Versione
24 dicembre 1984
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Versione
21 gennaio 1988
21 gennaio 1988
Art. 2.
Conservano efficacia gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771 , e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni. ((2)) La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1988, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 20/01/1988, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette")."
Conservano efficacia gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771 , e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni. ((2)) La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1988, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 20/01/1988, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, primo comma, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 ("Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette")."
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 19/01/1988, n. 1Provvedimento: […] con successiva legge - appunto quella ora impugnata - veniva disposto che "le gestioni delle tesorerie comunali continuano ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal d.-l. 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, fino al 31 dicembre 1985.....". Era peraltro disposto all'art. 2, primo comma, della stessa legge n. 867/1984 che "conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti in applicazione del d.-l. 15 novembre 1984, n. 771, e restano salvi i rapporti sorti sulla base delle realative disposizioni".Leggi di più...
- manifesta inammissibilità·
- ordinamento dei comuni·
- illegittimità costituzionale·
- esattorie comunali·
- tesorerie comunali·
- statuto Trentino-Alto Adige·
- cessazione materia del contendere·
- competenza legislativa ripartita