugi, trasferirà la propria residenza presso l'abitazione condotta in locazione sita in Viterbo alla Via Monfalcone nr. 22/E.
5) Il Sig. acconsente a che la residenza anagrafica del figlio minore Pt_2 Per_3
sia trasferita presso la sopra indicata residenza della madre. Condizioni di affido e re- gime di frequentazione del figlio minor . Per_3
5) Il figlio minor sarà collocato in via preferenziale e prevalente presso l'abi- Per_3
tazione della madre in Viterbo alla Via Monfalcone nr. 22/E ed affidato in modo pag. 2 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in pari modo la responsabilità genitoriale sul minore.
6) I genitori saranno ugualmente responsabili per l'educazione, la cura, la salute del figlio minore e si impegnano a comunicarsi tempestivamente tutte le informazioni ne- cessarie a tal fine. Le decisioni di maggiore interesse relative al figlio minore– riguar- danti istruzione, educazione e salute – saranno assunte di comune accordo, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente alla organizzazione della vita quo- tidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della prole presso di sé.
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minor ogni qualvolta vorrà sia Per_3
nei giorni infrasettimanali che nei weekend, ivi compreso il pernottamento presso l'abi- tazione paterna, compatibilmente con gli impegni e le prioritarie esigenze scolastiche e di altra natura del figlio medesimo.
8) Durante il periodo festivo di Natale il figlio minore, ad anni alterni, trascorrerà il 24 dicembre ed il 25 dicembre con ciascun genitore;
per le festività di Capodanno trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
il 26 dicembre ad anni alterni la mattina -pranzo compreso- con l'un genitore e il pomeriggio
-cena compresa- con l'altro.
9) Durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la giornata di Pasqua ovvero quella di Pasquetta.
10) Le altre festività da calendario - 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto,
1° novembre e 8 dicembre - saranno alternate anno per anno tra i genitori;
11) Durante le vacanze estive, previo accordo da perfezionarsi possibilmente entro il
31 maggio di ciascun anno, il figli trascorrerà quindici giorni consecutivi o non Per_3
consecutivi con ciascun genitore da scegliersi nei mesi di giugno, luglio ed agosto. Per il restante periodo continuerà la consueta alternanza di visita.
12) In caso di disaccordo sui periodi di ferie, avrà la precedenza quello dei genitori che per primo avrà comunicato all'altro il periodo di ferie continuativo da trascorrere con il figlio o che sia comunque impossibilitato a modificarlo.
pag. 3 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
13) In ogni caso i genitori potranno prendere accordi diversi e modificare giorni e orari secondo le necessità personali e secondo le prioritarie esigenze ed eventuali impedi- menti del figlio, di qualunque natura.
14) I Sigg. e dovranno preventivamente comunicarsi i propri spo- Pt_2 Pt_1
stamenti al di fuori del luogo di residenza ogni qual volta abbiano con sé il figlio minore ed essere in ogni caso vicendevolmente reperibili per qualunque esigenza e Per_3
comunicazione riguardante la prole.
15) In caso di malattia prolungata dei figli . l'altro genitore Persona_2 Per_1 Per_3
potrà recarsi a far loro visita presso l'abitazione in cui si trovino.
16) I signor si rendono disponibili ad autorizzare reciprocamente Pt_2 Pt_1
il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in capo al figlio minore.
17) I figli maggior continueranno a coabitare con il padre presso Persona_2 Per_1
l'abitazione familiare in Viterbo alla Strada Gesù Nazzareno 1/C.
18) Tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali e dell'assegna- zione della casa familiare, il Sig orrisponderà alla consorte, mediante boni- Pt_2
fico intestato alla Sig.ra che dovrà pervenire alla stessa entro e non oltre il Pt_1
giorno 5 di ciascun mese, le seguenti somme soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT: (i) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore
, sino al raggiungimento della sua piena e definitiva indipendenza economica, Per_3
la somma di Euro 250,00 mensili;
(ii) a titolo di contributo alle spese di locazione so- stenute dalla consorte, anche dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figli , la somma di Euro 150,00 mensili. Per_3
19) Quanto ai figli maggiori , economicamente autosufficiente, e , Persona_2 Per_1
attualmente percettore di Naspi, nessun contributo al loro mantenimento è posto a carico di alcuno dei genitori.
20) I Sigg. e divideranno al 50% le spese straordinarie relative al Pt_2 Pt_1
figli , in ossequio al Protocollo del Tribunale di Viterbo afferente alla regola- Per_3
mentazione delle spese ordinarie e straordinarie relative al mantenimento della prole, ivi da intendersi integralmente richiamato e riportato, ad eccezione delle spese tutte pag. 4 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
relative ai mezzi di trasporto che sono o che saranno in uso al figli finché non Per_3
sarà economicamente autosufficiente per manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo ed assicurazione, le quali saranno diversamente ripartite, nella misura dell'80% a carico de del 20% a carico dell Pt_2 Pt_1
21) Le spese voluttuarie saranno in ogni caso concordate ed in caso di disaccordo re- steranno a carico del genitore che intenderà comunque sostenerle.
22) L'assegno unico per il figli , in considerazione della sua collocazione pre- Per_3
valente presso la madre, sarà percepito per intero dalla Sig.r Pt_1
23) In considerazione della attuale rispettiva condizione patrimoniale e reddituale delle parti, i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e per l'effetto rinun- ciano ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
24) Il Sig provvederà in via esclusiva al pagamento delle imposte co- Parte_2
munali e tasse relativamente all'annualità 2024 afferenti al locale sito in Viterbo alla Via
San Pietro nr. 56, attualmente di proprietà della Sig.ra con comodato d'uso Pt_1
de le parti si impegnano a trasferire la proprietà di tale immobile in capo al Pt_2
sig. con atto da stipularsi entro il 31 dicembre 2025 da notaio scelto dalle Pt_2
parti; al riguardo, il sig ffettua banco judicis il pagamento del saldo del cor- Pt_2
rispettivo precedentemente pattuito, del quale è stato già versato l'importo di euro
2.500,00, mediante assegno circolare non trasferibile n. 6006442404-01 di euro
10.000,00 tratto su Banca Lazio Nord-Credito Cooperativo Italiano, assegno che la sig.r accetta a definitivo pagamento dell'intero corrispettivo pattuito”. Pt_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le con- dizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in ma- teria di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158 c.c.
e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa pag. 5 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 6 di 6
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, iscritta al n. 1405 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Augusto Gargana n. 40, presso lo stu- dio dell'Avv. Felicia Pidone che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Saragat n. 8, presso lo studio dell'Avv. Umberto Piccoli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 30 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e anno proposto congiuntamente ricorso Parte_1 Parte_2
per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 5 luglio 1997 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 64); che dalla loro unione sono nati tre figli il 17 febbraio 1999, Persona_1 Persona_2
a Viterbo l'11 aprile 2003, e a Roma il 13 maggio 2008;
[...] Persona_3
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono ricon- ciliarsi.
Le parti hanno concordato, anche a seguito degli ulteriori accordi raggiunti all'udienza del 30 settembre 2025 e riportati nel relativo verbale, le seguenti condizioni inerenti la prole ed i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare, sita in Viterbo alla Strada Gesù Nazzareno 1/C, di proprietà esclusiva del Sig esta al medesimo assegnata. Pt_2
3) I figli maggior manterranno la loro residenza presso l'abitazione Persona_2 Per_1
familiare ove continueranno ad abitare unitamente al padre assegnatario della stessa.
4) La Sig.ra che già se ne è concordemente allontanata unitamente al figlio Pt_1
minore a far tempo dal mese di agosto 2024, provvedendo ad asportarne i Per_3
propri effetti personali e beni mobili di proprietà esclusiva oltre a parte dei beni co- muni, salvo altri che ancora si trovino al suo interno sui quali vi sarà l'accordo di en- trambi i coniugi, trasferirà la propria residenza presso l'abitazione condotta in locazione sita in Viterbo alla Via Monfalcone nr. 22/E.
5) Il Sig. acconsente a che la residenza anagrafica del figlio minore Pt_2 Per_3
sia trasferita presso la sopra indicata residenza della madre. Condizioni di affido e re- gime di frequentazione del figlio minor . Per_3
5) Il figlio minor sarà collocato in via preferenziale e prevalente presso l'abi- Per_3
tazione della madre in Viterbo alla Via Monfalcone nr. 22/E ed affidato in modo pag. 2 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in pari modo la responsabilità genitoriale sul minore.
6) I genitori saranno ugualmente responsabili per l'educazione, la cura, la salute del figlio minore e si impegnano a comunicarsi tempestivamente tutte le informazioni ne- cessarie a tal fine. Le decisioni di maggiore interesse relative al figlio minore– riguar- danti istruzione, educazione e salute – saranno assunte di comune accordo, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente alla organizzazione della vita quo- tidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della prole presso di sé.
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minor ogni qualvolta vorrà sia Per_3
nei giorni infrasettimanali che nei weekend, ivi compreso il pernottamento presso l'abi- tazione paterna, compatibilmente con gli impegni e le prioritarie esigenze scolastiche e di altra natura del figlio medesimo.
8) Durante il periodo festivo di Natale il figlio minore, ad anni alterni, trascorrerà il 24 dicembre ed il 25 dicembre con ciascun genitore;
per le festività di Capodanno trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
il 26 dicembre ad anni alterni la mattina -pranzo compreso- con l'un genitore e il pomeriggio
-cena compresa- con l'altro.
9) Durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la giornata di Pasqua ovvero quella di Pasquetta.
10) Le altre festività da calendario - 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto,
1° novembre e 8 dicembre - saranno alternate anno per anno tra i genitori;
11) Durante le vacanze estive, previo accordo da perfezionarsi possibilmente entro il
31 maggio di ciascun anno, il figli trascorrerà quindici giorni consecutivi o non Per_3
consecutivi con ciascun genitore da scegliersi nei mesi di giugno, luglio ed agosto. Per il restante periodo continuerà la consueta alternanza di visita.
12) In caso di disaccordo sui periodi di ferie, avrà la precedenza quello dei genitori che per primo avrà comunicato all'altro il periodo di ferie continuativo da trascorrere con il figlio o che sia comunque impossibilitato a modificarlo.
pag. 3 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
13) In ogni caso i genitori potranno prendere accordi diversi e modificare giorni e orari secondo le necessità personali e secondo le prioritarie esigenze ed eventuali impedi- menti del figlio, di qualunque natura.
14) I Sigg. e dovranno preventivamente comunicarsi i propri spo- Pt_2 Pt_1
stamenti al di fuori del luogo di residenza ogni qual volta abbiano con sé il figlio minore ed essere in ogni caso vicendevolmente reperibili per qualunque esigenza e Per_3
comunicazione riguardante la prole.
15) In caso di malattia prolungata dei figli . l'altro genitore Persona_2 Per_1 Per_3
potrà recarsi a far loro visita presso l'abitazione in cui si trovino.
16) I signor si rendono disponibili ad autorizzare reciprocamente Pt_2 Pt_1
il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in capo al figlio minore.
17) I figli maggior continueranno a coabitare con il padre presso Persona_2 Per_1
l'abitazione familiare in Viterbo alla Strada Gesù Nazzareno 1/C.
18) Tenuto conto delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali e dell'assegna- zione della casa familiare, il Sig orrisponderà alla consorte, mediante boni- Pt_2
fico intestato alla Sig.ra che dovrà pervenire alla stessa entro e non oltre il Pt_1
giorno 5 di ciascun mese, le seguenti somme soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT: (i) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore
, sino al raggiungimento della sua piena e definitiva indipendenza economica, Per_3
la somma di Euro 250,00 mensili;
(ii) a titolo di contributo alle spese di locazione so- stenute dalla consorte, anche dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica del figli , la somma di Euro 150,00 mensili. Per_3
19) Quanto ai figli maggiori , economicamente autosufficiente, e , Persona_2 Per_1
attualmente percettore di Naspi, nessun contributo al loro mantenimento è posto a carico di alcuno dei genitori.
20) I Sigg. e divideranno al 50% le spese straordinarie relative al Pt_2 Pt_1
figli , in ossequio al Protocollo del Tribunale di Viterbo afferente alla regola- Per_3
mentazione delle spese ordinarie e straordinarie relative al mantenimento della prole, ivi da intendersi integralmente richiamato e riportato, ad eccezione delle spese tutte pag. 4 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
relative ai mezzi di trasporto che sono o che saranno in uso al figli finché non Per_3
sarà economicamente autosufficiente per manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo ed assicurazione, le quali saranno diversamente ripartite, nella misura dell'80% a carico de del 20% a carico dell Pt_2 Pt_1
21) Le spese voluttuarie saranno in ogni caso concordate ed in caso di disaccordo re- steranno a carico del genitore che intenderà comunque sostenerle.
22) L'assegno unico per il figli , in considerazione della sua collocazione pre- Per_3
valente presso la madre, sarà percepito per intero dalla Sig.r Pt_1
23) In considerazione della attuale rispettiva condizione patrimoniale e reddituale delle parti, i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e per l'effetto rinun- ciano ad ogni richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
24) Il Sig provvederà in via esclusiva al pagamento delle imposte co- Parte_2
munali e tasse relativamente all'annualità 2024 afferenti al locale sito in Viterbo alla Via
San Pietro nr. 56, attualmente di proprietà della Sig.ra con comodato d'uso Pt_1
de le parti si impegnano a trasferire la proprietà di tale immobile in capo al Pt_2
sig. con atto da stipularsi entro il 31 dicembre 2025 da notaio scelto dalle Pt_2
parti; al riguardo, il sig ffettua banco judicis il pagamento del saldo del cor- Pt_2
rispettivo precedentemente pattuito, del quale è stato già versato l'importo di euro
2.500,00, mediante assegno circolare non trasferibile n. 6006442404-01 di euro
10.000,00 tratto su Banca Lazio Nord-Credito Cooperativo Italiano, assegno che la sig.r accetta a definitivo pagamento dell'intero corrispettivo pattuito”. Pt_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le con- dizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in ma- teria di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158 c.c.
e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa pag. 5 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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