Articolo 4 della Legge 13 novembre 1978, n. 727
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 dicembre 1978
Art. 4.
La verificazione del cronotachigrafo CEE dopo la installazione su un veicolo o dopo la riparazione, prevista dal capitolo VI, lettera a), dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, viene effettuata dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione. L'abilitazione alla predetta verificazione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e' concessa dall'Ufficio centrale metrico E del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, gia' autorizzati alle operazioni di cui al precedente articolo 3, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1978