Sentenza 11 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/07/2022, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2022
N. 01184/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00928/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2017, proposto da
Lubian S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Italo Zanchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Foscolo 1;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune di Lecce in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
delle note del Dirigente del Settore “urbanistica” del Comune di Lecce prot. nn. 165853 del 24/11/2016 e 18380 dell’8/2/17, nonché del “Permesso di costruire” del medesimo Dirigente dell’U.T.C. prot. 43008 del 17/3/2017, specie nella parte in cui si dà atto del pagamento degli oneri concessori, e degli altri atti presupposti e conseguenti,
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento o -rifiuto conservato dalla P.A. comunale sulla istanza del 26/4/2017;
per la condanna del Comune di Lecce alla ripetizione della somma corrisposta in data 14/2/2017, € 11.634,95, oltre interessi da tale momento al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La Società ricorrente, proprietaria di numerose unità immobiliari nell’edificio in Lecce alla via S. Trinchese, n.95/a, destinate a uffici e attività direzionali - in zona urbana classificata D5 - “destinazioni terziarie e direzionali” , espone quanto segue.
Con istanza del 18.7.2016 ha chiesto al Comune di Lecce il permesso di costruire per mutamento della destinazione d’uso di quattro unità immobiliari aventi destinazione “studi professionali”, al fine di adibirle ad abitazioni, senza esecuzione di opere edilizie.
Con nota del 6 febbraio 2017 l’A.C. ha rilasciato il titolo edilizio richiesto determinando l’importo complessivo € 11.634,95, quale pagamento degli oneri concessori dovuti.
Pur avendo corrisposto l’importo richiesto, data la necessità di utilizzare al più presto gli immobili, con il ricorso all’esame la ricorrente ha impugnato la nota suindicata chiedendo la ripetizione delle somme versate.
I.I. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 22, 23, 23 ter, D.P.R. 380/2001, e arti 1 L.R. Puglia n. 16/2014.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 e ss. del D.P.R. 380/2001 – Violazione degli artt. 2053 e 2033 c.c..
Violazione e falsa applicazione dell’art.10 e ss., D.P.R. 380/2001, e successive modificazioni, riguardo il “Permesso di costruire” prot. 43003/17.
I.II. Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. In limine, non sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. adito, eccepito dalla difesa civica in considerazione della natura del petitum (indebito).
Osserva, in proposito il Tribunale, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che involgono diritti soggettivi delle parti, considerato anche che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione (in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae) connesso al rilascio della concessione edilizia e pertanto discendente dall’adozione di un provvedimento amministrativo, sicchè la giurisdizione esclusiva del G.A. sussiste a prescindere dall'instaurazione di una controversia in via di impugnazione diretta del provvedimento amministrativo, di concessione o di determinazione del contributo, purché fra la controversia ed il provvedimento vi sia uno stretto collegamento funzionale.
II.I. Del pari, non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per aver parte ricorrente prestato acquiescenza al permesso di costruire 122/2017 che veniva rilasciato con l’espressa condizione di versare il contributo fissato in euro 11.643,95, trattandosi di controversia che involge diritti soggettivi.
III. Nel merito, il ricorso è comunque infondato e deve essere respinto.
III.I. Osserva, in particolare, il Tribunale che, secondo pacifica giurisprudenza, la determinazione degli oneri concessori rappresenta per l’Amministrazione Pubblica un mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, senza che in proposito residui un margine di discrezionalità. Non è pertanto configurabile a carico dell’Amministrazione, nella redazione di tali atti aventi natura paritetica, un onere di specificare le ragioni della decisione adottata, sicché l'interessato può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ente (in tal senso, Tar Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2037; Tar Campania, Salerno, 21 luglio 2005, n. 1319; T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 febbraio 2005, n. 1410; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2004, n. 1620; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 marzo 2000 n. 1911; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 03 giugno 2009, n. 1376; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4983).
III.II. Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve evidenziarsi che, come correttamente evidenziato dalla difesa civica, l’art. 19 comma 2 e 3 dell’art. 19 Testo Unico dell’edilizia prevede che “Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall’art. 17 venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione”.
Nel caso di specie, la difesa regionale assume (cfr.memoria del 23.5.2022), senza essere smentita sul punto dalla ricorrente, che l’immobile è stato realizzato con licenza 36950/68 del 21.4.69 e quindi gli oneri sono comunque dovuti in ragione della previsione di cui al citato art. 19.
In definitiva, indipendentemente dalla fondatezza o meno della tesi della ricorrente circa l’assenza di un mutamento di destinazione d’uso rilevante da studio professionale ad abitazione, ai fini del carico urbanistico, in applicazione del citato articolo 19 ultimo comma del D.P.R. n.380/2001, deve riconoscersi la legittimità della nota impugnata in ordine alla determinazione della somma dovuta (e poi corrisposta) a titolo di oneri concessori; ne consegue anche l’assenza di alcun obbligo per l’A.C. intimata di evadere la richiesta avanzata dalla ricorrente di restituzione delle somme versate, non sussistendo il dedotto indebito.
III.II. A tanto deve solo aggiungersi che il calcolo effettuato dall’A.C. non risulta efficacemente smentito dalla ricorrente, essendosi quest’ultima limitata dedurne la non debenza.
IV. Il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO