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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
IG AN, OR
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2332/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 189/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 27/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200001726387000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10620200001726387000, recante IRPEF e Addizionali 2016 per complessivi € 14.887,48, derivanti dal controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R.
600/73. Il ricorso di primo grado sollevava eccezioni quali la nullità per difetto di attribuzione di ADR,
l'inesistenza del ruolo, l'omessa notifica dell'avviso bonario (comunicazione di irregolarità), la decadenza per tardività della notifica della cartella (ex art. 25 D.P.R. 602/73), e la carenza di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADR) e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Taranto
(AD), costituitasi con intervento volontario, confutavano le eccezioni, evidenziando che l'iscrizione a ruolo era originata da imposte dichiarate, liquidate e non versate.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, con sentenza n. 189/01/2023, rigettava il ricorso.
Il Giudice di prime cure riteneva, tra l'altro, inammissibili i motivi esposti nelle memorie illustrative riguardanti la violazione dell'art. 1 c. 539 L. 228/2012 (relativa all'istanza di annullamento/sospensione) in quanto non interessanti fatti nuovi. La Corte accertava la legittimità della cartella, non essendo la comunicazione di irregolarità obbligatoria in caso di imposte dichiarate e non versate, e dichiarava il rispetto dei termini di decadenza per la notifica in virtù della proroga COVID al 31/12/2022.
L'appellante Ricorrente_1 impugnava tempestivamente la sentenza di primo grado , riproponendo i motivi originari e deducendo, in particolare, l'illegittimità della stessa per violazione dell'art. 1 c. 537 ss. L.
228/2012 (annullamento ex lege del ruolo), l'omessa pronuncia sull'inammissibilità della costituzione di AD, la nullità per cripticità della motivazione, l'illegittimità per violazione dell'art. 7 c.
5-bis D.Lgs. 546/1992
(omessa allegazione del ruolo) e la violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 (decadenza).
AD e ADR si costituivano in appello, insistendo per il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati i motivi di gravame, ritiene che l'appello debba essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 189/01/2023.
L'appellante lamenta l'omessa c.m.c per l'annullamento ex lege del ruolo dovuto alla mancata trasmissione/ risposta all'istanza ex L. 228/2012. La Corte rileva che il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto inammissibili tali motivi, in quanto sollevati in sede di memorie illustrative (21/10/2022) su fatti (l'istanza del
29/12/2021) già conoscibili e non introdotti ritualmente con motivi aggiunti nei termini previsti. In ogni caso,
ADR ha evidenziato che l'istanza presentata dal contribuente era stata riscontrata tempestivamente
(7/1/2022), dichiarandone l'improcedibilità in quanto priva dei requisiti minimi di legge, come la dichiarazione di assunzione di responsabilità ex art. 76 D.P.R. 445/00. Pertanto, il meccanismo del silenzio significativo
(annullamento ex lege dopo 220 giorni) non poteva operare. La presentazione di una dichiarazione documentata è condizione indispensabile, e l'istanza del Ricorrente_1 è stata ritenuta carente in tal senso. Il motivo di gravame è, dunque, inammissibile e, comunque, infondato nel merito. L'appellante insiste sulla nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento ex art. 36 c.
4-ter D.L. 248/2007. ADR ha prodotto in giudizio la cartella, che indica effettivamente i responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione. Di conseguenza, il vizio formale lamentato è palesemente inesistente.
Relativamente alla cripticità della motivazione della sentenza per un refuso (erroneo riferimento a decadenza da rateazione anziché a controllo di dichiarazione 2017/anno 2016), AD ha riconosciuto l'errore materiale ma ha dimostrato che la decisione di primo grado aveva comunque correttamente valutato le eccezioni relative alla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis D.P.R. 600/73. Tale errore non ha inficiato la validità della sentenza né le motivazioni espresse in relazione alle eccezioni di parte. Il vizio di motivazione non sussiste in assenza di un percorso logico mancante o incongruo che conduca a conseguenze divergenti dalla decisione adottata.
Il Collegio conferma che la cartella di pagamento è un atto a natura vincolata e deve contenere esclusivamente gli elementi richiesti dal dettato normativo. Non è prevista l'allegazione di alcun documento, incluso il ruolo.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui la sottoscrizione del ruolo rappresenta un atto interno e la sua assenza non determina automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. L'onere della prova per vincere la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente grava sul contribuente, che deve allegare elementi specifici e concreti. La censura relativa alla nullità della cartella per mancato "idoneo e legittimo affidamento" è parimenti respinta, poiché il ruolo e la cartella stessa sono atti a natura vincolata, cui si applica il principio di irrilevanza dei vizi formali ex art. 21-octies L. 241/1990, se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Riguardo all'eccezione di tardività della notifica della cartella (avvenuta il 10/11/2021), si conferma la statuizione di primo grado. Il termine ordinario di decadenza del 31/12/2020 (terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione) è stato differito al 31/12/2022 a causa della disciplina emergenziale
COVID-19 (Art. 68 c.
4-bis D.L. 18/2020 combinato con Art. 12 D.Lgs. 156/2015). La notifica del 10/11/2021
è pertanto avvenuta nel rispetto dei termini decadenziali.
Riguardo all'omessa notifica della comunicazione di irregolarità (cd avviso bonario), il Collegio ribadisce che, trattandosi di somme derivanti da imposte dichiarate, liquidate e non versate, l'obbligo di contraddittorio preventivo e la relativa comunicazione sussistono solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di mero mancato versamento, la mancata ricezione della comunicazione non determina la nullità della cartella, ma incide solamente sulla possibilità di usufruire dell'applicazione agevolata delle sanzioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello .Condanna l'appellante alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge in favore ed in parti uguali dei resistenti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
IG AN, OR
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2332/2023 depositato il 23/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 189/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 27/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620200001726387000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 10620200001726387000, recante IRPEF e Addizionali 2016 per complessivi € 14.887,48, derivanti dal controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R.
600/73. Il ricorso di primo grado sollevava eccezioni quali la nullità per difetto di attribuzione di ADR,
l'inesistenza del ruolo, l'omessa notifica dell'avviso bonario (comunicazione di irregolarità), la decadenza per tardività della notifica della cartella (ex art. 25 D.P.R. 602/73), e la carenza di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADR) e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Taranto
(AD), costituitasi con intervento volontario, confutavano le eccezioni, evidenziando che l'iscrizione a ruolo era originata da imposte dichiarate, liquidate e non versate.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, con sentenza n. 189/01/2023, rigettava il ricorso.
Il Giudice di prime cure riteneva, tra l'altro, inammissibili i motivi esposti nelle memorie illustrative riguardanti la violazione dell'art. 1 c. 539 L. 228/2012 (relativa all'istanza di annullamento/sospensione) in quanto non interessanti fatti nuovi. La Corte accertava la legittimità della cartella, non essendo la comunicazione di irregolarità obbligatoria in caso di imposte dichiarate e non versate, e dichiarava il rispetto dei termini di decadenza per la notifica in virtù della proroga COVID al 31/12/2022.
L'appellante Ricorrente_1 impugnava tempestivamente la sentenza di primo grado , riproponendo i motivi originari e deducendo, in particolare, l'illegittimità della stessa per violazione dell'art. 1 c. 537 ss. L.
228/2012 (annullamento ex lege del ruolo), l'omessa pronuncia sull'inammissibilità della costituzione di AD, la nullità per cripticità della motivazione, l'illegittimità per violazione dell'art. 7 c.
5-bis D.Lgs. 546/1992
(omessa allegazione del ruolo) e la violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 (decadenza).
AD e ADR si costituivano in appello, insistendo per il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati i motivi di gravame, ritiene che l'appello debba essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 189/01/2023.
L'appellante lamenta l'omessa c.m.c per l'annullamento ex lege del ruolo dovuto alla mancata trasmissione/ risposta all'istanza ex L. 228/2012. La Corte rileva che il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto inammissibili tali motivi, in quanto sollevati in sede di memorie illustrative (21/10/2022) su fatti (l'istanza del
29/12/2021) già conoscibili e non introdotti ritualmente con motivi aggiunti nei termini previsti. In ogni caso,
ADR ha evidenziato che l'istanza presentata dal contribuente era stata riscontrata tempestivamente
(7/1/2022), dichiarandone l'improcedibilità in quanto priva dei requisiti minimi di legge, come la dichiarazione di assunzione di responsabilità ex art. 76 D.P.R. 445/00. Pertanto, il meccanismo del silenzio significativo
(annullamento ex lege dopo 220 giorni) non poteva operare. La presentazione di una dichiarazione documentata è condizione indispensabile, e l'istanza del Ricorrente_1 è stata ritenuta carente in tal senso. Il motivo di gravame è, dunque, inammissibile e, comunque, infondato nel merito. L'appellante insiste sulla nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento ex art. 36 c.
4-ter D.L. 248/2007. ADR ha prodotto in giudizio la cartella, che indica effettivamente i responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione. Di conseguenza, il vizio formale lamentato è palesemente inesistente.
Relativamente alla cripticità della motivazione della sentenza per un refuso (erroneo riferimento a decadenza da rateazione anziché a controllo di dichiarazione 2017/anno 2016), AD ha riconosciuto l'errore materiale ma ha dimostrato che la decisione di primo grado aveva comunque correttamente valutato le eccezioni relative alla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis D.P.R. 600/73. Tale errore non ha inficiato la validità della sentenza né le motivazioni espresse in relazione alle eccezioni di parte. Il vizio di motivazione non sussiste in assenza di un percorso logico mancante o incongruo che conduca a conseguenze divergenti dalla decisione adottata.
Il Collegio conferma che la cartella di pagamento è un atto a natura vincolata e deve contenere esclusivamente gli elementi richiesti dal dettato normativo. Non è prevista l'allegazione di alcun documento, incluso il ruolo.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui la sottoscrizione del ruolo rappresenta un atto interno e la sua assenza non determina automaticamente l'invalidità dell'iscrizione a ruolo. L'onere della prova per vincere la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente grava sul contribuente, che deve allegare elementi specifici e concreti. La censura relativa alla nullità della cartella per mancato "idoneo e legittimo affidamento" è parimenti respinta, poiché il ruolo e la cartella stessa sono atti a natura vincolata, cui si applica il principio di irrilevanza dei vizi formali ex art. 21-octies L. 241/1990, se il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Riguardo all'eccezione di tardività della notifica della cartella (avvenuta il 10/11/2021), si conferma la statuizione di primo grado. Il termine ordinario di decadenza del 31/12/2020 (terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione) è stato differito al 31/12/2022 a causa della disciplina emergenziale
COVID-19 (Art. 68 c.
4-bis D.L. 18/2020 combinato con Art. 12 D.Lgs. 156/2015). La notifica del 10/11/2021
è pertanto avvenuta nel rispetto dei termini decadenziali.
Riguardo all'omessa notifica della comunicazione di irregolarità (cd avviso bonario), il Collegio ribadisce che, trattandosi di somme derivanti da imposte dichiarate, liquidate e non versate, l'obbligo di contraddittorio preventivo e la relativa comunicazione sussistono solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso di mero mancato versamento, la mancata ricezione della comunicazione non determina la nullità della cartella, ma incide solamente sulla possibilità di usufruire dell'applicazione agevolata delle sanzioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello .Condanna l'appellante alla refusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge in favore ed in parti uguali dei resistenti.