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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta del
18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 13771/2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. NOVIELLO NICOLA e dall'avv. CAVALLO ANTONIO, come da procura in atti
-ricorrente -
E
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 06/11/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del CP_2 requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del requisito sanitario della prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della prestazione in esame ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario nominato nella prima fase, ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa, all'esito della trattazione scritta, con la presente sentenza, completa di motivazione. La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetto da patologie che gli riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari o superiore al 74 %.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del periziando.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU, dott. , ha esaminato Per_1 dettagliatamente le patologie lamentate dal ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere l'assegno di invalidità civile.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che il ricorrente è affetto da “• Ca colon in follow-up negativo(cod. 9322)…………………………11% • Diabete mellito tipo 2 ( cod.9309)…………………………………...41% • Ipertensione arteriosa ( cod.6445)…………………………………...15% • Obesità I classe ( cod.7105)………………………………………….20%” concludendo per una valutazione complessiva di invalidità pari al 64% e, quindi, senza diritto all'assegno di invalidità.
Nella successiva integrazione della perizia richiesta dal giudicante il CTU ha, poi, precisato:
“La cirrosi epatica compare solo in un certificato redatto dal Dott. Specialista in Persona_2 cardiologia. Tale presunta patologia non è adeguatamente documentata per di più senza menzione di un esame obiettivo e/o esami strumentali. Agli atti del fascicolo, inoltre, si rileva una certificazione del Dott. Catalano che menzione una evidenza ecografica di epatosteatosi non alcolica con fegato aumentatato di volume e milza nei limiti. Premesso che l'esame obiettivo praticato in sede di visita peritale si rileva all'ispezione addome globoso trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda in tutti i quadranti, organi ipocondriaci non palpabili, segno del Murphy negativo, cicatrice ombelicale estroflessa. Assenza di masse abnormi e marezzamenti venosi. Assenza di liquido libero in cavità peritoneale. Suono timpanico alla percussione dei vari segmenti del colon, assenza di tumefazioni clinicamente palpabili, non mi è chiaro come si possa definire “cirrotico” un paziente senza un'adeguata documentazione clinica, laboratoristica e strumentale. Il paziente non mostra alcun segno e/o sintomo riconducibile alla cirrosi epatica. Tra i tanti sintomi collegabili ad una Cirrosi Epatica ci sono: L'ittero, ossia una colorazione giallastra della cute e degli occhi e delle mucose dovuta ad un aumento della bilirubina (contenuta nella bile) La comparsa di spider naevi soprattutto al torace o alle braccia, caratterizzati dalla comparsa di arteriole con piccole diramazioni con una caratteristica forma a "ragno"
L'incremento delle dimensioni della milza (splenomegalia), che si apprezza anche in questo caso con l'esame del paziente. Ascite, ovvero la comparsa di liquido nella cavità addominale: l'addome spesso appare svasato sui fianchi (addome batraciano) a causa del versamento. Anche questo problema è dovuto all'aumento delle pressioni a livello della vena porta conseguente alla cirrosi Eritema palmare, la presenza di rossore sul palmo delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità. Foetor Hepaticus, odore dolce e pungente dovuto all'insufficienza del fegato.
La diagnosi di cirrosi epatica si basa su una combinazione di esami clinici, test di laboratorio
e indagini strumentali. Il medico, durante la visita, può sospettare la presenza di cirrosi sulla base dei sintomi riferiti dal paziente e dei segni fisici riscontrati, come l'ingrossamento del fegato o della milza, l'ittero e la presenza di edemi periferici. Una valutazione accurata dell'anamnesi del paziente è fondamentale per identificare i fattori di rischio, come l'abuso di alcol o l'infezione da virus epatitici. Gli esami del sangue sono fondamentali per valutare la funzionalità epatica. Tra questi, i test di funzionalità epatica (come AST, ALT, GGT e fosfatasi alcalina) possono evidenziare un danno alle cellule epatiche, mentre l'albumina e il tempo di protrombina sono utili per valutare la capacità sintetica del fegato. L'aumento della bilirubina nel sangue è un indicatore di compromissione del metabolismo epatico della bile. Inoltre, altri esami ematochimici come il dosaggio delle piastrine possono evidenziare una riduzione tipica della cirrosi, dovuta alla congestione della milza. Per confermare la diagnosi e valutare l'entità del danno epatico, si ricorre spesso all'ecografia addominale, che permette di visualizzare le alterazioni della struttura del fegato e la presenza di eventuali segni di ipertensione portale, come la dilatazione delle vene spleniche. L'ecografia è uno strumento non invasivo e di facile accesso, che può fornire informazioni preziose sulla morfologia epatica. La FibroScan, una metodica non invasiva basata sull'elastografia, consente di misurare la rigidità del fegato e quindi di valutare il grado di fibrosi presente.
Questo esame è particolarmente utile per monitorare la progressione della malattia nel tempo. In alcuni casi, può essere necessaria una biopsia epatica per ottenere una conferma istologica della cirrosi e per identificare la causa specifica del danno. Questo esame consiste nel prelievo di un piccolo campione di tessuto epatico, che viene poi analizzato al microscopio per evidenziare le caratteristiche tipiche della malattia. La biopsia rimane il gold standard per la diagnosi di certezza della cirrosi, ma a causa della sua natura invasiva, viene riservata ai casi in cui le altre metodiche diagnostiche non siano sufficienti. Inoltre, la risonanza magnetica (RM) e la tomografia computerizzata (TC) possono essere utilizzate per ottenere immagini dettagliate del fegato e delle strutture circostanti Agli atti, ripeto, non si evidenza i nessuno di questi segni, si rileva una generica ecografia addome con presenza di steatosi senza menzione di ipertensione portale, senza ascite, senza splenomegalia…”.
(v. supplemento della perizia, depositato in data 7.7.2025).
Deve rilevarsi, peraltro, che il consulente medico ha svolto con estrema accuratezza l'esame obiettivo, momento centrale dell'accertamento peritale, dando atto, all'esito dello stesso, che il Sig. può essere riconosciuto invalido nella misura del 64% a Parte_1 decorrere dalla data della revisione medico-legale.
Nel supplemento di perizia versato in atti il CTU ha, altresì, precisato: “In merito alle valutazioni formulate per i codici 9322, 9309 e 6445,7105 ribadisco la assoluta congruità degli stessi, ossia 11% per il codice 9322, 41% per il codice 9309, 15 % per il codice 6445
e 20% per il codice 7105. Le valutazioni sono frutto di un attento e scrupoloso studio della documentazione sanitaria in atti, nonché di uno scrupoloso ed attento esame obiettivo”. In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, invero, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
Ebbene, nel caso di specie, le ulteriori censure formulate dalla parte ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009 In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
CP_ c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico dell' .
Aversa, 19/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta del
18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 13771/2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. NOVIELLO NICOLA e dall'avv. CAVALLO ANTONIO, come da procura in atti
-ricorrente -
E
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 06/11/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del CP_2 requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del requisito sanitario della prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuto necessario disporre la integrazione della perizia della fase di ATP in relazione al quesito specifico concernente la sussistenza o meno del requisito sanitario utile per il riconoscimento della prestazione in esame ed acquisite le dichiarazioni dell'ausiliario nominato nella prima fase, ad integrazione di quanto sopra, la causa viene ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e quindi decisa, all'esito della trattazione scritta, con la presente sentenza, completa di motivazione. La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetto da patologie che gli riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari o superiore al 74 %.
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del periziando.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU, dott. , ha esaminato Per_1 dettagliatamente le patologie lamentate dal ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere l'assegno di invalidità civile.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che il ricorrente è affetto da “• Ca colon in follow-up negativo(cod. 9322)…………………………11% • Diabete mellito tipo 2 ( cod.9309)…………………………………...41% • Ipertensione arteriosa ( cod.6445)…………………………………...15% • Obesità I classe ( cod.7105)………………………………………….20%” concludendo per una valutazione complessiva di invalidità pari al 64% e, quindi, senza diritto all'assegno di invalidità.
Nella successiva integrazione della perizia richiesta dal giudicante il CTU ha, poi, precisato:
“La cirrosi epatica compare solo in un certificato redatto dal Dott. Specialista in Persona_2 cardiologia. Tale presunta patologia non è adeguatamente documentata per di più senza menzione di un esame obiettivo e/o esami strumentali. Agli atti del fascicolo, inoltre, si rileva una certificazione del Dott. Catalano che menzione una evidenza ecografica di epatosteatosi non alcolica con fegato aumentatato di volume e milza nei limiti. Premesso che l'esame obiettivo praticato in sede di visita peritale si rileva all'ispezione addome globoso trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda in tutti i quadranti, organi ipocondriaci non palpabili, segno del Murphy negativo, cicatrice ombelicale estroflessa. Assenza di masse abnormi e marezzamenti venosi. Assenza di liquido libero in cavità peritoneale. Suono timpanico alla percussione dei vari segmenti del colon, assenza di tumefazioni clinicamente palpabili, non mi è chiaro come si possa definire “cirrotico” un paziente senza un'adeguata documentazione clinica, laboratoristica e strumentale. Il paziente non mostra alcun segno e/o sintomo riconducibile alla cirrosi epatica. Tra i tanti sintomi collegabili ad una Cirrosi Epatica ci sono: L'ittero, ossia una colorazione giallastra della cute e degli occhi e delle mucose dovuta ad un aumento della bilirubina (contenuta nella bile) La comparsa di spider naevi soprattutto al torace o alle braccia, caratterizzati dalla comparsa di arteriole con piccole diramazioni con una caratteristica forma a "ragno"
L'incremento delle dimensioni della milza (splenomegalia), che si apprezza anche in questo caso con l'esame del paziente. Ascite, ovvero la comparsa di liquido nella cavità addominale: l'addome spesso appare svasato sui fianchi (addome batraciano) a causa del versamento. Anche questo problema è dovuto all'aumento delle pressioni a livello della vena porta conseguente alla cirrosi Eritema palmare, la presenza di rossore sul palmo delle mani, dovuto ad un aumento degli ormoni femminili perché il fegato danneggiato ne elimina in minor quantità. Foetor Hepaticus, odore dolce e pungente dovuto all'insufficienza del fegato.
La diagnosi di cirrosi epatica si basa su una combinazione di esami clinici, test di laboratorio
e indagini strumentali. Il medico, durante la visita, può sospettare la presenza di cirrosi sulla base dei sintomi riferiti dal paziente e dei segni fisici riscontrati, come l'ingrossamento del fegato o della milza, l'ittero e la presenza di edemi periferici. Una valutazione accurata dell'anamnesi del paziente è fondamentale per identificare i fattori di rischio, come l'abuso di alcol o l'infezione da virus epatitici. Gli esami del sangue sono fondamentali per valutare la funzionalità epatica. Tra questi, i test di funzionalità epatica (come AST, ALT, GGT e fosfatasi alcalina) possono evidenziare un danno alle cellule epatiche, mentre l'albumina e il tempo di protrombina sono utili per valutare la capacità sintetica del fegato. L'aumento della bilirubina nel sangue è un indicatore di compromissione del metabolismo epatico della bile. Inoltre, altri esami ematochimici come il dosaggio delle piastrine possono evidenziare una riduzione tipica della cirrosi, dovuta alla congestione della milza. Per confermare la diagnosi e valutare l'entità del danno epatico, si ricorre spesso all'ecografia addominale, che permette di visualizzare le alterazioni della struttura del fegato e la presenza di eventuali segni di ipertensione portale, come la dilatazione delle vene spleniche. L'ecografia è uno strumento non invasivo e di facile accesso, che può fornire informazioni preziose sulla morfologia epatica. La FibroScan, una metodica non invasiva basata sull'elastografia, consente di misurare la rigidità del fegato e quindi di valutare il grado di fibrosi presente.
Questo esame è particolarmente utile per monitorare la progressione della malattia nel tempo. In alcuni casi, può essere necessaria una biopsia epatica per ottenere una conferma istologica della cirrosi e per identificare la causa specifica del danno. Questo esame consiste nel prelievo di un piccolo campione di tessuto epatico, che viene poi analizzato al microscopio per evidenziare le caratteristiche tipiche della malattia. La biopsia rimane il gold standard per la diagnosi di certezza della cirrosi, ma a causa della sua natura invasiva, viene riservata ai casi in cui le altre metodiche diagnostiche non siano sufficienti. Inoltre, la risonanza magnetica (RM) e la tomografia computerizzata (TC) possono essere utilizzate per ottenere immagini dettagliate del fegato e delle strutture circostanti Agli atti, ripeto, non si evidenza i nessuno di questi segni, si rileva una generica ecografia addome con presenza di steatosi senza menzione di ipertensione portale, senza ascite, senza splenomegalia…”.
(v. supplemento della perizia, depositato in data 7.7.2025).
Deve rilevarsi, peraltro, che il consulente medico ha svolto con estrema accuratezza l'esame obiettivo, momento centrale dell'accertamento peritale, dando atto, all'esito dello stesso, che il Sig. può essere riconosciuto invalido nella misura del 64% a Parte_1 decorrere dalla data della revisione medico-legale.
Nel supplemento di perizia versato in atti il CTU ha, altresì, precisato: “In merito alle valutazioni formulate per i codici 9322, 9309 e 6445,7105 ribadisco la assoluta congruità degli stessi, ossia 11% per il codice 9322, 41% per il codice 9309, 15 % per il codice 6445
e 20% per il codice 7105. Le valutazioni sono frutto di un attento e scrupoloso studio della documentazione sanitaria in atti, nonché di uno scrupoloso ed attento esame obiettivo”. In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
I successivi chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, invero, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
Ebbene, nel caso di specie, le ulteriori censure formulate dalla parte ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009 In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
CP_ c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico dell' .
Aversa, 19/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo