Ordinanza cautelare 27 maggio 2022
Sentenza 20 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/01/2023, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00286/2023REG.PROV.COLL.
N. 03701/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3701 del 2022, proposto dalla società Campania Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il comune di Teano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda sanitaria locale (ASL) di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Pascarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Agenzia regionale protezione ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) e l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la società ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eliseo Laurenza e Maurizio Pinnarò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la provincia di Caserta, la regione Campania e il Ministero dell’interno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) 21 aprile 2022, n. 2748, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Teano, dell’Azienda sanitaria locale di Caserta, della società ER S.p.A., dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e dell’Agenzia regionale protezione ambientale Campania;
Visti i ricorsi incidentali proposti dal comune di Teano e dalla società ER S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il consigliere Alessandro Verrico;
Viste le conclusioni delle parti presenti, o considerate tali ai sensi di legge, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In relazione al complesso edilizio ubicato nel comune di Teano alla SS. Casilina Km 177,700 (Foglio 18 particella 5005), inizialmente beneficiario di concessione edilizia n. 121/77 in variante allo strumento urbanistico per la edificazione di uno stabilimento frigorifero per la raccolta e la lavorazione della frutta (seguita da ulteriori tioli edilizi relativi all’opificio agricolo), si precisa quanto segue:
i ) a fronte dell’istanza del 16 ottobre 2008 proposta dalla Campania Energia s.r.l. per ottenere l’autorizzazione al riutilizzo della struttura esistente a centro di raccolta e recupero di scarti di legno, ferro, vetro e plastica, il comune di Teano, con atto prot. n. 25394 del 10 novembre 2008, rilasciava un parere di ammissibilità e, conseguentemente, la ditta, in data 13 gennaio 2009, dava comunicazione alla provincia di Caserta dell’inizio dell’attività di messa in riserva e di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006;
ii ) la provincia, con determinazione n. 64/W del 23 luglio 2009, disponeva l’iscrizione della società nel registro delle imprese abilitate al recupero dei rifiuti ex art. 216 citato;
iii ) l’autorizzazione veniva poi rinnovata, con validità fino al 12 gennaio 2019, con determinazione della provincia di Caserta n. 21/W del 24 febbraio 2014;
iv ) in merito all’istanza presentata dalla Campania Energia s.r.l. in data 11 settembre 2017, per ottenere la “Autorizzazione Unica Ambientale” (AUA) per il rinnovo dell’iscrizione nel registro ex art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, la conferenza dei servizi indetta dalla provincia, nel corso della quale il comune di Teano, con nota prot. n. 17589 del 27 novembre 2018, esprimeva parere urbanistico negativo, si chiudeva con la determinazione di diniego e archiviazione dell’istanza (prot. n. 0058325 del 3 dicembre 2018 della provincia di Caserta);
v ) i provvedimenti di archiviazione e diniego dell’istanza di A.U.A. venivano impugnati innanzi al T.a.r. Campania, sede di Napoli, con ricorso r.g. n. 5150/2019;
vi ) in data 9 gennaio 2019 la Campania Energia s.r.l. presentava alla regione Campania una richiesta di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, con congiunta richiesta di ampliamento dell’impianto;
vii ) la provincia di Caserta, con determina n. 5/W del 10 gennaio 2019, disponeva la prosecuzione dell’attività “ nelle more della definizione dei procedimenti giudiziari e amministrativi sopra descritti ”;
viii ) il T.a.r. Campania, sede di Napoli, con sentenza n. 5440 del 20 novembre 2019, respingeva il ricorso r.g. n. 5150/2019, ravvisando l’assenza di titoli edilizi inerenti all’attività di recupero di rifiuti e avallando la determinazione comunale inerente alla necessità della procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 T.U.A.; detta pronuncia veniva confermata dal Consiglio di Stato nel giudizio di appello con la sentenza n. 5191 del 25 agosto 2020;
ix ) nel corso della conferenza di servizi di cui alla richiesta di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, perveniva la delibera di consiglio comunale del comune di Teano n. 44 del 5 settembre 2019, recante la dichiarazione di assoluta contrarietà alla richiesta di autorizzazione unica, nonché il parere negativo della provincia di Caserta prot. n. 35926 dell’8 ottobre 2019 e il parere negativo prot. n. 111/SUE del 7 ottobre 2019 del medesimo comune di Teano;
x ) tali atti venivano impugnati dalla società Campania Energia s.r.l. con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania, sede di Napoli (r.g. n. 5163/2019);
xi ) all’esito della citata conferenza dei servizi, nel corso della quale erano stati acquisiti i pareri favorevoli dell’ASL del 28 dicembre 2020, dell’ARPAC 10/DPF/21, della provincia di Caserta del 16 dicembre 2020, dei Vigili del Fuoco prot. n. 1515 del 29 gennaio 2020 e il consenso tacito ex lege dell’Autorità di bacino, il procedimento si concludeva favorevolmente con determinazione conclusiva prot. n. 21403 del 15 gennaio 2021 ai fini del rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006; infine, con decreto dirigenziale n. 44 in data 8 marzo 2021 la regione Campania rilasciava alla Campania Energia s.r.l. la richiesta autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell’impianto di rifiuti non pericolosi;
xii ) con ordinanza n. 10 del 24 febbraio 2021 il comune di Teano disponeva la sospensione immediata dell’attività di recupero rifiuti della Campania Energia s.r.l. e la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi;
xiii ) con ulteriore ricorso dinanzi al medesimo T.a.r. (r.g. n. 837/2021), la stessa società impugnava detta ordinanza, unitamente alla relazione di accertamento prot. n. 67/SUE del 30 dicembre 2020;
xiv ) con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania (r.g. n. 2081/2021), la società ER s.p.a. impugnava il citato decreto dirigenziale n. 44 in data 8 marzo 2021 della giunta regionale della Campania, nonché tutti gli atti della prodromica conferenza dei servizi;
xv ) con successivo atto di motivi aggiunti la società ER agiva inoltre per l’annullamento dei medesimi atti, impugnandoli sotto ulteriori, distinti profili;
xvi ) con ricorso dinanzi al medesimo Tribunale (r.g. n. 3845/2021), trasposto in sede giurisdizionale dalla originaria sede straordinaria presso la quale era stato inizialmente incardinato, anche il comune di Teano gravava il citato decreto dirigenziale n. 44 del 2021, unitamente agli atti della pregressa conferenza di servizi, con particolare riferimento a: a) la nota della regione Campania prot. n. 2021 0129313 del 9 marzo 2021 di trasmissione di detto decreto; b) il verbale della conferenza di servizi prot. 2021 0021395 del 15 gennaio 2021; c) tutti i pareri favorevoli espressi in sede di conferenza di servizi, e in particolare: c.1) il parere favorevole della provincia di Caserta prot. reg. 060273 del 16 dicembre 2020; c.2) il parere tecnico ARPAC n. 10/DPF/21 con il quale era stato espresso parere favorevole all’approvazione del progetto; c.3) la nota dei VV.FF. citata nel verbale della conferenza di servizi prot. 2021 0021395 del 15 gennaio 2021, recante parere favorevole con condizioni all’approvazione del progetto presentato; c.4) la nota dell’ASL UOPC di Teano citata nel verbale della conferenza di servizi prot. 2021 0021395 del 15 gennaio 2021, recante parere favorevole all’approvazione del progetto; c.5) l’assenso acquisito per silenzio da parte dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale.
2. Il T.a.r., con la sentenza n. 2748 del 21 aprile 2022:
a) ha preliminarmente riunito i ricorsi r.g. n. 5163/2021, n. 837/2021, n. 2081/2021 e n. 3845/2021;
b) ha dichiarato improcedibile il ricorso r.g. n. 5163/2021, vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente Campania Energia, stante l’emanazione dell’atto finale;
c) ha dichiarato improcedibile il ricorso r.g. n. 837/2021, in ragione della sopravvenuta inefficacia dell’atto di sospensione dell’attività e di demolizione delle opere determinata dal rilascio dell’autorizzazione oggetto dei ricorsi nn. 2081 e 3845 del 2021;
d) quanto al ricorso r.g. n. 2081/2021 proposto dalla società ER:
d1) ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso;
d2) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso;
d3) ha respinto l’eccezione di tardività del motivo di ricorso inerente alla localizzazione dell’impianto autorizzato;
d4) ha respinto il primo motivo del ricorso principale ER (riproposto nel secondo motivo aggiunto), nella parte in cui lamentava l’omessa partecipazione degli uffici regionali competenti e preposti alla tutela e gestione del patrimonio idrominerario della regione Campania, della ER medesima e del rappresentante dell’Ente d’Ambito e dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale;
d5) ha ritenuto fondati il secondo motivo del ricorso principale e il primo e il terzo dei motivi aggiunti, osservando che, facendo erroneamente affidamento sulle pregresse “autorizzazioni semplificate”, sarebbero state omesse le necessarie valutazioni di conformità edilizia e di compatibilità urbanistica e ambientale;
e) quanto al ricorso r.g. n. 3845/2021 proposto dal comune di Teano:
e1) ha ritenuto infondato il primo motivo, secondo il quale sarebbe impossibile connettere effetto anche di variante urbanistica al provvedimento finale della conferenza di servizi in presenza di espressa opposizione del comune;
e2) ha ritenuto fondati i motivi di ricorso secondo e ottavo (sostanzialmente sovrapponibili alle analoghe censure accolte per il ricorso ER);
e3) ha ritenuto fondati anche il quarto, quinto e settimo motivo, con cui veniva dedotta l’insufficiente motivazione in ordine ai profili critici introdotti dal comune nel procedimento;
e4) ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, che si appuntava sui pareri endo-procedimentali degli altri enti, poi confluiti nel provvedimento finale;
e5) ha ritenuto infondato il sesto motivo, riproduttivo del motivo proposto da ER inerente al mancato invito di alcune istituzioni alla conferenza di servizi.
2.1. In conclusione, il T.a.r. ha accolto i ricorsi nn. 2081/2021 e 3845/2021 e, per l’effetto, ha annullato l’autorizzazione unica rilasciata in favore di Campania Energia.
3. La società Campania Energia ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale degli originari ricorsi proposti dalla società ER e dal comune di Teano. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:
I) il ricorso proposto dalla ER (così come quello proposto dal comune di Teano) sarebbe inammissibile nella parte in cui censura la localizzazione dell’impianto, stante la mancata impugnazione della valutazione di impatto ambientale favorevole rilasciata con decreto VIA n. 498 del 28 marzo 2014, recante l’accertamento della compatibilità localizzativa dell’impianto;
II) il primo giudice avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso r.g. n. 3845/2021, in quanto, proposto dal comune originariamente come ricorso straordinario (poi trasposto in sede giurisdizionale), sarebbe stato notificato in violazione del termine perentorio di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, poiché la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi avrebbe acquisito immediata efficacia con il rigetto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con provvedimento prot. 6100 del 5 marzo 2021, dell’opposizione ex art. 14- quinquies della legge n. 241/1990 proposta dal comune;
III) non sarebbe corretto fare applicazione dell’art. 12, comma 4, l.r. n. 14/2016, in quanto:
a) l’impianto in esame non potrebbe essere qualificato come “ nuovo ”, considerato che risultava autorizzato in virtù dell’iscrizione nel registro delle ditte ex art. 216 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. autorizzazione in procedura semplificata) avvenuta con determinazione della provincia di Caserta n. 64/W del 23 luglio 2009, rinnovata fino al 12 gennaio 2019 con successiva determinazione n. 21/W del 24 febbraio 2014, entrambe mai annullate, al pari della valutazione di impatto ambientale di cui al decreto VIA n. 498 del 28 marzo 2014; invero, il giudizio proposto innanzi al Ta.r. Campania Napoli e definito con sentenza n. 5440/2019, poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5191/2020, ha avuto ad oggetto il ricorso avverso il diniego di AUA, respinto per l’assenza di titoli edilizi inerenti l’attività di recupero rifiuti, e non invece la legittimità delle precedenti autorizzazioni, non incidendo pertanto su di esse, rimaste sempre valide ed efficaci; la conferma si avrebbe dall’indicazione dell’impianto in questione nell’allegato al capitolo 4 “ elenco impianti 2010 ” del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali adottato con d.g.r. n. 199 del 27 aprile 2012;
b) tale disciplina avrebbe carattere transitorio, ossia una validità ed efficacia limitata a “ non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ”, con scadenza precedente all’ultima riunione della conferenza dei servizi (15 gennaio 2021);
IV) il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che l’intervenuta pregressa localizzazione dell’impianto non avrebbe assorbito ogni questione di carattere edilizio, urbanistico e pianificatorio, che, invece, avrebbe dovuto essere affrontata dalla conferenza di servizi, la quale dunque avrebbe omesso di motivare adeguatamente in merito alle “ opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza ” (cfr. art. 208, comma 3, dl.gs. n. 152/2006), considerato che:
a) l’esame della compatibilità localizzativa in concreto dell’impianto (ivi compresa la compatibilità con il Piano Territoriale Regionale) veniva effettuato “ come se di nuovo impianto si tratti ” sulla scorta di due rilevanti ed assorbenti atti confluiti nell’istruttoria, ossia la valutazione di impatto ambientale ottenuta con decreto VIA n. 498 del 28 marzo 2014 e il parere positivo dell’ARPAC 10/DPF/21 del 15 gennaio 2021;
b) la preesistenza dell’impianto rilevava unicamente al fine di accertare l’inapplicabilità del potere di veto attribuito al comune ex l.r. n. 14/2016;
c) il rilascio dell’autorizzazione avveniva sulla scorta della decisione quasi unanime degli enti competenti, essendo stati acquisiti i pareri favorevoli di tutte le Autorità, ad eccezione del comune di Teano, in relazione al quale venivano effettuate tutte le valutazioni assorbenti le criticità da questo espresse;
d) non risulta dimostrata l’effettiva ricomprensione delle particelle interessate dall’impianto nelle aree di salvaguardia della concessione mineraria della ER s.p.a., essendo invece stata accertata dalla conferenza di servizi la compatibilità con la disciplina vincolistica di zona;
V) sarebbero erronee e contraddittorie le statuizioni della gravata pronuncia inerenti la valenza sotto il profilo urbanistico – edilizio nel caso di specie dell’autorizzazione ex art. 208 cit ., in quanto l’accertamento della compatibilità dell’impianto con la zona di insistenza include anche gli aspetti edilizi/urbanistici e consente il rilascio di un titolo con valenza omnicomprensiva, considerato che l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 cit . sostituisce ex nunc tutti gli atti all’uopo necessari degli organi regionali, provinciali e comunali, ivi compresa la variante urbanistica ed il conseguente titolo edilizio per il mutamento di destinazione d’uso dei manufatti ivi insistenti e per la realizzazione delle ulteriori opere da realizzare in base al progetto approvato;
VI) il T.a.r. avrebbe errato nel dichiarare improcedibile il ricorso r.g. n. 837/2021, atteso che la Campania Energia, piuttosto che la cessazione della materia del contendere, aveva chiesto in via principale l’accoglimento del ricorso e in via subordinata l’improcedibilità del ricorso previa declaratoria di inefficacia dell’ordinanza di sospensione e demolizione adottata dal Comune.
3.1. Si è costituita per resistere l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale.
3.2. Si è altresì costituito in giudizio il comune di Teano, il quale, oltre ad opporsi alle deduzioni avverse, ha riproposto i motivi rimasti assorbiti dalla decisione del T.a.r. Campania Napoli e proposti in prime cure nell’ambito del ricorso r.g. n. 3845/2021, in particolari inerenti a:
I) la mancanza del presupposto per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 cit . con effetto di variante urbanistica sussistendo il dissenso del comune - non altrimenti superabile - circa la conformità urbanistica dell’impianto;
II) l’illegittimità dell’operato della regione Campania, che, pur essendo a conoscenza della irregolarità edilizia e urbanistica degli impianti della Campania Energia, ha comunque ritenuto di rilasciare l’autorizzazione sulla base della maggioranza dei pareri favorevoli resi dalle altre Amministrazioni;
III) l’illegittimità dei singoli pareri favorevoli espressi in sede di conferenza di servizi dalle altre amministrazioni partecipanti, avendo il comune di Teano portato a loro conoscenza l’irregolarità edilizia e urbanistica dell’impianto del quale la Campania Energia chiedeva l’autorizzazione, e pur essendo stata tale irregolarità accertata dal Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato;
IV) in via subordinata, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 208, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, avendo la regione omesso di fornire motivazione in ordine alle ragioni per le quali riteneva di superare il parere non favorevole espresso dal comune di Teano;
V) l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 12 della l.r. Campania n. 14/2016, in quanto, nonostante il comune avesse adottato apposita deliberazione di consiglio comunale (n. 44 del 5 giugno 2019) recante “ dichiarazione di assoluta contrarietà alla richiesta di autorizzazione unica ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti da ubicare in località SS Casilina km 177,70 del Comune di Teano presentata alla Regione Campania ”, la regione Campania ha comunque autorizzato la Campania Energia alla realizzazione dell’impianto;
VI) il mancato invito alla conferenza di servizi di istituzioni la cui partecipazione sarebbe stata necessaria, ossia l’Ente d’Ambito della provincia di Caserta e gli uffici regionali competenti e preposti alla tutela e alla gestione del patrimonio idrominerario esistente sul territorio della regione Campania;
VII) l’omesso svolgimento – da parte della conferenza di servizi e del dirigente della Direzione generale n. 17 – U.O.D. 7 della Giunta regionale della Campania – della valutazione di cui all’art. 177 d.lgs. n. 152/2006;
VIII) l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui pongono a fondamento dell’esito favorevole del procedimento la circostanza che la ditta Campania Energia sarebbe stata “ già autorizzata in procedura semplificata ”.
Il comune di Teano ha infine riproposto le eccezioni e le deduzioni difensive articolate in primo grado in resistenza ai motivi del ricorso introduttivo proposto dalla Campania Energia dinanzi al T.a.r. Campania con r.g. n. 837/2021.
3.3. Si è infine costituita in giudizio la società ER, la quale:
a) si è opposta all’appello, evidenziando come lo stabilimento oggetto del giudizio ricada nel pieno della zona sottoposta al vincolo minerario della medesima società di acque minerali;
b) ha riproposto, in via subordinata, le eccezioni e difese relative al ricorso r.g. n. 837/2021 non esaminate;
c) con successivo deposito del 24 maggio 2022, ha proposto appello incidentale gravando i capi di sentenza con cui sono stati ritenuti infondati il primo motivo del ricorso principale r.g. n. 3845/2021 ed il secondo dei motivi aggiunti, a tal fine deducendo che:
I) illegittimamente alla conferenza di servizi non erano stati invitati: a) gli uffici regionali competenti e preposti alla tutela e gestione del patrimonio idrominerario della regione Campania; b) la ER s.p.a., titolare di posizione qualificata in quanto titolare di concessioni rilasciate dalla stessa regione Campania per lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali; c) gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) e gli Enti d’Ambito (EDA), così come non era stato acquisito e valutato il parere dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale;
II) dal verbale della conferenza dei servizi in data 15 gennaio 2021 è rimasta confermata la mancata partecipazione degli uffici regionali competenti e preposti alla tutela e gestione del patrimonio idrominerario regionale né comunque era stato valutato l’impatto della nuova struttura sull’area sottoposta a tutela.
3.4. La società Campania Energia ha presentato ulteriori memorie, rispettivamente in data 23 maggio e in data 25 maggio 2022.
4. La Sezione, con l’ordinanza n. 2499 del 26 maggio 2022, ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’appellante principale “ esclusivamente nei limiti della prosecuzione della descritta attività in attesa della decisione della causa nel merito ”, fermo restando che “ la società Campania Energia, nell’esercizio dell’attività sotto la propria responsabilità, sarà tenuta ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi tipo di danno ”.
5. In data 28 giugno 2022 il comune di Teano ha a sua volta proposto appello incidentale condizionato, impugnando la sentenza n. 2748/2022 del T.a.r. Campania – Napoli, nella parte in cui ha respinto i motivi nn. 1 e 6 del ricorso R.G. n. 3845/2021 proposto dallo stesso ente e ha dichiarato inammissibile il motivo n. 3. In particolare, il comune ha sollevato le seguenti censure:
I) i primi giudici avrebbero errato nel ritenere che al comune non fosse attribuito un potere di veto nell’ambito della conferenza di servizi sia con riferimento agli aspetti urbanistici ed edilizi che in relazione all’opposizione formalmente adottata dall’Ente comunale ai sensi dell’art. 12, comma 4, della l.r. Campania n. 14/2016 (in particolare, con deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 5 giugno 2019);
II) il T.a.r., in maniera contraddittoria, da un lato avrebbe riconosciuto l’esistenza di un potere di opposizione in capo al comune di Teano e che tale potere fosse stato nella specie puntualmente e ritualmente esercitato, dall’altro, avrebbe ingiustificatamente ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale il comune aveva censurato proprio la obliterazione di tale potere di veto;
III) la sentenza impugnata sarebbe altresì erronea nella parte in cui ha respinto il sesto motivo del ricorso proposto dal comune di Teano, con il quale erano stati censurati i provvedimenti impugnati nella parte in cui alla conferenza di servizi non erano state invitate istituzioni la cui partecipazione sarebbe stata necessaria, atteso che:
a) era stato documentato che l’impianto ricade all’interno dell’area di protezione ambientale per le concessioni di acqua minerale, nonché all’interno dell’area dichiarata di rispetto e tutela della risorsa mineraria regionale e risorsa strategica del patrimonio indisponibile di acque minerali;
b) l’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 prevede espressamente al comma 3 che alla conferenza di servizi debbano partecipare “… i rappresentanti delle autorità d’ambito ” e che il competente Ente d’Ambito risulta ad oggi pienamente operativo.
5.1. In data 1° luglio 2022 si è costituita l’Azienda sanitaria locale di Caserta per resistere all’appello incidentale della società ER e, con successiva memoria del 7 settembre 2022, ha chiesto anche la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
5.2. Le parti hanno infine depositato ulteriori memorie, insistendo nelle proprie difese (Campania Energia: memoria del 23 settembre 2022 e memoria di replica del 6 ottobre 2022; ER: memoria del 26 settembre 2022 e memoria di replica del 6 ottobre 2022; comune di Teano: memoria di replica del 6 ottobre 2022).
5.2.1. In particolare, la Campania Energia:
a) si è opposta alle eccezioni di inammissibilità del proprio ricorso di prime cure r.g. n. 837/2021, sia per mancata notificazione nei confronti della contro-interessata ER sia per mancata contestazione del vincolo posto in favore della stessa ER;
b) si è opposta agli appelli incidentali chiedendone l’integrale rigetto, eccependo peraltro l’inammissibilità dell’appello incidentale del comune di Teano;
c) ha eccepito l’inammissibilità della produzione di relazione peritale da parte della ER in data 16 settembre 2022;
5.2.2. Le appellanti incidentali si sono opposte alle censure e alle deduzioni della Campania Energia.
5.3. In data 24 ottobre 2022 si è costituita in giudizio l’ARPAC.
6. All’udienza del 27 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
7. L’appello principale è infondato e deve pertanto essere respinto. Ciò consente di prescindere dall’esame delle eccezioni riproposte in sede di gravame dalla società ER e dal comune di Teano.
8. Preliminarmente il Collegio rileva il passaggio in giudicato dei capi della gravata sentenza con cui è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso r.g. n. 5163/2021.
9. Nel merito, in primis , risulta infondato il primo motivo di appello, inerente alla inammissibilità del ricorso proposto dalla ER in primo grado nella parte in cui censura la localizzazione dell’impianto. Ad avviso dell’appellante, infatti, la società ER avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la valutazione di impatto ambientale di cui al decreto VIA n. 498 del 28 marzo 2014, recante l’accertamento della compatibilità localizzativa dell’impianto.
9.1. In senso contrario, il Collegio osserva che dalla lettura del verbale della conferenza dei servizi del 15 gennaio 2021 risulta che il progetto presentato, seppure inizialmente sottoposto a VIA, successivamente veniva ritenuto non assoggettabile alla verifica di assoggettabilità a VIA, al punto che si provvedeva all’archiviazione del procedimento per il rilascio del parere di assoggettabilità a VIA e, previa rimodulazione del progetto, si rendeva lo stesso sostanzialmente conforme a quello precedentemente sottoposto a VIA in altro procedimento.
9.2. Ad ogni modo, non vi è dubbio che l’autorizzazione gravata costituisca titolo per un impianto del tutto nuovo, non assimilabile a quello preesistente, da ciò derivando l’irrilevanza della mancata impugnazione della VIA rilasciata in data antecedente (28 marzo 2014). Invero, è lo stesso decreto dirigenziale n. 44/2021 ad aver riconosciuto che il progetto presentato è relativo ad un nuovo impianto, dovendo pertanto affermarsi che il richiamato decreto VIA n. 498 del 28 marzo 2014 interveniva in relazione ad una diversa istanza e ad un diverso impianto nonché nell’ambito di un procedimento conclusosi negativamente, con il richiamato rigetto della domanda di rilascio dell’A.U.A. da parte della provincia di Caserta.
10. Parimenti infondata è l’eccezione di irricevibilità del ricorso straordinario proposto dal comune di Teano, riproposta in sede di appello dalla Campania Energia con il secondo mezzo di gravame, con cui l’appellante sostiene che il termine per l’impugnazione decorra dall’adozione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e, in particolare, dalla produzione dei relativi effetti avvenuta nel momento stesso del rigetto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’opposizione ex art. 14- quinquies l. n. 241 del 1990 proposta dal Comune.
10.1. Sul punto, si osserva come sia costante la giurisprudenza nell’affermare che la determinazione assunta in sede di conferenza di servizi costituisce mero atto endo-procedimentale destinato a confluire in un provvedimento espresso da adottarsi dalla Regione, trattandosi, pertanto, di un atto avente natura istruttoria, non ancora provvedimentale, che non è idoneo, in quanto tale, ad incidere nella sfera giuridica del destinatario e, pertanto, non è autonomamente impugnabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2018, n. 3109 in relazione al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2020, n. 7052 in relazione al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387).
10.2. Ciò considerato, risulta pertanto tempestivo il ricorso straordinario proposto dal Comune di Teano e trasposto dinanzi al T.a.r., atteso che l’atto veniva notificato dall’Ente entro 120 giorni dalla conoscenza del decreto della Regione Campania n. 44 dell’8 marzo 2021, ossia dal provvedimento conclusivo del procedimento di cui all’art. 208 d.lgs. n. 152/2006.
11. Privi di fondatezza sono anche i motivi di merito dell’appello principale basati sulla validità della originaria autorizzazione dell’impianto e della relativa proroga, queste non essendo mai state oggetto di impugnazione né di annullamento.
11.1. Al riguardo, rileva il giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5191 del 25 agosto 2020, di conferma della pronuncia n. 5440 del 20 novembre 2019 del T.a.r. Campania, sede di Napoli, con cui si affermava la legittimità della determinazione di diniego e di archiviazione dell’istanza presentata dalla Campania Energia s.r.l. per ottenere la “Autorizzazione Unica Ambientale” (AUA) per il rinnovo dell’iscrizione nel registro ex art. 216 del d.lgs. n. 152/2006 (prot. n. 0058325 del 3 dicembre 2018 della provincia di Caserta).
11.1.1. Invero, tali statuizioni, in particolare quelle di prime cure, si fondavano sull’accertamento dell’assenza di titoli edilizi inerenti all’attività di recupero di rifiuti ed avallavano la determinazione comunale inerente alla necessità della procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 T.U.A.
11.1.2. In particolare, questo Consiglio, ai punti 12.4 e 13.1 della sentenza n. 5191/2020, affermava che:
a) “ … sotto il profilo urbanistico ed edilizio risultano quindi assentite solo le opere realizzate dalla cooperativa “La Giovane Coltivatrice”. In sostanza, il Comune di Teano non ha mai autorizzato o rilasciato, come rilevato dal T.a.r., alla società appellante autorizzazioni propedeutiche al buon esito della procedura di cui all’art. 216 del testo unico ambientale ”;
b) “ neppure il ricordato provvedimento comunale del 31 gennaio 2012 di classificazione dell’attività come insalubre può infatti ritenersi sufficiente come atto propedeutico al rilascio delle autorizzazioni necessarie nella procedura di cui all’art. 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale disposizione richiede che le operazioni di recupero dei rifiuti siano svolte nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all’art. 214, commi 1, 2 e 3 del testo unico e dunque, alla luce del richiamo posto dal successivo comma 7, nel rispetto delle disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali, in assenza di una condizione di regolarità urbanistica ed edilizia dell’opificio industriale l’AUA non può essere rilasciata ”.
11.1.3. Dal giudicato emerge pertanto sia l’assenza di titoli edilizi per l’impianto, essendo stati rilasciati unicamente i titoli per la pregressa attività ortofrutticola, che la qualificazione come “ nuovo ” dell’impianto oggetto dell’autorizzazione oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
11.1.4. D’altro canto, si osserva che l’autorizzazione ex art. 216 del 2009 conseguiva ad una mera comunicazione di inizio attività e, ad ogni modo, nelle more risultava scaduta, stante la durata quinquennale per legge ed il sopraggiunto diniego di rinnovo avvenuto con provvedimento confermato in giudizio. Così come emerge che i titoli edilizi originariamente rilasciati avevano ad oggetto un manufatto destinato alla lavorazione di prodotti agricoli.
11.2. Alla luce del chiaro contenuto del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5191/2020 risulta quindi pienamente dimostrata l’infondatezza dei motivi quarto e quinto dell’appello principale inerenti al merito della controversia.
11.2.1. Invero, atteso che l’impianto non avrebbe potuto essere considerato come impianto già assentito bensì avrebbe dovuto essere qualificato quale “nuovo impianto”, avrebbe dovuto essere rispettato l’ordinario procedimento di cui all’art. 208 cit. Da ciò consegue che la conferenza di servizi avrebbe dovuto necessariamente valutare le obiezioni sollevate dal comune relativamente alla conformità urbanistica ed avrebbe dovuto effettuare una compiuta valutazione di compatibilità ambientale del nuovo progetto presentato dall’appellante, presupposto imprescindibile ai sensi degli artt. 177 e 208 del d.lgs. n. 152/2006 per poter rilasciare l’autorizzazione richiesta.
11.2.2. Dall’analisi degli atti della conferenza di servizi emerge invece un difetto di istruttoria, atteso che:
a) si è erroneamente fatto affidamento sulle pregresse “autorizzazioni semplificate”, che in ragione delle richiamate affermazioni del giudicato devono ritenersi giuridicamente inesistenti, e conseguentemente sono state omesse le necessarie valutazioni di conformità edilizia e di compatibilità urbanistica e ambientale e non è stata fornita adeguata motivazione al fine di ritenere superate le criticità sollevate dal comune, come richiesto dall’art. 208, comma 3, norma applicabile alla fattispecie (“ La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza ”); invero, il comune di Teano esprimeva parere non favorevole all’approvazione del progetto della Campania Energia, rappresentando, inter alia , che l’area oggetto di richiesta ricade in zona sottoposta a vincolo minerario apposto dalla regione Campania, ponendosi all’interno della “zona di protezione ambientale”, di ricarica delle falde e nella “zona di rispetto” a tutela delle concessioni rilasciate a società fornitrici di acque minerali;
b) al fine di effettuare il giudizio di compatibilità ambientale, come affermato dallo stesso appellante principale, ci si è limitati a fare rinvio ai contenuti del decreto VIA n. 498 del 28 marzo 2014, considerando che anche il parere positivo dell’ARPAC cita il medesimo provvedimento. Tuttavia, come dedotto dalla stessa Campania Energia, tale giudizio di compatibilità ambientale veniva formulato tenendo conto dei vincoli esistenti a quella data, quindi non anche del sopraggiunto vincolo minerario.
11.3. Ciò considerato, risultano infondati i motivi quarto e quinto dell’appello principale.
12. Risulta invece fondato il rilievo di cui al terzo motivo di appello, con cui la società Campania Energia evidenzia l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina dell’art. 12, comma 4, l.r. Campania n. 14/2016.
12.1. Invero, tale disposizione, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. d), l. r. Campania 8 agosto 2018, n. 29, presenta una validità ed efficacia limitata nel tempo, e precisamente a “ non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ”, ossia fino al giorno 8 agosto 2020.
12.2. Orbene, dal momento che l’ultima riunione della conferenza dei servizi veniva tenuta in una data successiva (15 gennaio 2021) e che nel medesimo giorno si procedeva all’adozione della determinazione conclusiva, a quella data la stessa disciplina risultava ormai non più applicabile, per sopraggiunta inefficacia.
12.3. Risulta quindi inapplicabile al caso di specie l’art. 12, comma 4, l.r. n. 14/2016, in quanto, in virtù del principio tempus regit actum , al momento dell’adozione dell’autorizzazione la disciplina – chiaramente di carattere transitorio – non era più vigente.
12.4. Ciò nonostante, alla luce di quanto affermato sub § 11 (e relativi sotto-paragrafi), la teorica fondatezza di tale motivo di appello non assume alcuna concreta rilevanza ai fini dell’accoglimento del gravame.
13. Risulta parimenti fondato il sesto motivo di appello, atteso che, nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso r.g. n. 837/2021, avrebbe dovuto essere accertata, come peraltro richiesto dalla originaria ricorrente, la sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti di sospensione e demolizione in ragione del rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 cit. , stante la natura di atto sopravvenuto di senso contrario.
13.1. Tale statuizione, ad ogni modo, non produce alcun effetto sulla gravata pronuncia, con cui il T.a.r., in accoglimento dei ricorsi r.g. nn. 2081/2021 e 3845/2021, ha annullato l’autorizzazione unica rilasciata in favore della società Campania Energia.
14. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello principale deve essere respinto, con conseguente conferma, sia pure con diversa motivazione, della sentenza impugnata. Resta pertanto ferma la pronuncia di annullamento della gravata autorizzazione ex art. 208 cit. rilasciata in favore della società Campania Energia, salvi i futuri provvedimenti amministrativi, anche al fine di effettuare una approfondita indagine per valutare l’eventuale localizzazione dell’impianto all’interno dell’area di concessione ovvero in una zona di rispetto del vincolo.
15. Dall’infondatezza nel merito dell’appello principale consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto dal comune di Teano, espressamente condizionato all’accoglimento dell’appello principale (da intendersi nel senso di riforma della statuizione di annullamento dell’autorizzazione), e dell’appello incidentale proposto dalla società ER, per sopraggiunto difetto di interesse.
16. La dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale della società ER consente, inoltre, di prescindere dall’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ASL.
17. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ad eccezione di quelle afferenti al rapporto processuale tra la società Campania Energia e l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e ARPAC, da un lato, e tra la società ER e l’ASL di Caserta, dall’altro, che possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello r.g. n. 3701/2022 e sugli appelli incidentali, come in epigrafe proposti:
a) respinge l’appello principale, ai sensi di cui in motivazione;
b) dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti dalla società ER s.p.a. e dal comune di Teano;
c), per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata;
d) condanna la società Campania Energia s.r.l. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nella misura di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge se dovuti, a favore della società ER s.p.a. e nella misura di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge se dovuti, a favore del comune di Teano;
e) compensa le spese del presente grado di giudizio tra la società Campania Energia s.r.l., da un lato, e l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e ARPAC, dall’altro;
f) compensa le spese del presente grado di giudizio tra la società ER s.p.a. e l’ASL di Caserta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Verrico | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO