Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/05/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 607 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. LOFFREDO INES Controparte_1
DE FI ZO con il patrocinio dell'Avv. CATOZZI ZO
RICORRENTI e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1.I figli minori ed verranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione e residenza presso il padre nell'attuale dimora, in S. Maria Codifiume frazione di Argenta (FE), via Elio Stegani, n. 9.
2.Entrambi i genitori cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento (diretto) dei figli e i quali trascorreranno una settimana presso ciascun genitore Per_1 Per_2 dal lunedì all'uscita della scuola al lunedì successivo all'entrata di scuola. Durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi. La programmazione delle dette ferie da parte del Signor De IP e della NO dovrà essere comunicata entro il mese di maggio di ciascun anno, CP_1 tenendo conto che, in genere, i minori trascorrono tutta l'estate a Sperlonga presso i nonni paterni. Per quanto riguarda le festività Pasquali, ed e trascorreranno in Per_1 Per_2 alternanza di anno in anno con la madre o il padre. Le festività natalizie verranno trascorse dai figli in alternanza tra i genitori (il giorno di Natale lo trascorreranno con il genitore con cui trascorreranno quella settimana, e con l'altro genitore). Tutte le altre Per_3 festività (es: Festa della Liberazione, 1° Maggio, Festa della Repubblica, Ferragosto) seguiranno il principio dell'alternanza. Il tutto compatibilmente con quanto consentito dall'età dei minori, con i loro impegni ludici e scolastici e con i turni lavorativi dei genitori. pagina 1 di 3
3.Il mantenimento dei figli sarà diretto da parte di ciascun genitore, stante l'alternanza della permanenza presso ciascuno, mentre le spese straordinarie saranno a carico del signor De IP, il quale effettuerà personalmente tutti gli acquisti straordinari. A tal fine la signora informerà il signor De IP dei bisogni dei figli, il quale, se CP_1 d'accordo sulla necessità/opportunità della spesa, la effettuerà. L'assegno unico sarà percepito al 100% da parte della signora CP_1
4.Il signor NZ De IP si obbliga a versare alla signora la Controparte_1 somma complessiva di € 13.000,00 a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dell'assegno divorzile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, da versarsi con le seguenti modalità: la prima rata (€ 7.000,00) alla data di comunicazione del deposito della sentenza di divorzio e l'altra rata (€ 6.000,00) dopo sei mesi. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, della parte che la percepirà, avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo matrimoniale.
5. Le spese del presente procedimento saranno a carico del sig. De IP.
Conclusioni del PM: conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/03/2025 i sigg.ri e ZO DE Controparte_1
FI chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13/12/2008.
Esponevano che dal matrimonio erano nati i figli minorenni Per_2 Per_1 che in data 02/11/2021, con accordo di separazione in sede di negoziazione assistita autorizzata, i coniugi procedevano a separazione consensuale. Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi, le spese di giudizio sono poste a carico del Sig. DE FI
ZO.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/12/2008 in SPERLONGA da e DE FI ZO, Controparte_1 pagina 2 di 3 e trascritto al n. 17, parte II , serie A, del Registro degli atti di Sperlonga l'anno 2008, alle condizioni concordate fra le parti.
Spese a carico del Sig. De IP NZ. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 22.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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