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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
DAINESE NI, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 876/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia N. 49 25126 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02280202500002823000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso iscritto al n. 876/2025 R.G. proposto da Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 ed Difensore_2
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore
FATTO
Con ricorso il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973, notificata in data 15 luglio 2025, deducendone l'illegittimità per asserito difetto di motivazione, mancata allegazione e/o notifica degli atti presupposti, indeterminatezza del calcolo degli interessi, illegittima applicazione degli stessi alle sanzioni, nonché, in via subordinata, chiedendo la riduzione delle sanzioni irrogate.
Si è costituita, ritualmente, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, come novellato dal D.Lgs. 220/2023, e comunque chiedendone il rigetto nel merito, confermando la legittimità dell'atto impugnato, la regolare notifica degli atti presupposti e la correttezza del calcolo degli importi richiesti
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, con riguardo alla motivazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, secondo giurisprudenza costante di legittimità, la suddetta comunicazione non richiede una motivazione analitica equiparabile a quella dell'atto impositivo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa, tali da consentire al contribuente l'individuazione del credito e l'esercizio del diritto di difesa (ex multis, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 21 settembre 2017, n. 22018, Cass. civ., sent. 11 maggio 2020, n. 8700).
Nel caso in esame, l'atto impugnato reca l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto, degli estremi identificativi delle partite iscritte a ruolo e dell'Ente creditore, risultando pertanto conforme ai requisiti minimi richiesti dall'art. 7 L. 212/2000, come, per l'appunto, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Non sussiste, poi, un obbligo generalizzato di allegazione delle cartelle di pagamento alla comunicazione preventiva di fermo.
Circa la dedotta omessa o irregolare notifica degli atti presupposti, si riscontra come l'Agente della riscossione abbia prodotto in giudizio idonea documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti, nonché l'intervenuta presentazione di istanza di rateizzazione, circostanza quest'ultima incompatibile con l'asserita ignoranza del debito addotta dal ricorrente ed idonea a dimostrare la piena conoscenza della pretesa da parte di quest'ultimo.
Va poi rappresentato che, sempre secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova della notifica può essere fornita mediante la produzione delle relate e degli estratti di ruolo, senza che sia necessaria la produzione materiale della cartella in originale. In effetti l'agente della riscossione non è tenuto a produrre l'originale della cartella in giudizio essendo sufficiente la relata di notifica o l'avviso di ricevimento con l'indicazione del numero identificativo dell'atto (ex multis, Cass. nn. 20769/2021, 20444/2019, 25292/2018,
23902/2017).
Per quanto attiene l'eccezione relativa al calcolo degli interessi, sull'aggio e sulle sanzioni, si evidenzia che l'obbligo di indicazione delle modalità di calcolo degli interessi deve ritenersi assolto mediante il richiamo alla disciplina normativa applicabile, in particolare all'art. 30 D.P.R. 602/1973, che demanda a decreti ministeriali la determinazione del tasso di interesse di mora. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: «
In tema di cartella di pagamento, l'obbligo di motivazione in relazione agli interessi è assolto mediante il richiamo alla disciplina normativa applicabile, non essendo necessaria l'indicazione puntuale del criterio di calcolo, quando il tasso di interesse sia determinato per legge o per atto amministrativo generale» ( Cass. civ., sez. V, 12 luglio 2019, n. 18702).
Non è richiesto, pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il dettaglio analitico del calcolo anno per anno, essendo sufficiente che l'atto consenta al contribuente di ricostruire la pretesa sulla base dei criteri normativi indicati.
Parimenti infondata è la censura relativa all'aggio, il quale ha natura di compenso per l'attività di riscossione ed è dovuto per effetto della sola iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 112/1999.
Quanto alla dedotta applicazione di interessi sulle sanzioni, manca la prova da parte del ricorrente dell'avvenuta inclusione delle stesse nella base di calcolo.
Infine, sulle domande subordinate, il rigetto delle censure principali comporta pure quello delle domande subordinate di riduzione delle sanzioni, non risultando provata alcuna eccezionale sproporzione ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997.
Ogni altra eccezione si intende assorbita.
In ragione delle argomentazioni che precedono la Corte ritiene il ricorso infondato e lo rigetta.
Le spese seguono la soccombenza, così definite:
Studio della controversia
250,00, Fase introduttiva del giudizio
200,00 fase istruttoria e di trattazione
250,00
Fase decisionale
300,00
Totale compensi
1.000,00
Oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in euro 1.000 oltre accessori di legge, come in parte motiva.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
DAINESE NI, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 876/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brescia - Via Cefalonia N. 49 25126 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02280202500002823000 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso iscritto al n. 876/2025 R.G. proposto da Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 ed Difensore_2
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore
FATTO
Con ricorso il contribuente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973, notificata in data 15 luglio 2025, deducendone l'illegittimità per asserito difetto di motivazione, mancata allegazione e/o notifica degli atti presupposti, indeterminatezza del calcolo degli interessi, illegittima applicazione degli stessi alle sanzioni, nonché, in via subordinata, chiedendo la riduzione delle sanzioni irrogate.
Si è costituita, ritualmente, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione del contraddittorio ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, come novellato dal D.Lgs. 220/2023, e comunque chiedendone il rigetto nel merito, confermando la legittimità dell'atto impugnato, la regolare notifica degli atti presupposti e la correttezza del calcolo degli importi richiesti
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, con riguardo alla motivazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, secondo giurisprudenza costante di legittimità, la suddetta comunicazione non richiede una motivazione analitica equiparabile a quella dell'atto impositivo, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa, tali da consentire al contribuente l'individuazione del credito e l'esercizio del diritto di difesa (ex multis, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 21 settembre 2017, n. 22018, Cass. civ., sent. 11 maggio 2020, n. 8700).
Nel caso in esame, l'atto impugnato reca l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto, degli estremi identificativi delle partite iscritte a ruolo e dell'Ente creditore, risultando pertanto conforme ai requisiti minimi richiesti dall'art. 7 L. 212/2000, come, per l'appunto, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Non sussiste, poi, un obbligo generalizzato di allegazione delle cartelle di pagamento alla comunicazione preventiva di fermo.
Circa la dedotta omessa o irregolare notifica degli atti presupposti, si riscontra come l'Agente della riscossione abbia prodotto in giudizio idonea documentazione attestante la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti, nonché l'intervenuta presentazione di istanza di rateizzazione, circostanza quest'ultima incompatibile con l'asserita ignoranza del debito addotta dal ricorrente ed idonea a dimostrare la piena conoscenza della pretesa da parte di quest'ultimo.
Va poi rappresentato che, sempre secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova della notifica può essere fornita mediante la produzione delle relate e degli estratti di ruolo, senza che sia necessaria la produzione materiale della cartella in originale. In effetti l'agente della riscossione non è tenuto a produrre l'originale della cartella in giudizio essendo sufficiente la relata di notifica o l'avviso di ricevimento con l'indicazione del numero identificativo dell'atto (ex multis, Cass. nn. 20769/2021, 20444/2019, 25292/2018,
23902/2017).
Per quanto attiene l'eccezione relativa al calcolo degli interessi, sull'aggio e sulle sanzioni, si evidenzia che l'obbligo di indicazione delle modalità di calcolo degli interessi deve ritenersi assolto mediante il richiamo alla disciplina normativa applicabile, in particolare all'art. 30 D.P.R. 602/1973, che demanda a decreti ministeriali la determinazione del tasso di interesse di mora. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: «
In tema di cartella di pagamento, l'obbligo di motivazione in relazione agli interessi è assolto mediante il richiamo alla disciplina normativa applicabile, non essendo necessaria l'indicazione puntuale del criterio di calcolo, quando il tasso di interesse sia determinato per legge o per atto amministrativo generale» ( Cass. civ., sez. V, 12 luglio 2019, n. 18702).
Non è richiesto, pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il dettaglio analitico del calcolo anno per anno, essendo sufficiente che l'atto consenta al contribuente di ricostruire la pretesa sulla base dei criteri normativi indicati.
Parimenti infondata è la censura relativa all'aggio, il quale ha natura di compenso per l'attività di riscossione ed è dovuto per effetto della sola iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 112/1999.
Quanto alla dedotta applicazione di interessi sulle sanzioni, manca la prova da parte del ricorrente dell'avvenuta inclusione delle stesse nella base di calcolo.
Infine, sulle domande subordinate, il rigetto delle censure principali comporta pure quello delle domande subordinate di riduzione delle sanzioni, non risultando provata alcuna eccezionale sproporzione ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997.
Ogni altra eccezione si intende assorbita.
In ragione delle argomentazioni che precedono la Corte ritiene il ricorso infondato e lo rigetta.
Le spese seguono la soccombenza, così definite:
Studio della controversia
250,00, Fase introduttiva del giudizio
200,00 fase istruttoria e di trattazione
250,00
Fase decisionale
300,00
Totale compensi
1.000,00
Oltre accessori di legge
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Brescia, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in euro 1.000 oltre accessori di legge, come in parte motiva.