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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1243/2023 R.G. vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Mastroianni Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Minturno (LT) alla Via Appia n. 655, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difesa dall'avv. Ida Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente con gli avvocati Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in
Caserta alla via Arena località S. Benedetto, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 27.2.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che in data
28.1.2023 l' le ha notificato l'ordinanza ingiunzione n. OI-000844908 con la quale ha ingiunto CP_1 il pagamento della sanzione amministrativa di € 10.000,00, oltre le spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016.
Ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981 nonché il difetto di proporzionalità della sanzione.
Sulla scorta di tali premesse, previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione, ha concluso per la declaratoria di nullità dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , deducendo l'intervenuto CP_1 ricalcolo della sanzione e nel merito contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla sola parte ricorrente.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo la parte provveduto al pagamento dell'ordinanza – ingiunzione.
Infatti, l' , nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aver provveduto alla rideterminazione della CP_1 sanzione, rettificando l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, come novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
La parte ricorrente ha provveduto al pagamento della sanzione così come rettificata, come provato dalla ricevuta di pagamento versata in atti (cfr. F24 depositato in data 20.5.2025). CP_ L'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa nella misura rideterminata dall' in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 23 d.l. 48/2023 così come documentato in atti determina la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, «La pronuncia di cessazione della materia del contendere,
a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n.
5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n.
6909/2009).
In ordine alle spese di lite, le stesse si ritiene vadano compensate tra le parti, tenuto conto della circostanza che il ricorrente ha ottemperato al pagamento della sanzione e del sopravvenuto intervento della previsione normativa dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 che ha determinato il ricalcolo della sanzione originariamente irrogata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, 11.6.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1243/2023 R.G. vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Mastroianni Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Minturno (LT) alla Via Appia n. 655, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difesa dall'avv. Ida Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente con gli avvocati Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato in
Caserta alla via Arena località S. Benedetto, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 27.2.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che in data
28.1.2023 l' le ha notificato l'ordinanza ingiunzione n. OI-000844908 con la quale ha ingiunto CP_1 il pagamento della sanzione amministrativa di € 10.000,00, oltre le spese di notifica, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2016.
Ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981 nonché il difetto di proporzionalità della sanzione.
Sulla scorta di tali premesse, previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione, ha concluso per la declaratoria di nullità dell'ordinanza opposta, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , deducendo l'intervenuto CP_1 ricalcolo della sanzione e nel merito contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla sola parte ricorrente.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo la parte provveduto al pagamento dell'ordinanza – ingiunzione.
Infatti, l' , nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aver provveduto alla rideterminazione della CP_1 sanzione, rettificando l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, come novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
La parte ricorrente ha provveduto al pagamento della sanzione così come rettificata, come provato dalla ricevuta di pagamento versata in atti (cfr. F24 depositato in data 20.5.2025). CP_ L'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa nella misura rideterminata dall' in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 23 d.l. 48/2023 così come documentato in atti determina la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, «La pronuncia di cessazione della materia del contendere,
a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n.
5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n.
6909/2009).
In ordine alle spese di lite, le stesse si ritiene vadano compensate tra le parti, tenuto conto della circostanza che il ricorrente ha ottemperato al pagamento della sanzione e del sopravvenuto intervento della previsione normativa dell'art. 23 d.l. n. 48/2023 che ha determinato il ricalcolo della sanzione originariamente irrogata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere, 11.6.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine