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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1564/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1564/2022, avente ad oggetto Mutuo, promossa da:
, nato a [...] il Parte_1
20/06/1984, residente in [...]N. 26 MILAZZO, c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. LANZA DIEGO, c.f. C.F._1
, domiciliato in VIA ROMA 167 C.F._2 Parte_2
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
, con sede in CORSO ITALIA 104 CATANIA, c.f. , rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. SCOGLIO PIETRO, c.f. domiciliato in VIA SPAGNOLO C.F._3
58/D Parte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 31/10/2022 proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 253/2022 con cui l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento in favore della della somma di “Euro 64.864,62 oltre gli interessi al tasso con limiti e le CP_1 decorrenze indicate in ricorso , fino al soddisfo e le spese legali del procedimento , liquidate in €
406,50 per spese vive e € 1.500,00 per compensi , oltre spese generali come per legge oltre IVA e
Cassa da pagare entro 40 giorni dalla notifica” (pag. 2). Deduceva la cessazione dell
[...]
e che “Vero è che venivano richiesti i finanziamenti a Parte_3 Parte_1
per esercizio e per scorte , come è anche vero che detti finanziamenti , per stessa CP_1 ammissione dell'opposta , venivano restituiti anche se non nella misura totale , come è anche vero , che controparte pur riconoscendo il pagamento parziale non ne quantifica l'importo , agendo per
l'intero . L' , ditta individuale , a causa dei problemi economici e a causa Parte_3 dell'alluvione che ha interessato la città di Barcellona P.G nell'anno 2011 non è riuscita più a rialzarsi decidendo di cessare l'attività”, da ciò desumendo la competenza ex art. 1182, co. 3, c.c. del Tribunale del luogo in cui il creditore procedente ha la sede commerciale, quindi nella specie il
Tribunale di Catania;
contestava, poi, la prescrizione del credito, atteso che “L'azionato decreto ingiuntivo in questa sede opposto , fa riferimento a 2 finanziamenti erogati alla ditta individuale
IA , come detto , ormai cessata , per credito di esercizio e per scorte , erogati Pt_3 nell'anno 2012 , a cui sarebbero seguite due lettere di messa in mora del marzo 2015 e del marzo
2016 che avrebbero interrotto la prescrizione per altri cinque anni, già decorsi , in quanto il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 10 settembre 2022 , ovvero dopo gli ulteriori cinque anni” (pag. 4). Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9/1/2023 si costituiva la la quale contestava le CP_1
avverse difese e chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 24/11/2023 parte attrice ha eccepito altresì
l'improcedibilità del giudizio stante il difetto di procura in seno al procedimento di mediazione da parte del difensore della CP_1
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Avuto, preliminarmente, riguardo all'eccezione in rito di improcedibilità della domanda per difetto di procura da parte del difensore della odierna opposta nel corso del procedimento di mediazione, si osserva quanto segue.
L'eccezione è, invero, generica, alla luce delle difese spiegate e della documentazione prodotta.
Anzitutto si osserva che l'eccezione de qua è stata formulata per la prima volta solo con la nota del
23/10/2023. Se è vero che trattasi della prima nota di udienza successiva alla definizione del procedimento di mediazione (avvenuta in data 6/10/2023: cfr. verbale in atti), è parimenti vero che la detta eccezione non è stata tuttavia sollevata nel corso della procedura, la quale piuttosto ha avuto
– quantomeno nelle battute iniziali – un utile avvio, avendovi parte opponente partecipato chiedendo, in particolare, un rinvio (nel verbale del 9/6/2023 si dà atto della richiesta di rinvio formulata dal “per impedimento”, oltre che dell'analoga richiesta dallo stesso formulata Pt_1
all'incontro del 9 maggio) e, anzi, avendo l'odierna opponente manifestato l'intenzione di parteciparvi allo scopo di raggiungere un accordo transattivo (cfr. nota del 5/4/2023), ciò che rivela l'assenza di contestazioni in ordine alla corretta instaurazione del procedimento di mediazione – invero non rilevate nemmeno dal mediatore adito – ad opera della A fronte di ciò, dunque, CP_1
rimane generica la contestazione sollevata con la nota del 23/10/2023 e reiterata nelle memorie successive da , non essendo emerso già nel corso della procedura che Parte_1
l'eventuale mancanza della procura speciale conferita al difensore della ne avrebbe CP_1
determinato l'infruttuosità (che pare, piuttosto, da ricondurre ai rinvii richiesti e, da ultimo, all'assenza proprio dell'odierno opponente: cfr. verbale del 6/10/2023).
Pur volendo prescindere dalle superiori considerazioni, in ogni caso, l'eccezione suddetta appare generica anche a fronte delle contrarie deduzioni sul punto esposte dalla La titolarità della CP_1
procura speciale (la cui assenza, si ribadisce, non è stata evidenziata né dal mediatore né dall'opponente nel corso del procedimento conciliativo) da parte dell'avv. Scoglio, difensore della
è stata espressamente affermata da quest'ultimo già con la nota di deposito del 9/6/2023 e CP_1
successivamente con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 22/12/2023, con la quale – in seguito all'eccezione sollevata – sono state prodotte la domanda di avvio della mediazione e la procura speciale conferita al difensore per la procedura di mediazione, entrambe sottoscritte digitalmente da , rappresentante legale della (cfr la qualifica spesa nella Persona_1 CP_1
procura speciale in questione). A fronte della ridetta produzione documentale, parte opponente si è limitata a depositare la nota dell'11/5/2024 (al netto della quale non risulta dall'esame del fascicolo d'ufficio il fascicolo di note o memorie successive a quella del 24/11/2023), nella quale si legge una generica contestazione dell'assenza della procura speciale e della convocazione alla procedura di mediazione, senza invero tener conto dei documenti allo scopo prodotti dalla controparte e senza, dunque, la formulazione di specifiche e circostanziate censure in ordine a questi ultimi e alla idoneità degli stessi a fornire la prova dei fatti controversi.
In coerenza a ciò l'eccezione sollevata deve dirsi generica e deve essere rigettata.
A pari conclusione deve pervenirsi con riferimento alle ulteriori censure poste a fondamento della spiegata opposizione, dovendosi al riguardo richiamare le considerazioni già esposte nell'ordinanza del 13/3/2023.
Con riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, si richiama il disposto di cui all'art. 20 c.p.c., evidenziando che trattasi di un foro facoltativo che si aggiunge, pertanto, e non si sostituisce a quelli – pur ricorribili – disciplinati dagli artt. 18 e 19 c.p.c., con la conseguenza che, avendo l'odierno opponente la propria residenza a ZZ (ed originando il credito azionato dall'attività di impresa dallo stesso individualmente, sebbene non attualmente, esercitata), il foro di appare correttamente individuato ai fini dell'esercizio dell'azione. Parte_2
Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione, è agevole considerare che, da un lato, non sono state specificamente contestate le lettere di messa in mora prodotte dalla controparte (cfr., in particolare, la lettera del 23/3/2016, ricevuta in data 30/3/2016) e che, dall'altro lato, la prescrizione del credito restitutorio derivante dal contratto di mutuo ha termine decennale (cfr. Cass. civ., sez. III,
10/02/2023, n. 4232, secondo cui “Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”; cfr. anche App. Genova, sez. III,
17/01/2024, n. 64) e non quinquennale, come ritenuto dall'odierno attore (cfr. nota dell'11/5/2024, ove si formula la seguente conclusione: “ritenere e dichiarare, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti asseritamente pretesi dalla controparte e/o la mancanza di atti comunque idonei ad interrompere la prescrizione”), con la conseguenza che esso non risulta infruttuosamente spirato alla data di instaurazione del presente giudizio (lo stesso opponente ha rappresentato la notifica del decreto ingiuntivo in data 10/9/2022: cfr. pag. 2 atto di citazione).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1564/2022, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 18/03/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1564/2022, avente ad oggetto Mutuo, promossa da:
, nato a [...] il Parte_1
20/06/1984, residente in [...]N. 26 MILAZZO, c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. LANZA DIEGO, c.f. C.F._1
, domiciliato in VIA ROMA 167 C.F._2 Parte_2
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
, con sede in CORSO ITALIA 104 CATANIA, c.f. , rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avv. SCOGLIO PIETRO, c.f. domiciliato in VIA SPAGNOLO C.F._3
58/D Parte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 31/10/2022 proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 253/2022 con cui l'intestato Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento in favore della della somma di “Euro 64.864,62 oltre gli interessi al tasso con limiti e le CP_1 decorrenze indicate in ricorso , fino al soddisfo e le spese legali del procedimento , liquidate in €
406,50 per spese vive e € 1.500,00 per compensi , oltre spese generali come per legge oltre IVA e
Cassa da pagare entro 40 giorni dalla notifica” (pag. 2). Deduceva la cessazione dell
[...]
e che “Vero è che venivano richiesti i finanziamenti a Parte_3 Parte_1
per esercizio e per scorte , come è anche vero che detti finanziamenti , per stessa CP_1 ammissione dell'opposta , venivano restituiti anche se non nella misura totale , come è anche vero , che controparte pur riconoscendo il pagamento parziale non ne quantifica l'importo , agendo per
l'intero . L' , ditta individuale , a causa dei problemi economici e a causa Parte_3 dell'alluvione che ha interessato la città di Barcellona P.G nell'anno 2011 non è riuscita più a rialzarsi decidendo di cessare l'attività”, da ciò desumendo la competenza ex art. 1182, co. 3, c.c. del Tribunale del luogo in cui il creditore procedente ha la sede commerciale, quindi nella specie il
Tribunale di Catania;
contestava, poi, la prescrizione del credito, atteso che “L'azionato decreto ingiuntivo in questa sede opposto , fa riferimento a 2 finanziamenti erogati alla ditta individuale
IA , come detto , ormai cessata , per credito di esercizio e per scorte , erogati Pt_3 nell'anno 2012 , a cui sarebbero seguite due lettere di messa in mora del marzo 2015 e del marzo
2016 che avrebbero interrotto la prescrizione per altri cinque anni, già decorsi , in quanto il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 10 settembre 2022 , ovvero dopo gli ulteriori cinque anni” (pag. 4). Chiedeva, dunque, l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9/1/2023 si costituiva la la quale contestava le CP_1
avverse difese e chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 24/11/2023 parte attrice ha eccepito altresì
l'improcedibilità del giudizio stante il difetto di procura in seno al procedimento di mediazione da parte del difensore della CP_1
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Avuto, preliminarmente, riguardo all'eccezione in rito di improcedibilità della domanda per difetto di procura da parte del difensore della odierna opposta nel corso del procedimento di mediazione, si osserva quanto segue.
L'eccezione è, invero, generica, alla luce delle difese spiegate e della documentazione prodotta.
Anzitutto si osserva che l'eccezione de qua è stata formulata per la prima volta solo con la nota del
23/10/2023. Se è vero che trattasi della prima nota di udienza successiva alla definizione del procedimento di mediazione (avvenuta in data 6/10/2023: cfr. verbale in atti), è parimenti vero che la detta eccezione non è stata tuttavia sollevata nel corso della procedura, la quale piuttosto ha avuto
– quantomeno nelle battute iniziali – un utile avvio, avendovi parte opponente partecipato chiedendo, in particolare, un rinvio (nel verbale del 9/6/2023 si dà atto della richiesta di rinvio formulata dal “per impedimento”, oltre che dell'analoga richiesta dallo stesso formulata Pt_1
all'incontro del 9 maggio) e, anzi, avendo l'odierna opponente manifestato l'intenzione di parteciparvi allo scopo di raggiungere un accordo transattivo (cfr. nota del 5/4/2023), ciò che rivela l'assenza di contestazioni in ordine alla corretta instaurazione del procedimento di mediazione – invero non rilevate nemmeno dal mediatore adito – ad opera della A fronte di ciò, dunque, CP_1
rimane generica la contestazione sollevata con la nota del 23/10/2023 e reiterata nelle memorie successive da , non essendo emerso già nel corso della procedura che Parte_1
l'eventuale mancanza della procura speciale conferita al difensore della ne avrebbe CP_1
determinato l'infruttuosità (che pare, piuttosto, da ricondurre ai rinvii richiesti e, da ultimo, all'assenza proprio dell'odierno opponente: cfr. verbale del 6/10/2023).
Pur volendo prescindere dalle superiori considerazioni, in ogni caso, l'eccezione suddetta appare generica anche a fronte delle contrarie deduzioni sul punto esposte dalla La titolarità della CP_1
procura speciale (la cui assenza, si ribadisce, non è stata evidenziata né dal mediatore né dall'opponente nel corso del procedimento conciliativo) da parte dell'avv. Scoglio, difensore della
è stata espressamente affermata da quest'ultimo già con la nota di deposito del 9/6/2023 e CP_1
successivamente con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 22/12/2023, con la quale – in seguito all'eccezione sollevata – sono state prodotte la domanda di avvio della mediazione e la procura speciale conferita al difensore per la procedura di mediazione, entrambe sottoscritte digitalmente da , rappresentante legale della (cfr la qualifica spesa nella Persona_1 CP_1
procura speciale in questione). A fronte della ridetta produzione documentale, parte opponente si è limitata a depositare la nota dell'11/5/2024 (al netto della quale non risulta dall'esame del fascicolo d'ufficio il fascicolo di note o memorie successive a quella del 24/11/2023), nella quale si legge una generica contestazione dell'assenza della procura speciale e della convocazione alla procedura di mediazione, senza invero tener conto dei documenti allo scopo prodotti dalla controparte e senza, dunque, la formulazione di specifiche e circostanziate censure in ordine a questi ultimi e alla idoneità degli stessi a fornire la prova dei fatti controversi.
In coerenza a ciò l'eccezione sollevata deve dirsi generica e deve essere rigettata.
A pari conclusione deve pervenirsi con riferimento alle ulteriori censure poste a fondamento della spiegata opposizione, dovendosi al riguardo richiamare le considerazioni già esposte nell'ordinanza del 13/3/2023.
Con riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, si richiama il disposto di cui all'art. 20 c.p.c., evidenziando che trattasi di un foro facoltativo che si aggiunge, pertanto, e non si sostituisce a quelli – pur ricorribili – disciplinati dagli artt. 18 e 19 c.p.c., con la conseguenza che, avendo l'odierno opponente la propria residenza a ZZ (ed originando il credito azionato dall'attività di impresa dallo stesso individualmente, sebbene non attualmente, esercitata), il foro di appare correttamente individuato ai fini dell'esercizio dell'azione. Parte_2
Quanto, poi, all'eccezione di prescrizione, è agevole considerare che, da un lato, non sono state specificamente contestate le lettere di messa in mora prodotte dalla controparte (cfr., in particolare, la lettera del 23/3/2016, ricevuta in data 30/3/2016) e che, dall'altro lato, la prescrizione del credito restitutorio derivante dal contratto di mutuo ha termine decennale (cfr. Cass. civ., sez. III,
10/02/2023, n. 4232, secondo cui “Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”; cfr. anche App. Genova, sez. III,
17/01/2024, n. 64) e non quinquennale, come ritenuto dall'odierno attore (cfr. nota dell'11/5/2024, ove si formula la seguente conclusione: “ritenere e dichiarare, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti asseritamente pretesi dalla controparte e/o la mancanza di atti comunque idonei ad interrompere la prescrizione”), con la conseguenza che esso non risulta infruttuosamente spirato alla data di instaurazione del presente giudizio (lo stesso opponente ha rappresentato la notifica del decreto ingiuntivo in data 10/9/2022: cfr. pag. 2 atto di citazione).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1564/2022, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 18/03/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano