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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 4665/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Gian Ettore Gassani
E
CP_1
Avv. Pompilia Rossi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la propria residenza;
Pers 2) I figli minori ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sugli stessi (L. 54/06), e saranno collocati in via prevalente presso l'abitazione materna.
3) I genitori si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori e relative alla loro istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le parti si impegnano, altresì, ad educare i minori promuovendo buoni e IGnificativi rapporti con l'altro genitore e con le relative famiglie di origine.
4) Il padre potrà/dovrà tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo preventivo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori e, in ogni caso, con le seguenti modalità:
A fine settimana alternati dalle ore 16,30 del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà
a scuola;
nella settimana in cui i minori saranno nel weekend con la mamma, la frequentazione infrasettimanale sarà il lunedì pomeriggio con pernotto;
quella in cui staranno con il papà sarà il mercoledì pomeriggio con pernotto.
Nel caso in cui uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sé i minori (per motivi di lavoro o di salute) i figli resteranno con l'altro genitore ove le condizioni lo rendano possibile. L'eventuale estensione degli orari attribuiti ad un genitore per motivi di necessità, non modifica il successivo calendario salvo diversi accordi intervenuti fra le parti.
Durante le festività natalizie i genitori potranno concordare il periodo di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, alternando annualmente i giorni del 24 e del 25 dicembre e suddividendo in due o più periodi i giorni a decorrere dal 26 dicembre al 6 gennaio (in caso di disaccordo, ad anni alterni, dividendo il periodo natalizio dal 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio).
Per il periodo pasquale con i figli, laddove entrambi i genitori rimangano a Roma, potranno accordarsi per i giorni che decorrono dal giovedì al lunedì in Albis. Laddove uno o entrambi i genitori prevedano di trascorrere le festività fuori Roma, i minori staranno con l'uno o con l'altro ad anni alterni. Durante il periodo estivo, dal momento in cui la scuola materna chiuderà, i bambini si trasferiranno in Sabaudia con la madre ed i genitori concorderanno, per tale periodo, modalità alternative di frequentazione. Nel mese di luglio i minori staranno con la madre, salvo la possibilità per il padre di averli con sé per due week-end lunghi (dal venerdì alla domenica) da concordare;
in agosto, invece, i minori trascorreranno 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, nella modalità che i genitori concorderanno, di anno in anno, nell'interesse dei figli.
In caso di impedimento di uno dei genitori o necessità di effettuare un viaggio, previo congruo avviso ed accordo, i minori rimarranno con l'altro genitore.
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 del mese, un assegno Pt_1 CP_1
mensile per il mantenimento dei figli di € 3.000,00 (tremila/00), somma da rivalutarsi ogni anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre a farsi carico nella misura del 50%, delle spese straordinarie occorrenti, previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma che si allega;
i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2 le parti dichiarano entrambe di non avere null'altro a che pretendere dal punto di vista economico/patrimoniale dal coniuge e di rinunciare ad ogni diritto ed azione;
9) le parti prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
10) spese di lite compensate tra le parti senza il vincolo della solidarietà.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi , coniugati in data 14.9.2019 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020 , parte II , atto n. 00139 , serie A01 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Cecilia Pratesi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 4665/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Gian Ettore Gassani
E
CP_1
Avv. Pompilia Rossi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la propria residenza;
Pers 2) I figli minori ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sugli stessi (L. 54/06), e saranno collocati in via prevalente presso l'abitazione materna.
3) I genitori si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori e relative alla loro istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le parti si impegnano, altresì, ad educare i minori promuovendo buoni e IGnificativi rapporti con l'altro genitore e con le relative famiglie di origine.
4) Il padre potrà/dovrà tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo preventivo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minori e, in ogni caso, con le seguenti modalità:
A fine settimana alternati dalle ore 16,30 del venerdì fino al lunedì mattina quando li accompagnerà
a scuola;
nella settimana in cui i minori saranno nel weekend con la mamma, la frequentazione infrasettimanale sarà il lunedì pomeriggio con pernotto;
quella in cui staranno con il papà sarà il mercoledì pomeriggio con pernotto.
Nel caso in cui uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sé i minori (per motivi di lavoro o di salute) i figli resteranno con l'altro genitore ove le condizioni lo rendano possibile. L'eventuale estensione degli orari attribuiti ad un genitore per motivi di necessità, non modifica il successivo calendario salvo diversi accordi intervenuti fra le parti.
Durante le festività natalizie i genitori potranno concordare il periodo di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, alternando annualmente i giorni del 24 e del 25 dicembre e suddividendo in due o più periodi i giorni a decorrere dal 26 dicembre al 6 gennaio (in caso di disaccordo, ad anni alterni, dividendo il periodo natalizio dal 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio).
Per il periodo pasquale con i figli, laddove entrambi i genitori rimangano a Roma, potranno accordarsi per i giorni che decorrono dal giovedì al lunedì in Albis. Laddove uno o entrambi i genitori prevedano di trascorrere le festività fuori Roma, i minori staranno con l'uno o con l'altro ad anni alterni. Durante il periodo estivo, dal momento in cui la scuola materna chiuderà, i bambini si trasferiranno in Sabaudia con la madre ed i genitori concorderanno, per tale periodo, modalità alternative di frequentazione. Nel mese di luglio i minori staranno con la madre, salvo la possibilità per il padre di averli con sé per due week-end lunghi (dal venerdì alla domenica) da concordare;
in agosto, invece, i minori trascorreranno 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, nella modalità che i genitori concorderanno, di anno in anno, nell'interesse dei figli.
In caso di impedimento di uno dei genitori o necessità di effettuare un viaggio, previo congruo avviso ed accordo, i minori rimarranno con l'altro genitore.
Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 del mese, un assegno Pt_1 CP_1
mensile per il mantenimento dei figli di € 3.000,00 (tremila/00), somma da rivalutarsi ogni anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre a farsi carico nella misura del 50%, delle spese straordinarie occorrenti, previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma che si allega;
i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2 le parti dichiarano entrambe di non avere null'altro a che pretendere dal punto di vista economico/patrimoniale dal coniuge e di rinunciare ad ogni diritto ed azione;
9) le parti prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio;
10) spese di lite compensate tra le parti senza il vincolo della solidarietà.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi , coniugati in data 14.9.2019 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020 , parte II , atto n. 00139 , serie A01 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Cecilia Pratesi
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