Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 691/2024
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
DAVIDE LO GIUDICE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.03.2024, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso l'invito a regolarizzare dell' recante data 26.06.2023, con il quale l'ente previdenziale CP_1
chiedeva il pagamento per l'anno 2009 la somma di euro 1369,99 in virtù della cartella/avviso n. 246257, per debiti derivanti dalla Gestione Lavoratori Autonomi Agricoli;
chiedeva pertanto accertarsi l'intervenuta prescrizione, con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
del ricorrente e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in virtù
dell'intervenuto sgravio della somma indicata nell'invito alla regolarizzazione. Con
compensazione delle spese
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Si dà atto che l' ha dichiarato che in merito al provvedimento impugnato del 26.06.2023 CP_1
afferente la cartella di pagamento n. 29120090024625719000 è stata per una parte sgravata
(euro 1.222,15) e per la parte residua di euro 1.369,99 oggetto di stralcio 1000/5000 (DL 119-
2018 DL 41-2021) (cfr. all. note di trattazione del 30.08.2024).
Per giurisprudenza costante “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si
diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in
giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo,
l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia
del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale
fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire,
lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza
del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle
spese secondo le regole generali” (cfr. Cass. sent. n. 16150/2010).
Pertanto, tenuto conto delle allegazioni di parte resistente, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché l'avvenuto riconoscimento del diritto costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
Non può accogliersi la richiesta dell'ente previdenziale afferente la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. in quanto, seppur siano stati incardinati da parte ricorrente molteplici procedimenti riguardanti l'invito alla regolarizzazione del 26.06.2023, ciascuna comunicazione è sottesa a diverso numero di cartella di pagamento;
inoltre, non può accogliersi, per le medesime ragioni la richiesta di riunione, anche in virtù del fatto che la gran parte dei procedimenti incardinati risulta definito.
Pertanto, avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate e all'assenza di precedenti di legittimità in tema di impugnabilità dell'invito a regolarizzare, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite (cfr. Cass. 14 luglio 2020, n. 14939, secondo cui la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Agrigento, 28/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo