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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/08/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 887/2024 TRA
CF ( ) nato il [...] a [...] ( Parte_1 C.F._1
SA ) rappresentato e difeso dall'avv. LUCIA DE FILIPPO presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Caionche, 39 STRIANO -NA- Ricorrente E
con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21 rappresentato e CP_1 difeso dall' avv. STEFANO AZZANO con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via De Gasperi,55 Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la corresponsione dell'assegno ex L. 222/84 (domanda proposta dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente premesso di essere invalida ai sensi della L. n. 222/84, che l' non aveva CP_1 riconosciuto il conseguente diritto, adiva questa Autorità Giudiziaria al fine di sentir dichiarare il proprio diritto alla pensione o in subordine all'assegno di invalidità, a far tempo dalla domanda, con condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione in parola, degli accessori maturati e delle spese di giudizio da attribuire al procuratore. Fissata la comparizione delle parti l nel costituirsi in giudizio CP_2 chiedeva il rigetto della domanda. Appare opportuno effettuare un breve excursus sulla normativa applicabile.
1 Orbene in relazione alla prestazione in parola è richiesto: a) un requisito di carattere sanitario e b) un requisito di carattere amministrativo, sia assicurativo che contributivo. In relazione al requisito sanitario sub a) si richiede la riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in modo permanente a meno di un terzo (ai sensi dell'art. 1 comma 1° della L. 222/84:” Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno …… l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”). Con riferimento al requisito amministrativo sub b) si richiede: 1) l'iscrizione all'assicurazione da almeno 5 anni, 2) 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di assegno (Sotto questo profilo l'art.4 della L. 222/84, Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità, dispone:”1. Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli
1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2) , di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2) , sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 10 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.”. L'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, richiamato dalla norma da ultimo citata, dispone:” L'assicurato ha diritto alla pensione…………2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno: 12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un
2 contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero 156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero 104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani. Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma. I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo. Per i lavoratori agricoli e avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949”). Orbene, da un attento esame della consulenza in atti emerge chiaramente - conformemente a quanto emerso in sede amministrativa - che le infermità di cui risulta portatore parte ricorrente non realizzano - nel loro complesso - una permanente riduzione al limite richiesto dalla legge della capacità di lavoro dell'assicurato (cfr. consulenza in atti ). Le stesse infatti per la natura, lo stadio e l'entità della sindrome patologica (in relazione anche ai sussidi terapeutici, alle condizioni generali del soggetto, all'età del medesimo, all'attività in concreto esercitata, alle entità patologiche che impegnano l'organismo) non determinano quella riduzione della capacità di lavoro rilevante ai fini che qui interessano: precisamente al fine del riconoscimento dell'assegno di invalidità. Ed allora questo giudicante - recependo le conclusioni rassegnate dal CTU- deve rigettare la domanda proposta. Dovendosi respingere la domanda per i motivi appena esposti risultano assorbite le altre argomentazioni svolte dalle parti in ordine agli altri presupposti. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t.. Le spese devono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
c) compensa fra le parti le spese di lite, d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 7/8/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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