Art. 2.
Conservano efficacia gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771 , e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni. ((2)) La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1988, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 20/01/1988, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette")."
Conservano efficacia gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771 , e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni. ((2)) La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1988, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 20/01/1988, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette")."