Articolo 2 della Legge 21 dicembre 1984, n. 867
Articolo 1
Versione
24 dicembre 1984
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Versione
21 gennaio 1988
Art. 2.
Conservano efficacia gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771 , e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni. ((2)) La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1988, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 20/01/1988, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette")."
Entrata in vigore il 21 gennaio 1988
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