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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7946/2024 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv. Daniela Colella,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Carmen Manzone,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7946/2024
1.1.- , quale madre esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale nei confronti del figlio minore, ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione con la parte convenuta è nato Persona_1
(Tricase, 06/11/2007).
[...]
Ha precisato che, pur avendo spontaneamente rivelato al minore di esserne il padre naturale, il convenuto ha formalmente riconosciuto la propria paternità solo a seguito di apposito giudizio dalla stessa attivato.
Con sentenza n. 2568/2022 pronunciata da questo Tribunale in data
19/09/2022, sono state concordate le condizioni inerenti alla responsabilità genitoriale delle parti, nei seguenti termini: a) affidamento del figlio in modo condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
b) regolamentazione del diritto di visita paterno (che prevede che Per_1 trascorra con il padre weekend alternati dal sabato alla domenica sera, nonché tutti i martedì pomeriggio e, nelle settimane in cui il weekend è di competenza del genitore convivente, anche i giovedì pomeriggio;
le festività secondo il criterio dell'alternanza); c) corresponsione in favore di
[...]
della somma di € 35.000,00, a tacitazione dei debiti Parte_1 pregressi;
d) contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) impegno, assunto da
, a farsi interamente carico dei costi connessi alle tasse Controparte_1 universitarie che dovessero rendersi necessari.
Ha allegato, quali circostanze sopravvenute, il costante inadempimento della regolamentazione inerente alla frequentazione padre-figlio, nonché la circostanza per cui , ormai diciassettenne, tenda a dedicare alcuni Per_1 sabati alle uscite con gli amici.
Ha domandato, in modifica delle condizioni già in vigore, l'ampliamento del diritto di visita paterno limitatamente ai weekend, da trascorrere insieme al minore dalle 17:00 del venerdì alle 23:00 della domenica (ricorso depositato il 30/11/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
2 R.G. 7946/2024
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato di essere un padre attento e presente nella vita del figlio, ormai quasi maggiorenne, e di non essersi mai sottratto alle proprie responsabilità. Ha precisato di aver sempre assecondato, nell'esercizio del diritto di visita, le richieste e le esigenze della parte attrice e del figlio , e di ritenere che, allo stato, sia venuta meno l'originaria Per_1 esigenza di creazione di uno spazio nel quale poter trascorrere del tempo insieme al minore, lontano dalla propria famiglia. Ha riferito, altresì, di non potersi più permettere la locazione di un apposito appartamento nel quale pernottare con il minore nei fine settimana di propria spettanza, anche in ragione delle cospicue spese sostenute a titolo di mantenimento straordinario dello stesso.
Ha concluso domandando il rigetto del ricorso (comparsa di risposta depositata il 03/04/2025).
1.4.- Parte attrice ha depositato ulteriori difese in data 15/04/2025, contestando le avverse deduzioni ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 16/06/2025, a seguito dell'ascolto del minore e dell'impegno assunto dalla parte convenuta a riprendere ed intensificare la frequentazione padre-figlio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) in aggiunta alle condizioni di cui alla sentenza n. 2568/2022 pronunciata dal Tribunale di Lecce il 19/09/2022, la seguente:
si impegna a intensificare gli incontri con Controparte_1
; durante questo periodo estivo, in cui è a Per_1 Per_1
Lido Conchiglie, si impegna ad organizzare almeno un pranzo
o una cena alla settimana, nonché, se vorrà, a Per_1 proporgli di passare un sabato sera, a settimane alterne, insieme, con pernottamento. Si impegna altresì a concordare con il fine settimana di inizio settembre, prima che Per_1
3 R.G. 7946/2024
incominci la scuola, in cui fare insieme una gita nei dintorni.
Per il periodo successivo a settembre, si impegna a ripristinare
i weekend con pernotto, sempre nell'ottica di intensificare i rapporti con;
Per_1
2) le spese di lite del presente procedimento saranno compensate tra le parti, in ragione della soluzione conciliativa raggiunta.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/03/2025).
2.- La domanda di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7946/2024 introdotto con ricorso del
30/11/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato anche dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 16/06/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 02/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7946/2024 R.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv. Daniela Colella,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Carmen Manzone,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7946/2024
1.1.- , quale madre esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale nei confronti del figlio minore, ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione con la parte convenuta è nato Persona_1
(Tricase, 06/11/2007).
[...]
Ha precisato che, pur avendo spontaneamente rivelato al minore di esserne il padre naturale, il convenuto ha formalmente riconosciuto la propria paternità solo a seguito di apposito giudizio dalla stessa attivato.
Con sentenza n. 2568/2022 pronunciata da questo Tribunale in data
19/09/2022, sono state concordate le condizioni inerenti alla responsabilità genitoriale delle parti, nei seguenti termini: a) affidamento del figlio in modo condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
b) regolamentazione del diritto di visita paterno (che prevede che Per_1 trascorra con il padre weekend alternati dal sabato alla domenica sera, nonché tutti i martedì pomeriggio e, nelle settimane in cui il weekend è di competenza del genitore convivente, anche i giovedì pomeriggio;
le festività secondo il criterio dell'alternanza); c) corresponsione in favore di
[...]
della somma di € 35.000,00, a tacitazione dei debiti Parte_1 pregressi;
d) contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) impegno, assunto da
, a farsi interamente carico dei costi connessi alle tasse Controparte_1 universitarie che dovessero rendersi necessari.
Ha allegato, quali circostanze sopravvenute, il costante inadempimento della regolamentazione inerente alla frequentazione padre-figlio, nonché la circostanza per cui , ormai diciassettenne, tenda a dedicare alcuni Per_1 sabati alle uscite con gli amici.
Ha domandato, in modifica delle condizioni già in vigore, l'ampliamento del diritto di visita paterno limitatamente ai weekend, da trascorrere insieme al minore dalle 17:00 del venerdì alle 23:00 della domenica (ricorso depositato il 30/11/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
2 R.G. 7946/2024
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato di essere un padre attento e presente nella vita del figlio, ormai quasi maggiorenne, e di non essersi mai sottratto alle proprie responsabilità. Ha precisato di aver sempre assecondato, nell'esercizio del diritto di visita, le richieste e le esigenze della parte attrice e del figlio , e di ritenere che, allo stato, sia venuta meno l'originaria Per_1 esigenza di creazione di uno spazio nel quale poter trascorrere del tempo insieme al minore, lontano dalla propria famiglia. Ha riferito, altresì, di non potersi più permettere la locazione di un apposito appartamento nel quale pernottare con il minore nei fine settimana di propria spettanza, anche in ragione delle cospicue spese sostenute a titolo di mantenimento straordinario dello stesso.
Ha concluso domandando il rigetto del ricorso (comparsa di risposta depositata il 03/04/2025).
1.4.- Parte attrice ha depositato ulteriori difese in data 15/04/2025, contestando le avverse deduzioni ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 16/06/2025, a seguito dell'ascolto del minore e dell'impegno assunto dalla parte convenuta a riprendere ed intensificare la frequentazione padre-figlio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) in aggiunta alle condizioni di cui alla sentenza n. 2568/2022 pronunciata dal Tribunale di Lecce il 19/09/2022, la seguente:
si impegna a intensificare gli incontri con Controparte_1
; durante questo periodo estivo, in cui è a Per_1 Per_1
Lido Conchiglie, si impegna ad organizzare almeno un pranzo
o una cena alla settimana, nonché, se vorrà, a Per_1 proporgli di passare un sabato sera, a settimane alterne, insieme, con pernottamento. Si impegna altresì a concordare con il fine settimana di inizio settembre, prima che Per_1
3 R.G. 7946/2024
incominci la scuola, in cui fare insieme una gita nei dintorni.
Per il periodo successivo a settembre, si impegna a ripristinare
i weekend con pernotto, sempre nell'ottica di intensificare i rapporti con;
Per_1
2) le spese di lite del presente procedimento saranno compensate tra le parti, in ragione della soluzione conciliativa raggiunta.
Il giudice delegato ha provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/03/2025).
2.- La domanda di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, a fronte dei fatti sopravvenuti allegati, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7946/2024 introdotto con ricorso del
30/11/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato anche dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 16/06/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 02/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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