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Decreto 22 marzo 2025
Decreto 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dr.ssa Veronica Marrapodi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato in data 25/02/2025 da: (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito risulti certo, liquido ed esigibile;
rilevato che sussistono le condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., ritenuto che non sussistono le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione, atteso che il “pericolo di grave pregiudizio nel ritardo” deve, ovviamente, essere efficacemente provato dal richiedente documentando adeguatamente lo stato di insolvenza del debitore, mentre per “documentazione sottoscritta dal debitore” deve intendersi uno scritto che abbia una valenza probatoria che dia maggior certezza della esistenza del credito e che renda probabile l'assenza di contestazioni (cfr. Trib. Milano 12/12/2006),
INGIUNGE A
C.F. di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al CP_1 P.IVA_2 ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 20.120,41;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 850,00 per compensi professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% sui compensi, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione il decreto diverrà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata.
Bergamo, il 21/03/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dr.ssa Veronica Marrapodi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato in data 25/02/2025 da: (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito risulti certo, liquido ed esigibile;
rilevato che sussistono le condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., ritenuto che non sussistono le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione, atteso che il “pericolo di grave pregiudizio nel ritardo” deve, ovviamente, essere efficacemente provato dal richiedente documentando adeguatamente lo stato di insolvenza del debitore, mentre per “documentazione sottoscritta dal debitore” deve intendersi uno scritto che abbia una valenza probatoria che dia maggior certezza della esistenza del credito e che renda probabile l'assenza di contestazioni (cfr. Trib. Milano 12/12/2006),
INGIUNGE A
C.F. di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al CP_1 P.IVA_2 ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di Euro 20.120,41;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 850,00 per compensi professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% sui compensi, i.v.a. e c.p.a. e successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione il decreto diverrà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata.
Bergamo, il 21/03/2025.
Il Giudice
Veronica Marrapodi